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Legge
15 luglio 2002, n. 145
"Disposizioni
per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato"
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002
ART. 1.
(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165).
1. All'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte,
in fine, le parole: "l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300".
ART.
2.
(Delega di funzioni dei dirigenti).
1. All'articolo
17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 aggiunto
il seguente:
"1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di
servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto
scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui
alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a
dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali pi elevate nell'ambito
degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103
del codice civile".
ART.
3.
(Norme in materia di incarichi dirigenziali e di ingresso dei
funzionari internazionali nella pubblica amministrazione).
1. All'articolo
19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 sostituito dal seguente:
"1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle
caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle
capacit professionali del singolo dirigente, valutate anche in
considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi
fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del
Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile";
b) il comma 2 sostituito dal seguente:
"2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti
secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di
conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli
incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e
gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorit, ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e
alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del
rapporto, nonch la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli
obiettivi prefissati e che, comunque, non pu eccedere, per gli incarichi
di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e,
per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque
anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento
dell'incarico accede un contratto individuale con cui definito il
corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei princpi definiti
dall'articolo 24. ネ
sempre
ammessa la risoluzione consensuale del rapporto";
c) al comma 3, le parole: "del ruolo unico" sono
sostituite dalle seguenti: "dei ruoli";
d) il comma 4 sostituito dal seguente:
"4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima
fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 50
per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai
medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in
possesso delle specifiche qualit professionali richieste dal comma
6";
e) dopo il comma 4 inserito il seguente:
"4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4
del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunit
di cui all'articolo 7";
f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per
cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione
organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non
appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purch dipendenti
delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi
costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo
provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione
degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del
presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunit di
cui all'articolo 7";
g) il comma 6 sostituito dal seguente:
"6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere
conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento
della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei
ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai
soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi,
comunque, non pu eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di
cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono
conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attivit in organismi ed enti pubblici o
privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito
una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate,
anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per
l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati
e procuratori dello Stato. Il trattamento economico pu essere integrato da
una indennit commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneit del rapporto e delle condizioni di mercato
relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono
collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianit
di servizio";
h) il comma 7 abrogato;
i) il comma 8 sostituito dal seguente:
"8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3
cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo";
l) il comma 10 sostituito dal seguente:
"10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarit di
uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle
amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di
consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli
enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali";
m) al comma 12 aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10
agosto 2000, n. 246";
n) dopo il comma 12 aggiunto il seguente:
"12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono
norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi".
2. All'articolo
21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 sostituito dal seguente:
"1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i
sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilit
disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilit di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione
alla gravit dei casi, l'amministrazione pu, inoltre, revocare l'incarico
collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23,
ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del
contratto collettivo";
b) il comma 2 abrogato.
3. Al comma 1
dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al primo
periodo, le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti:
"comma 1"; al secondo periodo, le parole: "del ruolo
unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli" e le
parole: "del medesimo ruolo con le modalit stabilite dal regolamento
di cui al comma 3 del medesimo articolo" sono sostituite dalle
seguenti: "dei medesimi ruoli con le modalit stabilite da apposito
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,".
4. L'articolo 23
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituito dal seguente:
"ART. 23 - (Ruolo dei dirigenti) - 1. In ogni
amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, istituito il
ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia,
nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la
eventuale specificit tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono
reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. I
dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano
ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o
equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19,
comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi
nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilit
dirigenziale.
2. ネ assicurata
la mobilit dei dirigenti nell'ambito delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, nei limiti dei posti ivi disponibili. I
relativi provvedimenti sono adottati, su domanda dell'interessato, con
decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentite l'amministrazione
di provenienza e quella di destinazione. I contratti o accordi collettivi
nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuit dei rapporti e
privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai
trasferimenti e alla mobilit in generale in ordine al mantenimento del
rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine
rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianit di servizio e al fondo
di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica
contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello
Stato".
5. L'articolo 28
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituito dal seguente:
"ART. 28. - (Accesso alla qualifica di dirigente). - 1.
L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche
ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per
concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione.
