|
ARAN |
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nella persona
del Presidente avv.Guido Fantoni |
firmato |
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ed i
rappresentanti delle seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali |
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Ministeri |
Cgil fp
ministeri dirigenti firmato |
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Enti pubblici non economici |
Cgil fp
firmato |
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Aziende |
Cgil aziende
dirigenti firmato |
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Università |
Cgil snur
firmato |
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Ricerca |
Cgil snur
firmato |
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Ministeri |
Cisl fps
firmato |
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Enti pubblici non economici |
Cisl fps
firmato |
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Aziende |
Cisl aziende
dirigenti firmato |
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Università |
Cisl università
dirigenti firmato |
|
Ricerca |
Cisl ricerca
firmato |
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Ministeri |
Uil pa dirigenti
firmato |
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Enti pubblici non economici |
Uil pa dirigenti
firmato |
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Aziende |
Uil aziende
dirigenti firmato |
|
Università |
Uil pa dirigenti
firmato |
|
Ricerca |
Uil pa dirigenti
firmato |
|
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|
|
|
|
Ministeri |
Confsal/Unsa
firmato |
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Università |
Confsal/snals
univ/cisapuni firmato |
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Ministeri |
Dirstat
firmato |
|
Aziende |
Dirstat
firmato |
|
Università |
Confedir univ
firmato |
|
Ministeri |
Cida/ unadis
ministeri firmato |
|
Enti pubblici non economici |
Cida/fendep
firmato |
|
Aziende |
Cida/fndfp
aziende firmato |
|
Università |
Cida/fendep
università firmato |
|
Ministeri |
Assomed- sivemp
firmato
Cosmed
firmato |
SEZIONE I
NORME GENERALI
ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente accordo si applica a tutto il personale dirigenziale di prima e
di seconda fascia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato appartenente all'area di cui all'art. 2, comma 1, punto 1°, del
CCNQ 25 novembre 1998, relativo alla definizione delle aree autonome di
contrattazione della dirigenza.
Con il presente accordo si dà attuazione agli artt. 36 e 46 del CCNL
5-4-2001, relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al 1° biennio
economico 1998-1999 della dirigenza dell'area 1, e all'art. 3 del CCNL
5-4-2001 relativo al 2° biennio economico 2000-2001 della dirigenza
dell'area 1.
ART.2
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1.In tema di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare si
applica quanto previsto dal relativo accordo quadro
nazionale del 29/7/1999.
2.I dirigenti di ogni comparto accedono ai fondi pensione secondo quanto
previsto dal protocollo di esplicitazione in tema di
costituzione dei fondi
pensione complementari firmato l'8-5-2001.
3. Il Fondo pensione viene finalizzato ai sensi
dell'art.11 del predetto accordo quadro 29-7-1999, e si costituisce secondo
le
procedure previste dall'art. 13 dello stesso accordo. Le parti concordano
che la quota di contribuzione da porre a carico del
datore di lavoro e da
destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell'1%
dell'ammontare dei compensi presi a base
di calcolo per la determinazione
del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro (T.F.R.).
ART. 3
PERIODO DI PROVA
1. Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella qualifica di
dirigente, per un periodo di sei mesi dall'assunzione.
Sono esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo
abbiano già superato nella medesima qualifica e presso altra amministrazione
o azienda o ente dell'area 1.
2. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo
servizio effettivo prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per
malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai
regolamenti vigenti.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai
sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto
per i dirigenti non in prova.
5. Decorso il periodo di prova, il dirigente si intende confermato in
servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a
tutti gli effetti.
6.Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
7.In caso di esito negativo del periodo di prova il dirigente rientra
nell'amministrazione di provenienza, con la qualifica e nella sede di
provenienza.
ART. 4
TRATTAMENTO DI TRASFERTA
1. Il presente articolo si applica ai dirigenti comandati a prestare la
propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e
distante più di 10 KM dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il
dirigente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede
di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla
località più vicina a quella della trasferta.
2. Ai dirigenti di cui al comma 1, oltre alla normale
retribuzione, compete:
a) una indennità di trasferta, avente natura non
retributiva, pari a:
€ 24,12 (L. 46.700) per ogni periodo di 24 ore di
trasferta;
€ 1,01 (L. 1.945) per ogni ora di trasferta, in caso
di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le
24 ore;
b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i
viaggi in ferrovia, aereo, nave, ivi compresi i traghetti, gli aliscafi e le
navi veloci, ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo
del biglietto di prima classe o equiparate;
c) un'indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del
10% del costo del biglietto del treno e/o nave;
d) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di
trasporto urbani.
3. Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo
delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il
viaggio.
4.Il dirigente inviato in trasferta può essere
autorizzato ad usare il proprio mezzo di trasporto secondo quanto previsto
dalla normativa sin qui vigente che, a tal fine, viene mantenuta in vigore.
5.Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al
dirigente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in
albergo di categoria quattro stelle, secondo la disciplina dell'art. 1,
comma 68, della L. 662 del 1996, e della spesa per uno o due pasti
giornalieri, nel limite di € 30,55 (L. 59.150) per il primo pasto e di
complessivi € 61,10 (L. 118.300) per i due pasti.
Per le trasferte di durata inferiore a 8 ore, compete
solo il rimborso per il primo pasto.
Nei casi di trasferta continuativa nella medesima località di durata non
inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il
pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente
a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più
conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella
medesima località.
6. Per il personale dirigenziale del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco che durante le trasferte si trovi nell'impossibilità di
fruire del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di
ristorazione, viene corrisposta, in luogo dei rimborsi di cui al comma 5, la
somma forfettaria di € 30,99 (L. 60.000) lordi.
7. Nel caso in cui il dirigente fruisca del rimborso:
- delle spese sostenute per l'albergo, l'indennità di cui
al comma 2 viene ridotta di 1/3;
- delle spese sostenute per il vitto, l'indennità di cui al comma 2 viene
ridotta di ½;
- delle spese sostenute per il vitto e l'albergo, l'indennità di cui al
comma 2 viene ridotta di 2/3.
8. L'indennità di trasferta non viene corrisposta in caso
di trasferte di durata inferiore alle 4 ore.
9. L'indennità di trasferta cessa di essere corrisposta
dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località.
10.Il dirigente inviato in trasferta ai sensi del
presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del
trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
11.Le trasferte all'estero restano disciplinate dalle
vigenti disposizioni.
12.Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte
nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei singoli enti per tale
specifica finalità, ad invarianza di spesa complessiva.
ART. 5
DIRITTI DERIVANTI DA INVENZIONE INDUSTRIALE
1.Qualora il dirigente, nello svolgimento del rapporto di lavoro, effettui
una invenzione industriale, si applicano le disposizioni dell'art. 2590 Cod.
Civ. e quelle speciali che regolano i diritti di invenzione, in particolare
quelle previste per le Università e gli Enti di ricerca.
2.In relazione all'importanza dell'invenzione rispetto
all'attività istituzionale dell'azienda, la contrattazione integrativa può
individuare i criteri ai fini della corresponsione di speciali compensi per
la produttività nell'ambito delle risorse destinate alla retribuzione di
risultato.
ART. 6
APPLICAZIONE DELL'ART.3, COMMA 1, LETTERA B) DEL CCNL 5-4-2001, II BIENNIO
1. In applicazione dell'art.3, comma 1, lettera b) del CCNL 5-4-2001,
relativo al secondo biennio economico della dirigenza dell'area 1, i fondi
di cui trattasi sono ripartiti tra le varie Amministrazioni secondo
l'allegata tabella A.
2. E' istituita una Commissione paritetica tra ARAN e le Organizzazioni
sindacali firmatarie del presente accordo per il monitoraggio dei fondi di
posizione e di risultato per le amministrazioni destinatarie dell'art.3,
comma 1, lettera b, del CCNL 5 aprile 2001, II biennio.
ART.7
MOBILITA'
1.Ferme restando le procedure di mobilità previste dall'art. 30 e seguenti
del d.lgs. 165/2001, il dirigente, decorso un anno di applicazione al
medesimo incarico, può chiedere, indipendentemente dalla durata dello
stesso, il conferimento di un diverso incarico disponibile nell'ambito della
propria amministrazione.
In caso di diniego da parte dell'amministrazione stessa, il dirigente ha
facoltà di rescindere unilateralmente il contratto di lavoro in corso con la
propria amministrazione, e di transitare nei ruoli di una diversa
amministrazione disponibile al conferimento di un altro incarico.
ART.8
NORMATIVA VIGENTE
1.Tutte le disposizioni contrattuali contenute nei CCNL della dirigenza dei
Ministeri, delle Aziende, degli Enti Pubblici non economici, delle
Università e degli Enti di Ricerca del quadriennio contrattuale 1994-97
restano in vigore, sia per i dirigenti di prima fascia che per i dirigenti
di seconda fascia, ove le disposizioni medesime non siano state sostituite,
in tutto od in parte, da quelle contenute nei CCNL del 5-4-2001, I e II
biennio, della dirigenza dell'area 1 del quadriennio 1998-2001 e nella
presente sequenza contrattuale, oppure siano con esse incompatibili.
