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IPOTESI DI
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
AREA I – DIRIGENZA
Quadriennio normativo 2002/2005
Biennio
economico 2002/2003
IPOTESI CCNL AREA I
DIRIGENZA QUADRIENNIO NORMATIVO 2002/2005
E BIENNIO ECONOMICO 2002/2003
INDICE
PARTE PRIMA - NORME COMUNI
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1: Campo di applicazione
Art. 2: Durata e decorrenza del presente contratto
TITOLO II – IL SISTEMA DELLE
RELAZIONI SINDACALI
CAPO I – LE
RELAZIONI SINDACALI
Art. 3: Obiettivi e strumenti
Art. 4: Contrattazione collettiva integrativa a livello di
Ministero o Amministrazione autonoma
Art. 5: Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del
contratto collettivo integrativo
Art. 6: Informazione
Art. 7: Concertazione
Art. 8: Consultazione
Art. 9: Altre forme di partecipazione
Art. 10: Comitato per le pari opportunità
Art. 11: Comitato paritetico per il mobbing
CAPO II – I SOGGETTI SINDACALI E TITOLARITA’ DELLE PREROGATIVE SINDACALI
Art. 12: Soggetti sindacali nelle strutture amministrative di riferimento
Art. 13: Composizione delle delegazioni
Art. 14: Contributi sindacali
CAPO III –
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art.15: Interpretazione autentica dei contratti
Art.16: Clausole di raffreddamento
TITOLO III – IL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I –LA
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art.17: Contratto individuale di lavoro
Art.18: Periodo di prova
CAPO II –
STRUTTURA DEL RAPPORTO
Art.19: Impegno di lavoro
Art. 20: Conferimento incarichi dirigenziali
Art. 21: Verifica e valutazione dei
risultati dei dirigenti
CAPO III – SOSPENSIONI E INTERRUZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 22: Ferie e festività
Art. 23: Assenze per malattia
Art. 24: Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
Art. 25: Assenze retribuite
Art. 26: Congedi dei genitori
Art. 27: Aspettativa per motivi personali o di famiglia
Art. 28: Altre aspettative disciplinate da specifiche disposizioni di
legge
Art. 29: Congedi per motivi di famiglia
Art. 30: Congedi per la formazione
Art. 31: Attività didattica di dirigenti presso università ed istituti di
alta formazione
CAPO IV –
FORMAZIONE
Art. 32: Formazione dei dirigenti
CAPO V –
MOBILITA’
Art. 33: Incarichi presso altre amministrazioni
Art. 34: Mobilità
Art. 35: Accordi di mobilità
Art. 36: Passaggio
diretto ad altre amministrazioni dei dirigenti in eccedenza
CAPO VI -
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 37: Termini di preavviso
Art. 38: Cause di cessazione del rapporto di lavoro
Art. 39: Cessazione del rapporto di lavoro e obblighi delle parti
Art. 40: Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
Art. 41: Recesso dell’amministrazione
Art. 42: Tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 43: Procedure di arbitrato in caso
di recesso
Art. 44: Nullità del licenziamento
Art. 45: Effetti del procedimento penale
sul rapporto di lavoro
CAPO VII
Art. 46: Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di
lavoro
TITOLO IV – TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I –
STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
Art. 47: Disposizioni generali
Art. 48: Struttura della retribuzione
CAPO II -
DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA
Art. 49: Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia
Art. 50: Effetti dei nuovi trattamenti
economici
Art. 51: Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e
della retribuzione di risultato dei dirigenti di prima fascia
CAPO III -
DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
Art. 52: Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia
Art. 53: Effetti dei nuovi trattamenti
economici
Art. 54: Retribuzione di posizione e
graduazione delle funzioni
Art. 55: Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia
preposto ad uffici dirigenziali non generali
Art. 56: Retribuzione dei dirigenti di seconda fascia incaricati di
funzioni dirigenziali generali
Art. 57: Retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia
Art. 58: Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e
della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia
CAPO IV
Art. 59: Clausole speciali di parte economica
CAPO V – PARTICOLARI ISTITUTI ECONOMICI
Art. 60: Incarichi aggiuntivi
Art. 61: Sostituzione del dirigente
Art. 62: Clausola di salvaguardia
Art. 63: Tredicesima mensilità
Art. 64: Trattamento di trasferta
Art. 65: Trattamento di trasferimento
Art. 66: Responsabilità civile e patrocinio legale
Art. 67: Indennità di bilinguismo
Art. 68: Diritti derivanti da invenzione industriale
Art. 69: Modalità di applicazione di
particolari istituti economici
Art. 70: Personale in particolari posizioni di stato
TITOLO V - DISPOSIZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE
Art. 71: Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare
Art. 72: Norme finali
PARTE
SECONDA – SEZIONI SPECIALI
SEZIONE PRIMA
DIRIGENTI DELLE PROFESSIONALITÀ SANITARIE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
INQUADRATI AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 8 DEL D.LGS. 502 DEL 1992.
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 73: Campo di applicazione e finalità
CAPO II - NORME DI RACCORDO PER IL MINISTERO DELLA SALUTE
Art. 74: Informazione e concertazione - Contratto individuale - Accordi
di mobilità.
CAPO III - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 75: Struttura della retribuzione;
Art. 76: Stipendio tabellare e retribuzione di posizione minima
contrattuale
Art. 77: Nuovo stipendio tabellare e retribuzione di posizione minima
contrattuale dei dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero
della Salute a decorrere dal 31.12.2003
Art. 78: Integrazione del fondo del Ministero della Salute
Art. 79: Norme finali e transitorie
SEZIONE SECONDA
DIRIGENTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
CAPO I
Art. 80: Disposizioni generali
Art. 81: Retribuzione di rischio e di posizione
Art. 82: Indennità di specificità professionale
PARTE TERZA - NORME COMUNI FINALI
TITOLO I – DISAPPLICAZIONI
Art. 83: Disapplicazioni
DICHIARAZIONI CONGIUNTE
ALLEGATI:
Schema di codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie
sessuali
PARTE PRIMA
NORME COMUNI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si
applica a tutto il personale dirigente di prima e di seconda fascia, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente
all’Area di cui all'art. 2, primo alinea, del contratto collettivo nazionale
quadro del 23 settembre 2004 per la definizione delle autonome aree di
contrattazione della dirigenza.
2. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente
contratto come d.lgs. n. 165 del 2001.
3. Nella provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL
può essere integrato ai sensi del D.P.R. n. 752 del 1976, e successive
modificazioni ed integrazioni.
4. Il
presente contratto si articola in due parti: la Parte Prima contiene norme
comuni a tutti i dirigenti dell’Area I, la Parte Seconda è costituita da
apposite sezioni, in ognuna delle quali sono definite particolari clausole
destinate alle sole categorie di dirigenti ivi individuate, anche in deroga
alle disposizioni della Parte Prima.
Art. 2
Durata e
decorrenza del presente contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre
2005 per la parte normativa e 1 gennaio 2002 – 31 dicembre 2003 per la parte
economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno
successivo alla data di stipulazione, salvo diverse decorrenze previste dal
presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della
sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del
perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165
del 2001.
3. Le amministrazioni destinatarie del presente contratto danno attuazione
agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed
automatico entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova
tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle
parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola
scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in
vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le
piattaforme sono presentate con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla
data di scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese
successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali né danno luogo ad azioni conflittuali.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre
mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o
dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti
dell’Area I sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze
previste dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per
l’erogazione di detta indennità si applica la procedura degli artt. 47 e 48,
comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.
7. In sede
di rinnovo biennale per la determinazione della parte economica, ulteriore
punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra
l’inflazione programmata e quella effettiva, intervenuta nel precedente
biennio, secondo quanto previsto dall’Accordo del 23 luglio del 1993 di cui
al comma precedente.
TITOLO II
IL
SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
LE
RELAZIONI SINDACALI
Art. 3
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni
sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle
Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali, è definito in modo
coerente con l’obiettivo di contemperare l’esigenza di incrementare
l’efficienza, l’efficacia, la tempestività e l’economicità dei servizi
erogati alla collettività con l’interesse alla valorizzazione della
centralità della funzione dirigenziale nella gestione dei processi di
innovazione in atto e nel governo delle Amministrazioni, favorendo il
miglioramento delle condizioni di lavoro e la crescita professionale dei
dirigenti.
2. La condivisione dell’obiettivo
predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile,
che tenga conto del ruolo attribuito a ciascun dirigente in base alle leggi
e ai contratti collettivi, nonché della peculiarità delle funzioni
dirigenziali, che sia improntato alla correttezza dei comportamenti delle
parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti oltre che in grado di
favorire la piena collaborazione della dirigenza al perseguimento delle
finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli
tra Governo e parti sociali.
3. Il sistema di relazioni
sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a)
contrattazione collettiva a livello nazionale;
b)
contrattazione collettiva integrativa, che si svolge a livello di
amministrazione, sulle materie e con le modalità indicate dal presente
contratto;
c)
concertazione, consultazione ed informazione, nonché altri istituti
della partecipazione;
d)
interpretazione autentica dei contratti collettivi.
Art. 4
Contrattazione collettiva integrativa a livello
di ministero o amministrazione autonoma
1. La contrattazione integrativa si svolge, nel
rispetto dei tempi previsti, sulle seguenti materie:
A)
individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono
essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146 del 1990 e
successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle norme di
garanzia dei servizi pubblici essenziali dei relativi CCNL;
B)
criteri generali per:
1)
la verifica della sussistenza delle condizioni per l’acquisizione
delle risorse finanziarie da destinare all’ulteriore potenziamento dei
fondi;
2)
attuazione della disciplina concernente la retribuzione direttamente
collegata ai risultati, al raggiungimento degli obiettivi assegnati nonchè
alla realizzazione di specifici progetti;
3)
le modalità di determinazione della retribuzione direttamente
collegata ai risultati, al raggiungimento degli obiettivi assegnati nonchè
alla realizzazione di specifici progetti;
C)
attuazione delle pari opportunità, con le procedure indicate
dall’art. 10 (Comitato delle pari opportunità) anche per le finalità
della legge 10 aprile 1991, n. 125;
D)
implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative,
tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o
riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità del lavoro, sulla
professionalità e mobilità dei dirigenti;
E)
linee generali per la realizzazione di programmi di formazione e
aggiornamento.
2. Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale
e quelli di comportamento indicati dall’art. 3, comma 1, decorsi
trenta giorni dall’inizio delle trattative, le parti riassumono, nelle
materie indicate nelle lettere C), D) e E) del comma 1, le rispettive
prerogative e libertà di iniziativa e decisione. Il termine sopraindicato
può essere prorogato per ulteriori trenta giorni.
3. La contrattazione integrativa si svolge al livello
nazionale in ciascuna delle amministrazioni dell’area.
4. I contratti collettivi integrativi non possono
essere in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi
nazionali o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale dei bilanci delle singole amministrazioni. Le clausole
difformi sono nulle e non possono essere applicate.
Art.
5
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto
collettivo integrativo
1. I contratti
collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti
gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un’unica
sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL
che, per loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche.
L’individuazione e l’utilizzo delle risorse indicate nell’art. 4
(Contrattazione collettiva integrativa a livello di ministero o
amministrazione autonoma) sono determinati in sede di contrattazione
integrativa con cadenza annuale.
2. L’amministrazione
provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle
trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla
data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione
sindacale di cui all'art. 13 (Composizione delle delegazioni) per
l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme.
3. L’ipotesi di
contratto collettivo integrativo, corredato da apposita relazione
illustrativa tecnico – finanziaria, è trasmessa, entro 5 giorni, agli
organismi di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 286 del 1999 ai fini del controllo
sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa
con i vincoli di bilancio, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Detti organismi si pronunciano entro quindici giorni, decorsi i quali la
certificazione si intende effettuata positivamente. In caso di rilievi le
trattative riprendono entro cinque giorni.
4. A seguito della
certificazione effettuata senza rilievi o allo scadere del termine di 15
giorni di cui al precedente comma, il contratto collettivo integrativo è
inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la
funzione pubblica - ed al Ministero dell’Economia e finanze, con la
prescritta relazione tecnica, i quali, entro i 30 giorni successivi ne
accertano, congiuntamente, la compatibilità economica ai sensi dell’art. 40,
comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001. Decorso tale termine l’organo di
governo dell’amministrazione autorizza il presidente della delegazione
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. Qualora il
riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative entro
cinque giorni.
5. I contratti
collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi,
modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la
loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi
integrativi.
6. Le pubbliche
amministrazioni sono tenute a trasmettere all’A.RA.N, entro cinque giorni
dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle
modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti
annuali e pluriennali di bilancio.
Art. 6
Informazione
1. L’amministrazione - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il
confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali - informa
periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 13
(Composizione delle delegazioni), sugli atti organizzativi di
valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di
lavoro dei dirigenti di prima e di seconda fascia, l’organizzazione degli
uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione dei
fondi previsti dal presente contratto.
2. Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione
collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l’informazione
è preventiva. Il contratto integrativo individuerà le altre materie in cui
l’informazione dovrà essere preventiva o successiva.
3. Ai
fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta, si incontrano
comunque con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di
iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi
ovvero per l’innovazione tecnologica nonché per eventuali processi di
dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
4. L’informazione preventiva è data, in particolare, sui criteri generali
inerenti le seguenti materie:
a)
graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e
alle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei
dirigenti;
b)
conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali, nonché
le relative procedure;
c)
sistemi di valutazione dell’attività dei dirigenti;
d)
tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei
luoghi di lavoro;
e)
condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione
consensuale;
f)
gestione delle iniziative socio-assistenziali a favore dei dirigenti;
g)
le implicazioni derivanti dai processi di riorganizzazione e
ristrutturazione interni all’amministrazione.
Art. 7
Concertazione
1. La
concertazione avviene sui criteri generali relativi alle seguenti materie:
a)
graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e
alle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei
dirigenti;
b)
sistemi di valutazione dell’attività dei dirigenti;
c)
tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei
luoghi di lavoro;
d)
condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione
consensuale.
2. La concertazione può essere attivata da ciascuno dei soggetti di cui
all'art. 13 (Composizione delle delegazioni), mediante richiesta scritta,
entro cinque giorni dal ricevimento dell’informazione di cui all’art. 6
(Informazione); essa si svolge in appositi incontri che iniziano entro il
quarto giorno dalla richiesta. Durante la concertazione le parti si
adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità,
correttezza, buona fede e trasparenza.
3. La concertazione si conclude nel termine massimo di
quindici giorni dalla data di inizio della stessa. Dell'esito della
concertazione è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni
delle parti e gli eventuali impegni assunti. Decorso infruttuosamente tale
termine, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di
iniziativa e decisione.
Art. 8
Consultazione
1. La consultazione dei soggetti sindacali di cui all'art. 13 (Composizione
delle delegazioni), prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione
aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa. Essa si svolge,
obbligatoriamente, su:
a)
organizzazione e disciplina di strutture ed uffici, ivi compresa
quella dipartimentale, nonché la consistenza e la variazione delle
dotazioni organiche;
b)
nei casi di cui all’art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Art. 9
Altre forme di partecipazione
1. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle
attività dell’amministrazione, è prevista la possibilità di costituire a
richiesta, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri
aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per
l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti
l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione
delle amministrazioni stesse nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del
lavoro e le attività di formazione. Tali organismi, ivi compresi il Comitato
per le pari opportunità e quello per il mobbing per quanto di loro
competenza, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette
materie - che l’amministrazione è tenuta a fornire - e di formulare proposte
in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi, che non
hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve garantire una
adeguata rappresentanza femminile.
2. Presso
ciascuna amministrazione possono altresì essere costituiti appositi Comitati
paritetici, ai quali è affidato il compito di acquisire elementi informativi
al fine di formulare proposte in materia di formazione e di aggiornamento
professionale per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 32
(Formazione dei dirigenti) del presente CCNL.
Art. 10
Comitato per le pari opportunità
1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne,
è istituito il Comitato per le pari opportunità con il compito di proporre
misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i
principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare
riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da un componente designato
da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del
presente CCNL, nonché da un pari numero di rappresentanti delle
amministrazioni. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro della
Funzione Pubblica e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo
è previsto un membro supplente.
2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a)
raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che
l'amministrazione è tenuta a fornire;
b)
formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini
della contrattazione integrativa;
c)
promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie
per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché a
realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125 del 1991;
d)
analisi dei percorsi di carriera nella dirigenza di prima e di
seconda fascia nella pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali
previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte
formulate dal Comitato pari opportunità, sono individuate misure idonee a
favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo
professionale delle lavoratrici:
-
percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura
delle pari opportunità in campo formativo ed alle politiche di riforma con
particolare riguardo allo sviluppo della cultura di genere nella Pubblica
Amministrazione;
-
azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni
di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione
d'incarichi o funzioni più qualificate;
-
iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali
nonché pratiche discriminatorie in generale;
-
processi di mobilità.
