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CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO AL PERSONALE
DIRIGENTE DELL’AREA VIII
PER IL QUADRIENNIO
NORMATIVO 2002 – 2005
E BIENNIO ECONOMICO 2002 –
2003
Il giorno 13 aprile 2006
alle ore 9,45, presso la sede dell’Aran, ha avuto luogo l’incontro tra:
L' ARAN nella persona del Presidente Cons. Raffaele Perna __Firmato_________
e le
seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali :
Organizzazioni
sindacali :
Confederazioni :
CGIL FP ______ Firmato
____________ CGIL __
Firmato __________
CISL FPS _
__
Firmato
____________
CISL____
Firmato _______
UIL PA ____ Firmato
____________ UIL ____ Firmato
_____ ____
CIDA/UNADIS _____
Firmato
_______ CIDA____
Firmato
________
DIRSTAT ______
Firmato
________
CONFEDIR ___
Firmato
___
CONFSAL - UNSA ___
Firmato_______
CONFSAL ____
Firmato
____
Al termine della riunione
le parti sottoscrivono l’allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro.
CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO
AREA VIII – DIRIGENZA
DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Quadriennio normativo
2002/2005
Biennio economico 2002/2003
CCNL
AREA VIII - DIRIGENZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - QUADRIENNIO
NORMATIVO 2002/2005
E
BIENNIO ECONOMICO 2002/2003
INDICE
TITOLO I – DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1: Campo di
applicazione e finalità
Art. 2: Durata e
decorrenza del presente contratto
TITOLO II – IL SISTEMA DELLE
RELAZIONI SINDACALI
CAPO I – LE RELAZIONI
SINDACALI
Art. 3: Obiettivi e
strumenti
Art. 4: Contrattazione
collettiva integrativa
Art. 5: Tempi e procedure
per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo
Art. 6: Informazione
Art. 7: Concertazione
Art. 8: Consultazione
Art. 9: Altre forme di
partecipazione
Art. 10: Comitato per le
pari opportunità
Art. 11: Comitato paritetico
per il mobbing
CAPO II – I SOGGETTI SINDACALI
E TITOLARITA’ DELLE PREROGATIVE SINDACALI
Art. 12: Soggetti sindacali
nelle strutture amministrative di riferimento
Art. 13: Composizione delle
delegazioni
Art. 14: Contributi
sindacali
CAPO III – PROCEDURE DI
RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art.15: Interpretazione
autentica dei contratti
Art.16: Clausole di
raffreddamento
TITOLO III – IL RAPPORTO DI
LAVORO
CAPO I –LA COSTITUZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO
Art.17: Contratto
individuale di lavoro
Art.18: Periodo di prova
CAPO II – STRUTTURA DEL
RAPPORTO
Art.19: Impegno di lavoro
Art. 20: Conferimento
incarichi dirigenziali
Art. 21: Verifica e valutazione dei
risultati dei dirigenti
CAPO III – SOSPENSIONI E
INTERRUZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 22: Ferie e festività
Art. 23: Assenze per
malattia
Art. 24: Infortuni sul
lavoro e malattie dovute a causa di servizio
Art. 25: Assenze retribuite
Art. 26: Congedi dei
genitori
Art. 27: Aspettativa per
motivi personali o di famiglia
Art. 28: Altre aspettative
disciplinate da specifiche disposizioni di legge
Art. 29: Congedi per motivi
di famiglia
Art. 30: Congedi per la
formazione
Art. 31: Attività didattica
di dirigenti presso università ed istituti di alta formazione
CAPO IV – FORMAZIONE
Art. 32: Formazione dei
dirigenti
CAPO V – MOBILITA’
Art. 33: Incarichi presso
altre amministrazioni
Art. 34: Mobilità
Art. 35: Accordi di mobilità
Art. 36: Passaggio diretto
ad altre amministrazioni dei dirigenti in eccedenza
CAPO VI - ESTINZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO
Art. 37: Termini di
preavviso
Art. 38: Cause di cessazione
del rapporto di lavoro
Art. 39: Cessazione del
rapporto di lavoro e obblighi delle parti
Art. 40: Risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro
Art. 41: Recesso dell’amministrazione
Art.
42: Tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 43: Procedure di arbitrato in caso
di recesso
Art. 44: Nullità del
licenziamento
Art. 45: Effetti del procedimento penale
sul rapporto di lavoro
CAPO VII
Art. 46: Codice di condotta
relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
TITOLO IV – TRATTAMENTO
ECONOMICO
CAPO I – STRUTTURA DELLA
RETRIBUZIONE
Art. 47: Disposizioni
generali
Art. 48: Struttura della
retribuzione
CAPO II - CONSIGLIERI E
DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA
Art. 49: Trattamento
economico fisso per i consiglieri ed i dirigenti di prima fascia
Art. 50: Effetti dei nuovi trattamenti
economici
Art. 51: Fondo per il
finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di
risultato dei consiglieri e dei dirigenti di prima fascia
CAPO III - REFERENDARI E
DIRIGENTI DI II FASCIA
Art. 52: Trattamento
economico fisso per i referndari ed i dirigenti di seconda fascia
Art. 53: Effetti dei nuovi trattamenti
economici
Art. 54: Retribuzione di posizione e
graduazione delle funzioni
Art. 55: Retribuzione di
posizione dei referendari e dei dirigenti di seconda fascia preposti ad
uffici dirigenziali non generali
Art. 56: Retribuzione dei
referendari e dei dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni di
consigliere e di funzioni dirigenziali generali
Art. 57: Retribuzione di
risultato dei referendari e dei dirigenti di seconda fascia
Art. 58: Fondo per il
finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di
risultato dei referendari e dei dirigenti di seconda fascia
CAPO IV
Art. 59: Clausole speciali
di parte economica
CAPO V – PARTICOLARI
ISTITUTI ECONOMICI
Art. 60: Incarichi
aggiuntivi
Art. 61: Sostituzione del
dirigente
Art. 62: Clausola di
salvaguardia
Art. 63: Tredicesima
mensilità
Art. 64: Trattamento di
trasferta
Art. 65: Trattamento di
trasferimento
Art. 66: Responsabilità
civile e patrocinio legale
Art. 67: Indennità di
bilinguismo
Art. 68: Diritti derivanti
da invenzione industriale
Art. 69: Modalità di applicazione di
particolari istituti economici
Art. 70: Personale in
particolari posizioni di stato
TITOLO V – NORME FINALI
Art. 71: Trattamento di fine
rapporto e previdenza complementare
Art. 72: Ricostituzione del
rapporto di lavoro
Art. 73:
Norma programmatica
Art. 74:
Buoni pasto
Art. 75: Disapplicazioni
DICHIARAZIONI CONGIUNTE
ALLEGATI:
Schema di codice di condotta
da adottare nella lotta contro le molestie sessuali
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione e
finalità
1.
Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti
i consiglieri, referendari della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai
dirigenti di I e II fascia del ruolo speciale tecnico - amministrativo della
protezione civile, appartenenti all’Area VIII di cui all'art. 2, ottavo
alinea, del CCNQ del 23 settembre 2004 per la definizione delle autonome
aree di contrattazione della dirigenza.
2. I
decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 303 e del 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni, sono riportati nel testo del
presente contratto, rispettivamente, come d.lgs. n. 303 del 1999 e d.lgs
n. 165 del 2001.
3. Nella
provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL può essere integrato ai sensi
del D.P.R. n. 752 del 1976, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il riferimento alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri è riportato nel testo come “Presidenza “ o
“amministrazione”.
5. Il riferimento ai consiglieri, ai
referendari ed agli altri dirigenti del comma 1, ove si tratti di norme
comuni, è riportato nel testo come “dirigenti”. Il riferimento ai dirigenti
di I e II fascia del ruolo speciale tecnico –amministrativo della protezione
civile è riportato nel testo come “dirigenti di I o II fascia”.
6. Nel
quadro della riforma del lavoro pubblico, nel quale si colloca
l’istituzione dell’area autonoma della dirigenza della Presidenza del
Consiglio, il primo contratto collettivo nazionale di lavoro per i
dirigenti di cui al comma 1 si configura come strumento prioritario per la
valorizzazione del ruolo e della professionalità degli stessi mediante
disposizioni dirette ad evidenziare le specificità che connotano il loro
rapporto di lavoro.
7. In
considerazione del nuovo assetto istituzionale della Presidenza,
caratterizzato da un’ampia autonomia organizzativa e finanziaria, con le
presenti disposizioni contrattuali le parti intendono assicurare il
riconoscimento dell’impegno e delle peculiarità della dirigenza diretti al
sostegno dell’attività di impulso, di indirizzo e coordinamento attribuite
alla Presidenza del Consiglio dalla Costituzione e dalle leggi vigenti.
8. A tal
fine le parti rilevano l’importanza della valorizzazione della
contrattazione integrativa nel rispetto delle regole e delle risorse
economiche messe a disposizione dal CCNL.
Art. 2
Durata e decorrenza del
presente contratto
1. Il presente contratto
concerne il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte
normativa e 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2003 per la parte economica.
2. Gli
effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione,
salvo diverse decorrenze previste dal presente contratto. La stipulazione si
intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei
soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli
artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001.
3. L’amministrazione
destinataria del presente contratto dà attuazione agli istituti a contenuto
economico e normativo con carattere vincolato ed automatico entro 30 giorni
dalla sua entrata in vigore.
4. Il
presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno
qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera
raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di
disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non
siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per
evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate con
anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza del contratto.
Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto,
le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né danno luogo ad
azioni conflittuali.
6. Dopo
un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza
della parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione
delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti dell’Area VIII sarà
corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall’accordo
sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità
si applica la procedura degli artt. 47 e 48, comma 1, del d.lgs. n. 165 del
2001.
7. In sede di rinnovo biennale per la
determinazione della parte economica, ulteriore punto di riferimento del
negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e
quella effettiva, intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto
previsto dall’Accordo del 23 luglio del 1993 di cui al comma precedente.