2.In materia di buoni pasto continua ad applicarsi
l'accordo dell' 8-4-1997 per i dirigenti dei Ministeri, l'art.48 del CCNL
11-10-1996 per i dirigenti degli Enti Pubblici non Economici, l'art.46 del
CCNL 5-2-1996 per i dirigenti delle Università e l'art.7 del CCNL 5-3-1998
per i dirigenti della Ricerca.
3.A tutti i dirigenti dell'area 1 continua ad essere
pagata la tredicesima mensilità secondo la normativa, contrattuale e non
contrattuale, sin qui applicata dalle Amministrazioni appartenenti all'area
1.
4. Nei confronti dei dirigenti della presente area
continua a trovare applicazione la disciplina degli artt. 1 e 2 della legge
24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Nei confronti dei mutilati e degli invalidi per
servizio e dei congiunti dei caduti per servizio continua ad applicarsi la
normativa contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata dalle
Amministrazioni dell'area 1, spettante ai mutilati ed invalidi di guerra ed
ai congiunti dei caduti in guerra.
SEZIONE II
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
ART. 9
INCENTIVAZIONE ALLA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI
1. La contrattazione integrativa può prevedere che una quota del fondo per
la retribuzione di risultato, nella misura massima del 5%, sia destinata
dagli enti con articolazioni organizzative sul territorio alla
corresponsione di incentivi alla rotazione degli incarichi dirigenziali,
fermi restando i trattamenti di trasferimento, ove previsti dalle
disposizioni vigenti.
2. I criteri per la determinazione e per l'erogazione dei
predetti incentivi sono definiti in sede di contratto integrativo.
SEZIONE III
NORME DI RACCORDO DEL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE
DIRIGENTE DELL'AMMINISTRA-ZIONE PENITENZIARIA
ART. 10
CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Le norme di raccordo di cui alla presente sezione si applicano ai
dirigenti dell'Amministrazione Penitenziaria di cui all'art.40 della
L.15-12-1990, n.395 e dell'art.41, comma 5, della L.21-12-1997, n.449,
secondo quanto previsto dall'art.36, quinto comma, del CCNL 5-4-2001, I
biennio, della dirigenza dell'area 1, salvo conguagli.
2. Le norme di cui alla presente sezione si applicano a
decorrere dalla firma definitiva del presente accordo .
ART. 11
APPLICAZIONE NORME CONTRATTUALI
1. Ai dirigenti di cui alla presente sezione si applicano, a decorrere dalla
firma definitiva del presente accordo, tutte le norme del CCNL 9-1-1997, I e
II biennio, della separata area di contrattazione dei dirigenti ricompresi
nel comparto del personale dei Ministeri, quelle del CCNL 5- 4 - 2001, I e
II biennio, della dirigenza dell'area 1 e quelle della presente sequenza
contrattuale.
ART.12
ATTRIBUZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI
1.Ai dirigenti di cui alla presente sezione, per la prima attribuzione degli
incarichi dirigenziali, si applicano le norme contrattuali vigenti in
materia, ivi compreso l'art. 22 del Ccnl 9/1/1997, 1° biennio economico,
nonché quelle disciplinanti la stessa materia con il CCNL del 5 aprile 2001.
2. Agli ex dirigenti superiori si applicano gli aumenti
di cui al secondo comma dell'art.34 del predetto CCNL 9-1-1997, I biennio,
fermo restando che a tutti i dirigenti della presente sezione si applicano
anche gli aumenti contrattuali derivanti dal CCNL 9-1-1997, I e II biennio,
della separata area di contrattazione dei dirigenti ricompresi nel comparto
del personale dei Ministeri, e quelli derivanti dal CCNL 5-4-2001, I e II
biennio, della dirigenza dell'area 1.
ART.13
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
1. Per quanto riguarda la costituzione del fondo per la retribuzione di
posizione e di risultato presso il DAP, si applica l'art.36 del CCNL
9-1-1997, I biennio, della separata area di contrattazione dei dirigenti
ricompresi nel comparto del personale dei Ministeri. Si applicano inoltre,
gli artt. 41 e 42 del CCNL 5-4-2001, I biennio, della dirigenza dell'area 1.
ART.14
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
1. Al personale di cui alla presente sezione è fatto
salvo il diritto alle ferie riferito all'art. 14 del D.P.R. 395 del 1995,
sulla base dell'anzianità maturata alla data del 31.12.1999.