4. Il Dipartimento della Funzione Pubblica assicura
l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le
risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione dell'art. 57, comma
1, d.lgs. n. 165 del 2001. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni
mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso.
Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle
dirigenti, di cui deve essere data la massima pubblicizzazione.
5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica
per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo.
I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo
mandato.
6. A livello di singola Amministrazione, su richiesta
delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa,
possono essere costituiti appositi comitati entro 60 giorni dall'entrata in
vigore del presente contratto.
Art. 11
Comitato
paritetico per il mobbing
c)
formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla
prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine
di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
d)
formulare proposte per la definizione dei codici di condotta.
4. Le proposte formulate dal Comitato vengono
presentate all’Amministrazione per i conseguenti adempimenti tra i quali
rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli
di ascolto, nell’ambito delle strutture esistenti, l’istituzione della
figura del consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione dei
codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie.
a) affermare una cultura
organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del
fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e
la solidarietà dei dirigenti, attraverso una più specifica conoscenza dei
ruoli e delle dinamiche interpersonali all’interno degli uffici, anche al
fine di incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione
all’ambiente lavorativo.
CAPO II
I SOGGETTI
SINDACALI E TITOLARITA’ DELLE PREROGATIVE SINDACALI
Art. 12
Soggetti
sindacali nelle strutture amministrative di riferimento
1. I soggetti sindacali nelle strutture amministrative
di riferimento sono le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite
espressamente per l’area della dirigenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del
d.lgs. n. 165 del 2001 dalle organizzazioni sindacali rappresentative in
quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa
area dirigenziale, ai sensi dell’art. 43 del d.lgs.n.165 del 2001.
2. La disciplina del comma 1 trova applicazione fino
alla costituzione delle specifiche rappresentanze sindacali unitarie dei
dirigenti ai sensi dell’art. 42, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001.
3. Fino alla costituzione delle rappresentanze di cui
al comma 2, il complessivo monte-ore dei permessi sindacali di
amministrazione previsto dal relativo CCNQ nel tempo vigente compete solo ai
seguenti dirigenti sindacali:
-
componenti delle RSA, costituite ai sensi del comma 1;
-
componenti delle organizzazioni sindacali rappresentative
ammesse alla contrattazione nazionale.
4. Ai dirigenti sindacali componenti degli organismi
statutari delle confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria
rappresentative non collocati in distacco o in aspettativa, qualora non
coincidenti con nessuno dei soggetti di cui al precedente comma, competono i
soli permessi di cui all’art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998.
5. Ai fini della ripartizione del monte permessi, il
grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ammesse alle
trattative per la sottoscrizione del presente CCNL è accertata, in ciascuna
amministrazione, sulla base del solo dato associativo espresso dalla
percentuale delle deleghe rilasciate dai dirigenti per il versamento dei
contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito
della stessa amministrazione.
6. Per la
titolarità dei diritti sindacali e delle altre prerogative sindacali si
rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, modificato dai CCNQ del
27 gennaio 1999, del 9 agosto 2000, nonché ulteriori successive
modificazioni. In particolare si richiama l’art. 10, comma 2, del CCNQ del 7
agosto 1998 relativo alle modalità di accredito dei soggetti sindacali
presso le amministrazioni.
Art. 13
Composizione delle delegazioni
1. Ai fini della contrattazione collettiva integrativa, ciascuna
amministrazione individua i dirigenti che fanno parte della delegazione
trattante di parte pubblica.
2. Per le organizzazioni sindacali, fino alla
costituzione delle specifiche rappresentanze di cui all’art. 12
(Soggetti sindacali nelle strutture amministrative di riferimento), la
delegazione, a livello nazionale di amministrazione, è così composta:
-
da componenti delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA)
di cui all'art. 12, comma 1 (Soggetti sindacali nelle strutture
amministrative di riferimento);
-
da rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni sindacali
di categoria firmatarie del presente contratto.
3. Il dirigente che sia
componente delle rappresentanze di cui all'art.
12
(Soggetti sindacali nelle strutture amministrative di riferimento) non può
essere titolare di relazioni sindacali quale parte della delegazione di
parte pubblica in nome dell’amministrazione per l’area della dirigenza.
4. Le amministrazioni possono avvalersi, nella
contrattazione collettiva integrativa, della attività di assistenza
dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(A.RA.N.).
Art. 14
Contributi sindacali
1. I dirigenti
hanno facoltà di rilasciare delega a favore dell’organizzazione
sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello
stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita
dai competenti organi statuari. La delega è rilasciata per iscritto ed è
trasmessa all’amministrazione a cura del dirigente o dell’organizzazione
sindacale.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese
successivo a quello del rilascio.
3. Il dirigente può revocare in qualsiasi momento la
delega rilasciata ai sensi del comma 1, inoltrando la relativa comunicazione
all’amministrazione di appartenenza e all’organizzazione sindacale
interessata. L’effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese
successivo alla presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dalle singole
Amministrazioni sulle retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe
ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali
interessate secondo modalità concordate con le Amministrazioni medesime.
5. Le Amministrazioni sono tenute, nei confronti dei
terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui
versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
CAPO III
PROCEDURE
DI
RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art. 15
Interpretazione autentica dei contratti
1. In attuazione dell'art. 49 del d. lgs. n. 165 del
2001, qualora insorgano controversie sull'interpretazione del contratto
collettivo nazionale, le parti che l’hanno sottoscritto si incontrano, entro
30 giorni dalla richiesta, per definire consensualmente il significato della
clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla
data del primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia
all’altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta
deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di
diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi
interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di
cui all’art. 47 del d.lgs. n. 165 del 2001, sostituisce la clausola
controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo
nazionale.
4. Per le
controversie riguardanti l’interpretazione dei contratti collettivi
integrativi, le parti che li hanno sottoscritti procedono analogamente,
secondo le modalità ed i tempi previsti dai commi 1 e 2. L’eventuale accordo
stipulato con le procedure previste dal presente CCNL sostituisce la
clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto
integrativo.
Art. 16
Clausole
di raffreddamento
1. Il sistema di relazioni sindacali è improntato ai
principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti e
orientato alla prevenzione dei conflitti. Entro il primo mese del negoziato
relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative
unilaterali né procedono ad azioni dirette, compiendo ogni ragionevole
sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate.
2. Analogamente, durante il periodo in cui si svolgono
la concertazione o la consultazione le parti non assumono iniziative
unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.
TITOLO III
IL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 17
Contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro tra il dirigente e
l’Amministrazione si costituisce mediante contratto individuale che ne
regola il contenuto in conformità alle disposizioni di legge, alle normative
dell’Unione Europea e alle disposizioni contenute nel presente contratto.
2. Il contratto di lavoro individuale è stipulato in
forma scritta. In esso sono precisati gli elementi essenziali che
caratterizzano il rapporto e il funzionamento dello stesso e, in
particolare:
a) la
data di inizio del rapporto di lavoro;
b) la
qualifica e il trattamento economico fondamentale;
c) la
durata del periodo di prova;
d) la
sede di prima destinazione.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto
di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per
quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e i relativi
termini di preavviso. Costituisce, in ogni modo, causa di risoluzione del
contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L’amministrazione, prima di procedere all’assunzione, invita
l’interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa
vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a
trenta giorni. Tale termine può essere prorogato fino a sessanta giorni in
casi particolari. Contestualmente l’interessato è tenuto a dichiarare sotto
la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato, salvo quanto previsto dall’ art. 18 (Periodo di prova),
comma 9, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità
richiamate dall’art. 53 del d. lgs. n.165 del 2001. In caso contrario,
l’interessato dovrà produrre esplicita dichiarazione di opzione per il
rapporto di lavoro esclusivo con la nuova amministrazione. Scaduto il
termine sopra indicato, l’amministrazione comunica all’interessato di non
procedere alla stipulazione del contratto.
Art. 18
Periodo di prova
1. Sono
soggetti al periodo di prova i neo assunti nella qualifica di dirigente, per
un periodo di sei mesi dall’assunzione. Possono essere esonerati dal periodo
di prova i dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica
presso altre pubbliche amministrazioni.
2. Ai fini del
compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio
effettivamente prestato.
3. Il periodo
di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi
espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti. In caso di
malattia il dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto di lavoro può essere
risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di
servizio il dirigente in prova ha diritto alla conservazione del posto per
un periodo pari a quello previsto dall’art. 23 (Assenze per
malattia), comma 1.
4. Le assenze
riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette
allo stesso trattamento economico previsto per i dirigenti non in prova.
5. Decorsa la
metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in
qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostituiva del
preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il
recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso
dell’amministrazione deve essere motivato.
6. Decorso il
periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il
dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento
dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
7.
In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno
di effettivo servizio; spetta altresì al dirigente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di
servizio.
8. Il periodo
di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
9. Durante il
periodo di prova, il dirigente proveniente dalla stessa o da altra
amministrazione dell’Area I ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo massimo di sei mesi e, in caso di recesso o mancato superamento
della prova, rientra, a domanda, nell’amministrazione di appartenenza. Lo
stesso diritto viene riconosciuto al dirigente di una amministrazione
dell’Area I assunto, a seguito di pubblico concorso, come dirigente presso
una amministrazione di altre aree dirigenziali per l’effettuazione del
relativo periodo di prova.
CAPO II
STRUTTURA
DEL RAPPORTO
Art. 19
Impegno di lavoro
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione di
appartenenza, il dirigente organizza la propria presenza in servizio ed il
proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della
struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua
responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
2. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si
determini una interruzione od una riduzione del riposo fisiologico
giornaliero o settimanale o comunque derivante da giorni di festività, al
dirigente deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze
eccezionali, un adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico
sacrificato alle necessità del servizio.
Art. 20
Conferimento incarichi dirigenziali
1. Tutti i
dirigenti, appartenenti al ruolo dell’amministrazione e a tempo
indeterminato, hanno diritto ad un incarico. L’incarico viene conferito, con
provvedimento dell’amministrazione, secondo quanto previsto dall’art. 19 del
d. lgs. n. 165 del 2001. Il provvedimento individua l’oggetto, la durata
dell’incarico, e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità,
ai piani ed ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di
indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso
del rapporto.
2. Il conferimento degli
incarichi dirigenziali avviene, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
19, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001, in base ai seguenti criteri
generali:
-
natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati;
-
attitudini e capacità professionale del singolo dirigente,
valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento
agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di
indirizzo del Ministro;
-
rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a
garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in
relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di
riorganizzazione, al fine di favorire lo sviluppo della professionalità dei
dirigenti.
3. Il conferimento
dell’incarico avviene previo confronto con il dirigente in ordine alla
determinazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, alla
definizione degli obiettivi e dell’oggetto del provvedimento, nonché ai
risultati da conseguire.
4. Al provvedimento di
conferimento dell’incarico accede un contratto individuale con il quale, nel
rispetto dei principi stabiliti dall’art. 24 del d. lgs. 165 del 2001 e di
quanto previsto dal presente CCNL, viene definito il corrispondente
trattamento economico.
5. Tutti gli incarichi
sono conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati. La
durata degli stessi è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere
inferiore a tre anni né superiore a cinque anni. Per gli incarichi di cui
all’art. 19, comma 6, del citato d. lgs. 165 del 2001 la durata è stabilita
dal decreto legislativo medesimo.
6. La revoca anticipata
rispetto alla scadenza può avere luogo solo per motivate ragioni
organizzative e gestionali oppure in seguito all’accertamento dei risultati
negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi
dell’art. 21 del d. lgs. 165 del 2001.
7. L’assegnazione degli
incarichi non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per
compimento del limite massimo di età. In tali casi l’incarico, la cui durata
viene correlata al raggiungimento del predetto limite, cessa
automaticamente, anche nelle ipotesi previste dall’art. 16 del d. lgs. n.
503 del 1992 e successive modificazioni.
8. I criteri generali
relativi all’affidamento, al mutamento ed alla revoca degli incarichi di
direzione di uffici dirigenziali, nonché quelli concernenti le relative
procedure, sono oggetto dell’informazione preventiva di cui all’art. 6
(Informazione).
9. Le amministrazioni
adottano procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli
incarichi dei dirigenti al fine di assicurare la certezza delle situazioni
giuridiche e garantire la continuità dell’azione amministrativa, nel
rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità
delle pubbliche amministrazioni stesse.
10. Ciascuna
amministrazione deve, altresì, assicurare la pubblicità ed il continuo
aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e
ciò anche al fine di consentire agli interessati l’esercizio del diritto a
produrre eventuali domande per il conferimento di incarichi in relazione
alle posizioni dirigenziali disponibili.
Art. 21
Verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti
1. La valutazione dei dirigenti - che è diretta alla verifica del livello di
raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa –
è caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro.
2. Le amministrazioni, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti,
autonomamente assunti in relazione anche a quanto stabilito dall’art. 1 del
d. lgs. n. 286 del 1999, definiscono - privilegiando nella misura massima
possibile l’utilizzazione di dati oggettivi - meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell’attività svolta dai dirigenti, in relazione alle direttive, ai
programmi e agli obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane,
finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.
3. Le prestazioni, l’attività organizzativa dei dirigenti e il livello di
conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con i sistemi, le
procedure e le garanzie individuate in attuazione del comma 2 sulla base
anche dei risultati del controllo di gestione, o da quelli eventualmente
previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni per i dirigenti che
rispondano direttamente all’organo di direzione politica.
4. La valutazione avviene annualmente ed al termine dell’incarico e i
risultati finali della stessa sono riportati nel fascicolo personale dei
dirigenti interessati. Le amministrazioni tengono conto degli esiti della
valutazione ai fini della conferma dell’incarico già ricoperto ovvero
dell’affidamento di un diverso incarico, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 21 del d. lgs. 165 del 2001.
5. Le amministrazioni adottano preventivamente i criteri generali che
informano i sistemi di valutazione della prestazione e delle competenze
organizzative dei dirigenti, nonché dei relativi risultati di gestione. Tali
criteri sono oggetto di informazione preventiva, seguita, a richiesta, da
concertazione con i soggetti di cui all’art. 13 (Composizione delle
delegazioni).
6. La valutazione del dirigente è improntata ai seguenti principi:
·
motivazione della valutazione, oggettività delle metodologie,
trasparenza e pubblicità dei criteri usati e dei risultati;
·
diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo
proponente o valutatore di prima istanza;
·
partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso la
presentazione, da parte dello stesso dirigente, di una sintetica relazione
scritta riguardante l’attività svolta e la corrispondenza della stessa con
gli obiettivi assegnati;
·
contraddittorio in caso di valutazione non positiva, da realizzarsi in tempi
certi e congrui;
·
previsione della prima e della seconda istanza ai sensi del d. lgs. n. 286
del 1999.
7. Nel valutare l’operato del dirigente, le amministrazioni dovranno,
comunque, tener conto in modo esplicito della correlazione tra gli
obiettivi da perseguire, le direttive impartite e le risorse umane,
finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione dei dirigenti
medesimi, anche mediante verifiche intermedie finalizzate al monitoraggio
dell’attività svolta in relazione allo stato di avanzamento nella
realizzazione degli obiettivi assegnati e all’eventuale sopravvenuto
mutamento degli obiettivi fissati e delle risorse assegnate.
8. I criteri di valutazione sono comunicati ai dirigenti prima dell'inizio
dei relativi periodi di riferimento.
9. La
valutazione non può essere svolta dagli organi preposti a servizi ispettivi
o di regolarità contabile o legittimità amministrativa.
10. Le
procedure ed i principi sulla valutazione della dirigenza, dettati dal d.
lgs. n. 286 del 1999, si applicano a tutti i tipi di responsabilità
dirigenziale previsti dal d. lgs. n. 165 del 2001.
11. La valutazione può
essere anticipatamente conclusa, anche ad iniziativa del dirigente
interessato, nel caso di evidente rischio grave di risultato negativo della
gestione che si verifichi prima della scadenza annuale.
CAPO III
SOSPENSIONI E INTERRUZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 22
Ferie e festività
1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie
retribuito pari a 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate
previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n.
937.
2. I dirigenti assunti al primo impiego nella pubblica
amministrazione, dopo la stipulazione del presente CCNL ovvero che alla
medesima data di stipulazione non abbiano maturato tre anni di anzianità di
servizio hanno diritto a 26 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due
giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi
dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso che presso l'Amministrazione o presso la
struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di servizio si
articoli su sei giorni per settimana, le ferie spettanti sono pari a
32 giornate lavorative, ridotte a 30 per i dirigenti assunti al primo
impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive delle due
giornate di cui al comma l.
4. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di
riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed
alle condizioni ivi previste.
5. Le
festività nazionali e la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui
il dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi e, se
coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a
monetizzazione.
6. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione
dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al
servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione
di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come
mese intero.
7. Il dirigente che abbia fruito di assenze retribuite
ai sensi del successivo art. 25 (Assenze retribuite) conserva il
diritto alle ferie.
8. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto
al comma 13, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità
del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle
esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali
della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel
periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e
straordinarie.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per
impreviste necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle
spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno
al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la
durata del medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso
delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si
protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E'
cura del dirigente informare tempestivamente l'amministrazione, producendo
la relativa documentazione sanitaria.
11. In presenza di motivate esigenze personali o di
servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso
dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno
successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili,
tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo.
12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze
per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per
l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche
oltre il termine di cui al comma 11.
13. Fermo restando il disposto del comma 8, le ferie
disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi
causa e non fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla
corresponsione del pagamento sostitutivo.
Art. 23
Assenze per malattia
1. Il dirigente non in prova assente per malattia o per infortunio non
dipendente da causa di servizio, ha diritto alla conservazione del posto per
un periodo di diciotto mesi, durante il quale gli verrà corrisposta la
retribuzione prevista al comma 6. Ai fini del computo dei suindicati
diciotto mesi, si sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi nei tre
anni precedenti l’episodio morboso in corso.
2. Superato il periodo di diciotto mesi di cui al
comma 1, al dirigente che ne abbia fatto richiesta prima della scadenza
dello stesso, può essere concesso, in casi particolarmente gravi, di
assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi, durante il quale non
sarà dovuta retribuzione. In tale ipotesi, qualora il dirigente lo abbia
richiesto, l'amministrazione ha facoltà di procedere, con le modalità
previste dalle disposizioni vigenti, all'accertamento delle sue condizioni
di salute al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta
e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
3. Alla scadenza dei periodi di conservazione del posto
di cui ai commi 1 e 2, e nel caso in cui il dirigente, a seguito
dell'accertamento di cui al comma 2, sia dichiarato permanentemente inidoneo
a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere alla
risoluzione del rapporto corrispondendo al dirigente stesso l'indennità
sostitutiva del preavviso.
4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli
previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
5. Restano ferme le vigenti norme di legge poste a
tutela dei malati di Tbc.
6. Il trattamento economico spettante al dirigente nel
periodo di conservazione del posto di cui al comma 1 è il seguente:
a)
retribuzione intera, per i primi 9 mesi di assenza;
b)
90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi
di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6
mesi.
8. Il dirigente si attiene, in occasione delle proprie
assenze per malattia, alle norme di comportamento che regolano la materia,
in particolare provvedendo alla tempestiva comunicazione alla struttura di
riferimento dello stato di infermità e del luogo di dimora e alla produzione
della certificazione eventualmente necessaria.
9. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio
non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dirigente è
tenuto a dare comunicazione di tale circostanza all'amministrazione, ai fini
della rivalsa da parte di quest'ultima verso il terzo responsabile per la
parte corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo di assenza
ai sensi del comma 6 e agli oneri riflessi relativi.
10. In caso di gravi patologie che richiedano terapie
salvavita ed altre ad essa assimilabili secondo le indicazioni dell’ufficio
medico legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, come ad
esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per infezione da
HIV/AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente
indice di Karnossky) sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per
malattia, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, oltre ai giorni di
ricovero ospedaliero o di day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle
terapie. Per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione,
prevista dal comma 6, lett.a). La certificazione relativa sia
alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria
terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica ovvero
dal servizio sanitario dell’amministrazione interessata.
Art. 24
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza per invalidità temporanea dovuta
ad infortunio sul lavoro, il dirigente ha diritto alla conservazione del
posto fino alla guarigione clinica. Per l'intero periodo al dirigente
spetta l'intera retribuzione comprensiva della retribuzione di posizione
fissa e variabile.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è
dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al dirigente
spetta l'intera retribuzione comprensiva della retribuzione di posizione
fissa e variabile, fino alla guarigione clinica.
3. Decorso il periodo massimo di conservazione del
posto di cui all’art. 23 (Assenze per malattia), commi 1 e 2, trova
applicazione quanto previsto dallo stesso art. 23 (Assenze per
malattia), comma 3. Nel caso in cui l'amministrazione decida di non
procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale
disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al dirigente non spetta
alcuna retribuzione.
4. Il procedimento per il riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la corresponsione
dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di
inabilità permanente rimane regolato dalle seguenti disposizioni vigenti e
loro successive modificazioni, che vengono automaticamente recepite nella
disciplina pattizia: DPR 3 maggio 1957, n. 686; legge 27 luglio 1962, n.
1116 e successivo DPCM del 5 luglio 1965; DPR 20 aprile 1994, n. 349; DPR
834 del 1981 (tabelle); art. 22, commi da 27 a 31 della legge 23 dicembre
1994, n. 724; art. 1, commi da 119 a 122, della legge 23 dicembre 1996, n.
662; DPR 29 ottobre 2001, n. 461, nonché la legge n. 266 del 2005 con le
decorrenze ivi previste.
Art. 25
Assenze retribuite
1. Il dirigente ha diritto di assentarsi nei
seguenti casi:
-
partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di
aggiornamento professionale facoltativi connessi con la propria attività
lavorativa entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno;
-
lutti per decesso del
coniuge o di un parente entro il secondo grado o di affini di primo grado, o
del convivente purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la
lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, in ragione di giorni tre
consecutivi per evento;
-
particolari motivi personali
o familiari, entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno.
2. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15
giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi
nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti
dell'anzianità di servizio.
4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente spetta l'intera
retribuzione.
5. Le assenze previste dall'art. 33, comma 3, della
legge n. 104 del 1992, come modificato ed integrato dall’articolo 19 della
legge n. 53 del 2000, non sono computate ai fini del raggiungimento del
limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
6. Il
dirigente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altre
assenze retribuite previste da specifiche disposizioni di legge. Tra queste
ultime, assumono maggior rilievo l’art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584
come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e l’art. 5,
comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52, che prevedono rispettivamente
permessi per donatori di sangue e per i donatori di midollo osseo.
Art. 26
Congedi dei genitori
1. Ai dirigenti si applicano le vigenti disposizioni
in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel d. lgs.
n. 151 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 27
Aspettativa per motivi personali
o di famiglia
1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato possono essere concessi, a domanda, compatibilmente con le
esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per motivi
personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza
dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1
si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia di cui
all’art. 23 (Assenze per malattia) comma 1.
3. L’aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche
frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia previste dagli
artt. 23 e 24 (Assenze per malattia – Infortuni sul lavoro e malattie
dovute a causa di servizio).
4. Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga
richiesta per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di
età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e
dell’anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il
trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 1, comma 40, lettere a) e b)
della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni
e nei limiti ivi previsti.
5. Il dirigente non può usufruire continuativamente di
due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi
non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo.
6. L’amministrazione, qualora durante il periodo di
aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione,
invita il dirigente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni.
Il dirigente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria
iniziativa.
7. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad
alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dirigente che,
salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere
servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al
comma 6.
Art. 28
Altre aspettative disciplinate da
specifiche disposizioni di legge
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per
la cooperazione con i paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle
vigenti disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed
integrazioni. Le aspettative e i distacchi per motivi sindacali sono
regolate dai contratti collettivi quadro sottoscritti in data 7 agosto 1998,
9 agosto 2000 e 18 dicembre 2002. Rimane confermato quanto previsto
dall’art. 19, comma 6 e 23 bis del d.lgs. n. 165 del 2001.
2. I dirigenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge
13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui
alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, fatta salva
l’applicazione dell’art. 52, comma 57, della legge n. 448 del 2001, in
aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di
durata del corso o della borsa.
3. Il dirigente con rapporto a tempo indeterminato, il
cui coniuge presti servizio all’estero, può chiedere una aspettativa, senza
assegni, qualora l’amministrazione non ritenga di poterlo destinare a
prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o il
convivente stabile, o qualora non sussistano i presupposti per un suo
trasferimento nella località in questione anche in amministrazione di altra
Area.
4. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può
avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la
situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento
per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di
almeno quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza all’estero del
dirigente in aspettativa.
5. Il dirigente non può
usufruire continuativamente di periodi di aspettativa per motivi di famiglia
ovvero per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e quelle previste
dai commi 2 e 3 per poter usufruire delle quali occorre un periodo di
servizio attivo di almeno sei mesi. La disposizione non si applica alle
altre aspettative previste dal presente articolo nonché alle assenze di cui
al d. lgs. n. 151 del 2001.
Congedi
per motivi di famiglia
1. Il dirigente può chiedere, per documentati e gravi motivi familiari, un
periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, in
conformità a quanto disposto dall’articolo 4, commi 2 e 4, della legge n. 53
del 2000.
2. I periodi di congedo di cui al comma 1 non si
cumulano con le assenze per malattia previste dagli artt. 23 e 24
(Assenze per malattia – Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di
servizio).
Art. 30
Congedi per la
formazione
1. Ai
dirigenti sono concessi i congedi per la formazione disciplinati dall'art. 5
della legge n. 53 del 2000, salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai
dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con anzianità di
servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione, possono
essere concessi a richiesta i congedi senza assegni di cui al comma 1 nella
misura percentuale massima del 10% del personale con qualifica dirigenziale
in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre di
ciascun anno.
3. Per la
concessione dei congedi di cui al comma 1, i dirigenti interessati ed in
possesso della prescritta anzianità, devono presentare all'amministrazione
di appartenenza una specifica domanda, contenente l'indicazione
dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della
durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno
sessanta giorni prima dell'inizio delle attività formative.
4. Le domande
vengono accolte secondo l'ordine progressivo di presentazione, nei limiti di
cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
5.
L'amministrazione può non accogliere la richiesta di congedo formativo di
cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a)
il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi
consecutivi;
b)
non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la
funzionalità dei servizi.
6. Al fine di
contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse
formativo del dirigente, l'amministrazione può differire la fruizione del
congedo fino ad un massimo di sei mesi qualora la concessione dello stesso
possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non
risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3.
7. Al
dirigente durante il periodo di congedo si applica l'art. 5, comma 3, della
legge n.53 del 2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso art. 5,
relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento
economico, alle modalità di comunicazione all'amministrazione ed ai
controlli, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 23
(Assenze per malattia).
Art. 31
Attività didattica di dirigenti presso università ed istituti di alta
formazione
1. Per favorire la circolazione di esperienze
tra studi accademici ed attività lavorative avanzate, nell’ambito di
specifici corsi di Università ed Istituti di alta formazione mirati
all’insegnamento di materie connesse con le problematiche
dell’amministrazione e della contrattazione, ai dirigenti dell’Area I
possono essere conferiti incarichi di didattica integrativa o di
insegnamento.
2. Nelle ipotesi dei cui al comma 1 i dirigenti
interessati, a seconda dell’impegno richiesto, potranno essere collocati in
aspettativa non retribuita o svolgere queste attività in aggiunta agli
obblighi ordinari di servizio, previa autorizzazione del Ministro o
dell’organo sovraordinato per il dirigente preposto ad ufficio dirigenziale
generale e di quest’ultimo per gli altri dirigenti.
CAPO IV
FORMAZIONE
Art. 32
Formazione dei dirigenti
1. Nell'ambito dei processi di riforma della Pubblica Amministrazione verso
obiettivi di modernizzazione e di efficienza/efficacia al servizio dei
cittadini, la formazione costituisce un fattore decisivo di successo e una
leva strategica fondamentale per gli apparati pubblici. Con riferimento alla
risorsa dirigenziale tale carattere diviene più pregnante per la criticità
del ruolo della dirigenza nella realizzazione degli obiettivi predetti.
2. In relazione alle premesse enunciate al comma 1, la formazione e
l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti dalle
amministrazioni come metodo permanente teso ad assicurare il costante
adeguamento delle competenze manageriali allo sviluppo del contesto
culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire il
consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato e
all'innovazione. Le iniziative di formazione sono destinate a tutti i
dirigenti, compresi quelli in distacco sindacale.
3. Gli interventi formativi, secondo le singole
finalità, hanno sia contenuti di formazione al ruolo, per sostenere processi
di mobilità o di ordinaria rotazione, sia contenuti di formazione allo
sviluppo, per sostenere processi di inserimento in funzioni di maggiore
criticità ovvero emergenti nell'evoluzione dei processi di trasformazione.
4. L’aggiornamento e la formazione continua
costituiscono l’elemento caratterizzante l’identità professionale del
dirigente, da consolidare in una prospettiva aperta anche alla dimensione ed
alle esperienze europee ed internazionali. Entro tale quadro di riferimento
culturale e professionale, gli interventi formativi hanno, in particolare,
l'obiettivo di curare e sviluppare il patrimonio cognitivo necessario a
ciascun dirigente, in relazione alle responsabilità attribuitegli, per
l'ottimale utilizzo dei sistemi di gestione delle risorse umane,
finanziarie, tecniche e di controllo, finalizzato all'accrescimento
dell'efficienza/efficacia della struttura e al miglioramento della qualità
dei servizi resi.
5. Le
attività di formazione di cui al presente articolo possono concludersi con
l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della professionalità del singolo
dirigente, documentato attraverso l’attribuzione di un apposito attestato
rilasciato dai soggetti che l’hanno attuata.
6. Ciascuna amministrazione, secondo i rispettivi
strumenti di bilancio e le specifiche sfere di autonomia e di flessibilità
organizzativa ed operativa, definisce annualmente la quota delle risorse da
destinare ai programmi di aggiornamento e di formazione dei dirigenti,
tenendo conto delle direttive governative in materia di formazione, con
particolare riferimento alla direttiva n. 14 del 1995, nonché delle
eventuali risorse aggiuntive dedicate alla formazione stessa in attuazione
del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22.12.1998.
7. Le politiche formative della dirigenza sono definite
da ciascuna amministrazione in conformità alle proprie linee strategiche e
di sviluppo. Le iniziative formative sono realizzate, singolarmente o
d’intesa con altre amministrazioni, anche in collaborazione con Università,
soggetti pubblici (quali la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione,
la Scuola Superiore dell’Economia e Finanze, etc.) o società private
specializzate nel settore. Le attività formative devono tendere, in
particolare, a rafforzare la sensibilità innovativa dei dirigenti e la loro
attitudine a gestire iniziative di miglioramento volte a caratterizzare le
strutture pubbliche in termini di dinamismo e competitività.
8. La partecipazione alle iniziative di formazione,
inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata
dall'amministrazione con i dirigenti interessati ed è considerata servizio
utile a tutti gli effetti.
9. Il dirigente può, inoltre, partecipare, senza oneri
per l'amministrazione, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale
che siano, comunque, in linea con le finalità indicate nei commi che
precedono. A tal fine al dirigente può essere concesso un periodo di
aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre
mesi nell'arco di un anno.
10. Qualora l'amministrazione riconosca l'effettiva
connessione delle iniziative di formazione e aggiornamento svolte dal
dirigente ai sensi del comma 8 con l'attività di servizio e
l'incarico affidatogli, può concorrere con un proprio contributo alla spesa
sostenuta e debitamente documentata.
CAPO V
MOBILITA’
Art. 33
Incarichi presso altre
amministrazioni
1. Al dirigente può essere conferito un incarico presso
altra Amministrazione della medesima Area I, nei limiti previsti dall’art.
19, comma 5/bis del d. lgs. n. 165 del 2001 ovvero presso altre pubbliche
amministrazioni, previo collocamento in comando, fuori ruolo o altro analogo
provvedimento.
2. Il dirigente può essere collocato in comando presso l’amministrazione che
ne abbia fatto richiesta per esigenze di servizio o quando sia necessaria
una particolare competenza. Il comando è disposto con il consenso
dell’interessato e con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti ed
ha durata pari all’incarico.
3. Il posto del dirigente comandato non può essere
coperto per concorso o qualsiasi altra forma di mobilità. Le posizioni
dirigenziali vacanti, temporaneamente ricoperte dal dirigente comandato,
sono considerate disponibili sia ai fini concorsuali che dei trasferimenti
per mobilità.
4. Al termine dell’incarico, il dirigente può chiedere
in relazione alla disponibilità di posti in organico, il passaggio diretto
all’amministrazione di destinazione, secondo le procedure di cui all’art. 30
del d.lgs. n. 165 del 2001. In caso contrario, qualora l’incarico non venga
rinnovato, il dirigente rientra all’amministrazione di appartenenza.
5. Il trattamento economico è a carico
dell’amministrazione di destinazione salvo diversa disposizione prevista da
specifiche norme di legge.
6. Il comando non pregiudica la posizione
del dirigente agli effetti della maturazione dell’anzianità di servizio, del
trattamento di fine rapporto o fine servizio e di pensione.
7. Le disposizioni dei presenti commi si
applicano anche agli analoghi provvedimenti, comunque denominati, che
assolvano alle medesime finalità di cui al comma 1.