TITOLO II
IL SISTEMA DELLE RELAZIONI
SINDACALI
CAPO I
LE RELAZIONI SINDACALI
Art. 3
Obiettivi e strumenti
1. Il
sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e
responsabilità della Presidenza e delle organizzazioni sindacali, è definito
in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’esigenza di incrementare
l’efficienza, l’efficacia, la tempestività e l’economicità dei servizi
erogati alla collettività, anche in relazione alle peculiari funzioni di
impulso, indirizzo e coordinamento della Presidenza, con l’interesse alla
valorizzazione della centralità della funzione dirigenziale nella gestione
dei processi di innovazione in atto e nel governo dell’Amministrazione,
favorendo il miglioramento delle condizioni di lavoro e la crescita
professionale dei dirigenti.
2. La
condivisione dell’obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di
relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo attribuito a ciascun
dirigente in base alle leggi e ai contratti collettivi, nonché della
peculiarità delle funzioni dirigenziali, che sia improntato alla correttezza
dei comportamenti delle parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti
oltre che in grado di favorire la piena collaborazione della dirigenza al
perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti
collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.
3. Il
sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a)
contrattazione collettiva a
livello nazionale;
b)
contrattazione collettiva
integrativa, che si svolge presso la Presidenza, sulle materie e con le
modalità indicate dal presente contratto;
c)
concertazione, consultazione ed
informazione, nonché altri istituti della partecipazione;
d)
interpretazione autentica dei
contratti collettivi.
Art. 4
Contrattazione collettiva
integrativa
1. La
contrattazione integrativa si svolge, nel rispetto dei tempi previsti, sulle
seguenti materie:
A)
individuazione delle posizioni
dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi
della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo
quanto previsto dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali dei
relativi CCNL;
B)
criteri generali per:
1)
la verifica della sussistenza
delle condizioni per l’acquisizione delle risorse finanziarie da destinare
all’ulteriore potenziamento dei fondi;
2)
l’attuazione della disciplina
concernente la retribuzione direttamente collegata ai risultati, al
raggiungimento degli obiettivi assegnati nonchè alla realizzazione di
specifici progetti, tenuto anche conto dell’impegno di lavoro in relazione
all’ art. 19 comma 1;
3)
le modalità di determinazione
della retribuzione direttamente collegata ai risultati, al raggiungimento
degli obiettivi assegnati nonchè alla realizzazione di specifici progetti;
C)
attuazione delle pari
opportunità, con le procedure indicate dall’art. 10 (Comitato delle
pari opportunità) anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
D)
implicazioni derivanti dagli
effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di
esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei
servizi sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei
dirigenti;
E)
linee generali per la
realizzazione di programmi e piani annuali di formazione e
aggiornamento.
2. Fermi
restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento
indicati dall’art. 3, comma 1, decorsi trenta giorni dall’inizio delle
trattative, le parti riassumono, nelle materie indicate nelle lettere C), D)
e E) del comma 1, le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e
decisione. Il termine sopraindicato può essere prorogato per ulteriori
trenta giorni.
3. La
contrattazione integrativa si svolge presso la Presidenza.
4. I
contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con i
vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non
previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del
bilancio dell’Amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono
essere applicate.
Art. 5
Tempi e procedure per la
stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo
1. Il contratto collettivo
integrativo ha durata quadriennale e si riferisce a tutti gli istituti
contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un’unica sessione
negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per
loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche.
L’individuazione e l’utilizzo delle risorse indicate nell’art. 4
(Contrattazione collettiva integrativa) sono determinati in sede di
contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L’amministrazione provvede
a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di
cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di
stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale
di cui all'art. 13 (Composizione delle delegazioni) per l'avvio del
negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. L’ipotesi di contratto
collettivo integrativo, corredato da apposita relazione illustrativa tecnico
– finanziaria, è trasmessa, entro 5 giorni, agli organismi di cui all’art. 2
del d.lgs. n. 286 del 1999 ai fini del controllo sulla compatibilità dei
costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio,
ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 165 del 2001. Detti organismi si
pronunciano entro quindici giorni, decorsi i quali la certificazione si
intende effettuata positivamente. In caso di rilievi le trattative
riprendono entro cinque giorni.
4. A seguito della
certificazione effettuata senza rilievi o allo scadere del termine di 15
giorni di cui al precedente comma, l’ipotesi di contratto collettivo
integrativo è inviata al Dipartimento per la funzione pubblica ed al
Ministero dell’Economia e finanze, con la prescritta relazione tecnica, i
quali, entro i 30 giorni successivi ne accertano, congiuntamente, la
compatibilità economica ai sensi dell’art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 165
del 2001. Decorso tale termine l’organo di governo dell’amministrazione
autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione del contratto. Qualora il riscontro abbia esito negativo, le
parti riprendono le trattative entro cinque giorni.
5. Il contratto collettivo
integrativo deve contenere apposite clausole circa tempi, modalità e
procedure di verifica della sua attuazione. Esso conserva la sua efficacia
fino alla stipulazione del successivo contratto collettivo integrativo.
6. L’Amministrazione è tenuta
a trasmettere all’A.RA.N, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo
contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi
oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
Art. 6
Informazione
1. L’amministrazione - allo
scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti
i livelli delle relazioni sindacali - informa periodicamente e
tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 13 (Composizione
delle delegazioni), sugli atti organizzativi di valenza generale,
anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro dei
dirigenti, l’organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle
risorse umane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto.
2. Nelle materie per le quali
il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la
concertazione e la consultazione, l’informazione è obbligatoriamente
preventiva. Il contratto integrativo individuerà le altre materie in cui
l’informazione dovrà essere preventiva o successiva.
3.
Ai fini di una più compiuta
informazione le parti, su richiesta, si incontrano comunque con cadenza
almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le
linee di organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per l’innovazione
tecnologica nonché per eventuali processi di dismissione, esternalizzazione
e trasformazione degli stessi.
4. L’informazione preventiva è
data, in particolare, sui criteri generali inerenti le seguenti materie:
a)
graduazione delle posizioni
dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse responsabilità ai fini
della retribuzione di posizione dei dirigenti;
b)
conferimento, mutamento e revoca
degli incarichi dirigenziali, nonché le relative procedure;
c)
sistemi di valutazione
dell’attività dei dirigenti;
d)
tutela in materia di igiene,
ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
e)
condizioni, requisiti e limiti
per il ricorso alla risoluzione consensuale;
f)
gestione delle iniziative
socio-assistenziali a favore dei dirigenti;
g)
le implicazioni derivanti dai
processi di riorganizzazione e ristrutturazione interni all’amministrazione.
Art. 7
Concertazione
1. La concertazione avviene sui criteri
generali relativi alle seguenti materie:
a)
graduazione delle posizioni
dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse responsabilità ai fini
della retribuzione di posizione dei dirigenti;
b)
sistemi di valutazione
dell’attività dei dirigenti;
c)
tutela in materia di igiene,
ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
d)
condizioni, requisiti e limiti
per il ricorso alla risoluzione consensuale;
e)
articolazione dell’impegno di
lavoro nei piani per assicurare l’emergenza, limitatamente alle strutture
tenute a garantire la continuità dei servizi come previsto dall’art. 19.
2. La concertazione può essere
attivata da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 13 (Composizione delle
delegazioni), mediante richiesta scritta, entro cinque giorni dal
ricevimento dell’informazione di cui all’art. 6 (Informazione); essa si
svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla
richiesta. Durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro
comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e
trasparenza.
3. La
concertazione si conclude nel termine massimo di quindici giorni dalla data
di inizio della stessa. Dell'esito della concertazione è redatto specifico
verbale dal quale risultino le posizioni delle parti e gli eventuali impegni
assunti. Decorso infruttuosamente tale termine, le parti riassumono le
rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
Art. 8
Consultazione
1. La consultazione dei
soggetti sindacali di cui all'art. 13 (Composizione delle delegazioni),
prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul
rapporto di lavoro è facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente, su:
a)
organizzazione e disciplina di
strutture ed uffici, ivi compresa quella dipartimentale, nonché la
consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
b)
nei casi di cui all’art. 19 del
d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
c)
nei casi previsti dall’art. 7,
comma 6 del dlgs. 303 del 1999.
Art. 9
Altre forme di partecipazione
1. Allo scopo di assicurare
una migliore partecipazione del dirigente alle attività
dell’amministrazione, è prevista la possibilità di costituire a richiesta,
senza oneri aggiuntivi per l’ amministrazione, Commissioni bilaterali ovvero
Osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche, in
particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi
di riorganizzazione dell’amministrazione stessa nonché l'ambiente, l'igiene
e sicurezza del lavoro e le attività di formazione.
2. Presso l’Amministrazione sono, in
particolare, costituiti:
1) un Comitato paritetico al quale è affidato
il compito di acquisire elementi informativi al fine di formulare proposte
in materia di formazione e di aggiornamento professionale per la
realizzazione delle finalità di cui all’art. 32 (Formazione dei dirigenti)
del presente CCNL:
2) un Comitato per il monitoraggio e
l’attuazione del contratto collettivo nazionale ed integrativo.
3. Gli organismi dei precedenti commi ed il
Comitato per le pari opportunità e quello per il mobbing di cui agli artt.
10 e 11, per quanto di loro competenza, hanno il compito di raccogliere dati
relativi alle predette materie - che l’amministrazione è tenuta a fornire -
e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei
citati organismi, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e
deve garantire una adeguata rappresentanza femminile.
Art. 10
Comitato per le pari
opportunità
1. Al
fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito presso la
Presidenza del Consiglio il Comitato per le pari opportunità con il compito
di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità,
secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con
particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da un
componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto
firmatarie del presente CCNL, nonché da un pari numero di rappresentanti
dell’Amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato
dall’amministrazione e designa un vicepresidente. Per ogni componente
effettivo è previsto un membro supplente.