2. In caso di trasferimento d'ufficio e per ragioni di
servizio, il personale di cui alla presente sezione continua ad essere
destinatario dell'art. 1, punto 5 della legge n. 100 del 1987 e seguenti
modificazioni ed integrazioni.
DISPOSIZIONI FINALI
ART.15
RISORSE NON UTILIZZATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO .
1. Nel caso che le Amministrazioni non abbiano sottoscritto la polizza
assicurativa di cui all'art.31 del CCNL 5 aprile 2001, le relative risorse
finanziarie sono imputate, per il solo anno di competenza, sulla
retribuzione di risultato.
ART. 16
DISAPPLICAZIONI
1. Ai sensi degli artt. 69, comma 1, e 71 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
dalla data di stipulazione del presente Accordo tutte le norme generali e
speciali del Pubblico Impiego, limitatamente agli istituti del rapporto di
lavoro per la dirigenza dell'area 1, cessano di produrre effetti. In
particolare sono disapplicate le seguenti norme:
TU 3/1957: art.14 (orario di servizio), art.32
(trasferimenti), art.33 (trattamento economico, assistenza,
miglioramento professionale), art.42 (rapporto informativo e giudizio
complessivo), art.47 (organi competenti alla compilazione del rapporto
per il personale della carriera direttiva dell'amministrazione
centrale), art.48 (organi competenti alla compilazione del rapporto
informativo per il personale delle carriere direttive presso
l'amministrazione periferica), art.54 ( ricorso gerarchico avverso il
giudizio complessivo), art.78 (sanzioni), art.79 (censura), art.80
(riduzione dello stipendio), art.81 (sospensione dalla qualifica),
art.82 (assegno alimentare), art.83 (effetti della sospensione dalla
qualifica), art.84 (destituzione), art.85 (destituzione di diritto),
art.86 (recidiva), art.87 (riabilitazione).
DPR 686/1957: art.14 (applicazione a servizi diversi
dell'impiegato in prova), art.15 (gerarchia ed anzianità), art.16
(conferimento di funzioni relative a diversa qualifica), art.17
(attribuzioni di aumenti periodici di stipendio per merito), art.20
(rapporto informativo).
DPR 748/1972: art.1 (qualifiche), art.5 (funzioni dei
dirigenti superiori), art.8 (attribuzioni particolari dei dirigenti
superiori).
2. Le parti si danno atto che eventuali lacune che si
dovessero registrare nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro per
effetto della generale disapplicazione delle norme di cui al precedente
comma 1, saranno oggetto di specifica interpretazione autentica.
|
Tabella A - Riparto risorse ex
articolo 3, comma 1, lett. b) del CCNL 5/4/2001 |
|
Valori in euro annui al netto degli oneri
riflessi |
|
Amministrazione |
risorse |
|
Vigili de fuoco |
59.400,00 |
|
Trasporti |
53.680,00 |
|
Beni e attività culturali |
87.120,00 |
|
Economia e finanze |
463.760,00 |
|
Monopoli di Stato |
10.120,00 |
|
Università (ex MURST) |
15.840,00 |
|
Affari esteri |
20.680,00 |
|
Istruzione |
303.000,00 |
|
Difesa |
81.090,00 |
|
Lavori pubblici |
75.920,00 |
|
Commercio estero |
19.800,00 |
|
Giustizia - Dip. Amm. Penitenziaria |
1.150,00 |
|
Comunicazioni |
27.495,00 |
|
Lavoro e politiche sociali |
217.615,22 |
|
Giustizia - Dip. Org. Giud., Aff. di giust.
E Arch.notarili |
474.004,40 |
|
Industria |
212.750,16 |
|
Giustizia - Dip. Giustizia minorile |
24.011,48 |
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti si danno atto che con il prossimo CCNL sia necessario regolamentare
le seguenti materie:
- previa conclusione delle relative intese con l'INPDAP,
la disciplina, ai fini del trattamento di fine servizio, dei casi di
passaggio nei ruoli di altra
amministrazione a seguito di accesso per
concorso pubblico alla qualifica dirigenziale, trasferimento o mobilità;
-qualora se ne evidenziasse la necessità, definire la disciplina
dell'indennità di bilinguismo ai dirigenti in servizio nelle amministrazioni
aventi sede nella Regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta e nelle
province autonome di Trento e Bolzano;
- possibilità di estendere ai dirigenti di II fascia l'elettorato passivo
del membro elettivo del Comitato dei Garanti previsto dall'art. 22 del
d.lgs. n. 155/2001.
|