2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di
ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano
compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali
per l'accesso alle quali richiesto il possesso del diploma di laurea. Per
i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di
corso-concorso, il periodo di servizio ridotto a quattro anni. Sono,
altres, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti
e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione
dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto
per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi
coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni,
purch muniti di diploma di laurea. Sono altres ammessi i cittadini
italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno
maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od
organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali
apicali per l'accesso alle quali richiesto il possesso del diploma di
laurea.
3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere
ammessi, con le modalit stabilite nel regolamento di cui al comma 5,
soggetti muniti di laurea nonch di uno dei seguenti titoli: laurea
specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro
titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o
stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private,
secondo modalit di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione,
dell'universit e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica
amministrazione. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di
ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano
compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali
per l'accesso alle quali richiesto il possesso del diploma di laurea.
Possono essere ammessi, altres, dipendenti di strutture private, collocati
in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i
dipendenti pubblici, secondo modalit individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti
del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza
lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture
stesse.
4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di quindici mesi ed
seguito, previo superamento di esame, da un trimestre di applicazione
presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono
sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al
periodo di applicazione corrisposta una borsa di studio a carico della
Scuola superiore della pubblica amministrazione.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la
Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente
disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al
30 per cento, al corso-concorso;
b) la percentuale di posti che possono essere riservati al
personale di ciascuna amministrazione che indce i concorsi pubblici per
esami;
c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni
esaminatrici;
d) le modalit di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la
valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonch,
nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una
riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale
appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque
denominata, della carriera direttiva;
e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al
corso-concorso.
6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al
conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di
attivit formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 287. Tale ciclo pu comprendere anche l'applicazione presso
amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali,
istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di
durata non superiore a dodici mesi, pu svolgersi anche in collaborazione
con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie
istituzioni formative pubbliche o private.
7. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante
corso-concorso.
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso
alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia,
delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
9. Per le finalit di cui al presente articolo, attribuito alla
Scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di
1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500
migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unit previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero".
6. ネ
fatta
comunque salva ad ogni effetto di legge la validit delle graduatorie degli
idonei di pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche di dirigente nei
limiti temporali previsti dalle norme vigenti.
7. Fermo restando
il numero complessivo degli incarichi attribuibili, le disposizioni di cui
al presente articolo trovano immediata applicazione relativamente agli
incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e a quelli di
direttore generale degli enti pubblici vigilati dallo Stato ove prevista
tale figura. I predetti incarichi cessano il sessantesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, esercitando i titolari
degli stessi in tale periodo esclusivamente le attivit di ordinaria
amministrazione. Fermo restando il numero complessivo degli incarichi
attribuibili, per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non
generale, pu procedersi, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, all'attribuzione di incarichi ai sensi delle
disposizioni di cui al presente articolo, secondo il criterio della
rotazione degli stessi e le connesse procedure previste dagli articoli 13
e 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio
1998-2001 del personale dirigente dell'Area 1. Decorso tale termine, gli
incarichi si intendono confermati, ove nessun provvedimento sia stato
adottato. In sede di prima applicazione dell'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, ai dirigenti ai quali non sia riattribuito l'incarico
in precedenza svolto conferito un incarico di livello retributivo
equivalente al precedente. Ove ci non sia possibile, per carenza di
disponibilit di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche
qualit professionali, al dirigente attribuito un incarico di studio, con
il mantenimento del precedente trattamento economico, di durata non
superiore ad un anno. La relativa maggiore spesa compensata rendendo
indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di
funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario, tenendo conto
prioritariamente dei posti vacanti presso l'amministrazione che conferisce
l'incarico.
8. Al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, primo periodo, le parole: "del
ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli";
b) all'articolo 53, comma 1, dopo le parole: "10 gennaio
1957, n. 3," sono inserite le seguenti: "salva la deroga
prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto,".
ART.
4.
(Concorsi per la qualifica dirigenziale).
1. A coloro i
quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, sono stati ammessi con riserva ai
concorsi banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano i medesimi requisiti di
accesso previsti dal citato decreto legislativo n. 387 del 1998.
ART.
5.
(Personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165).
1. Nei limiti del
50 per cento dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica
dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna amministrazione, il
personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, inquadrato, previo superamento di concorso riservato per
titoli di servizio e professionali, da espletarsi entro centottanta giorni
dalla medesima data, nella seconda fascia dirigenziale.
2. Nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la
disposizione di cui al comma 1 si applica una volta effettuati gli
inquadramenti previsti dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 2,
della presente legge, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello
stesso regolamento.
3. Alle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
ART.
6.
(Norme in materia di incarichi presso enti, societ e agenzie).
1. Le nomine
degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione o
degli organi equiparati degli enti pubblici, delle societ controllate o
partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri organismi comunque
denominati, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti
la scadenza naturale della legislatura, computata con decorrenza dalla
data della prima riunione delle Camere, o nel mese antecedente lo
scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate,
revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al
Governo. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia
provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. Le
stesse disposizioni si applicano ai rappresentanti del Governo e dei
Ministri in ogni organismo e a qualsiasi livello, nonch ai componenti di
comitati, commissioni e organismi ministeriali e interministeriali,
nominati dal Governo o dai Ministri.
2. Le nomine di
cui al presente articolo conferite o comunque rese operative negli ultimi
sei mesi antecedenti la fine naturale della tredicesima legislatura, nonch
quelle conferite o comunque rese operative nel corso della quattordicesima
legislatura fino alla data di insediamento del nuovo Governo, possono
essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
ART.
7.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
1. Dopo
l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserito il
seguente:
"ART. 23-bis. - (Disposizioni in materia di mobilit tra
pubblico e privato). - 1. In deroga all'articolo 60 del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonch gli
appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitamente agli
incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e
gli avvocati e procuratori dello Stato possono, a domanda, essere
collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attivit
presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede
internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale.
Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo
nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento
della qualifica posseduta. ネ
sempre
ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda
dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una
qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di
contribuzione. Quando l'incarico espletato presso organismi operanti in
sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi a carico
dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di
destinazione non disponga altrimenti.
2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a
domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi
incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego
dell'amministrazione di appartenenza.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per
gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano
il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facolt di
valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
4. Nel caso di svolgimento di attivit presso soggetti diversi
dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa
di cui al comma 1 non pu superare i cinque anni e non computabile ai fini
del trattamento di quiescenza e previdenza.
5. L'aspettativa per lo svolgimento di attivit o incarichi presso
soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non
pu comunque essere disposta se:
a) il personale, nei due anni precedenti, stato addetto a
funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo,
ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso
autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere
l'attivit. Ove l'attivit che si intende svolgere sia presso una impresa,
il divieto si estende anche al caso in cui le predette attivit
istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la
controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile;
b) il personale intende svolgere attivit in organismi e imprese
private che, per la loro natura o la loro attivit, in relazione alle
funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento
all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale
funzionamento o l'imparzialit.
6. Il dirigente non pu, nei successivi due anni, ricoprire
incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla
lettera a) del comma 5.
7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per
singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il
consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso
imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalit di
inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre
a carico delle imprese destinatarie.
8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di
assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai
fini della progressione di carriera.
9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque
applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di
polizia, nonch del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i soggetti privati
e gli organismi internazionali di cui al comma 1 e sono definite le
modalit e le procedure attuative del presente articolo".
2. All'articolo
101 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4, aggiunto
il seguente:
"4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari
comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle
procedure di mobilit per effetto del contratto collettivo nazionale di
lavoro. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale o
provinciale viene collocato nella posizione di disponibilit nell'ambito
dell'albo di appartenenza".
3. Dopo
l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserito il
seguente:
"ART. 17-bis. - (Vicedirigenza) - 1. La
contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione
di un'apposita area della vicedirigenza nella quale ricompreso il
personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato
complessivamente cinque anni di anzianit in dette posizioni o nelle
corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di
prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al
personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti,
sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex
carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice
dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile,
al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del
comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni definita con decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e
degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27".
4. Al comma 2
dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il
secondo periodo, inserito il seguente: "I professionisti degli enti
pubblici, gi appartenenti alla X qualifica funzionale, i ricercatori e i
tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA, costituiscono,
senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni
interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area
contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e
funzioni".
5. Dalla
disposizione di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
ART.
8.
(Semplificazione delle procedure di collocamento fuori ruolo).