8. Resta
confermata
la
disciplina legislativa del collocamento in fuori ruolo disposto in relazione
a particolari esigenze dell’amministrazione di appartenenza per lo
svolgimento di compiti che non rientrano nelle attività istituzionali della
stessa.
9. In ogni
caso gli incarichi relativi a posizioni dirigenziali del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco non possono essere attribuiti al personale con qualifica
dirigenziale appartenente ad altre amministrazioni.
Art. 34
Mobilità
1. Per il
personale dirigente resta confermata l’applicazione delle procedure di
mobilità previste dagli artt. 30 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001.
2. Laddove il
dirigente abbia chiesto l’attribuzione di un diverso incarico disponibile
nell’ambito della propria amministrazione e l’amministrazione stessa l’abbia
negato, decorsi due anni dal conferimento dell’incarico ricoperto il
dirigente stesso ha la facoltà di transitare, in presenza della relativa
vacanza organica, nei ruoli di un’altra amministrazione pubblica disponibile
al conferimento di un incarico. Il nullaosta dell’amministrazione di
appartenenza è sostituito dal preavviso di quattro mesi.
3. Ai sensi
della legge n. 521 del 1988, non può essere assegnato al Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco, sulla base delle procedure di mobilità di cui al presente
articolo, personale con qualifica dirigenziale appartenente ad altre
pubbliche amministrazioni.
4. Resta fermo quanto previsto dal comma 5/bis
dell’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001
Art. 35
Accordi di mobilita’
1. Tra le amministrazioni dell’Area I e le
organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, possono essere
stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei dirigenti tra le stesse
amministrazioni.
2. Gli accordi di mobilità di cui al comma 1, possono
essere stipulati:
-
per prevenire la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità
volontaria;
-
dopo detta dichiarazione di eccedenza, per evitare i trasferimenti di
ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilità.
3. Al fine di avviare la stipulazione degli
accordi di cui ai commi precedenti, la parte interessata invia alle altre
richiesta scritta con lettera raccomandata; il primo incontro avviene entro
30 giorni dalla richiesta. A decorrere dalla data della richiesta, i
procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità
eventualmente avviati dalle Amministrazioni nei confronti di propri
dirigenti sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi
stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino
all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa
in disponibilità da parte dell'amministrazione.
4. Ai fini della stipulazione degli accordi di mobilità
di cui al comma 1, la delegazione di parte pubblica è composta dai dirigenti
individuati da ciascuna amministrazione. La delegazione di parte sindacale
di ciascuna amministrazione è composta dalle organizzazioni sindacali
individuate dall'art. 13 (Composizione delle delegazioni) comma 2,
secondo alinea.
5. Gli accordi di mobilità, stipulati ai sensi
dei commi precedenti, ed il conseguente bando devono contenere le
seguenti indicazioni minime:
a) le amministrazioni
cedenti ed il numero dei dirigenti eventualmente interessati alla mobilità
in previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarato in esubero;
b) le amministrazioni
riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime;
c) i requisiti, ivi
comprese le abilitazioni necessarie per legge e le eventuali tipologie di
laurea, richiesti al dirigente per l'assegnazione dei posti nelle
amministrazioni riceventi;
d) il termine di scadenza
del bando di mobilità;
e) le forme di pubblicità
da dare all'accordo ed al bando, tra le quali deve essere prevista la
pubblicazione nel sito Internet delle amministrazioni interessate.
In ogni caso copia dell'accordo di mobilità e del bando
deve essere affissa nelle Amministrazioni cedenti ed in quelle riceventi, in
luogo accessibile a tutti.
6. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai
titolari del potere di rappresentanza di ciascuna amministrazione
interessata e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e sono
sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi ai sensi dell'art.
47, comma 3, del d. lgs. n. 165 del 2001.
7. I dirigenti interessati alla mobilità manifestano la
propria adesione mediante comunicazione scritta all’amministrazione di
appartenenza ed a quella di destinazione entro quindici giorni dalla
pubblicizzazione di cui al precedente comma 5, lett. e), unitamente al
proprio curriculum professionale e di servizio.
8. Qualora concorrano più domande, l'amministrazione di
destinazione opera le proprie scelte motivate sulla base di una valutazione
positiva e comparata del curriculum professionale e di servizio presentato
da ciascun candidato in relazione al posto da ricoprire, tenendo, altresì,
conto dei criteri previsti dall’art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Il dirigente, purché in possesso dei requisiti richiesti, è trasferito entro
il quindicesimo giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione
di adesione.
9. Il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni,
con l’amministrazione di destinazione e al dirigente sono garantite la
continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonché la posizione
retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni
nell’Amministrazione di appartenenza, se più favorevole.
10. Le amministrazioni che intendono stipulare accordi
di mobilità possono avvalersi dell'attività di assistenza dell'A.RA.N., ai
sensi dell'art. 46, comma 2 del d. lgs. n. 165 del 2001.
11. Ai sensi della legge n. 521 del 1988, non può
essere assegnato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sulla base degli
accordi di mobilità di cui al presente articolo, personale con qualifica
dirigenziale appartenente ad altre amministrazioni.
Art. 36
Passaggio
diretto ad altre amministrazioni dei dirigenti in eccedenza
1. Fermi
restando gli accordi di mobilità di cui all’art. 35 ( Accordi di mobilità),
conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo
scopo di facilitare il passaggio diretto dei dirigenti dichiarati in
eccedenza ad altre Amministrazioni dell’Area I e di evitare il collocamento
in disponibilità dei dirigenti che non sia possibile impiegare diversamente
nel proprio ambito, l’amministrazione interessata comunica a tutte le
amministrazioni dell’Area 1, comprese quelle che hanno articolazioni
territoriali, l’elenco dei dirigenti in eccedenza richiedendo la loro
disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tali dirigenti.
Analoga richiesta viene rivolta anche agli altri enti o
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs 165/2001 presenti
sempre a livello provinciale, regionale e nazionale, al fine di accertare
ulteriori disponibilità di posti per i passaggi diretti.
2. Le amministrazioni del comparto comunicano, entro il
termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 1, l’entità dei posti
vacanti nella dotazione organica, per i quali, tenuto conto della
programmazione dei fabbisogni, sussiste l’assenso al passaggio diretto dei
dirigenti in eccedenza. Le amministrazioni di altre aree dirigenziali ,
qualora interessate, seguono le medesime procedure.
3. I posti disponibili sono comunicati ai dirigenti
in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le
conseguenti assegnazioni; con la specificazione di eventuali priorità;
l’amministrazione dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi
alla richiesta.
4. Qualora si renda necessaria una selezione tra più
aspiranti allo stesso posto, l’amministrazione di provenienza forma una
graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
- dirigenti portatori di
handicap;
- situazione di famiglia,
privilegiando il maggior numero di familiari a carico e/o se il dirigente
sia unico titolare di reddito;
- maggiore anzianità
lavorativa presso la pubblica amministrazione;
-
particolari condizioni di salute del dirigente, dei familiari e del
convivente stabile, qualora la stabile convivenza sia accertata sulla base
della certificazione anagrafica presentata dal dirigente;
- presenza
in famiglia di soggetti portatori di handicap.
La ponderazione dei criteri e la loro integrazione
viene definita in sede di contrattazione integrativa nazionale di
amministrazione.
CAPO VI
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 37
Termini di preavviso
1. Salvo il caso della risoluzione consensuale, della risoluzione automatica
del rapporto di lavoro prevista all’art. 38 (Cause di cessazione del
rapporto di lavoro), comma 1 e del recesso per giusta causa, nei casi
previsti dal presente contratto per la risoluzione del rapporto con
preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i
relativi termini sono fissati come segue:
a)
8 mesi per dirigenti con anzianità di servizio fino a 2 anni;
b)
ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianità fino a un
massimo di altri 4 mesi di preavviso. A tal fine viene trascurata la
frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno
compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre.
2. In caso di dimissioni del dirigente i termini di cui al comma 1 sono
ridotti ad un quarto.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal
sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza
l'osservanza dei termini di cui al comma 1 è tenuta a corrispondere
all’altra parte un'indennità pari all’importo della retribuzione spettante
per il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di
trattenere, su quanto eventualmente dovuto al dirigente, un importo
corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non
dato, senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero
del credito.
5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di recesso
risolvere anticipatamente il rapporto, sia all’inizio che durante il periodo
di preavviso, con il consenso dell'altra parte.
6. Durante il periodo di preavviso non è consentita la
fruizione delle ferie. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo
al pagamento sostitutivo delle stesse.
7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità
di servizio a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del dirigente, l'amministrazione
corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso
secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché una somma
corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve
calcolarsi computando tutta la retribuzione di cui all'art. 48
(Struttura della retribuzione), comma 1, lett. a), b) c) e d).
Art. 38
Cause di cessazione del rapporto di lavoro
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di
risoluzione per causa di malattia di cui ai precedenti artt. 23 e 24
(Assenze per malattia – Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di
servizio) ha luogo:
a)
al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento
dell'anzianità massima di servizio previsti dalle norme di legge applicabili
nell'amministrazione;
b)
per dimissioni del dirigente;
c)
per recesso dell'amministrazione;
d)
per decesso del dirigente.
e)
per risoluzione consensuale;
f)
per perdita della cittadinanza, nel rispetto della normativa
comunitaria in materia.
2. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità
sostitutiva di preavviso, nei confronti del dirigente che, salvo casi di
comprovato impedimento, decorsi quindici giorni, non si presenti in servizio
o non riprenda servizio alla scadenza dei periodo di aspettativa o congedo
previsti dal presente CCNL.
Art. 39
Cessazione del rapporto di lavoro e obblighi delle parti
1. La cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di
età avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed
opera dal primo giorno del mese successivo. La cessazione del rapporto è
comunque comunicata per iscritto dall'amministrazione. Nel caso di
compimento dell'anzianità massima di servizio o del limite massimo di età,
l'amministrazione risolve il rapporto senza preavviso, salvo domanda
dell'interessato per la permanenza in servizio oltre tale termine, da
presentarsi almeno tre mesi prima.
2. Nel caso di recesso del dirigente, questi deve darne
comunicazione scritta all'amministrazione rispettando i termini di
preavviso.
Art. 40
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
1. L’amministrazione o il dirigente possono proporre all’altra parte la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni,
previa disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti, possono
erogare un’indennità supplementare nell’ambito della effettiva disponibilità
dei propri bilanci. La misura dell’indennità può variare fino ad un massimo
di 24 mensilità, comprensive della quota della retribuzione di posizione in
godimento.
3. I criteri generali relativi alla disciplina delle
condizioni, dei requisiti e dei limiti in relazione alle esigenze
dell’amministrazione per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro,
prima della definitiva adozione, sono oggetto di concertazione ai sensi
dell’art. 7 (Concertazione).
4. Per il periodo di erogazione della predetta
indennità non può essere conferito ad altro dirigente l’incarico per un
posto di funzioni equivalenti a quello del dirigente per cui si è verificata
la risoluzione consensuale.
5. Gli
effetti dell’indennità supplementare di cui al comma 2 ai fini del
trattamento previdenziale ed assistenziale sono regolati dalle disposizioni
di legge in vigore.
Art. 41
Recesso
dell’amministrazione
1. Nel caso di recesso dell’amministrazione,
quest’ultima deve comunicarlo per iscritto all'interessato, indicandone
contestualmente i motivi e rispettando, salvo che nel caso del comma 2, i
termini di preavviso.
2. Il recesso per giusta causa è regolato dall’art.
2119 del codice civile. Costituiscono giusta causa di recesso
dell’amministrazione fatti e comportamenti, anche estranei alla prestazione
lavorativa, di gravità tale da essere ostativi alla prosecuzione, sia pure
provvisoria, del rapporto di lavoro.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, prima di
formalizzare il recesso, l’amministrazione contesta per iscritto
l’addebito convocando l’interessato, per una data non anteriore al quinto
giorno dal ricevimento della contestazione, per essere sentito a sua difesa.
Il dirigente può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia.
Ove lo ritenga necessario, l'amministrazione, in concomitanza con la
contestazione, può disporre la sospensione dal lavoro del dirigente, per un
periodo non superiore a 30 giorni, con la corresponsione del trattamento
economico complessivo in godimento e la conservazione dell’anzianità di
servizio.
4. Avverso gli atti applicativi dei precedenti commi 1
e 2, il dirigente può attivare le procedure disciplinate dall’art. 43
(Procedure di arbitrato in caso di recesso), salvo il caso di cui al
comma 5.
5. La responsabilità particolarmente grave, accertata secondo
i sistemi di valutazione di cui all’art. 21 (Verifica e valutazione
dei risultati dei dirigenti) del presente contratto, costituisce giusta
causa di recesso. L’annullamento delle predette procedure di accertamento
della responsabilità fa venir meno il recesso.
6. Resta fermo quanto previsto dall’art. 22 del d. lgs. n.165 del 2001.
7. Non può costituire causa di recesso l’esigenza
organizzativa e gestionale nelle situazioni di esubero; in tali situazioni
si applicano prioritariamente le vigenti procedure di mobilità, ivi compresa
quella di cui all’art. 35 (Accordi di mobilità) del presente CCNL.
8. Le parti convengono di porre in essere una azione
congiunta di verifica circa l’applicazione e gli effetti delle disposizioni
contenute nel presente articolo anche alla luce di eventuali modifiche
legislative e giurisprudenziali che possano intervenire in materia.
Art. 42
Tentativo obbligatorio di conciliazione
1. Nelle controversie individuali il dirigente attiva il tentativo
obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 65 del d.lgs. n. 165 del 2001
ovvero quello di cui all’art. 4 del CCNQ in materia di conciliazione ed
arbitrato del 23 gennaio 2001 e successive proroghe.
2. Ove la conciliazione di cui all’art. 65 del d. lgs. n.165 del 2001 non
riesca il dirigente può adire l’autorità giudiziaria ordinaria ovvero, a
prescindere dalla sede di conciliazione prescelta tra quelle indicate al
comma 1, concordare di deferire la controversia ad un arbitro unico ai
sensi del CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive integrazioni e
modificazioni.
Art. 43
Procedure di
arbitrato in caso di recesso
1. Avverso gli atti applicativi di cui all’art. 41
(recesso dell’amministrazione) commi 1 e 2, il dirigente, ove non
ritenga giustificata la motivazione fornita dall'amministrazione o nel caso
in cui tale motivazione non sia stata indicata contestualmente alla
comunicazione del recesso, può ricorrere alle procedure di conciliazione ed
arbitrato previste dal Contratto collettivo nazionale quadro in materia di
conciliazione ed arbitrato sottoscritto il 23.1.2001 e successive proroghe,
nel rispetto delle modalità, delle procedure e dei termini stabiliti negli
artt. 3 e 4 del contratto medesimo. L’avvio delle procedure del presente
comma non ha effetti sospensivi sul recesso.
2. Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede
l'amministrazione assuma l’obbligo di riassumere il dirigente, il rapporto
prosegue senza soluzione di continuità.
3. Qualora l'arbitro, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a
carico dell'amministrazione una indennità supplementare determinata, in
relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un
minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo
equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di
ventiquattro mensilità.
4. L'indennità supplementare di cui al comma 3 è
automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i
56 anni, nelle seguenti misure:
-
7 mensilità in corrispondenza del 51esimo anno compiuto;
-
6 mensilità in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto;
-
5 mensilità in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto;
-
4 mensilità in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto;
-
3 mensilità in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto;
-
2 mensilità in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto.
5. Nelle mensilità di cui ai commi 3 e 4 è ricompresa
anche la retribuzione di posizione in godimento del dirigente, con
esclusione di quella di risultato.
6. Il dirigente che accetti l’indennità supplementare
non può successivamente adire l’autorità giudiziaria. In caso di
accoglimento del ricorso, l'amministrazione non può assumere altro dirigente
nel posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo
corrispondente al numero di mensilità riconosciute dall’arbitro ai sensi dei
commi 3 e 4.
7. Il dirigente il cui licenziamento sia stato ritenuto
ingiustificato dall'arbitro, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la
determinazione dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla pronuncia
di cui sopra, può essere trasferito ad altra amministrazione dell’area che
vi abbia dato assenso, senza nulla osta dell’amministrazione di
appartenenza, né obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il trasferimento
ad altra amministrazione, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità
risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.
Art. 44
Nullità
del licenziamento
1. Il licenziamento è nullo in tutti i casi in cui tale
conseguenza è prevista dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di
lavoro dei dirigenti di impresa, e in particolare:
a)
se è dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, ovvero
riguardanti la diversità di sesso, di razza o di lingua;
b)
se è intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione
previsti dall'art. 2110 del codice civile e come regolamentati dagli
articoli 23, 26 e 29 (Assenze per malattia, Congedi dei
genitori, Congedi per motivi di famiglia) del presente CCNL.
2. In tutti i casi di licenziamento discriminatorio
dovuto alle ragioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applica l'art. 18
della legge n. 300 del 1970.