2. Il
Comitato svolge i seguenti compiti:
a)
raccolta dei dati relativi alle
materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b)
formulazione di proposte in
ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
c)
promozione di iniziative volte
ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari
dignità delle persone nonché a realizzare azioni positive, ai sensi della
legge n. 125 del 1991;
d)
analisi dei percorsi di carriera
nella dirigenza di prima e di seconda fascia nella pubblica amministrazione.
3.
Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna
delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dal Comitato pari
opportunità, sono individuate misure idonee a favorire effettive pari
opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle
lavoratrici:
-
percorsi di formazione mirata
del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo ed
alle politiche di riforma con particolare riguardo allo sviluppo della
cultura di genere nella Pubblica Amministrazione;
-
azioni positive, con particolare
riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e
aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate;
-
iniziative volte a prevenire o
reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale;
-
processi di mobilità.
4.
L’amministrazione assicura l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli
strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in
applicazione dell'art. 57, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001. In particolare,
valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati
del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una
relazione annuale sulle condizioni delle dirigenti, di cui deve essere data
la massima pubblicizzazione.
5. Il
Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un
quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del
Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
Art. 11
Comitato paritetico per il
mobbing
c) formulazione
di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione
delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela
del dipendente interessato;
d)
formulare proposte per la
definizione dei codici di condotta.
4. Le
proposte formulate dal Comitato vengono presentate all’Amministrazione per i
conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la
costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell’ambito delle
strutture esistenti, l’istituzione della figura del consigliere/consigliera
di fiducia nonché la definizione dei codici, sentite le organizzazioni
sindacali firmatarie.
a) affermare una cultura
organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del
fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la
solidarietà dei dirigenti, attraverso una più specifica conoscenza dei
ruoli e delle dinamiche interpersonali all’interno degli uffici, anche al
fine di incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione
all’ambiente lavorativo;
c) formulare proposte per
rimuovere situazioni di malessere che possono emergere.
CAPO II
I SOGGETTI SINDACALI E
TITOLARITA’ DELLE PREROGATIVE SINDACALI
Art. 12
Soggetti sindacali
1.
I soggetti sindacali nell’amministrazione sono le rappresentanze
sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente per l’area della
dirigenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 dalle
organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative
per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale, ai sensi
dell’art. 43 del d.lgs.n.165 del 2001.
2. La
disciplina del comma 1 trova applicazione fino alla costituzione delle
specifiche rappresentanze sindacali unitarie dei dirigenti ai sensi
dell’art. 42, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001.
3. Fino
alla costituzione delle rappresentanze di cui al comma 2, il complessivo
monte-ore dei permessi sindacali di amministrazione previsto dal relativo
CCNQ nel tempo vigente compete solo ai seguenti dirigenti sindacali:
-
componenti delle RSA, costituite
ai sensi del comma 1;
-
componenti delle organizzazioni
sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale.
4. Ai
dirigenti sindacali componenti degli organismi statutari delle
confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non
collocati in distacco o in aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno
dei soggetti di cui al precedente comma, competono i soli permessi di cui
all’art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998.
5. Ai
fini della ripartizione del monte permessi, il grado di rappresentatività
delle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione
del presente CCNL è accertata, nell’amministrazione, sulla base del solo
dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe rilasciate dai
dirigenti per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale
delle deleghe rilasciate nell'ambito della stessa amministrazione.
6. Per la titolarità dei diritti sindacali e
delle altre prerogative sindacali si rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7
agosto 1998, modificato dai CCNQ del 27 gennaio 1999, del 9 agosto 2000,
nonché ulteriori successive modificazioni. In particolare si richiama l’art.
10, comma 2, del CCNQ del 7 agosto 1998 relativo alle modalità di accredito
dei soggetti sindacali presso le amministrazioni.
Art. 13
Composizione delle
delegazioni
1. Ai fini della
contrattazione collettiva integrativa, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri individua i dirigenti che fanno parte della delegazione trattante
di parte pubblica.
2. Per le
organizzazioni sindacali, la delegazione presso la Presidenza, è così
composta:
-
da componenti delle
rappresentanze sindacali aziendali (RSA) di cui all'art. 12, comma 1 ;
-
da rappresentanti di ciascuna
delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente
contratto.
3. Il
dirigente che sia componente delle rappresentanze di cui all'art. 12 non può
essere titolare di relazioni sindacali quale parte della delegazione di
parte pubblica in nome dell’amministrazione per l’area della dirigenza.
4.
L’Amministrazione può avvalersi, nella contrattazione collettiva
integrativa, della attività di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
Art. 14
Contributi sindacali
1. I dirigenti
hanno facoltà di rilasciare delega a favore dell’organizzazione sindacale da
loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per
il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti
organi statuari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa
all’amministrazione a cura del dirigente o dell’organizzazione sindacale.
2. La
delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del
rilascio.
3. Il
dirigente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi
del comma 1, inoltrando la relativa comunicazione all’amministrazione di
appartenenza e all’organizzazione sindacale interessata. L’effetto della
revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della
stessa.
4. Le
trattenute devono essere operate dall’Amministrazione sulle retribuzioni dei
dirigenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle
organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con
l’Amministrazione medesima.
5.
L’Amministrazione è tenuta, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui
nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle
organizzazioni sindacali.
CAPO III
PROCEDURE
DI RAFFREDDAMENTO DEI
CONFLITTI
Art. 15
Interpretazione autentica dei contratti
1. In
attuazione dell'art. 49 del d. lgs. n. 165 del 2001, qualora insorgano
controversie sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale, le
parti che l’hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla
richiesta, per definire consensualmente il significato della clausola
controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del
primo incontro.
2. Al
fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all’altra apposita
richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una
sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si
basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed
applicativi di rilevanza generale.
3.
L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all’art. 47 del
d.lgs. n. 165 del 2001, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio
della vigenza del contratto collettivo nazionale.
4. Per le controversie riguardanti
l’interpretazione dei contratti collettivi integrativi, le parti che li
hanno sottoscritti procedono analogamente, secondo le modalità ed i tempi
previsti dai commi 1 e 2. L’eventuale accordo stipulato con le procedure
previste dal presente CCNL sostituisce la clausola controversa sin
dall’inizio della vigenza del contratto integrativo.
Art. 16
Clausole di raffreddamento
1. Il
sistema di relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza,
buona fede e trasparenza dei comportamenti e orientato alla prevenzione dei
conflitti. Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione
integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad
azioni dirette, compiendo ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo
nelle materie demandate.
2.
Analogamente, durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la
consultazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie
oggetto delle stesse.
TITOLO III
IL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
LA COSTITUZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO
Art. 17
Contratto individuale di
lavoro
1. Il
rapporto di lavoro tra il dirigente e la Presidenza si costituisce mediante
contratto individuale che ne regola il contenuto in conformità alle
disposizioni di legge, alle normative dell’Unione Europea e alle
disposizioni contenute nel presente contratto.
2. Il
contratto di lavoro individuale è stipulato in forma scritta. In esso sono
precisati gli elementi essenziali che caratterizzano il rapporto e il
funzionamento dello stesso e, in particolare:
a) la data di inizio del
rapporto di lavoro;
b) la qualifica e il
trattamento economico fondamentale;
c) la durata del periodo di
prova;
d) la sede di prima
destinazione.
3. Il
contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai
contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le cause di
risoluzione del contratto di lavoro e i relativi termini di preavviso.
Costituisce, in ogni modo, causa di risoluzione del contratto, senza obbligo
di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento che ne
costituisce il presupposto.
4. L’amministrazione, prima di
procedere all’assunzione, invita l’interessato a presentare la
documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso,
assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Tale termine può
essere prorogato fino a sessanta giorni in casi particolari. Contestualmente
l’interessato è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, salvo quanto previsto
dall’ art. 18 (Periodo di prova), comma 9, e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d. lgs.
n.165 del 2001. In caso contrario, l’interessato dovrà produrre esplicita
dichiarazione di opzione per il rapporto di lavoro esclusivo con la nuova
amministrazione. Scaduto il termine sopra indicato, l’amministrazione
comunica all’interessato di non procedere alla stipulazione del contratto.
Art. 18
Periodo di
prova
1. Sono soggetti al periodo di prova i neo
assunti nella qualifica di referendari o dirigenti di II fascia, per un
periodo di sei mesi dall’assunzione. Possono essere esonerati dal periodo di
prova i dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica
presso altre pubbliche amministrazioni.
2. Ai fini del compimento del periodo di
prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di
assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o
dai regolamenti vigenti. In caso di malattia il dirigente ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale
il rapporto di lavoro può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o
malattia derivante da causa di servizio il dirigente in prova ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo pari a quello previsto dall’art.
23, comma 1 (Assenze per malattia).
4. Le assenze riconosciute come causa di
sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento
economico previsto per i dirigenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova,
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza
obbligo di preavviso né di indennità sostituiva del preavviso, fatti salvi i
casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della
comunicazione alla controparte. Il recesso dell’amministrazione deve essere
motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il
rapporto di lavoro sia stato risolto, il dirigente si intende confermato in
servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a
tutti gli effetti.
7.
In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno
di effettivo servizio; spetta altresì al dirigente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di
servizio.
8. Il periodo di prova non può essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
9.
Durante il periodo di prova, il dirigente proveniente dalla stessa
Presidenza ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di
sei mesi ed in caso di recesso o mancato superamento della prova stessa,
rientra a domanda nella posizione giuridica di provenienza.
10. Al
dirigente della Presidenza, assunto a seguito di pubblico concorso presso
un’altra pubblica amministrazione tra quelle indicate nell’art. 1, comma 2,
del d. lgs. n. 165 del 2001, per l’effettuazione del relativo periodo di
prova si applica quanto previsto dal comma 9.