1. L'articolo 1
della legge 27 luglio 1962, n. 1114, sostituito dal seguente:
"ART. 1 - 1. Il personale dipendente delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, pu, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto
dell'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, essere collocato
fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non
inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonch
esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri.
Il collocamento fuori ruolo, il cui contingente non pu superare
complessivamente le cinquecento unit, disposto per un tempo determinato e,
nelle stesse forme, pu essere rinnovato alla scadenza del termine, o
revocato prima di detta scadenza. Resta salvo quanto disposto
dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. In attesa dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1,
pu essere concessa dall'amministrazione di appartenenza l'immediata
utilizzazione dell'impiegato presso gli enti od organismi internazionali
che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo".
2. Per i
cittadini italiani collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 della
legge 27 luglio 1962, n. 1114, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, fatte salve le disposizioni eventualmente pi favorevoli previste
dalle amministrazioni di appartenenza, il servizio prestato presso enti,
organizzazioni internazionali o Stati esteri computato per intero ai fini
della progressione della carriera, dell'attribuzione degli aumenti
periodici di stipendio e, secondo le modalit stabilite dalla medesima
legge 27 luglio 1962, n. 1114, del trattamento di quiescenza e previdenza,
nonch ai fini della valutazione dei titoli.
3. All'articolo
1, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole:
"o di fuori ruolo" sono inserite le seguenti: "o svolge
altra forma di collaborazione autorizzata".
ART.
9.
(Accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi e attivit
internazionali).
1. ネ
istituito,
presso il Ministero degli affari esteri, un elenco per l'iscrizione delle
imprese private che siano disposte a fornire proprio personale di
cittadinanza italiana, per ricoprire posti o incarichi nell'ambito delle
organizzazioni internazionali.
2. Per
l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le imprese interessate
inoltrano al Ministero degli affari esteri le richieste di iscrizione
indicando espressamente:
a) l'area di attivit in cui operano;
b) gli enti od organismi internazionali di interesse;
c) i settori professionali ed il numero massimo di candidati che
intendono fornire;
d) l'impegno a mantenere il posto di lavoro senza diritto al
trattamento economico al proprio personale chiamato a ricoprire posti o
incarichi presso enti o organismi internazionali, con eventuale
indicazione della durata massima dell'aspettativa.
3. La nomina del
dipendente di imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 avviene, nei
limiti dei posti vacanti, sulla base di professionalit, esperienza e
conoscenze tecnico-scientifiche possedute, e la relativa nomina deve
essere motivata sulla base della carenza, alle dipendenze della pubblica
amministrazione, di personale che disponga di analoghe caratteristiche e
pu essere disposta solo a tempo determinato, non superiore a tre anni, non
rinnovabile.
4. Gli incarichi
di cui al comma 3 non danno luogo all'attribuzione di alcuna indennit o
emolumento, comunque denominato, da parte delle amministrazioni pubbliche
italiane.
ART.
10.
(Disposizioni di attuazione).
1. Con uno o pi
regolamenti adottati con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite le modalit e le procedure
attuative dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3, comma 5, della presente
legge, nonch degli articoli 8 e 9 della presente legge.
2. Con
regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati:
le modalit di istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei ruoli
dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato nonch le procedure e le
modalit per l'inquadramento, nella fase di prima attuazione, dei dirigenti
di prima e seconda fascia del ruolo unico nei ruoli delle singole
amministrazioni, fatta salva la possibilit per il dirigente di optare per
il rientro nell'amministrazione che ne ha effettuato il reclutamento
tramite procedura concorsuale; le modalit di utilizzazione dei dirigenti
ai quali non sia affidata la titolarit di uffici dirigenziali; le modalit
di elezione del componente del comitato dei garanti di cui all'articolo 22
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dall'articolo 3, comma 3, della presente legge. Alla data di entrata in
vigore di tale regolamento abrogato il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.
3. La disciplina
relativa alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, che si
applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge, resta affidata
alla contrattazione collettiva, sulla base di atti di indirizzo del
Ministro per la funzione pubblica all'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) anche per la parte
relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi.
ART.
11.
(Norma finale).
1. In tutte le
disposizioni di legge, di regolamento e contrattuali nelle quali
espressamente o implicitamente richiamato il ruolo unico dei dirigenti,
tale richiamo va inteso come effettuato ai ruoli dei dirigenti delle
singole amministrazioni.
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