Art. 45
Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
1. Il dirigente che sia colpito da misura restrittiva
della libertà personale è sospeso obbligatoriamente dal servizio con
privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o
comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L'amministrazione, ai sensi del presente articolo,
cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il
periodo di sospensione del dirigente, fino alla sentenza definitiva alle
medesime condizioni del comma 3, previa puntuale e espressa verifica della
sussistenza di effetti negativi che conseguirebbero dalla riammissione in
servizio nella comparazione tra gli interessi pubblici coinvolti e le
esigenze di tutela della dignità professionale dello stesso dirigente.
3. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con
privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a
procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale
quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al
rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, il
recesso ai sensi dell’art. 41 (Recesso dell’amministrazione).
4. Resta fermo l’obbligo di sospensione per i casi previsti dalla legge n.
55 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni, all’art. 15, commi 1
lett. a), lett. b) limitatamente all’art. 316 e 316 bis del codice penale,
lett. c), lett. f), secondo quanto stabilito dal comma 4 septies del
medesimo articolo.
5. Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti
all’art. 3, comma 1, della legge 97 del 2001, in alternativa alla
sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure
previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi delitti, qualora intervenga
condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione
condizionale della pena, si applica l’art. 4, comma 1, della citata legge 97
del 2001, salvo l’applicabilità dell’art. 41 (Recesso
dell’amministrazione).
6. La sospensione disposta ai sensi del presente
articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a
cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente è riammesso in
servizio, fatta salva la possibilità per l’amministrazione di recedere
secondo quanto previsto dall’art. 41 (Recesso dell’amministrazione).
7. Al dirigente sospeso ai sensi del presente articolo
è corrisposta un'indennità pari al 50% della retribuzione tabellare, nonché
gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità,
ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o di
proscioglimento, pronunciate con la formula “il fatto non sussiste”, “non
costituisce illecito penale” o “l’imputato non lo ha commesso”, quanto
corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà
conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio
tenendo conto anche della retribuzione di posizione fissa e variabile in
godimento all’atto della sospensione.
9. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si
applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p., ed ove ne ricorrano i
presupposti, al dirigente che ne faccia richiesta si applica anche quanto
previsto per le sentenze definitive di proscioglimento indicate dall’art. 3,
comma 57, della legge 350 del 2003 come modificato dal D.L. n. 66 del 2004
convertito con la legge n. 126 del 2004. In caso di premorienza i
legittimi eredi hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati
attribuiti al dirigente nel periodo di sospensione o di licenziamento ai
sensi del comma 8, esclusi i compensi legati agli incarichi.
10. In caso di riammissione in servizio al termine del
periodo di sospensione, ai sensi dei commi 6 e 9, il dirigente ha diritto
all’affidamento di un incarico dirigenziale di valore economico pari a
quello in godimento al momento della sospensione.
11. In caso di sentenza irrevocabile di condanna si
applica l’art. 653 c.p.p.. Il recesso come conseguenza di tali condanne deve
essere attivato nel rispetto delle procedure di cui dall’art. 41
(Recesso dell’amministrazione). E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 5,
comma 2 della legge n. 97 del 2001.
CAPO VII
Art. 46
Codice di
condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
1. Le Amministrazioni, nel rispetto delle forme di
partecipazione di cui al presente CCNL, adottano con proprio atto, il codice
di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le
molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione
della Commissione del 27 novembre 1991, n. 92/131/CEE. Le parti, allo scopo
di fornire linee guida uniformi in materia, allegano a titolo
esemplificativo il codice – tipo.
TITOLO IV
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
STRUTTURA
DELLA RETRIBUZIONE
Art. 47
Disposizioni generali
1. Le clausole contrattuali che disciplinano il
trattamento economico si applicano ai dirigenti di prima e di seconda
fascia, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto del
principio dell’art. 24, comma 3 del medesimo decreto legislativo.
2. In attuazione dei principi di cui al citato art.
24, commi 2 e 3, per i dirigenti di prima fascia tali clausole vanno intese
come parametri di base del contratto individuale che determinerà “gli
istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di
responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati
conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi
importi”.
3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili
per i dirigenti di prima fascia, l’applicazione del richiamato art. 24,
comma 2, è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio
economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo
annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad
essere posto del carico del fondo per la retribuzione di posizione e di
risultato dei dirigenti medesimi.
Art. 48
Struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione dei dirigenti di prima e di seconda
fascia si compone delle seguenti voci:
a)
stipendio tabellare;
b)
retribuzione individuale di anzianità, maturato economico annuo,
assegni ad personam, ove acquisiti e spettanti in relazione a previgenti
contratti collettivi nazionali;
c)
retribuzione di posizione parte fissa;
d)
retribuzione di posizione parte variabile;
e)
retribuzione di risultato.
2. Il trattamento economico di cui al comma precedente remunera tutte le
funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti.
CAPO II
DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA
Art. 49
Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia
1. Il trattamento
economico fisso dei dirigenti di prima fascia si compone delle seguenti voci
retributive: stipendio tabellare, retribuzione di posizione - parte fissa,
retribuzione individuale di anzianità.
2. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, definito ai sensi
del CCNL del 5 aprile 2001 nella misura annua lorda di € 46.259,04,
comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con
decorrenza dalla date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da
corrispondere per 13 mensilità:
-
dal 01/01/2002 di € 102,00
-
dal 01/01/2003 di € 108,00
3. A seguito dell’applicazione del comma 2 il nuovo stipendio tabellare
annuo lordo a regime dei dirigenti di prima fascia dal 1/1/2003 è
rideterminato in euro 48.989,04 per 13 mensilità.
4. Ai fini
dell’applicazione dell’art. 47, comma 3, (Disposizioni generali) la
retribuzione di posizione di parte fissa definita ai sensi dell’art. 38,
comma 3, lett. c) del CCNL del 5 aprile 2001 (quadriennio 1998-01) nella
misura annua lorda di € 23.652,69, che comprende ed assorbe gli incrementi
previsti dall’art. 5, comma 3 del CCNL del 5 aprile 2001 (biennio economico
2000-2001) è rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di
tredicesima mensilità, ed alle scadenze di seguito indicate:
-
dal 01/01/2002 in € 26.278,69
-
dal 01/01/2003 in € 30.022,69
5. Resta confermata la retribuzione individuale di anzianità nella misura in
godimento di ciascun dirigente.
6. Il trattamento economico di cui al presente articolo contiene ed assorbe
le misure dell’indennità integrativa speciale negli importi in godimento dai
dirigenti in servizio nonché l’indennità di cui alla legge n. 334/1997.
Art. 50
Effetti dei
nuovi trattamenti economici
1. Le retribuzioni risultanti
dall'applicazione dell’articolo 49 (Trattamento economico fisso dei
dirigenti di prima fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di
previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di
buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo
indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi
contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si
applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile
in godimento.
3. I benefici economici
risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente
sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque
cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del
presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli
importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli
effetti dell’indennità di buonuscita, dell’indennità sostitutiva di
preavviso e di quella prevista dall’articolo 2122 del cod. civ. si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal
servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile
provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli
interessati.
4. All’atto dell’attribuzione
della qualifica dirigenziale o al conferimento di incarico di livello
dirigenziale generale è conservata la retribuzione individuale di anzianità
in godimento.
Art. 51
Fondo per il finanziamento
della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei
dirigenti di prima fascia
1. Presso ciascuna amministrazione è confermato il
fondo per la retribuzione di posizione (fissa e variabile) e di risultato
dei dirigenti di prima fascia.
2. Il
finanziamento del fondo di cui al comma 1 continua ad essere assicurato
mediante l'utilizzo delle risorse storiche come determinate al 31 dicembre
2001 ai sensi dei precedenti contratti collettivi, con le modalità ivi
previste e precisamente:
a)
le risorse previste dall’art. 41, comma 2, lett. a) e c) del CCNL del
5 aprile 2001;
b)
le risorse previste dall’art. 5 del CCNL per il biennio economico
2000-2001 del 5 aprile 2001.
3. Per
ciascun esercizio finanziario il fondo continua ad essere alimentato come
segue:
c)
i compensi derivanti da incarichi aggiuntivi previsti di cui all’art.
24 comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 e disciplinati dall’art. 60,
comma 2 (Incarichi aggiuntivi);
d)
l’importo della retribuzione individuale di anzianità dei
dirigenti cessati dal servizio;
e)
eventuali risorse aggiuntive derivanti dall’attuazione dell’art. 43
della legge n. 449 del 1997.
4. In relazione al comma 3, lett. d),
l’intero importo delle retribuzioni individuali di anzianità dei dirigenti
cessati dal servizio, confluisce, in via permanente, nel fondo a decorrere
dall’esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Per l’anno
in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun
dirigente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in
godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità,
le frazioni di mese superiori a 15 giorni. L’importo accantonato confluisce
nel fondo con decorrenza dall’anno successivo.
5. Il fondo è ulteriormente incrementato dei seguenti
importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2001 relativo ai
dirigenti di prima fascia:
-
1,63% a decorrere dal 01/01/2002 ;
-
ulteriore 2,33% a decorrere dal 01/01/2003 .
6. Le risorse di cui al comma 5 concorrono interamente
al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte
fissa di cui all’art. 49, comma 4 (Trattamento economico fisso per i
dirigenti di prima fascia).
7. In caso di attivazione di nuovi servizi o di
processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli
qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un
ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di
capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle
relative dotazione organiche, le amministrazioni, nell’ambito della
programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 39, comma
1, della legge n. 449 del 1997, valutano anche l’entità delle risorse
necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e
nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle
nuove attività e adeguano le disponibilità del fondo per la retribuzione di
posizione e di risultato.
CAPO III
DIRIGENTI
DI SECONDA FASCIA
Art. 52
Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia
1. Il trattamento
economico fisso dei dirigenti di seconda fascia si compone delle seguenti
voci retributive: stipendio tabellare, retribuzione di posizione - parte
fissa, retribuzione individuale di anzianità.
2. Lo stipendio tabellare, definito ai sensi del CCNL del 5 aprile 2001
nella misura annua lorda di € 36.151,98, comprensiva del rateo di
tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalla date
sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13
mensilità:
-
dal 01/01/2002 di € 86,00
-
dal 01/01/2003 di € 79,00
3. A seguito dell’applicazione del comma 2 il nuovo stipendio tabellare
annuo lordo a regime dei dirigenti di seconda fascia dal 1/1/2003 è
rideterminato in € 38.296,98 per 13 mensilità.
4. Per i
dirigenti di seconda fascia la retribuzione di posizione - parte fissa,
definita ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c) del CCNL del 5 aprile 2001
(biennio economico 2000-2001) in euro 8.779,77, è rideterminata negli
importi annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità, ed alle scadenze
di seguito indicate:
-
dal 01/01/2002 in € 9.143,77
-
dal 01/01/2003 in € 10.339,77
5. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli
eventuali assegni ad personam, ove acquisiti e spettanti, nella
misura in godimento.
6. Il trattamento economico indicato al presente articolo contiene ed
assorbe le misure dell’indennità integrativa speciale nell’importo in
godimento dai dirigenti in servizio all’entrata in vigore del CCNL al 5
aprile 2001.
7. In relazione all’art. 28, comma 5, del d.lgs. n.
165 del 2001, ai vincitori dei concorsi per esami per l’accesso alla
qualifica di dirigente spetta, sino al conferimento del primo incarico, la
retribuzione di cui ai commi 3 e 5.
Art. 53
Effetti dei
nuovi trattamenti economici
1. Le retribuzioni risultanti
dall'applicazione dell’art. 52 (Trattamento economico fisso dei
dirigenti di seconda fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di
previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di
buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo
indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi
contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si
applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile
in godimento.
3. I benefici economici
risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente
sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque
cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del
presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli
importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli
effetti dell’indennità di buonuscita, dell’indennità sostitutiva di
preavviso e di quella prevista dall’articolo 2122 del cod. civ. si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal
servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile
provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli
interessati.
4. All’atto dell’attribuzione
della qualifica dirigenziale o al conferimento di incarico di livello
dirigenziale generale è conservata la retribuzione individuale di anzianità
in godimento.
Art. 54
Retribuzione
di posizione e graduazione delle funzioni
1. Nell’ambito del “Fondo per la retribuzione di
posizione e della retribuzione di risultato”, finanziato con le modalità di
cui all’art. 58, comma 2 (Fondo per il finanziamento retribuzione di
posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda
fascia), la retribuzione di posizione è definita presso ogni Amministrazione
al fine di assegnare ai dirigenti un trattamento economico correlato alle
funzioni attribuite e alle connesse responsabilità.
2. Le Amministrazioni determinano la graduazione
delle funzioni dirigenziali, cui è correlato il trattamento economico di
posizione, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001. Le funzioni
sono graduate tenendo conto dei criteri generali di cui al successivo comma
4, connessi alle dimensioni della struttura, alla collocazione della
posizione nell’organizzazione dell’amministrazione, alla complessità
organizzativa, alle responsabilità derivanti dalla posizione, ai requisiti
applicati alle diverse tipologie di uffici secondo le indicazioni del comma
5.
3. In base alle risultanze della graduazione le
singole amministrazioni attribuiscono un valore economico ad ogni posizione
dirigenziale prevista nell’assetto organizzativo delle amministrazioni
medesime, tenendo comunque conto delle fasce economiche e dei parametri
indicati all’art. 55 (Retribuzione di posizione dei dirigenti di
seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali).
4. I criteri generali di graduazione delle
funzioni dirigenziali, da definire a seguito delle procedure di cui agli
artt. 6 e 7 (Informazione - Concertazione) del presente CCNL, sono
così individuati:
I - Criteri attinenti all’ampiezza della struttura:
a)
dimensioni delle risorse finanziarie e umane assegnate per il funzionamento
della struttura;
b)
dimensioni dell’area territoriale di competenza, se individuata, e/o del
bacino di utenza in relazione agli specifici servizi offerti.
II - Criteri attinenti alla collocazione della
posizione nell’ambito dell’organizzazione dell’amministrazione:
a)
grado di autonomia rispetto all’organo sovraordinato;
b)
eventuale sovraordinazione ad altri uffici dirigenziali;
c)
eventuale potestà di intervento nei confronti di amministrazioni,
enti od uffici esterni all’amministrazione di appartenenza, anche con poteri
ispettivi extragerarchici.
III - Criteri attinenti alle responsabilità derivanti
dalla posizione:
a)
rilevanza giuridica, economica, sociale degli effetti dei
provvedimenti adottati o predisposti;
b)
margini di discrezionalità dell’attività di competenza rispetto a
prescrizioni legislative e regolamentari;
c)
particolare criticità delle funzioni assegnate per le caratteristiche
socio-economiche dell’area di impatto della competenza.
IV - Criteri attinenti ai requisiti richiesti per
l’esercizio delle attività di competenza:
a)
livello di impegno e di disagio richiesto dalla specifica posizione;
b)
livello della specializzazione richiesta, anche in relazione all’iscrizione
ad albi professionali ed esercizio delle relative, specifiche
responsabilità;
c)
coordinamento di alte professionalità, anche esterne all’amministrazione, ed
anche nell’ambito di commissioni e organi collegiali.
5. I criteri di cui al comma 4 sono diversamente
combinati in relazione alle seguenti, diverse tipologie di uffici:
a) uffici di consulenza,
studio e ricerca;
b) uffici ispettivi;
c) uffici operativi
centrali;
d) uffici operativi
periferici.
Art. 55
Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici
dirigenziali non generali
1. Le Amministrazioni determinano – articolandoli di
norma in tre fasce - i valori economici della retribuzione di posizione
delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, secondo i
criteri di cui all’art. 54 (Retribuzione di posizione e graduazione
delle funzioni).
2. In ciascuna Amministrazione l’individuazione e la
graduazione delle retribuzioni di posizione viene operata sulla base delle
risorse disponibili ed all’interno dei seguenti parametri:
a)
il rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella minima
attribuite non può comunque essere inferiore ad 1,4 né superiore a 3,5;
b)
la retribuzione della o delle posizioni intermedie deve essere
collocata in modo proporzionato all’interno delle retribuzioni massima e
minima, di cui alla lettera precedente.
3. Le amministrazioni definiscono
i valori economici delle retribuzioni di posizione numerando le fasce di cui
al comma 1 in ordine decrescente in modo da attribuire alla prima la misura
massima e all’ultima quella minima.
4. La retribuzione di posizione è definita, per
ciascuna funzione dirigenziale, nell’ambito dell’85% delle risorse
complessive, entro i seguenti valori annui lordi, a regime, per tredici
mensilità: da un minimo di € 10.339,77 che costituisce la parte fissa di cui
all’art. 52, comma 4, (Trattamento economico fisso per i dirigenti di
seconda fascia) del presente CCNL, a un massimo complessivo di € 43.909,70.
