Stato - Enti Pubblici non economici - Aziende

 

                  CGIL                                       CISL                                     UIL

                                                                       

 

                                                                                    Roma, 3 Luglio 2003

 

                                                                                   

  Avv. Luigi Mazzella     

 Ministro per la Funzione Pubblica     

C.so V. Emanuele, 116    

    ROMA  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Oggetto: incarichi dirigenziali

 

 

La Legge 145/2002 all'art. 3 c. 7 prevede la speciale disciplina relativa alla decadenza degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale nelle Amministrazioni Statali, nonché di quelli di direttore generale degli enti vigilati dallo Stato. 

Prevede altresì che, ove non sia possibile attribuire un incarico di livello retributivo equivalente, per carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, al dirigente è attribuito un incarico di studio con il mantenimento del precedente trattamento economico, di durata non superiore ad un anno.  

Il Tribunale Civile di Roma, II^ sezione lavoro con ordinanza 21432/03 depositata in Cancelleria il 18.06.03 dispone che:

"Cessato l'incarico di studio, non vi è alcuna concreta prospettiva di un collocamento a disposizione del dirigente con una riduzione di retribuzione, né addirittura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, giacché il dirigente si troverà in situazione del tutto analoga a quella di normale scadenza di incarico e, quindi, dovrà farsi luogo - come già detto - ad una nuova procedura di conferimento di incarico secondo le disposizioni di cui all'art. 19 del D.lgs n. 165/01, come modificato dall'art. 3 della L.n. 145/2002".    

Il CCNL Dirigenza Area I^ prevede all'art. 13, c. 4 che:

"Le singole Amministrazioni effettueranno con le procedure di cui all'art. 35, entro tre mesi dalla scadenza naturale del contratto individuale, una valutazione complessiva dell'incarico svolto; qualora non intendano confermare lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia una espressa valutazione negativa ai sensi del citato art. 35, sono tenute ad assicurare al dirigente un incarico almeno equivalente".

Si intende per equivalente quanto il contratto recita dal punto di vista del trattamento economico e da quello professionale in relazione al pre-vigente incarico.

L'art. 16 del D.lgs 165/2001 esplicita le funzioni tipiche dei dirigenti di uffici dirigenziali generali identificandole come funzioni di gestione e di amministrazione attiva. Da ciò consegue che l'attribuzione, ai sensi dell'art. 13 del CCNL Dirigenza Area I^, di incarichi di studio non possa che avvenire solo ad esito di una verifica sull'inesistenza di posti di direzione di uffici di livello generale e ai sensi del citato contratto con esauriente motivazione.

A questo scopo si fa presente come esistano nelle Amministrazioni Statali numerosi incarichi "ad interim" senza alcuna limitazione temporanea. 

Le chiediamo quindi di intervenire nei confronti delle Amministrazioni invitando le stesse ad attenersi a quanto previsto dal vigente contratto collettivo in tema di conferimento di incarichi. 

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti. 

  

CGIL

CISL

UIL

G.P.Patta

A. Sorgi

A. Foccillo