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Dirigenza Area 1 Stato - Enti Pubblici non economici - Aziende |
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CGIL
CISL
UIL
Roma,
3 Luglio 2003
Oggetto:
incarichi dirigenziali La
Legge 145/2002 all'art. 3 c. 7 prevede la speciale disciplina relativa
alla decadenza degli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale nelle Amministrazioni Statali, nonché di quelli di direttore
generale degli enti vigilati dallo Stato. Prevede
altresì che, ove non sia possibile attribuire un incarico di livello
retributivo equivalente, per carenza di disponibilità di idonei posti di
funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, al
dirigente è attribuito un incarico di studio con il mantenimento del
precedente trattamento economico, di durata non superiore ad un anno. Il
Tribunale Civile di Roma, II^ sezione lavoro con ordinanza
21432/03 depositata in Cancelleria il 18.06.03 dispone che: "Cessato l'incarico di studio, non vi è alcuna concreta prospettiva di
un collocamento a disposizione del dirigente con una riduzione di
retribuzione, né addirittura di licenziamento per giustificato motivo
oggettivo, giacché il dirigente si troverà in situazione del tutto
analoga a quella di normale scadenza di incarico e, quindi, dovrà farsi
luogo - come già detto - ad una nuova procedura di conferimento di
incarico secondo le disposizioni di cui all'art. 19 del D.lgs n. 165/01,
come modificato dall'art. 3 della L.n. 145/2002". Il
CCNL Dirigenza Area I^ prevede all'art. 13, c. 4 che: "Le
singole Amministrazioni effettueranno con le procedure di cui all'art. 35,
entro tre mesi dalla scadenza naturale del contratto individuale, una
valutazione complessiva dell'incarico svolto; qualora non intendano
confermare lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia una
espressa valutazione negativa ai sensi del citato art. 35, sono tenute ad
assicurare al dirigente un incarico almeno equivalente". Si
intende per equivalente quanto il contratto recita dal punto di vista del
trattamento economico e da quello professionale in relazione al
pre-vigente incarico. L'art.
16 del D.lgs 165/2001 esplicita le funzioni tipiche dei dirigenti di
uffici dirigenziali generali identificandole come funzioni di gestione e
di amministrazione attiva. Da ciò consegue che l'attribuzione, ai sensi
dell'art. 13 del CCNL Dirigenza Area I^, di incarichi di studio
non possa che avvenire solo ad esito di una verifica sull'inesistenza di
posti di direzione di uffici di livello generale e ai sensi del citato
contratto con esauriente motivazione. A
questo scopo si fa presente come esistano nelle Amministrazioni Statali
numerosi incarichi "ad interim" senza alcuna limitazione
temporanea. Le
chiediamo quindi di intervenire nei confronti delle Amministrazioni
invitando le stesse ad attenersi a quanto previsto dal vigente contratto
collettivo in tema di conferimento di incarichi. In
attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.
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