Art. 56
Retribuzione dei dirigenti di seconda fascia incaricati di
funzioni dirigenziali generali.
1. Ai dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali
generali compete, limitatamente alla durata dell’incarico, la retribuzione
stabilita per i dirigenti di prima fascia ai sensi dell’art. 49
(Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia), fermo restando
quanto previsto dall’art. 23, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001.
Art. 57
Retribuzione di risultato dei
dirigenti di seconda fascia
1. Al fine di sviluppare, all’interno delle
amministrazioni, l’orientamento ai risultati anche attraverso la
valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al
finanziamento della retribuzione di risultato per tutti i dirigenti di
seconda fascia sono destinate parte delle risorse complessive di cui
all’art. 58 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di
posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda
fascia), comunque in misura non inferiore al 15% del totale delle
disponibilità.
2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato
devono essere integralmente utilizzate nell’anno di riferimento. Ove ciò non
sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al
finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell’anno successivo.
3. Le amministrazioni definiscono i criteri per la determinazione e per
l’erogazione annuale della retribuzione di risultato ai dirigenti di seconda
fascia anche attraverso apposite previsioni nei contratti individuali di
ciascun dirigente. Nella definizione dei criteri, le amministrazioni devono
prevedere che la retribuzione di risultato possa essere erogata solo a
seguito di preventiva, tempestiva determinazione degli obiettivi annuali,
nel rispetto dei principi di cui all’art. 14, comma 1, del d. lgs. n. 165
del 2001, e della positiva verifica e certificazione dei risultati di
gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze
dei sistemi di valutazione, di cui all’art. 21 (Verifica e
valutazione dei risultati dei dirigenti).
4. L’importo annuo individuale della componente di risultato di cui al
presente articolo non può in nessun caso essere inferiore al 20% del valore
annuo della retribuzione di posizione in atto percepita nei limiti delle
risorse disponibili, ivi comprese quelle derivanti dall’applicazione del
principio dell’onnicomprensività.
Art. 58
Fondo per
il finanziamento della retribuzione di posizione e
della
retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia
1. Sono
confermati in ciascuna delle Amministrazioni dell’Area I i Fondi per la
retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato, già istituiti
dai previgenti contratti collettivi, destinati alla corresponsione delle
retribuzioni di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia
in servizio nell’Amministrazione medesima.
2. Il
finanziamento di ciascuno dei Fondi di cui al comma 1 continua ad essere
assicurato mediante l'utilizzo delle risorse storiche come determinate al 31
dicembre 2001 ai sensi dei precedenti contratti collettivi, con le modalità
ivi previste:
Ministeri
a)
gli importi di cui agli stanziamenti dell’art. 36, comma 2, lett. a),
b), c), d), del CCNL Ministeri quadriennio 1994/1997 del 9 gennaio 1997;
b)
gli importi di cui agli stanziamenti dell’art. 3 del CCNL Ministeri
biennio 1996/1997 del 9 gennaio 1997;
c)
le risorse di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) del CCNL del 5 aprile
2001 per il biennio 2002-2003, secondo la Tabella A allegata alla sequenza
contrattuale del 18/11/2004;
Amministrazioni autonome:
a1)
gli importi di cui agli stanziamenti dell’art. 41, comma 2, lett. a),
b), c), comma 5, lett. a), b), c), e dell’art. 48 del CCNL Aziende autonome
quadriennio 1994/1997 del 10 novembre 1997;
b1)
gli importi di cui agli stanziamenti dell’art. 3 del CCNL Aziende
autonome biennio 1996/1997 del 10 novembre 1997;
c1)
le risorse di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) del CCNL del 5 aprile
2001 per il biennio 2002-2003, secondo la Tabella A allegata alla sequenza
contrattuale del 18/11/2004.
3. Per ciascun
esercizio finanziario i Fondi continuano, altresì, ad essere alimentati,
sia per i Ministeri che per le Amministrazioni autonome, come segue:
a)
risorse pari all’importo della retribuzione individuale di anzianità
dei dirigenti cessati dal servizio, secondo le modalità previste dal comma
4;
b)
eventuali disponibilità economiche previste da specifiche
disposizioni di legge o regolamenti;
c)
ulteriori risorse derivanti da maggiori entrate od economie di
gestione subordinatamente all’accertamento delle effettive disponibilità;
d)
risorse derivanti dai compensi per incarichi aggiuntivi di cui
all’art. 60 (Incarichi aggiuntivi);
e)
eventuali risorse aggiuntive
derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge 449/1997.
4. In relazione al
comma 3, lett. a), l’intero importo delle retribuzioni individuali di
anzianità dei dirigenti cessati dal servizio, confluisce, in via permanente,
nel Fondo a decorrere dall’esercizio successivo alla cessazione del rapporto
di lavoro. Per l’anno in cui avviene la cessazione dal servizio è
accantonato, per ciascun dirigente cessato, un importo pari alle mensilità
residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di
tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a 15 giorni. L’importo
accantonato confluisce nel Fondo con decorrenza dall’anno successivo.
5. Il fondo è ulteriormente incrementato dei seguenti
importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2001 relativo ai
dirigenti di seconda fascia:
-
0,55% a decorrere dal 01/01/2002;
-
ulteriore 1,82% a decorrere dal 01/01/2003.
6. Le risorse di cui al comma 5 concorrono al
finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa
di cui all’art. 52, comma 4 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di
seconda fascia).
7. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione
finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei
servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze
con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della
dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazione organiche,
le amministrazioni, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei
fabbisogni di cui all’art. 39, comma 1, della legge n. 449/97, valutano
anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri
derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni
dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e adeguano le
disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
8. Le risorse destinate al finanziamento della
retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali
risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per
la retribuzione di posizione e risultato secondo i criteri stabiliti in
sede di contrattazione integrativa.
CAPO IV
Art. 59
Clausole
speciali di parte economica
1. Per i
dirigenti di II fascia dipendenti dal Ministero della salute ed appartenenti
alle professionalità sanitarie è, altresì, previsto quanto segue:
A) Dirigenti
di II fascia di tutte le professionalità sanitarie (medici, veterinari,
biologi, chimici, farmacisti, psicologi):
1) ai
dirigenti delle suindicate professionalità, già in servizio dal 24.12.2004,
è conservato, a titolo di assegno personale non riassorbibile, l'importo
annuo lordo per tredici mensilità di € 6.713,94 quale differenza tra lo
stipendio tabellare a suo tempo attributo dal CCNL del 30 settembre 1997
come dirigenti di II livello del SSN rispetto a quello di dirigente del
comparto Ministeri.
2) lo
specifico trattamento economico, già previsto dallo stesso art. 12 del CCNL
del 30 settembre 1997 per i dirigenti di II livello delle predette
professioni, ove attribuito, confluisce nella parte variabile della
retribuzione di posizione del titolare e non
può
più essere corrisposto ai dirigenti di II fascia delle medesime
professionalità assunti dopo il 24/12/2004.
B) Medici
chirurghi e veterinari:
1) ai
dirigenti già in servizio alla data del 23.12.2004 continua ad essere
attribuita l'indennità di specificità medica nella misura di € 7.746,85
annui lordi per tredici mensilità, con mantenimento dell'assegno personale
non riassorbibile pari a € 2.582,28;
2)ai dirigenti
assunti dopo il 24.12.2004 continua ad essere attribuita l'indennità di
specificità medica nella misura di € 7.746,85;
3) l'art.
48
(Struttura della retribuzione) integrato dalla seguente lettera f):
"f) indennità
di specificità medica nella misura indicata all'art.
59,
comma 1, lettera B), punti 1) e 2) (Clausole speciali di parte economica),
per i soli dirigenti appartenenti ai profili di medico chirurgo e
veterinario."
4) alla
corresponsione dell'indennità di cui alla presente lettera B) si provvede
con il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della
retribuzione di risultato dei dirigenti di II fascia, integrato dal CCNL del
30 novembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
C)
Le
risorse di cui alle lettere A, punto 2) e B, punti 1 e 2) riaffluiscono al
fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della
retribuzione di risultato dei dirigenti di II fascia in caso di cessazione
dal servizio per qualsiasi ragione dei rispettivi titolari.
2.
Per gli ex
dirigenti superiori resta confermato il maturato economico annuo in
godimento di € 5.053,70 (lire 9.785.322), pensionabile, non riassorbibile e
utile ai fini della 13 ma mensilità.
3. Analogamente restano
confermati, per gli ex primi dirigenti e dirigenti superiori di ragioneria
dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno, i maggiori
trattamenti economici stipendiali in godimento.
4. In caso di differimento o ritardo
dell’Amministrazione nel rinnovo dell’incarico al dirigente, fatti salvi i
casi previsti dall’art. 21 del d. lgs. 165 del 2001 e dall’art. 62 (Clausola
di salvaguardia) del presente CCNL, viene corrisposto il trattamento
economico in godimento in relazione all’attività svolta.
5.
Gli
incrementi retributivi previsti dal presente contratto trovano applicazione
esclusivamente nei confronti del personale dirigente dell’Area I e non
producono effetti diretti o indiretti su altre categorie di personale
comunque economicamente equiparato.
6. Il
dirigente di prima fascia eletto, ai sensi dell’art. 22 del d. lgs. n. 165
del 2001, collocato quale componente del Comitato dei Garanti in posizione
di fuori ruolo, mantiene per la durata del mandato il trattamento economico
complessivo in godimento.
CAPO V
PARTICOLARI ISTITUTI ECONOMICI
Art. 60
Incarichi
aggiuntivi
1. Ai dirigenti possono essere conferiti incarichi in
ragione del loro ufficio o comunque attribuiti su designazione
dell’amministrazione presso cui prestano servizio ovvero autorizzati ai
sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001.
2. Gli eventuali compensi dovuti dai terzi connessi all’espletamento degli
incarichi aggiuntivi di cui al comma 1 afferiscono ai fondi delle
amministrazioni, di cui agli artt. 51 e 58 (Fondo per il
finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di
risultato dei dirigenti di prima fascia - Fondo per il finanziamento della
retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di
seconda fascia) per essere destinati alla retribuzione di risultato, sulla
base dell’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001.
3. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e
responsabilità dei dirigenti che svolgono detti incarichi aggiuntivi, la
retribuzione di risultato che viene loro corrisposta è incrementata in
ragione dell’impegno richiesto. A tal fine la contrattazione integrativa
definirà la percentuale spettante al dirigente, in una misura ricompresa tra
il 50% e 66% dell’importo disponibile una volta detratti gli oneri a carico
dell’amministrazione.
4. Le amministrazioni conferiscono gli incarichi di
cui al presente articolo nel rispetto del principio della rotazione al fine
di garantire le medesime opportunità di valorizzazione delle specifiche
professionalità, tenendo, altresì, conto del numero e del valore degli
incarichi già assegnati allo stesso dirigente.
5. L’attribuzione degli incarichi aggiuntivi di cui al
comma 1 deve essere improntata ai seguenti criteri:
-
competenze e capacità professionali dei singoli dirigenti;
-
natura e caratteristiche dell’incarico con riferimento ai programmi
da realizzare
-
correlazione con la tipologia delle funzioni assegnate mediante
l’incarico di cui all’art. 20 (Conferimento incarichi dirigenziali), nei
casi previsti.
6. L’amministrazione, nell’attribuzione degli
incarichi aggiuntivi, verifica che l’impegno richiesto per l’espletamento
degli stessi sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni dirigenziali
attribuite con il provvedimento di incarico di cui all’art. 20
(Conferimento incarichi dirigenziali), anche al fine di non pregiudicare il
raggiungimento degli obiettivi ivi stabiliti.
7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le
amministrazioni provvederanno a fornire alle OO.SS., ai sensi dell’art. 6
(Informazione), l’elenco degli incarichi conferiti nel corso dell’anno
precedente.
Art. 61
Sostituzione del dirigente
1. Nelle ipotesi di vacanza in
organico ovvero di sostituzione del dirigente titolare dell’incarico assente
con diritto alla conservazione del posto, la reggenza dell’ufficio può
essere affidata ad un altro dirigente del medesimo livello dirigenziale con
un incarico ad interim.
2. Il dirigente, durante il
periodo di sostituzione, continua a percepire la retribuzione di
posizione in godimento.
3. Il trattamento economico
complessivo del dirigente, per i periodi di sostituzione, è integrato,
nell’ambito della retribuzione di risultato, di un ulteriore importo la cui
misura potrà variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione
di posizione prevista per l’incarico del dirigente sostituito.
4. La contrattazione integrativa,
nel definire le percentuali di cui al comma 3, terrà conto, in particolare,
dei seguenti elementi: sede degli incarichi ricoperti, livello di
responsabilità attribuito e grado di conseguimento degli obiettivi.
Art. 62
Clausola di salvaguardia
1. Le amministrazioni
che, in mancanza di una espressa valutazione negativa, alla scadenza
dell’incarico non intendano riconfermare lo stesso, conferiscono al
dirigente un altro incarico di pari valore economico.
2. In relazione al
comma 1, ove non siano disponibili posizioni dirigenziali vacanti di pari
fascia ovvero le stesse richiedano il possesso di specifici titoli di studio
e professionali, l’amministrazione regola gli effetti economici correlati
all’attribuzione di un eventuale incarico di importo inferiore sulla base di
criteri e termini definiti nella contrattazione integrativa, secondo le
modalità di cui all’art. 4 (Contrattazione collettiva integrativa a livello
di ministero). Tra i criteri sarà prevista l’attribuzione di una
retribuzione di posizione il cui valore economico non sia inferiore del 10%
rispetto a quella corrisposta in relazione al precedente incarico.
3. La medesima
disciplina di cui ai precedenti commi, si applica anche nelle ipotesi di
ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la
soppressione delle competenze affidate all’ufficio o una loro diversa
graduazione.
Art. 63
Tredicesima mensilità
1.
L’amministrazione corrisponde ai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel mese di
dicembre di ogni anno. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività od
un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno
lavorativo.
2. L’importo della tredicesima mensilità è pari:
a)
un tredicesimo dello stipendio tabellare di cui agli artt. 49 e 52
(Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia – Trattamento
economico fisso per i dirigenti di seconda fascia) e della retribuzione di
posizione parte fissa e variabile in godimento, spettanti al dirigente nel
mese di dicembre;
b)
un rateo della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
c)
un rateo del maturato economico, ove spettante.
3. La tredicesima mensilità è corrisposta per
intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso
anno.
4. Nel caso di servizio prestato per un periodo
inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno,
la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di
servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un
trecentosessantesimo, per ogni giorno di servizio prestato nel mese ed è
calcolata con riferimento alle voci retributive di cui al comma 2 spettanti
al dirigente nel mese contiguo a servizio intero.
5.
I
ratei della tredicesima mensilità non spettano per i periodi trascorsi in
aspettativa o in altra condizione che comporti la sospensione o la
privazione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline
previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione
del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai
medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del
trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da
disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
7. Per
quanto non previsto dal presente articolo la tredicesima mensilità rimane
disciplinata dal d.lgs. C.P.S. n. 263 del 1946 e successive modificazioni e
integrazioni, nonché dalle norme regolamentari e dalle circolari vigenti.
Art. 64
Trattamento di trasferta
1. Il presente articolo si applica ai dirigenti
comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa
dalla dimora abituale e distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di
servizio. Nel caso in cui il dirigente venga inviato in trasferta in luogo
compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la
distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta.
2. Ai dirigenti di cui al comma 1, oltre alla normale
retribuzione, compete:
a)
il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in
ferrovia, aereo, nave, ivi compresi i traghetti, gli aliscafi e le navi
veloci, ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del
biglietto di prima classe o equiparate;
b)
il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani;
c)
il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell’eventuale
custodia del mezzo nei casi preventivamente autorizzati ai sensi del comma
3.
3. Il dirigente inviato in trasferta può essere
autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto secondo quanto
previsto dalle disposizioni di cui al comma 6.
4. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al
dirigente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in
albergo di categoria quattro stelle, secondo la disciplina dell’art. 1,
comma 68, della L. 662 del 1996, e della spesa per uno o due pasti
giornalieri, nel limite di € 30,55 per il primo pasto e di complessivi €
61,10 per i due pasti. Per le trasferte fino a dodici ore e comunque non
inferiori alle otto ore, compete solo il rimborso per il primo pasto. Nei
casi di trasferta continuativa nella medesima località di durata non
inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il
pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente
a quella ammessa per l’albergo, sempreché risulti economicamente più
conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella
medesima località.
5. Il dirigente inviato in trasferta ai sensi del
presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del
trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
6. Fermo
restando quanto stabilito dalla legge n. 266 del 2005, con le decorrenze ivi
indicate, per quanto non previsto dai precedenti commi, il trattamento di
trasferta, ivi compreso quello relativo alle missioni all’estero, rimane
disciplinato dalle leggi n. 836 del 18.12.1973, n. 417 del 26.07.1978 e DPR
513 del 1978 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge n. 17
del 17.2.1985, nonché dalle norme regolamentari vigenti. In particolare per
le missioni all’estero, continua ad essere applicato il R.D. n. 941 del
3.6.1926, la legge n. 176 del 6.3.1958, la legge n. 425 del 28.12. 1989 e
successive modificazioni ed integrazioni nonché i relativi regolamenti.
7. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente
articolo si fa fronte nei limiti delle risorse previste nei bilanci delle
singole amministrazioni per tale specifica finalità, ad invarianza di spesa
complessiva.
Art. 65
Trattamento di trasferimento
1. Al dirigente trasferito ad altra sede della stessa
amministrazione per motivi organizzativi o di servizio, quando il
trasferimento comporti un cambio della sua residenza, deve essere
corrisposto il seguente trattamento economico:
a)
indennità di trasferta per sé ed i familiari;
b)
rimborso spese di viaggio per sé ed i familiari nonché di trasporto
di mobili e masserizie;
c)
rimborso forfettario di spese di imballaggio, presa e resa a
domicilio etc.;
d)
indennità chilometrica nel caso di trasferimento con autovettura di
proprietà per sé ed i familiari;
e)
indennità di prima sistemazione.
2. Limitatamente all’applicazione del presente
articolo, per l’importo dell’indennità di trasferta di cui al comma 1, lett.
a) si continua a fare riferimento all’art. 4, comma 2 del CCNL del 18
novembre 2004
3. Il dirigente che versa nelle condizioni di cui al
comma 1 ha, altresì, titolo al rimborso delle eventuali spese per anticipata
risoluzione del contratto di locazione della propria abitazione,
regolarmente registrato.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa
fronte nei limiti delle risorse previste nei bilanci delle singole
amministrazioni per tale specifica finalità.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si
rinvia alle leggi n. 836 del 18/12/73, n. 417 del 26/7/78 e D.P.R. 513/1978
e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalle norme regolamentari
vigenti.
Art. 66
Responsabilità civile e patrocinio legale
1. E’ attivata per tutti i dirigenti, ove non già
operante, un’assicurazione contro i rischi professionali e le responsabilità
civili, senza diritto di rivalsa verso il dirigente, che copra anche le
spese legali dei processi in cui il dirigente è coinvolto per causa di
servizio, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.
2. A tal fine è destinata la somma di € 258,23
annui per dirigente in servizio non coperto da polizza.
3.Ciascuna amministrazione sceglie la società di
assicurazione, sentite le OO.SS. firmatarie del presente CCNL – entro
quattro mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL e salvo quanto
eventualmente previsto dagli ordinamenti delle Amministrazioni - con
apposita gara che dovrà prevedere comunque la possibilità per il dirigente
di aumentare massimali e “area” di rischi coperta con versamento di una
quota individuale.
4. In attesa dell’attuazione di quanto previsto al
comma 3, l’Amministrazione provvede al rimborso delle eventuali spese legali
affrontate dai dirigenti, eccetto le ipotesi di dolo e colpa grave.
5. Nel caso in
cui le amministrazioni non abbiano sottoscritto la polizza assicurativa di
cui al presente comma, i relativi importi sono imputati, per il solo anno di
competenza, sulle risorse destinate alla retribuzione di risultato.
6. Resta fermo
quanto previsto dall’art. 18 del D.L. 67 del 1997 convertito dalla legge
135 del 1997.
Art. 67
Indennità di bilinguismo
1. Ai sensi dell’art. 70, comma 1 del d.lgs. n.
165 del 2001, per i dirigenti statali della provincia autonoma di Bolzano e
quelli operanti presso gli uffici statali della provincia di Trento aventi
competenza regionale, continua ad essere erogata l’indennità di bilinguismo
secondo i criteri e le modalità vigenti.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per tali
dirigenti nella struttura della retribuzione di cui all’art. 48 è confermata
la seguente voce retributiva:
“lett. f) indennità di bilinguismo”.
3. A decorrere dall’1 gennaio 2003 la misura economica
è rideterminata in € 209, 23 mensili per dodici mensilità.
4. Per i
dirigenti statali della Regione Valle d’Aosta l’indennità di bilinguismo è
fissata nella misura prevista per il personale di cui al comma 1.
Art. 68
Diritti derivanti da invenzione
industriale
1. Qualora il
dirigente, nello svolgimento del rapporto di lavoro, effettui una invenzione
industriale, si applicano le disposizioni dell'art. 2590 cod. civ. e quelle
speciali che regolano i diritti di invenzione.
2. In relazione
all'importanza dell'invenzione rispetto all'attività istituzionale
dell'amministrazione, la contrattazione integrativa può individuare i
criteri ai fini della definizione di speciali compensi nell'ambito delle
risorse destinate alla retribuzione di risultato.
Art. 69
Modalità
di applicazione di particolari istituti economici
1.Al dirigente riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato
per causa di servizio continua ad essere riconosciuto un incremento
percentuale, nella misura rispettivamente del 2.50% e dell’1.25% del
trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della
domanda, a seconda che l’invalidità sia stata ascritta alle prime sei
categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento non
riassorbibile, viene corrisposto, per una sola volta nella misura massima, a
titolo di salario individuale di anzianità.
2. La disciplina del comma 1 trova applicazione anche nei confronti dei
dirigenti che abbiano conseguito il riconoscimento della invalidità con
provvedimento formale successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In
tal caso la domanda può essere presentata dall’interessato, o eventualmente
dagli eredi, entro i successivi sessanta giorni e il trattamento tabellare
da prendere a riferimento come base di calcolo corrisponde a quello
dell’ultimo mese di servizio.
3. Resta
fermo quanto previsto dalla legge 336 del 1970 e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le eventuali ulteriori disposizioni legislative, allo
stato vigenti, riguardanti i mutilati e gli invalidi di guerra e per
servizio, nonché i congiunti degli stessi.
4. I gettoni
di presenza non sono ricompresi nel regime di onnicomprensività del
trattamento economico previsto per i dirigenti di cui al presente CCNL.
Art. 70
Personale in particolari posizioni di stato
1. Ai dirigenti sindacali si applica l’art. 18, comma
4 del CCNQ 7.8.1998 relativo alle modalità di utilizzo dei distacchi,
aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.
2. Ai dirigenti che fruiscono dei distacchi sindacali
di cui al citato CCNQ 7.8.1998 compete la retribuzione tabellare e la
retribuzione di posizione corrispondente all’incarico attribuito al momento
del distacco od altra di pari valenza in caso di individuazione o
rideterminazione delle posizioni dirigenziali successivamente al distacco.
3. A detto personale compete anche la retribuzione di
risultato, nella misura media prevista dalla singola amministrazione.
TITOLO V
DISPOSIZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE
Art. 71
Trattamento
di fine rapporto e previdenza complementare
1. In tema di
trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare si applica quanto
previsto dal relativo CCNQ del 29.7.1999.
2. I dirigenti
di ogni comparto accedono ai fondi pensione secondo quanto previsto dal
protocollo di esplicitazione in tema di costituzione dei fondi pensione
complementari firmato l’8.5.2001.
3. Il Fondo pensione viene finalizzato ai sensi
dell’art. 11 del predetto CCNQ e si costituisce secondo le procedure
previste dall’art. 13 dello stesso accordo. Le parti concordano che la quota
di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al
predetto Fondo sia determinata nella misura dell’1% dell’ammontare dei
compensi presi a base di calcolo per la determinazione del Trattamento di
Fine Rapporto di lavoro (T.F.R.).
Art. 72
Norme
finali
1. Per la
corresponsione dei buoni pasto continua ad applicarsi la disciplina prevista
dall’ “Accordo per l’attribuzione di buoni pasto al personale con qualifica
di dirigente dipendente dalle amministrazioni del comparto Ministeri”,
sottoscritto l’8 aprile 1997.
2. E’
confermata la Commissione paritetica tra l’Aran e le organizzazioni
sindacali firmatarie del presente accordo per il monitoraggio dei fondi di
posizione e di risultato di cui all’art. 6, comma 2, dell’Accordo relativo
alla sequenza contrattuale sottoscritto il 18 novembre 2004.
4. Per i
dirigenti dell’amministrazione penitenziaria le disposizioni del presente
CCNL, nonché le specifiche norme di raccordo previste dal CCNL del 18
novembre 2004 si applicano fino all’entrata in vigore della legge n.154 del
2005.
PARTE SECONDA
SEZIONI SPECIALI
SEZIONE PRIMA
DIRIGENTI DELLE
PROFESSIONALITÀ SANITARIE DEL MINISTERO DELLA SALUTE INQUADRATI AI SENSI
DELL’ART. 18, COMMA 8, DEL D.LGS. n. 502 DEL 1992.
Disposizioni
generali
Art. 73
Campo di
applicazione e finalità
1. La presente sezione speciale ai sensi dei CCNL del
30 settembre 1997 e del 23 dicembre 2004 si applica ai dirigenti del
Ministero della salute appartenenti ai profili di medico chirurgo,
veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo, già inquadrati dal
DPCM del 13 dicembre 1995 - nel I livello dirigenziale dei corrispondenti
profili del Servizio Sanitario Nazionale, denominati poi “dirigenti” dalla
data di entrata in vigore del d.lgs. 229 del 9 giugno 1999, pubblicato sulla
G.U. del 16 luglio 1999 .
2. La presente sezione
speciale ha il compito di procedere all’adeguamento degli istituti
normo-economici previsti per i dirigenti di cui al comma 1, a quelli
stabiliti dai CCNL stipulati per i dirigenti sanitari e medico-veterinari
ricompresi nelle Aree III e IV del CCNQ del 23 settembre 2004 in quanto
applicabili.
3. Il riferimento al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni è riportato, nel testo della presente sezione speciale come
d.lgs. n.502 del 1992.
CAPO II
NORME DI RACCORDO PER IL MINISTERO DELLA SALUTE
Art. 74
Informazione e concertazione – contratto
individuale – accordi di mobilità
1. Per raccordare la
disciplina del presente contratto con quella dei CCNL sottoscritti il 30
settembre 1997 ed il 23 dicembre 2004 relativa ai dirigenti delle
professionalità sanitarie del Ministero della salute di cui all’art. 73
(campo di applicazione) ai sottonotati articoli del presente contratto sono
apportate le seguenti integrazioni valide solo per il Ministero medesimo:
A - Informazione e
concertazione
-
il comma 4 dell’art. 6 (informazione) è integrato con la seguente
lettera:
f)
modalità per assicurare la presenza in servizio dei dirigenti di cui
all’art. 73 (campo di applicazione), comma 1, nei piani per le
emergenze di carattere sanitario e della vigilanza.
-
l’art. 7 (concertazione) è integrato con la seguente lettera:
f)
modalità per assicurare la presenza in servizio dei dirigenti di cui all’art.
73 (campo di applicazione) comma 1 nei piani per le emergenze di
carattere sanitario e della vigilanza.
B - Contratto
individuale
-
l’art. 17 (Contratto individuale di lavoro), comma 2 è integrato con
la seguente lettera:
d)
profilo di appartenenza.
C – Accordi
di mobilità
-
all’art. 35 (accordi di mobilità) per i dirigenti delle
professionalità sanitarie del
Ministero della salute, sono aggiunti i seguenti commi:
“13. Limitatamente ai
dirigenti del Ministero della Salute di cui all’art. 73 (campo di
applicazione), gli accordi di mobilità previsti dal presente articolo
possono essere stipulati anche tra il predetto Ministero e le aziende ed
enti del Servizio sanitario nazionale nel rispetto della disciplina di
appartenenza dei dirigenti interessati ovvero di altra equipollente secondo
le vigenti disposizioni.
14.
La delegazione di parte pubblica e di parte sindacale per la stipulazione
degli accordi di mobilità di cui al comma 13 è mista ed è composta nel
rispetto delle disposizioni previste per tale tipo di accordi dai CCNL delle
rispettive aree dirigenziali.”
CAPO III
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 75
Struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione, già prevista dal
CCNL del 23 dicembre 2004, per i dirigenti di cui all’art. 73 (Campo
di applicazione) appartenenti alle professionalità sanitarie di medico
chirurgo e di veterinario, è confermata nelle seguenti voci:
a)
stipendio tabellare;
b)
indennità integrativa speciale confermata nella misura in godimento,
salvo quanto disposto dal comma 6 del presente articolo;
c)
indennità di specificità medico-veterinaria;
d)
retribuzione di posizione minima contrattuale;
e)
retribuzione di posizione parte variabile;
f)
retribuzione di risultato;
g)
retribuzione individuale di anzianità.
2. Tutte le
voci stipendiali del comma 1, con esclusione della retribuzione di risultato
sono erogate per tredici mensilità e quella di cui alla lettera g) è
corrisposta ove spettante.
3. La misura annua lorda, fissa e ricorrente
dell’indennità di specificità medica ai dirigenti appartenenti ai profili di
medico chirurgo e veterinario rimane fissata in € 7.746,85. Essa riaffluisce
al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato in caso di
cessazione dal servizio a qualsiasi titolo dei relativi dirigenti.
4. La struttura della
retribuzione, già prevista dal CCNL del 23 dicembre 2004, per i dirigenti di
cui all’art. 73 (campo di applicazione), appartenenti alle
professionalità sanitarie di biologo, chimico, farmacista e psicologo, è
confermata nelle seguenti voci:
a)
stipendio tabellare;
b)
indennità integrativa speciale confermata nella misura in godimento,
salvo quanto disposto dal comma 6 del presente articolo;
c)
retribuzione di posizione minima contrattuale;
d)
retribuzione di posizione parte variabile;
e) retribuzione di risultato;
f) retribuzione individuale di anzianità.
5. Tutte le
voci stipendiali del comma 4, con esclusione della retribuzione di
risultato, sono erogate per tredici mensilità e quella di cui alla lettera
f) è corrisposta ove spettante.
6. La misura annua lorda dell’indennità integrativa
speciale spettante ai dirigenti dei commi 1 e 4, comprensiva della
tredicesima mensilità, rimane fissata in € 7.169, 97. A decorrere dall’1
gennaio 2003 tale indennità cessa di essere corrisposta in quanto conglobata
nello stipendio tabellare.
7. Ai dirigenti di cui ai
commi 1 e 4 è corrisposto l’assegno per il nucleo familiare, ai sensi della
legge n°153 del 13 maggio 1988 e successive modificazioni.
Art. 76
Stipendio tabellare e
retribuzione di posizione minima contrattuale
( Biennio
economico 2002 – 2003)
1. Gli stipendi
tabellari per i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero
della salute, alla data del 31 dicembre 2001 sono definiti in € 21.988,21
annui, comprensivi della tredicesima mensilità.
2. Gli stipendi
tabellari di cui al comma 1 sono incrementati dall’1 gennaio 2002 di €
86,00 mensili; dalla stessa data lo stipendio tabellare annuo lordo è
rideterminato in € 23.106,21, comprensivo della tredicesima mensilità.
3. A seguito dell’applicazione dei commi 1 e 2 dall’1 gennaio 2003 lo
stipendio tabellare di cui al comma 2 è incrementato:
-
di ulteriori € 79,00 mensili;
-
dell’importo lordo mensile dell’indennità integrativa speciale in
godimento, pari a € 551,54, che dalla medesima data cessa di essere
corrisposta.
4. Dall’1 gennaio 2003 lo stipendio tabellare annuo è
rideterminato in € 31.303,18, comprensivo della tredicesima mensilità.
5. La retribuzione di
posizione minima contrattuale dei dirigenti di cui al comma 1, dalle date
indicate, è incrementata dei seguenti valori annui:

6. L’importo della retribuzione di posizione è annuo,
lordo ed erogato per tredici mensilità.
7. Gli incrementi previsti dalla tabella del comma 5,
si aggiungono all’importo della retribuzione di posizione attualmente in
godimento, senza essere riassorbiti da quelli eventualmente attribuiti ai
dirigenti da parte dell’amministrazione sulla medesima voce.
Art.
77
Nuovo
stipendio tabellare e retribuzione di posizione minima contrattuale
dei
dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute
a
decorrere dal 31 dicembre 2003
1.
A decorrere dal 31 dicembre 2003 lo stipendio tabellare annuo lordo,
comprensivo della 13a mensilità, per i dirigenti delle
professionalità sanitarie del Ministero della salute è fissato in €
38.296,98 annui lordi.
2.
A decorrere dal 31 dicembre 2003 per i dirigenti di cui al comma 1, nel
trattamento economico, sono conglobate e riassorbite le seguenti voci:
-
per € 31.303,18 lo stipendio tabellare annuo di cui all'art. 76
(stipendio tabellare), comprensivo per € 7.169, 97dell'intera misura
dell'indennità integrativa speciale annua di cui all'art. 75, comma 6
e all’art. 76, comma 3 (conglobamento dell’indennità integrativa speciale);
-
per € 6.993,80 la retribuzione di posizione minima contrattuale annua
dell’art. 76 (Stipendio tabellare e retribuzione di posizione)
con la corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo previsto
dall'art. 58.