CAPO II
STRUTTURA DEL RAPPORTO
Art. 19
Impegno di lavoro
1. Nell'ambito dell’ assetto
organizzativo della Presidenza, il dirigente organizza la propria presenza
in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile
alle esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento
dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi
e programmi da realizzare, assicurando piena disponibilità anche in
relazione all’assolvimento delle peculiari funzioni connesse all’attività di
impulso, indirizzo e coordinamento della Presidenza, in particolare nei casi
ove sia necessario garantire la continuità dei servizi nelle emergenze o la
propria presenza fino alla cessazione delle esigenze che l’hanno
determinata.
2.
Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione
od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale o comunque
derivante da giorni di festività, al dirigente deve essere comunque
garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, un adeguato recupero
del tempo di riposo fisiologico sacrificato alle necessità del servizio.
Art. 20
Conferimento incarichi
dirigenziali
1. Tutti i dirigenti,
appartenenti al ruolo della Presidenza e a tempo indeterminato, hanno
diritto ad un incarico. L’incarico viene conferito, con provvedimento
dell’amministrazione, secondo quanto previsto dall’art. 19 del d. lgs.
n. 165 del 2001. Il provvedimento individua l’oggetto, la durata
dell’incarico, e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità,
ai piani ed ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di
indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso
del rapporto.
2. Il conferimento degli
incarichi dirigenziali avviene, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
19, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001, in base ai seguenti criteri
generali:
-
natura e caratteristiche degli
obiettivi prefissati;
- attitudini e capacità
professionale del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei
risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva
annuale e negli altri atti di indirizzo dell’organo di vertice politico;
-
rotazione degli incarichi, la
cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente
utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed
organizzativi e ai processi di riorganizzazione, al fine di favorire lo
sviluppo della professionalità dei dirigenti.
3. Il conferimento
dell’incarico avviene previo confronto con il dirigente in ordine alla
determinazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, alla
definizione degli obiettivi e dell’oggetto del provvedimento, nonché ai
risultati da conseguire.
4. Al provvedimento di
conferimento dell’incarico accede un contratto individuale con il quale, nel
rispetto dei principi stabiliti dall’art. 24 del d. lgs. 165 del 2001 e di
quanto previsto dal presente CCNL, viene definito il corrispondente
trattamento economico.
5. Tutti gli incarichi sono
conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati. La durata
degli stessi è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere
inferiore a tre anni né superiore a cinque anni. Per gli incarichi di cui
all’art. 19, comma 6, del citato d. lgs. 165 del 2001 la durata è stabilita
dal decreto legislativo medesimo.
6. La revoca anticipata
dell’incarico rispetto alla scadenza può avere luogo solo in seguito
all’accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza
delle direttive impartite ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. 165 del 2001
ovvero per motivate ragioni organizzative e gestionali.
7. L’assegnazione degli
incarichi non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per
compimento del limite massimo di età. In tali casi l’incarico, la cui durata
viene correlata al raggiungimento del predetto limite, cessa
automaticamente, anche nelle ipotesi previste dall’art. 16 del d. lgs. n.
503 del 1992 e successive modificazioni.
8. I criteri generali relativi
all’affidamento, al mutamento ed alla revoca degli incarichi di direzione di
uffici dirigenziali, nonché quelli concernenti le relative procedure, sono
oggetto dell’informazione preventiva di cui all’art. 6 (Informazione).
Nell’affidamento degli incarichi l’amministrazione, nel rispetto del
criterio generale di cui al comma 2, secondo alinea, al fine della migliore
utilizzazione dei dirigenti, tiene anche conto dell’esperienza professionale
complessivamente acquisita o maturata dagli stessi nell’espletamento di
precedenti incarichi conferiti nell’ambito della Presidenza.
9. L’amministrazione adotta
procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi dei
dirigenti al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e
garantire la continuità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei
principi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità delle
pubbliche amministrazioni stesse.
10. L’amministrazione deve,
altresì, assicurare la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli
incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di
consentire agli interessati l’esercizio del diritto a produrre eventuali
domande per il conferimento di incarichi in relazione alle posizioni
dirigenziali disponibili.
Art. 21
Verifica e valutazione dei
risultati dei dirigenti
1. La valutazione dei
dirigenti - che è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli
obiettivi assegnati e della professionalità espressa – è caratteristica
essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro.
2. L’amministrazione, con gli
atti previsti dagli ordinamenti, autonomamente assunti in relazione anche a
quanto stabilito dall’art. 1 del d. lgs. n. 286 del 30 luglio 1999 e
dell’art. 7, comma 6 del d. lgs. n. 303 del 30 luglio 1999, definisce -
privilegiando nella misura massima possibile l’utilizzazione di dati
oggettivi - meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi,
dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dai dirigenti, in
relazione alle direttive, ai programmi e agli obiettivi da perseguire
correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese
disponibili.
3. Le prestazioni, l’attività
organizzativa dei dirigenti e il livello di conseguimento degli obiettivi
assegnati sono valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie
individuate in attuazione del comma 2 sulla base anche dei risultati del
controllo di gestione, o da quelli eventualmente previsti dall’ordinamento
dell’amministrazione per i dirigenti che rispondano direttamente all’organo
di direzione politica.
4. La valutazione avviene
annualmente ed al termine dell’incarico e i risultati finali della stessa
sono riportati nel fascicolo personale dei dirigenti interessati.
L’amministrazione tiene conto degli esiti della valutazione ai fini della
conferma dell’incarico già ricoperto ovvero dell’affidamento di un diverso
incarico, fatto salvo quanto previsto dall’art. 21 del d. lgs. 165 del 2001.
5. L’amministrazione adotta
preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione
della prestazione e delle competenze organizzative dei dirigenti, nonché dei
relativi risultati di gestione. Tali criteri sono oggetto di informazione
preventiva, seguita, a richiesta, da concertazione con i soggetti di cui
all’art. 13 (Composizione delle delegazioni).
6. La valutazione del
dirigente è improntata ai seguenti principi:
-
motivazione della valutazione,
oggettività delle metodologie, trasparenza e pubblicità dei criteri usati e
dei risultati;
-
diretta
conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o
valutatore di prima istanza;
-
partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso la
presentazione, da parte dello stesso dirigente, di una sintetica relazione
scritta riguardante l’attività svolta e la corrispondenza della stessa con
gli obiettivi assegnati;
-
contraddittorio in caso di valutazione non positiva, da realizzarsi in tempi
certi e congrui;
- previsione
della prima e della seconda istanza ai sensi del d. lgs. n. 286 del 1999.
7. Nel valutare l’operato del
dirigente, l’amministrazione dovrà, comunque, tener conto in modo
esplicito della correlazione tra gli obiettivi da perseguire, le direttive
impartite e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste
a disposizione dei dirigenti medesimi, anche mediante verifiche intermedie
finalizzate al monitoraggio dell’attività svolta in relazione allo stato di
avanzamento nella realizzazione degli obiettivi prefissati e all’eventuale
sopravvenuto mutamento degli obiettivi stessi e delle risorse attribuite.
8. Qualora nel corso dell’anno
di valutazione al dirigente sia stato conferito un diverso incarico la
verifica dei risultati riguarderà l’attività svolta in ciascun periodo di
riferimento.
9. I criteri di valutazione
sono comunicati ai dirigenti prima dell'inizio dei relativi periodi di
riferimento.
10. La valutazione non può essere svolta
dagli organi preposti a servizi ispettivi o di regolarità contabile o
legittimità amministrativa.
11. Le procedure ed i principi sulla
valutazione della dirigenza, dettati dal d. lgs. n. 286 del 1999, si
applicano a tutti i tipi di responsabilità dirigenziale previsti dal d. lgs.
n. 165 del 2001.
12. La valutazione può essere
anticipatamente conclusa, anche ad iniziativa del dirigente interessato, nel
caso di evidente rischio grave di risultato negativo della gestione che si
verifichi prima della scadenza annuale.
CAPO III
SOSPENSIONI E INTERRUZIONI
DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 22
Ferie e festività
1. Il dirigente ha diritto, in
ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 28 giorni
lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma
1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
2. I
dirigenti assunti al primo impiego nella pubblica amministrazione, dopo la
stipulazione del presente CCNL ovvero che alla medesima data di stipulazione
non abbiano maturato tre anni di anzianità di servizio hanno diritto a 26
giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma
1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di
ferie previsti nel comma 1.
3. Nel
caso che presso l'Amministrazione o presso la struttura cui il dirigente è
preposto l'orario settimanale di servizio si articoli su sei giorni per
settimana, le ferie spettanti sono pari a 32 giornate lavorative,
ridotte a 30 per i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le
fattispecie le ferie sono comprensive delle due giornate di cui al comma l.
4. Al
dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno
solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previste.
5. Le festività nazionali e la ricorrenza del
Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio sono
considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno
luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.
6.
Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata
delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione
dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici
giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il
dirigente che abbia fruito di assenze retribuite ai sensi del successivo
art. 25 (Assenze retribuite) conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie costituiscono un
diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al comma 13, non sono
monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente
programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del
servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura
di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua
assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie.
9. In
caso di rientro anticipato dalle ferie per impreviste necessità di servizio,
il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio
di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle
ferie, il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute
per il periodo di ferie non goduto.
10. Le
ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di 3 giorni o
diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente informare
tempestivamente l'amministrazione, producendo la relativa documentazione
sanitaria.
11. In
presenza di motivate esigenze personali o di servizio che non abbiano reso
possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno
essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di
esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere
prorogato fino alla fine dell'anno successivo.
12. Il
periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio,
anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal
caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al
comma 11.
13. Fermo
restando il disposto del comma 8, le ferie disponibili all'atto della
cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e non fruite dal
dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del
pagamento sostitutivo.
Art. 23
Assenze per malattia
1. Il dirigente non in prova
assente per malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio,
ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi,
durante il quale gli verrà corrisposta la retribuzione prevista al comma 6.
Ai fini del computo dei suindicati diciotto mesi, si sommano le assenze allo
stesso titolo verificatesi nei tre anni precedenti l’episodio morboso in
corso.
2.
