
IPOTESI DI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
AREA I – DIRIGENZA
BIENNIO ECONOMICO 2004-2005
IPOTESI DI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
AREA I – DIRIGENZA
BIENNIO ECONOMICO 2004-2005
INDICE
Art. 1: Campo di
applicazione, durata e decorrenza del contratto
Art. 2: Trattamento
economico fisso dei dirigenti di prima fascia
Art. 3: Effetti dei nuovi
trattamenti economici
Art. 4: Fondo per il
finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di
prima fascia
Art. 5: Trattamento
economico fisso per i dirigenti di seconda fascia
Art. 6: Effetti dei nuovi
trattamenti economici
Art. 7: Fondo per il
finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di
risultato per i dirigenti di seconda fascia
Art. 8: Retribuzione di
posizione dei dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali
non generali
Art. 9: Finanziamento e
retribuzione di posizione dei dirigenti delle professionalità sanitarie del
ministero della salute inquadrati ai sensi dell’art. 18, comma 8, del d.lgs.
502 del 1992.
Art. 10: Clausole
speciali
Art. 1
Campo di applicazione,
durata e decorrenza del contratto
1. Il
presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale
dirigente di prima e di seconda fascia, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato appartenente all’Area di
cui all'art. 2, primo alinea, del
contratto collettivo nazionale quadro del 23 settembre 2004 per la
definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza.
2. Il
presente contratto si riferisce al periodo dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre
2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi
articoli.
3. Gli
effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo
diversa prescrizione del presente contratto.
4.
Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme
del precedente CCNL.
Art. 2
Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia
1.
Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, definito ai sensi del
CCNL per il quadriennio 2002-2005 nella misura annua lorda di € 48.989,04
comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con
decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi
da corrispondere per 13 mensilità:
-
dal 01/01/2004 di €
69,00
-
dal 01/01/2005 di € 111,00
2. A seguito dell’applicazione
del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti
di prima fascia dal 1/01/2005 è rideterminato in euro 51.329,04 per 13
mensilità.
3. Ai fini della completa
applicazione dell’art. 47, comma 3 della Parte Prima, del CCNL 2002-05
(biennio economico 2002-2003), la retribuzione di posizione parte fissa, ivi
definita è rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di
tredicesima mensilità, ed alle scadenze di seguito indicate:
-
dal 01/01/2004 in €
32.336,69
-
dal 01/01/2005
di € 33.633,40
4. Resta
confermata la retribuzione individuale di anzianità nella misura in
godimento di ciascun dirigente.
5. Il trattamento economico di
cui al presente articolo contiene ed assorbe le misure dell’indennità
integrativa speciale negli importi in godimento dai dirigenti in servizio
nonché l’indennità di cui alla legge n. 334/1997.
6. Gli incrementi di cui al
comma 1 devono intendersi comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale
prevista dall’art. 2, comma 6, del CCNL per il quadriennio 2002-2005.
Art. 3
Effetti
dei nuovi trattamenti economici
1. Le
retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’articolo 2 (trattamento
economico fisso dei dirigenti di prima fascia) hanno effetto sul trattamento
ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato,
sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare,
sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e
relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli
effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella
componente fissa e variabile in godimento.
3. I
benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno
effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei
dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo
di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle
scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel
presente articolo. Agli effetti dell’indennità di buonuscita, dell’indennità
sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’articolo 2122 del cod.
civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione
dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile
provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli
interessati.
4. All’atto dell’attribuzione
della qualifica dirigenziale o al conferimento di incarico di livello
dirigenziale generale è conservata la retribuzione individuale di anzianità
in godimento.
Art. 4
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione
e risultato dei dirigenti di
prima fascia
1. Il fondo
di cui all’art. 51 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di
posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia) del CCNL per il
quadriennio 2002-2005 è ulteriormente incrementato dei seguenti importi
percentuali, calcolati sul monte salari anno 2003 relativo ai dirigenti di
prima fascia:
-
1,36% a decorrere dal
01/01/2004 ;
-
ulteriore 1,41 % a decorrere dal
01/01/2005;
-
ulteriore 0,89% a decorrere dal
31/12/2005.
2. Le
risorse di cui alla prima e seconda alinea del precedente comma, concorrono
anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di
posizione-parte fissa definita ai sensi dell’art. 2 (trattamento economico
fisso per i dirigenti di prima fascia), comma 3.
Art. 5
Trattamento economico
fisso per i dirigenti di seconda fascia
1.
Lo stipendio tabellare, definito ai sensi del CCNL per il quadriennio
2002-2005 nella misura annua lorda di € 38.296,98 comprensivo del rateo di
tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle date
sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi
da corrispondere per 13 mensilità:
-
dal 01/01/2004 di €
60,00
-
dal 01/01/2005 di € 81,00
2. A seguito
dell’applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a
regime dei dirigenti di seconda fascia dal 1/01/2005
è rideterminato in € 40.129,98 per 13
mensilità.