3. Dal 31 dicembre 2003 l’importo annuo della retribuzione di posizione
minima contrattuale residua a seguito del conglobamento nello stipendio
tabellare di cui presente articolo commi 1 e 2 è rideterminato come segue:
4. Ai
dirigenti assunti dal 31 dicembre 2003 sono attribuiti lo stipendio
tabellare annuo lordo di cui al comma 1 e la retribuzione di posizione di
cui al comma 3.
Art. 78
Integrazione del fondo del
Ministero della Salute
1. La retribuzione accessoria dei dirigenti di cui all’art. 73 (campo
di applicazione), grava sul fondo di posizione e risultato del Ministero
della Salute. Tale fondo, ora disciplinato dall’art. 58 (Fondo per la
retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia) del presente
contratto, è integrato dei seguenti importi annui lordi occorrenti al
finanziamento degli aumenti della retribuzione di posizione dei predetti
dirigenti a decorrere dalle date sottoindicate:
a)
dall’1 gennaio 2002 di € 364,00 per ogni dirigente in servizio al
31.12.2001;
b)
dall’1 gennaio 2003 di € 611,00 per ogni dirigente in servizio al
31.12.2001.
1. Ai dirigenti dell’art. 73 (Campo di
applicazione), appartenenti alla I area dirigenziale ai sensi del CCNQ del
23 settembre 2004, si applicano, per gli aspetti normativi del rapporto di
lavoro non disciplinati da questa sezione speciale le disposizioni del
presente contratto.
2. Ai dirigenti del comma 1, sono conferibili incarichi
di struttura semplice, di natura professionale anche di alta
specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi di verifica e
di controllo. Sino al compimento di cinque anni di esperienza
professionale, sono conferibili solo incarichi di natura professionale di
base.
3. La graduazione delle funzioni correlata agli
incarichi ai fini della determinazione del valore economico delle fasce
retributive di posizione – parte variabile - avviene con le procedure
previste dagli art. 54 e 55 del presente contratto, tenuto conto delle
disponibilità del fondo di cui all’art. 78.
4. Le parti confermano, infine, la necessità che la
posizione dei dirigenti del comma 1, trovi definitiva soluzione a seguito
dell’istituzione - presso il Ministero della Salute - del ruolo dei
dirigenti previsto dall’art. 23, comma 1 del dlgs. 165 del 2001, come
modificato dalla legge 145 del 2002, che prevede la definizione di apposite
sezioni tali da garantire la specificità tecnica dei dirigenti medesimi.
SEZIONE SECONDA
DIRIGENTI DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
CAPO I
Art. 79
Disposizioni generali
1. La presente sezione speciale si applica a
tutti i dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
2. Al fine di salvaguardare le specificità
operative dei dirigenti di cui al comma 1, le disposizioni della
Parte Generale, qui di seguito individuate, sono così integrate:
a)
con riferimento all’art. 19 (Impegno di lavoro):
“3. I
dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco garantiscono la propria
disponibilità al fine di assumere la direzione di particolari interventi
urgenti. Sono fatte salve le disposizioni emanate, in caso di calamità,
dall’autorità competente tramite le apposite ordinanze di cui alla legge
225/92 o altre disposizioni legislative”.
b)
con riferimento all’art. 22 (Ferie e festività):
“5. La
festività nazionale e quella del Santo Patrono, nonché limitatamente al
Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, la ricorrenza di S. Barbara, sono
considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno
luogo
a riposo
compensativo nè a monetizzazione”.
c)
con riferimento all’art. 64 (Trattamento di trasferta):
“8. Per il personale
dirigenziale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che durante le
trasferte si trovi nell’impossibilità di fruire del pasto o del
pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, viene
corrisposta, in luogo dei rimborsi di cui al comma 5, la somma forfettaria
di € 30,99 lordi in luogo del rimborso per i pasti e di € 30,99 lordi per il
pernottamento.”
3. Con riferimento
all’art. 48 (Struttura della retribuzione), il comma 1 è modificato
come segue:
A) le lettere “c) retribuzione di posizione parte fissa” e “d) retribuzione
di posizione parte variabile” sono sostituite dalle lettere:
“c) retribuzione di rischio e di posizione parte fissa”
“d) “retribuzione di rischio e di posizione parte variabile”.
B) viene altresì
aggiunta la seguente lettera:
“f) indennità di
specificità professionale”.
4. Nelle more
dell’applicazione della legge n. 252 del 30 settembre 2004 e del d.lgs 13
ottobre 2005 n. 217 resta confermato quanto previsto dall’art. 47 del CCNL
del 10 novembre 1997.
5. Per quanto non
previsto da questa specifica Sezione si applicano le disposizioni contenute
nella parte generale del presente CCNL.
Art. 80
Retribuzione di rischio e di posizione
1. Per i dirigenti del Corpo Nazionale dei
Vigili del fuoco la retribuzione di posizione denominata, ai sensi dell’art.
44 del CCNL del 10 novembre 1997, idennità di rischio e posizione, assume il
nome di “retribuzione di rischio e di posizione” parte fissa e parte
variabile. I valori minimo e massimo sono quelli stabiliti per la
retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia dell’Area I
preposti ad uffici dirigenziali non generali.
2. La previsione di cui al comma 1 non
determina incrementi nella retribuzione di posizione dei dirigenti dei
Vigili del fuoco, in quanto modifica la composizione della retribuzione di
posizione tra parte fissa e parte variabile, lasciando inalterato il valore
economico complessivo in atto attribuito a ciascun dirigente.
Art. 82
Indennità
di specificità professionale
1. In considerazione del particolare impegno di lavoro
richiesto ai dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, a decorrere
dal 31 dicembre 2003, è istituita l’indennità di specificità professionale,
anche al fine di riconoscere la maggiore esposizione al rischio connessa
allo svolgimento dell’attività.
2. Tale indennità è finanziata con le risorse di cui
all’art. 1 del D.L. del 30 gennaio 2004, n. 24, convertito dalla L. 31 marzo
2004, n. 87, che confluiscono nel Fondo per il finanziamento della
retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato di cui all’art.
58 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e
della retribuzione di risultato).
3. La contrattazione integrativa, nel rispetto dei
criteri indicati nel citato art. 1 del D.L. del 30 gennaio 2004, n. 24,
definirà l’importo e le modalità di erogazione dell’indennità di cui al
comma 1.
PARTE TERZA
NORME COMUNI FINALI
TITOLO I
DISAPPLICAZIONI
Art. 83
Disapplicazioni
a)
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale con qualifica
dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel
comparto del personale dei Ministeri relativo al quadriennio normativo
1994-1997 e dal primo biennio economico 1994-1995, sottoscritto il 9
gennaio 1997 – G.U. 22 gennaio 1997 n. 17;
b)
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale con qualifica
dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel
comparto del personale dei Ministeri relativo al secondo biennio economico
1996-1997, sottoscritto il 9 gennaio 1997 – G.U. 22 gennaio 1997 n. 17;
c)
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, integrativo del CCNL del 9
gennaio 1997 dell’area della dirigenza del comparto “Ministeri”,
sottoscritto il 30 settembre 1997;
d)
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale con qualifica
dirigenziale dipendente dalle amministrazioni ricomprese nel comparto di
contrattazione Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo” – relativo al quadriennio normativo 1994-1997 ed al primo biennio
economico 1994-1995 , sottoscritto il 10 novembre 1997 – G.U. 9 dicembre
1997 n. 286;
e)
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale con qualifica
dirigenziale dipendente dalle amministrazioni ricomprese nel comparto di
contrattazione Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo” – relativo al secondo biennio economico 1996-1997, sottoscritto il
10 novembre 1997 – G.U. 9 dicembre 1997 n. 286;
f)
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente
dell’Area 1 per il quadriennio 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999,
sottoscritto il 5 aprile 2001 – G.U. 28 aprile 2001 n. 98;
g)
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente
dell’Area 1 per il secondo biennio economico 2000-2001 sottoscritto i 5
aprile 2001 - G.U. 28 aprile 2001 n. 98;
h)
Accordo per il personale dell’Area 1 della dirigenza relativo alla
sequenza contrattuale di cui agli artt. 36 e 46 del CCNL del 5 aprile 2001 I
biennio e all’art. 3 del CCNL 5 aprile 2001 del II biennio, sottoscritto il
18 novembre 2004;
i)
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo del CCNL
dell’Area I del 5 aprile 2001 per i dirigenti delle professionalità
sanitarie del Ministero della Salute, sottoscritto il 23 dicembre 2004.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti, in
analogia a quanto dichiarato in sede di stipulazione del CCNL del 5 aprile
2001, confermano che le amministrazioni nel conferimento degli incarichi
dirigenziali dovranno attenersi ai criteri generali di cui all’art. 20,
comma 2 del presente CCNL.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Con riferimento all’articolo 25 (Assenze retribuite),
comma 1, primo alinea, le parti precisano che gli otto giorni di assenza
dallo stesso previsti possono essere fruiti anche in caso di partecipazione
a congressi, convegni, seminari in qualità di relatore oppure per attività
di formazione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti
prendono atto che l’applicazione dell’art. 34 (mobilità) deve essere
coerente con quanto previsto dall’art. 35, comma 5/bis, del d.lgs. n. 165
del 2001, introdotto dalla legge 266 del 2005.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
In relazione
all’art. 40 (Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) le parti
prendono atto che con le note operative n. 20 del 7 aprile 2003 e n. 11 del
13 ottobre 2004 l’INPDAP ha chiarito che l’indennità supplementare che può
essere erogata in caso di risoluzione consensuale “è utile alla misura
della pensione spettante, ma non aumenta, per i mesi per i quali viene
attribuita, l’anzianità
contributiva posseduta dall’interessato all’atto della risoluzione del
rapporto di lavoro”.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
L’Aran e le
OO.SS. firmatare del presente contratto, tenuto conto che la disciplina del
recesso di cui all’art. 41 (Recesso dell’amministrazione) richiede ulteriori
approfondimenti, prendono atto della necessità di riesaminare la materia
nella prossima tornata contrattuale (2006-2009) al fine di verificare
l’esistenza di nuovi orientamenti giurisprudenziali eventualmente
consolidatisi al riguardo e di rinvenire una soluzione concordata che sia
rispettosa della tutela e delle garanzie dei dirigenti pubblici, nonché
della funzionalità e della trasparenza dell’azione amministrativa.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
Con riferimento all’art. 45
(effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro) le parti dichiarano
che ai fini del prolungamento della sospensione, l’amministrazione deve
tenere in particolare conto se sia intervenuta sentenza di assoluzione prima
della pronuncia definitiva.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
In relazione all’art. 61
(Sostituzione del dirigente) le parti si danno atto che con la locuzione
“livello dirigenziale” si intende riferirsi all’articolazione dei dirigenti
in prima fascia o seconda fascia ai sensi del comma 1 dell’art. 23 del
d.lgs. n.165 del 2001.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
ARAN
COMMISSARIATO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
L’Aran ed il Commissario di Governo per la
provincia di Bolzano dichiarano che, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R.
752 del 1976 e successive modificazioni ed integrazioni, il Commissario
stesso, per il tramite di un suo delegato, ha partecipato alle trattative
relative alla definizione dell’indennità di bilinguismo di cui all’art. 67
(indennità di bilinguismo). Pertanto, tale tematica non potrà essere
suscettibile di ulteriori integrazioni con i successivi accordi cui rinvia
l’art. 1, comma 3, del presente contratto. Restano, invece, demandati alla
contrattazione di raccordo gli altri aspetti che possono incidere sulle
disposizioni contenute nel citato D.P.R. 752 del 1976.
SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE
NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
Art. 1
(Definizione)
1. Per molestia
sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a
connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della
persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o
un clima di intimidazione nei suoi confronti;
Art. 2
(Principi)
1. Il codice è ispirato
ai seguenti principi:
a) è inammissibile ogni
atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella
definizione sopra riportata;
b) è sancito il diritto
delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad
essere tutelati nella propria libertà personale;
c) è sancito il diritto
delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o
ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti
molesti;
d) è istituita la
figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come previsto
dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in
poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno delle
amministrazioni a sostenere ogni dirigente che si avvalga dell'intervento
della Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di molestie
sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da
seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione.
Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
e) viene garantito
l'impegno dell'Amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i
soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente
Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e
professionali della persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per
il ruolo di Consigliera/Consigliere le Amministrazioni individuano al
proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere
un apposito percorso formativo;
f) è assicurata, nel
corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
g) nei confronti delle
lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le
misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del
Decreto Legislativo n. 165 del 2001, nelle quali venga inserita,
precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti, un'apposita
tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta
nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale.
I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai
sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;
h) l'amministrazione si
impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e
dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in particolare, alle
procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di
diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della
persona.
2. Per i dirigenti, il
predetto comportamento costituisce elemento negativo di valutazione con le
conseguenze previste dai CCNL in vigore.
Art. 3
(Procedure da adottare in caso di molestie
sessuali)
1. Qualora si verifichi
un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di
lavoro la dirigente/il dirigente potrà rivolgersi alla Consigliera/al
Consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di
dare soluzione al caso.
2. L'intervento della
Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi
in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato.
3. La Consigliera/il
Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e
che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire
consulenza e assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie
sessuali e di contribuire alla soluzione del caso.
Art. 4
(Procedura informale intervento della
consigliera/del consigliere)
1. La Consigliera/il
Consigliere, ove la dirigente/il dirigente oggetto di molestie sessuali lo
ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della
situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo
presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perché
offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
4. L'intervento della
Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il
caso richiede.
Art. 5
(Denuncia formale)
1. Ove la dirigente/il
dirigente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso
all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale
intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale
denuncia, con l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla
dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà
tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti
disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela
giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
2. Qualora la
presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il
dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata
direttamente alla direzione generale.
3. Nel corso degli
accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
4.Nel rispetto dei
principi che informano la legge 10 aprile 1991 n. 125, qualora
l'Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati
i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita
la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in
volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali
ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino
reciprocamente l'inviolabilità della persona.
5. Sempre nel rispetto
dei principi che informano la legge n. 125 del 1991 e nel caso in cui
l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i
fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di
rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede
che non gli comporti disagio.
6. Nel rispetto dei
principi che informano la legge n. 125 del 1991, qualora l'Amministrazione
nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà
adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di
trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del
procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima
sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati di
esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delle
Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito ad entrambe le persone che
il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.
Art. 6
(Attività di sensibilizzazione)
1. Nei programmi di
formazione del personale e dei dirigenti le amministrazioni dovranno
includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla
prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la
molestia abbia luogo.
2. L'amministrazione
dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia di
tutela della libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il
verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione delle dirigenti e
dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto
della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di
lavoro.
3. Sarà cura
dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali,
la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche
attraverso assemblee interne.
4. Verrà inoltre
predisposto del materiale informativo destinato alle dirigenti/ai dirigenti
sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.
5. Sarà cura
dell'Amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio al fine di
valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta
contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere,
d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari del
Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità un'apposita
relazione sullo stato di attuazione del presente Codice.
6.
L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per
l'adozione del presente Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del
primo anno per verificare gli esisti ottenuti con l'adozione del Codice di
condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali
integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.
NOTA A VEBALE
La UIL
PA, CIDA UNADIS, CONFSAL UNSA nel sottoscrivere il CCNL Area I Dirigenza
intendono sottolineare che al personale dirigente di cui all’art. 73, comma
1, si applica la normativa prevista dal d,lgs. 165/2001, in particolare
quanto previsto dall’art. 19 del predetto decreto legislativo.
UIL PA CIDA UNADIS CONFSAL
UNSA
NOTA A VEBALE
La CGIL
FP nel sottoscrivere il CCNL Area I Dirigenza intende sottolineare che al
personale dirigente di cui all’art. 73, comma 1, si applica quanto previsto
dall’art. 19 del d,lgs. 165/2001.
CGIL FP
DICHIARAZIONE A VERBALE CONFSAL-UNSA E DIRSTAT
La CONFSAL-UNSA e la DIRSTAT NEL SOTTOSCRIVERE LA
PRESENTE IPOTESI DI ACCORDO DEL CCNL DIRIGENZA AREA 1 ESPRIME IL PROPRIO
DISSENZO SUL DISPOSTO DELL’ART. 60 COMMA 3 LADDOVE NEL CONFERMARE LA BASE
MINIMA DEL 50% NON RISPETTA L’ATTO D’INDIRIZZO DEL DIPARTIMENTO DELLA
FUNZIONE PUBBLICA RELATIVO AL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 ED AL PRIMO
BIENNIO ECONOMICO 2002-2003 CHE PREVEDE LA MISURA MASSIMA DELL’80% DA
RICONOSCERE AL DIRIGENTE CHE SVOLGE L’INCARICO AGGIUNTIVO
CONFSAL-UNSA
DIRSTAT

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