Superato il periodo di diciotto mesi di cui al comma 1, al dirigente che ne
abbia fatto richiesta prima della scadenza dello stesso, può essere
concesso, in casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore
periodo di diciotto mesi, durante il quale non sarà dovuta retribuzione. In
tale ipotesi, qualora il dirigente lo abbia richiesto, l'amministrazione ha
facoltà di procedere, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti,
all'accertamento delle sue condizioni di salute al fine di stabilire la
sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a
svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
3. Alla
scadenza dei periodi di conservazione del posto di cui ai commi 1 e 2, e nel
caso in cui il dirigente, a seguito dell'accertamento di cui al comma 2, sia
dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
l'amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo
al dirigente stesso l'indennità sostitutiva del preavviso.
4. I
periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del
presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di
servizio a tutti gli effetti.
5.
Restano ferme le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati di Tbc.
6. Il
trattamento economico spettante al dirigente nel periodo di conservazione
del posto di cui al comma 1 è il seguente:
a)
retribuzione intera, per i primi
9 mesi di assenza;
b)
90% della retribuzione di cui
alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c)
50% della retribuzione di cui
alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi.
8. Il
dirigente si attiene, in occasione delle proprie assenze per malattia, alle
norme di comportamento che regolano la materia, in particolare provvedendo
alla tempestiva comunicazione alla struttura di riferimento dello stato di
infermità e del luogo di dimora e alla produzione della certificazione
eventualmente necessaria.
9. Nel
caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia
ascrivibile a responsabilità di terzi, il dirigente è tenuto a dare
comunicazione di tale circostanza all'amministrazione, ai fini della rivalsa
da parte di quest'ultima verso il terzo responsabile per la parte
corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo di assenza ai
sensi del comma 6 e agli oneri riflessi relativi.
10. In
caso di gravi patologie che richiedano terapie salvavita ed altre ad essa
assimilabili secondo le indicazioni dell’ufficio medico legale dell’Azienda
sanitaria competente per territorio, come ad esempio l’emodialisi, la
chemioterapia, il trattamento per infezione da HIV/AIDS nelle fasi a basso
indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnossky) sono
esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e
2 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di
day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie. Per i giorni
anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione, prevista dal comma 6,
lett.a). La certificazione relativa sia alla gravità della
patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata
dalla competente struttura sanitaria pubblica.
Art. 24
Infortuni sul lavoro e
malattie dovute a causa di servizio
1. In
caso di assenza per invalidità temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro,
il dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione
clinica. Per l'intero periodo al dirigente spetta l'intera retribuzione
comprensiva della retribuzione di posizione fissa e variabile.
2. Fuori
dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta
dipendente da causa di servizio, al dirigente spetta l'intera retribuzione
comprensiva della retribuzione di posizione fissa e variabile, fino alla
guarigione clinica.
3.
Decorso il periodo massimo di conservazione del posto di cui all’art. 23
(Assenze per malattia), commi 1 e 2, trova applicazione quanto previsto
dallo stesso art. 23 (Assenze per malattia), comma 3. Nel caso in cui
l'amministrazione decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di
lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al
dirigente non spetta alcuna retribuzione.
4. Il
procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
delle infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la
risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente rimane
regolato dalle seguenti disposizioni vigenti e loro successive
modificazioni, che vengono automaticamente recepite nella disciplina
pattizia: DPR 3 maggio 1957, n. 686; legge 27 luglio 1962, n. 1116 e
successivo DPCM del 5 luglio 1965; DPR 20 aprile 1994, n. 349; DPR 834 del
1981 (tabelle); art. 22, commi da 27 a 31 della legge 23 dicembre 1994, n.
724; art. 1, commi da 119 a 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; DPR
29 ottobre 2001, n. 461, nonché la legge n. 266 del 2005 con le decorrenze
ivi previste.
Art. 25
Assenze retribuite
1. Il
dirigente ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:
-
partecipazione a concorsi od
esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a
congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale
facoltativi connessi con la propria attività lavorativa entro il limite
complessivo di giorni otto per ciascun anno;
-
lutti per decesso del coniuge o di un
parente entro il secondo grado o di affini di primo grado, o del convivente
purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da
certificazione anagrafica, in ragione di giorni tre consecutivi per evento;
-
particolari motivi personali o familiari,
entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno.
2. Il
dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in
occasione del matrimonio.
3. Le
assenze di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi nell'anno solare, non
riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio.
4. Durante i predetti periodi
di assenza al dirigente spetta l'intera retribuzione.
5. Le
assenze previste dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, come
modificato ed integrato dall’articolo 19 della legge n. 53 del 2000, non
sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti
commi e non riducono le ferie.
6. Il dirigente ha, altresì, diritto, ove ne
ricorrano le condizioni, ad altre assenze retribuite previste da specifiche
disposizioni di legge. Tra queste ultime, assumono maggior rilievo l’art. 1
della legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge
4 maggio 1990 n. 107 e l’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52,
che prevedono rispettivamente permessi per donatori di sangue e per i
donatori di midollo osseo.
Art. 26
Congedi dei genitori
1. Ai
dirigenti si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della
maternità e della paternità contenute nel d. lgs. n. 151 del 2001, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 27
Aspettativa per motivi personali o di famiglia
1. Al
dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono essere
concessi, a domanda, compatibilmente con le esigenze organizzative o di
servizio, periodi di aspettativa per motivi personali o di famiglia, senza
retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva
di dodici mesi in un triennio.
2. Al
fine del calcolo del triennio di cui al comma 1 si applicano le medesime
regole previste per le assenze per malattia di cui all’art. 23 (Assenze per
malattia) comma 1.
3.
L’aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente, non si
cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 23 e 24 (Assenze per
malattia – Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio).
4.
Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per
l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali
periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianità,
sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento
pensionistico, ai sensi dell’art. 1, comma 40, lettere a) e b) della
legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni e nei
limiti ivi previsti.
5. Il
dirigente non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa,
anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno
quattro mesi di servizio attivo.
6.
L’amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i
motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dirigente a
riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il dirigente, per le
stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.
7. Il
rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva
di preavviso, nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato
impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del
periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6.
Art. 28
Altre
aspettative disciplinate da specifiche disposizioni di legge
1. Le
aspettative per cariche pubbliche elettive e per la cooperazione con i paesi
in via di sviluppo restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge
e loro successive modificazioni ed integrazioni. Le aspettative e i
distacchi per motivi sindacali sono regolate dai contratti collettivi quadro
sottoscritti in data 7 agosto 1998, 9 agosto 2000 e 18 dicembre 2002. Rimane
confermato quanto previsto dall’art. 19, comma 6 e 23 bis del d.lgs. n. 165
del 2001.
2. I
dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ammessi ai corsi di
dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che
usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n.
398 sono collocati, a domanda, fatta salva l’applicazione dell’art. 52,
comma 57, della legge n. 448 del 2001, in aspettativa per motivi di studio
senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
3. Il
dirigente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge presti servizio
all’estero, può chiedere una aspettativa, senza assegni, qualora
l’amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella
stessa località in cui si trova il coniuge o il convivente stabile, o
qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località
in questione anche in amministrazione di altra Area.
4.
L’aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere una durata
corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha
originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili
ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno quindici giorni,
o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dirigente in
aspettativa.
5. Il dirigente non può
usufruire continuativamente di periodi di aspettativa per motivi di famiglia
ovvero per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e quelle previste
dai commi 2 e 3 per poter usufruire delle quali occorre un periodo di
servizio attivo di almeno sei mesi. La disposizione non si applica alle
altre aspettative previste dal presente articolo nonché alle assenze di cui
al d. lgs. n. 151 del 2001.
Congedi per motivi di
famiglia
1. Il dirigente può chiedere,
per documentati e gravi motivi familiari, un periodo di congedo continuativo
o frazionato, non superiore a due anni, in conformità a quanto disposto
dall’articolo 4, commi 2 e 4, della legge n. 53 del 2000.
2. I
periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le assenze per
malattia previste dagli artt. 23 e 24 (Assenze per malattia – Infortuni sul
lavoro e malattie dovute a causa di servizio).
Art. 30
Congedi
per la formazione
1. Ai dirigenti sono concessi i congedi per
la formazione disciplinati dall'art. 5 della legge n. 53 del 2000, salvo
comprovate esigenze di servizio.
2. Ai dirigenti, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso
la stessa amministrazione, possono essere concessi a richiesta i congedi
senza assegni di cui al comma 1 nella misura percentuale massima del 10% del
personale con qualifica dirigenziale in servizio, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Per la concessione dei congedi di cui al
comma 1, i dirigenti interessati ed in possesso della prescritta anzianità,
devono presentare all'amministrazione di appartenenza una specifica domanda,
contenente l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere,
della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve
essere presentata almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle attività
formative.
4. Le domande vengono accolte secondo
l'ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e
secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
5. L'amministrazione può non accogliere la
richiesta di congedo formativo di cui al comma 1 quando ricorrono le
seguenti condizioni:
a)
il periodo previsto di assenza
superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b)
non sia oggettivamente possibile
assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
6. Al fine di contemperare le esigenze
organizzative degli uffici con l'interesse formativo del dirigente,
l'amministrazione può differire la fruizione del congedo fino ad un massimo
di sei mesi qualora la concessione dello stesso possa determinare un grave
pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase
di preavviso di cui al comma 3.
7. Al dirigente durante il periodo di congedo
si applica l'art. 5, comma 3, della legge n. 53 del 2000. Nel caso di
infermità previsto dallo stesso art. 5, relativamente al periodo di
comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di
comunicazione all'amministrazione ed ai controlli, si applicano le
disposizioni contenute nell'art. 23 (Assenze per malattia).
Art. 31
Attività didattica di
dirigenti presso università ed istituti di alta formazione
1.