3. Per i dirigenti di seconda
fascia la retribuzione di posizione – parte fissa, definita ai sensi del
CCNL per il quadriennio 2002-2005 nella misura di €
10.339,77,
comprensiva del rateo
della tredicesima mensilità,
è rideterminata negli importi
annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità, ed alle scadenze di
seguito indicate:
-
dal 01/01/2004 in €
10.859,77
-
dal 01/01/2005
in € 11.262,77
4. Restano confermati la
retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni ad personam,
ove acquisiti e spettanti, nella misura in godimento.
5. Il trattamento economico
indicato al presente articolo contiene ed assorbe le misure dell’indennità
integrativa speciale nell’importo in godimento dai dirigenti in servizio.
6.
In relazione all’art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai vincitori
dei concorsi per esami per l’accesso alla qualifica di dirigente spetta,
sino al conferimento del primo incarico, la retribuzione di cui ai commi 2 e
4.
Art. 6
Effetti
dei nuovi trattamenti economici
1. Le
retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’art. 5 (Trattamento economico
fisso dei dirigenti di seconda fascia) hanno effetto sul trattamento
ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato,
sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare,
sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e
relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli
effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella
componente fissa e variabile in godimento.
3. I
benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno
effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei
dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo
di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle
scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel
presente articolo. Agli effetti dell’indennità di buonuscita, dell’indennità
sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’articolo 2122 del cod.
civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione
dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile
provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli
interessati.
4. All’atto dell’attribuzione
della qualifica dirigenziale o al conferimento di incarico di livello
dirigenziale generale è conservata la retribuzione individuale di anzianità
in godimento.
Art.
7
Fondo
per il finanziamento della retribuzione di posizione e
della
retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia
1. Il
fondo di cui all’art. 58 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di
posizione e della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda
fascia) del CCNL per il quadriennio economico 2002 - 2005 è ulteriormente
incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari
anno 2003 relativo ai dirigenti di seconda fascia:
-
0,75% a decorrere dal
01/01/2004 ;
-
ulteriore 0,73% a decorrere dal
01/01/2005;
-
ulteriore 0,88% a decorrere dal
31/12/2005 .
2.
Le risorse di cui alla prima e seconda alinea del precedente comma,
concorrono
al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte
fissa definita ai sensi dell’art. 5
(trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia) comma 3.
Art. 8
Retribuzione di posizione
dei dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali
1.
Le Amministrazioni determinano – articolandoli di norma in tre fasce - i
valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali
previste dai rispettivi ordinamenti, secondo i criteri di cui all’art. 54
(retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni) del CCNL per il
quadriennio economico 2002 - 2005.
2. In
ciascuna Amministrazione l’individuazione e la graduazione delle
retribuzioni di posizione viene operata sulla base delle risorse disponibili
ed all’interno dei seguenti parametri:
a)
il rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella minima
attribuite non può comunque essere inferiore ad 1,4 né superiore a 3,5;
b) la
retribuzione della o delle posizioni intermedie deve essere collocata in
modo proporzionato all’interno delle retribuzioni massima e minima, di cui
alla lettera precedente.
3. La
retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale,
nell’ambito dell’85% delle risorse complessive, entro i seguenti valori
annui lordi, a regime, per tredici mensilità: da un minimo di € 11.262,77
che costituisce la parte fissa di cui all’art. 5, comma 3, (trattamento
economico fisso per i dirigenti di seconda fascia) del presente CCNL, a un
massimo di € 44.832,47.
Art. 9
Finanziamento e retribuzione di posizione dei dirigenti delle
professionalità sanitarie del ministero della salute inquadrati ai sensi
dell’art. 18, comma 8, del d.lgs. 502 del 1992.

1. Per i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della
salute la retribuzione di posizione minima contrattuale di cui all’art. 77
del CCNL per il quadriennio economico 2002 – 2005 è incrementata, con
decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi annui lordi:
2. L’importo della retribuzione
di posizione è annuo, lordo ed erogato per tredici mensilità.
3. Il finanziamento degli
incrementi di cui al comma 1 è garantito dalle risorse che confluiscono nel
fondo di cui all’art. 78 del CCNL per il quadriennio economico 2002 – 2005
che, pertanto, è integrato dei seguenti importi annui lordi:
a)
dall’1 gennaio 2004 di € 520,00 per
ogni dirigente in servizio al 31.12.2003;
b)
dall’1 gennaio 2005 di € 507,00 per
ogni dirigente in servizio al 31.12.2003;
c)
dal 31 dicembre 2005 di € 611,00 per
ogni dirigente in servizio al 31.12.2003.
Art.10
Clausole speciali
1. A
decorrere dal 31.12.2005 il valore economico del buono pasto di cui
all’art. 2 dell’ ”Accordo per l’attribuzione di buoni pasto al personale con
qualifica di dirigente dipendente dalle amministrazioni del comparto dei
Ministeri” sottoscritto il 17 gennaio 1997 è rideterminato in € 7,00.
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