Per favorire la circolazione di esperienze tra studi accademici ed attività
lavorative avanzate, nell’ambito di specifici corsi di Università ed
Istituti di alta formazione, anche all’estero, mirati all’insegnamento di
materie connesse con le problematiche dell’amministrazione e della
contrattazione, ai dirigenti dell’Area VIII possono essere attribuiti
incarichi di didattica integrativa o di insegnamento. Tali incarichi, in
base all’esperienza professionale maturata, possono essere svolti anche in
materie diverse da quelle connesse con la propria attività di servizio,
purchè la conseguente esperienza sia ritenuta utile per le finalità
dell’Amministrazione.
2. Nelle
ipotesi dei cui al comma 1 i dirigenti interessati, a seconda dell’impegno
richiesto, potranno essere collocati in aspettativa non retribuita o
svolgere queste attività in aggiunta agli obblighi ordinari di servizio,
previa autorizzazione del dell’organo sovraordinato per il dirigente
preposto ad ufficio dirigenziale generale e di quest’ultimo per gli altri
dirigenti.
CAPO IV
FORMAZIONE
Art. 32
Formazione dei dirigenti
1. Nell'ambito dei processi di
riforma della Pubblica Amministrazione verso obiettivi di modernizzazione e
di efficienza/efficacia al servizio dei cittadini, la formazione costituisce
un fattore decisivo di successo e una leva strategica fondamentale per gli
apparati pubblici. Con riferimento alla risorsa dirigenziale tale carattere
diviene più pregnante per la criticità del ruolo della dirigenza nella
realizzazione degli obiettivi predetti.
2. In relazione alle premesse
enunciate al comma 1, la formazione e l'aggiornamento professionale del
dirigente sono assunti dall’amministrazione come metodo permanente teso ad
assicurare il costante adeguamento delle competenze professionali e
manageriali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e
organizzativo di riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura di
gestione orientata al risultato e all'innovazione. Le iniziative di
formazione sono destinate a tutti i dirigenti, compresi quelli in distacco
sindacale.
3. Gli
interventi formativi, secondo le singole finalità, hanno sia contenuti di
formazione al ruolo, anche per sostenere eventuali processi di mobilità o di
ordinaria rotazione, sia contenuti di formazione allo sviluppo, per
sostenere processi di inserimento in funzioni di maggiore criticità ovvero
emergenti nell'evoluzione dei processi di trasformazione anche tecnologica.
4. In
relazione alla particolare missione istituzionale della Presidenza,
l’aggiornamento e la formazione continua costituiscono l’elemento
caratterizzante l’identità professionale del dirigente, da consolidare in
una prospettiva aperta anche alla dimensione ed alle esperienze europee ed
internazionali. Entro tale quadro di riferimento culturale e professionale,
gli interventi formativi hanno, in particolare, l'obiettivo di curare e
sviluppare il patrimonio cognitivo necessario a ciascun dirigente, in
relazione all’incarico, alle responsabilità attribuitegli ed alla specifica
professionalità richiesta, per l'ottimale utilizzo dei sistemi di gestione
delle risorse umane, finanziarie, tecniche e di controllo, finalizzato
all'accrescimento dell'efficienza/efficacia della struttura e al
miglioramento della qualità dei servizi resi.
5. L’attività di formazione di cui al
presente articolo si svolge a carattere ciclico ed obbligatorio e può
concludersi con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della
professionalità del singolo dirigente, documentato attraverso l’attribuzione
di un apposito attestato rilasciato dai soggetti che l’hanno attuata.
6. La
Presidenza, secondo i propri strumenti di bilancio e le specifiche sfere di
autonomia e di flessibilità organizzativa ed operativa, definisce
annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi di
aggiornamento e di formazione dei dirigenti, tenendo conto delle direttive
governative in materia di formazione, con particolare riferimento alla
direttiva n. 14 del 1995 del Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché
delle eventuali risorse aggiuntive dedicate alla formazione stessa in
attuazione del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22.12.1998.
7. Le
politiche formative della dirigenza sono definite dall’amministrazione in
conformità alle proprie linee strategiche e di sviluppo. Le iniziative
formative sono realizzate, singolarmente o d’intesa con altre
amministrazioni, anche in collaborazione con la Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione, la Scuola Superiore dell’Economia e Finanze, le
Università, soggetti pubblici o società private specializzate nel settore.
Le attività formative devono tendere, in particolare, a rafforzare la
sensibilità innovativa dei dirigenti e la loro attitudine a gestire
iniziative di miglioramento volte a caratterizzare le strutture pubbliche in
termini di dinamismo e competitività e possono consistere anche in periodi
di stage significativi e coerenti con lo svolgimento di funzioni nuove e
diverse rispetto a quelle cui normalmente è adibito anche in relazione alla
rotazione degli incarichi, per assicurarne le condizioni per il migliore e
più efficace espletamento.
8. La
partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi
formativi, anche individuali, viene concordata dall'amministrazione con i
dirigenti interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti.
9. Il
dirigente può, inoltre, partecipare, senza oneri per l'amministrazione, a
corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano, comunque, in
linea con le finalità indicate nei commi che precedono. A tal fine al
dirigente può essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per
motivi di studio della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.
10.
Qualora l'amministrazione riconosca l'effettiva connessione delle iniziative
di formazione e aggiornamento svolte dal dirigente ai sensi del comma 9 con
l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, può concorrere con un
proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
CAPO V
MOBILITA’
Art. 33
Incarichi presso altre
amministrazioni pubbliche
1. Al dirigente della Presidenza può essere
conferito un incarico presso altre pubbliche Amministrazioni previo
collocamento in comando, fuori ruolo o altro analogo provvedimento nel
rispetto della normativa vigente.
2. Il dirigente può essere
collocato in comando presso l’amministrazione che ne abbia fatto richiesta
per esigenze di servizio o quando sia necessaria una particolare competenza.
Il comando è disposto con il consenso dell’interessato e con le procedure
previste dai rispettivi ordinamenti ed ha durata pari all’incarico.
3. Il
posto del dirigente comandato non può essere coperto per concorso o
qualsiasi altra forma di mobilità. Le posizioni dirigenziali vacanti,
temporaneamente ricoperte dal dirigente comandato, sono considerate
disponibili sia ai fini concorsuali che dei trasferimenti per mobilità.
4. Al
termine dell’incarico, il dirigente può chiedere in relazione alla
disponibilità di posti in organico, il passaggio diretto all’amministrazione
di destinazione, secondo le procedure di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 165
del 2001. In caso contrario, qualora l’incarico non venga rinnovato, il
dirigente rientra alla Presidenza.
5. Il trattamento economico del dirigente
comandato ai sensi del comma 1 è a carico dell’amministrazione di
destinazione salvo diversa disposizione prevista da specifiche norme di
legge.
6. Il comando non pregiudica la posizione
del dirigente agli effetti della maturazione dell’anzianità di servizio, del
trattamento di fine rapporto o fine servizio e di pensione.
7. Le disposizioni dei presenti commi si
applicano anche agli analoghi provvedimenti, comunque denominati, che
assolvano alle medesime finalità di cui al comma 1.
8. Resta confermata la disciplina legislativa
del collocamento in fuori ruolo disposto in relazione a particolari esigenze
dell’amministrazione per lo svolgimento di compiti che non rientrano nelle
attività istituzionali della stessa.
9. Ferma
restando l’applicazione dell’art. 23/bis del d. lgs. n. 165 del 2001 ove,
con il consenso del dirigente interessato, ne sia disposta l’assegnazione
temporanea per lo svolgimento di un incarico anche presso organismi pubblici
operanti in sede internazionale, al dirigente stesso, nella definizione del
trattamento economico spettante, può essere assicurato oltre al trattamento
economico fondamentale, comprensivo della retribuzione di posizione parte
fissa, anche una quota della retribuzione di posizione di parte variabile
nella misura definita sulla base dei criteri stabiliti in contrattazione
integrativa in relazione alla disponibilità del fondo.
10. Per i
dirigenti di prima fascia, analoga clausola può essere disposta nel
contratto individuale, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla
contrattazione integrativa di cui al comma 9.
Art. 34
Mobilità
1. Per il personale dirigente resta
confermata l’applicazione delle procedure di mobilità previste dagli artt.
30 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001.
2. Laddove il dirigente abbia chiesto
l’attribuzione di un diverso incarico disponibile nell’ambito
dell’amministrazione e questa l’abbia negato, decorsi due anni dal
conferimento dell’incarico ricoperto il dirigente stesso ha la facoltà di
transitare, in presenza della relativa vacanza organica, nei ruoli di
un’altra amministrazione pubblica disponibile al conferimento di un
incarico. Il nullaosta dell’amministrazione di appartenenza è sostituito dal
preavviso di quattro mesi.
3.
Resta fermo quanto previsto dal comma 5/bis dell’art. 35 del
d.lgs. n. 165 del 2001
Art. 35
Accordi di mobilita’
1. Nei casi previsti dalle vigenti
disposizioni, al fine di evitare le dichiarazioni di eccedenza, la
Presidenza esperisce ogni utile tentativo per individuare la possibilità di
conferimento di nuovi incarichi ai dirigenti interessati al processo di
cambiamento
2. Ove
ciò non sia possibile, nel rispetto delle esigenze di tutela dei dirigenti
dei ruoli della Presidenza, tra questa e le organizzazioni sindacali
firmatarie del presente CCNL, possono essere stipulati accordi per
disciplinare la mobilità dei dirigenti verso altre amministrazioni al fine
di:
-
prevenire la dichiarazione di
eccedenza, favorendo la mobilità volontaria;
-
evitare i trasferimenti di
ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilità dopo detta
dichiarazione di eccedenza.
3. Al
fine di avviare la stipulazione degli accordi di cui ai commi precedenti, la
parte interessata invia alle altre richiesta scritta con lettera
raccomandata; il primo incontro avviene entro 30 giorni dalla richiesta. A
decorrere dalla data della richiesta, i procedimenti di mobilità di ufficio
o di messa in disponibilità eventualmente avviati dall’Amministrazione nei
confronti di propri dirigenti sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a
seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale
termine, sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di
ufficio o di messa in disponibilità da parte dell'amministrazione.
4. Ai
fini della stipulazione degli accordi di mobilità di cui al comma 1, la
delegazione di parte pubblica è composta dai dirigenti individuati dalla
Presidenza. La delegazione di parte sindacale è composta dalle
organizzazioni sindacali individuate dall'art. 13 (Composizione delle
delegazioni) comma 2, secondo alinea.
5. Gli
accordi di mobilità, stipulati ai sensi dei commi precedenti, ed il
conseguente bando devono contenere le seguenti indicazioni minime:
a) l’ amministrazione cedente
ed il numero dei dirigenti eventualmente interessati alla mobilità in
previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarato in esubero;
b) le amministrazioni
riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime;
c) i requisiti, ivi comprese
le abilitazioni necessarie per legge e le eventuali tipologie di laurea,
richiesti al dirigente per l'assegnazione dei posti nelle amministrazioni
riceventi;
d) il termine di scadenza del
bando di mobilità;
e) le forme di pubblicità da
dare all'accordo ed al bando, tra le quali deve essere prevista la
pubblicazione nel sito Internet delle amministrazioni interessate.
In ogni
caso copia dell'accordo di mobilità e del bando deve essere affissa nell’
Amministrazione cedente ed in quelle riceventi, in luogo accessibile a
tutti.
6. Gli
accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di
rappresentanza di ciascuna amministrazione interessata e dalle
organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e sono sottoposti al controllo
preventivo dei competenti organi ai sensi dell'art. 47, comma 3, del d. lgs.
n. 165 del 2001.
7. I
dirigenti interessati alla mobilità manifestano la propria adesione mediante
comunicazione scritta all’amministrazione di appartenenza ed a quella di
destinazione entro quindici giorni dalla pubblicizzazione di cui al
precedente comma 5, lett. e), unitamente al proprio curriculum professionale
e di servizio.
8.
Qualora concorrano più domande, l'amministrazione di destinazione opera le
proprie scelte motivate sulla base di una valutazione positiva e comparata
del curriculum professionale e di servizio presentato da ciascun candidato
in relazione al posto da ricoprire, tenendo, altresì, conto dei criteri
previsti dall’art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001. Il dirigente,
purché in possesso dei requisiti richiesti, è trasferito entro il
quindicesimo giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione di
adesione.
9. Il
rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con
l’amministrazione di destinazione e al dirigente sono garantite la
continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonché la posizione
retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni nell’Amministrazione
di appartenenza, se più favorevole.
10. Le
amministrazioni che intendono stipulare accordi di mobilità possono
avvalersi dell'attività di assistenza dell'A.RA.N., ai sensi dell'art. 46,
comma 2 del d. lgs. n. 165 del 2001.
Art. 36
Passaggio diretto ad altre
amministrazioni dei dirigenti in eccedenza
1. Fermi restando gli accordi di mobilità di
cui all’art. 35 ( Accordi di mobilità), conclusa la procedura di cui ai
commi 3, 4 e 5 dell’art. 33 del d. lgs. n. 165 del 2001, allo scopo di
facilitare il passaggio diretto dei dirigenti dichiarati in eccedenza ad
altre Amministrazioni e di evitare il collocamento in disponibilità dei
dirigenti che non sia possibile impiegare diversamente nel proprio ambito,
la Presidenza comunica agli altri enti o amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2 del d.lgs n. 165 del 2001 presenti sempre a livello provinciale,
regionale e nazionale, al fine di accertare ulteriori disponibilità di posti
per i passaggi diretti, l’elenco dei dirigenti in eccedenza richiedendo la
loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tali
dirigenti.
2. Le
amministrazioni di altre aree dirigenziali, qualora interessate, comunicano
entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 1, l’entità
dei posti vacanti nella dotazione organica, per i quali, tenuto conto della
programmazione dei fabbisogni, sussiste l’assenso al passaggio diretto dei
dirigenti in eccedenza.
3. I
posti disponibili sono comunicati ai dirigenti in eccedenza che possono
indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni; con
la specificazione di eventuali priorità; l’amministrazione dispone i
trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta.
4.
Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso
posto, l’amministrazione di provenienza forma una graduatoria sulla base
dei seguenti criteri:
- dirigenti portatori di
handicap;
- situazione di famiglia,
privilegiando il maggior numero di familiari a carico e/o se il dirigente
sia unico titolare di reddito;
- maggiore anzianità
lavorativa presso la pubblica amministrazione;
- particolari condizioni di salute del
dirigente, dei familiari e del convivente stabile, qualora la stabile
convivenza sia accertata sulla base della certificazione anagrafica
presentata dal dirigente;
- presenza in famiglia di soggetti portatori
di handicap.
La
ponderazione dei criteri e la loro integrazione viene definita in sede di
contrattazione integrativa nazionale di amministrazione.
CAPO VI
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO
Art. 37
Termini di
preavviso
1. Salvo il caso della
risoluzione consensuale, della risoluzione automatica del rapporto di lavoro
prevista all’art. 38 (Cause di cessazione del rapporto di lavoro), comma 1 e
del recesso per giusta causa, nei casi previsti dal presente contratto per
la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione
dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati
come segue:
a)
8 mesi per dirigenti con
anzianità di servizio fino a 2 anni;
b)
ulteriori 15 giorni per ogni
successivo anno di anzianità fino a un massimo di altri 4 mesi di preavviso.
A tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e
viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore
al semestre.
2. In caso di dimissioni del
dirigente i termini di cui al comma 1 sono ridotti ad un quarto.
3. I
termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun
mese.
4. La
parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di
cui al comma 1 è tenuta a corrispondere all’altra parte un'indennità pari
all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato
preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere, su quanto
eventualmente dovuto al dirigente, un importo corrispondente alla
retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza
pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
5. E' in facoltà della parte
che riceve la comunicazione di recesso risolvere anticipatamente il
rapporto, sia all’inizio che durante il periodo di preavviso, con il
consenso dell'altra parte.
6.
Durante il periodo di preavviso non è consentita la fruizione delle ferie.
Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo
delle stesse.
7. Il
periodo di preavviso è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli
effetti.
8. In
caso di decesso del dirigente, l'amministrazione corrisponde agli aventi
diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito
dall'art. 2122 del c.c. nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie
maturati e non goduti.
9.
L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando tutta la
retribuzione di cui all'art. 48 (Struttura della retribuzione), comma 1,
lett. a), b) c) e d).
Art. 38
Cause di cessazione del
rapporto di lavoro
1. La
cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo
di prova, oltre che nei casi di risoluzione per causa di malattia di cui ai
precedenti artt. 23 e 24 (Assenze per malattia – Infortuni sul lavoro e
malattie dovute a causa di servizio) ha luogo:
a)
al compimento del limite massimo
di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio previsti dalle
norme di legge applicabili nell'amministrazione;
b)
per recesso del dirigente;
c)
per recesso
dell'amministrazione;
d)
per decesso del dirigente.
e)
per risoluzione consensuale;
f)
per perdita della cittadinanza,
nel rispetto della normativa comunitaria in materia.
2. Il rapporto di lavoro è
risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei
confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, decorsi
quindici giorni, non si presenti in servizio o non riprenda servizio alla
scadenza dei periodo di aspettativa o congedo previsti dal presente CCNL.
Art. 39
Cessazione del rapporto di
lavoro e obblighi delle parti
1. La cessazione del rapporto
di lavoro per compimento del limite massimo di età avviene automaticamente
al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese
successivo. La cessazione del rapporto è comunque comunicata per iscritto
dall'amministrazione. Nel caso di compimento dell'anzianità massima di
servizio o del limite massimo di età, l'amministrazione risolve il rapporto
senza preavviso, salvo domanda dell'interessato per la permanenza in
servizio oltre tale termine, da presentarsi almeno tre mesi prima.
2. Nel
caso di recesso del dirigente, questi deve darne comunicazione scritta
all'amministrazione rispettando i termini di preavviso.
Art. 40
Risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro
1. L’amministrazione o il
dirigente possono proporre all’altra parte la risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro.
2. Ai
fini di cui al comma 1, l’mministrazione, previa disciplina delle
condizioni, dei requisiti e dei limiti, possono erogare un’indennità
supplementare nell’ambito della effettiva disponibilità dei propri bilanci.
La misura dell’indennità può variare fino ad un massimo di 24 mensilità,
comprensive della quota della retribuzione di posizione in godimento.
3. I
criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e
dei limiti in relazione alle esigenze dell’amministrazione per la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prima della definitiva
adozione, sono oggetto di concertazione ai sensi dell’art. 7
(Concertazione).
4. Per il
periodo di riconoscimento della predetta indennità non può essere conferito
ad altro dirigente l’incarico per un posto di funzioni equivalenti a quello
del dirigente per cui si è verificata la risoluzione consensuale. Tuttavia,
ove la funzione ricoperta dal dirigente non venga soppressa ed il relativo
incarico sia affidato ad interim ad altro dirigente, si
applica l’art. 61 (Sostituzione del dirigente).
5. Gli effetti dell’indennità supplementare
di cui al comma 2 ai fini del trattamento previdenziale ed assistenziale
sono regolati dalle disposizioni di legge in vigore.
Art. 41
Recesso
dell’amministrazione
1. Nel
caso di recesso dell’amministrazione, quest’ultima deve comunicarlo per
iscritto all'interessato, indicandone contestualmente i motivi e
rispettando, salvo che nel caso del comma 2, i termini di preavviso.
2. Il
recesso per giusta causa è regolato dall’art. 2119 del codice civile.
Costituiscono giusta causa di recesso dell’amministrazione fatti e
comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale
da essere ostativi alla prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di
lavoro.
3. Nei
casi previsti dai commi 1 e 2, prima di formalizzare il recesso,
l’amministrazione contesta per iscritto l’addebito convocando
l’interessato, per una data non anteriore al quinto giorno dal ricevimento
della contestazione, per essere sentito a sua difesa. Il dirigente può farsi
assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Ove lo ritenga necessario,
l'amministrazione, in concomitanza con la contestazione, può disporre la
sospensione dal lavoro del dirigente, per un periodo non superiore a 30
giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in
godimento e la conservazione dell’anzianità di servizio.
4.
Avverso gli atti applicativi dei precedenti commi 1 e 2, il dirigente può
attivare le procedure disciplinate dall’art. 43 (Procedure di arbitrato in
caso di recesso), salvo il caso di cui al comma 5.
5. La
responsabilità particolarmente grave, accertata secondo i sistemi di
valutazione di cui all’art. 21 (Verifica e valutazione dei risultati dei
dirigenti) del presente contratto, costituisce giusta causa di recesso.
L’annullamento delle predette procedure di accertamento della responsabilità
fa venir meno il recesso.
6. Resta fermo quanto previsto
dall’art. 22 del d. lgs. n.165 del 2001.
7. Non
può costituire causa di recesso l’esigenza organizzativa e gestionale nelle
situazioni di esubero; in tali situazioni si applicano prioritariamente le
vigenti procedure di mobilità, ivi compresa quella di cui all’art. 35
(Accordi di mobilità) del presente CCNL.
8. Le
parti convengono di porre in essere una azione congiunta di verifica circa
l’applicazione e gli effetti delle disposizioni contenute nel presente
articolo anche alla luce di eventuali modifiche legislative e
giurisprudenziali che possano intervenire in materia.
Art. 42
Tentativo obbligatorio di
conciliazione
1. Nelle controversie
individuali il dirigente attiva il tentativo obbligatorio di conciliazione
di cui all’art. 65 del d.lgs. n. 165 del 2001 ovvero quello di cui
all’art. 4 del CCNQ in materia di conciliazione ed arbitrato del 23 gennaio
2001 e successive proroghe.
2. Ove la conciliazione di cui
all’art. 65 del d. lgs. n.165 del 2001 non riesca il dirigente può adire
l’autorità giudiziaria ordinaria ovvero, a prescindere dalla sede di
conciliazione prescelta tra quelle indicate al comma 1, concordare di
deferire la controversia ad un arbitro unico ai sensi del CCNQ del 23
gennaio 2001 e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 43
Procedure di arbitrato in caso
di recesso
1.
Avverso gli atti applicativi di cui all’art. 41 (Recesso
dell’amministrazione) commi 1 e 2, il dirigente, ove non ritenga
giustificata la motivazione fornita dall'amministrazione o nel caso in cui
tale motivazione non sia stata indicata contestualmente alla comunicazione
del recesso, può ricorrere alle procedure di conciliazione ed arbitrato
previste dal Contratto collettivo nazionale quadro in materia di
conciliazione ed arbitrato sottoscritto il 23.1.2001 e successive proroghe,
nel rispetto delle modalità, delle procedure e dei termini stabiliti negli
artt. 3 e 4 del contratto medesimo. L’avvio delle procedure del presente
comma non ha effetti sospensivi sul recesso.
2. Ove
si pervenga alla conciliazione e in tale sede l'amministrazione assuma
l’obbligo di riassumere il dirigente, il rapporto prosegue senza soluzione
di continuità.
3. Qualora l'arbitro, con
motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico dell'amministrazione
una indennità supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei
fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del
preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed
un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità.
4.
L'indennità supplementare di cui al comma 3 è automaticamente aumentata, ove
l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti
misure:
-
7 mensilità in corrispondenza
del 51esimo anno compiuto;
-
6 mensilità in corrispondenza
del 50esimo e 52esimo anno compiuto;
-
5 mensilità in corrispondenza
del 49esimo e 53esimo anno compiuto;
-
4 mensilità in corrispondenza
del 48esimo e 54esimo anno compiuto;
-
3 mensilità in corrispondenza
del 47esimo e 55esimo anno compiuto;
-
2 mensilità in corrispondenza
del 46esimo e 56esimo anno compiuto.
5. Nelle
mensilità di cui ai commi 3 e 4 è ricompresa anche la retribuzione di
posizione in godimento del dirigente, con esclusione di quella di risultato.
6. Il
dirigente che accetti l’indennità supplementare non può successivamente
adire l’autorità giudiziaria. In caso di accoglimento del ricorso,
l'amministrazione non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente
coperto dal ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilità
riconosciute dall’arbitro ai sensi dei commi 3 e 4.
7. Il dirigente il cui
licenziamento sia stato ritenuto ingiustificato dall'arbitro, per un periodo
pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell'indennità supplementare
e con decorrenza dalla pronuncia di cui sopra, può essere trasferito ad
altra pubblica amministrazione che vi abbia dato assenso, senza nulla osta
dell’amministrazione di appartenenza, né obbligo di preavviso. Qualora si
realizzi il trasferimento ad altra amministrazione, il dirigente ha diritto
ad un numero di mensilità risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.
Art. 44
Nullità del licenziamento
1. Il
licenziamento è nullo in tutti i casi in cui tale conseguenza è prevista dal
codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro dei dirigenti di impresa,
e in particolare:
a)
se è dovuto a ragioni politiche,
religiose, sindacali, ovvero riguardanti la diversità di sesso, di razza o
di lingua;
b)
se è intimato, senza giusta
causa, durante i periodi di sospensione previsti dall'art. 2110 del codice
civile e come regolamentati dagli articoli 23, 26 e 29 (Assenze per
malattia, Congedi dei genitori, Congedi per motivi di famiglia) del presente
CCNL.
2. In
tutti i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di cui
alla lettera a) del comma 1 si applica l'art. 18 della legge n. 300 del
1970.
Art. 45
Effetti del procedimento
penale sul rapporto di lavoro
1. Il
dirigente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è
sospeso obbligatoriamente dal servizio con privazione della retribuzione per
la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della
libertà.
2.
L'amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di
restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di
sospensione del dirigente, fino alla sentenza definitiva alle medesime
condizioni del comma 3, previa puntuale e espressa verifica della
sussistenza di effetti negativi che conseguirebbero dalla riammissione in
servizio nella comparazione tra gli interessi pubblici coinvolti e le
esigenze di tutela della dignità professionale dello stesso dirigente.
3. Il
dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione
anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non
comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a
giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque
per fatti tali da comportare, se accertati, il recesso ai sensi dell’art. 41
(Recesso dell’amministrazione).
4. Resta fermo l’obbligo di
sospensione per i casi previsti dalla legge n. 55 del 1990 e successive
modificazioni e integrazioni, all’art. 15, commi 1 lett. a), lett. b)
limitatamente all’art. 316 e 316 bis del codice penale, lett. c), lett. f),
secondo quanto stabilito dal comma 4 septies del medesimo articolo.
5. Nel
caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all’art. 3, comma 1, della
legge 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente
articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3.
Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva,
ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica
l’art. 4, comma 1, della citata legge 97 del 2001, salvo l’applicabilità
dell’art. 41 (Recesso dell’amministrazione).
6. La
sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se
non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale
ultimo termine il dirigente è riammesso in servizio, fatta salva la
possibilità per l’amministrazione di recedere secondo quanto previsto
dall’art. 41 (Recesso dell’amministrazione).
7. Al
dirigente sospeso ai sensi del presente articolo è corrisposta un'indennità
pari al 50% della retribuzione tabellare, nonché gli assegni del nucleo
familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
8. Nel
caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciate
con la formula “il fatto non sussiste”, “non costituisce illecito penale” o
“l’imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto nel periodo di
sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto
dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio tenendo conto anche della
retribuzione di posizione fissa e variabile in godimento all’atto della
sospensione.
9. In
caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto
dall’art. 653 c.p.p., ed ove ne ricorrano i presupposti, al dirigente che ne
faccia richiesta si applica anche quanto previsto per le sentenze definitive
di proscioglimento indicate dall’art. 3, comma 57, della legge 350 del 2003
come modificato dal D.L. n. 66 del 2004 convertito con la legge n. 126 del
2004. In caso di premorienza i legittimi eredi hanno diritto a tutti
gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dirigente nel periodo di
sospensione o di licenziamento ai sensi del comma 8, esclusi i compensi
legati agli incarichi.
10. In
caso di riammissione in servizio al termine del periodo di sospensione, ai
sensi dei commi 6 e 9, il dirigente ha diritto all’affidamento di un
incarico dirigenziale di valore economico pari a quello in godimento al
momento della sospensione.
11. In
caso di sentenza irrevocabile di condanna si applica l’art. 653 c.p.p.. Il
recesso come conseguenza di tali condanne deve essere attivato nel rispetto
delle procedure di cui dall’art. 41 (Recesso dell’amministrazione). E’ fatto
salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
CAPO VII
Art. 46
Codice di condotta relativo
alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
1. Le
Amministrazioni, nel rispetto delle forme di partecipazione di cui al
presente CCNL, adottano con proprio atto, il codice di condotta relativo ai
provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi
di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione del 27
novembre 1991, n. 92/131/CEE. Le parti, allo scopo di fornire linee guida
uniformi in materia, allegano a titolo esemplificativo il codice – tipo.
TITOLO IV
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
STRUTTURA DELLA
RETRIBUZIONE
Art. 47
Disposizioni generali
1. Ai
sensi degli artt. 19 e 24, comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, le clausole
del presente contratto che disciplinano il trattamento economico si
applicano ai consiglieri, referendari ed dirigenti di I e II fascia di cui
all’art. 1 comma 1.
2. In
attuazione dei principi del citato art. 24, commi 2 e 3, per i consiglieri e
dirigenti di I fascia tali clausole vanno intese come parametri di base del
contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento
economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con
l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività
amministrativa e di gestione, ed i relativi importi”.
3. In
relazione alle risorse finanziarie disponibili per i consiglieri e dirigenti
di I fascia, l’applicazione del richiamato art. 24, comma 2, è avviata nel
presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al
termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della
retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto
a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei
dirigenti medesimi.
Art. 48
Struttura della
retribuzione
1. La struttura della
retribuzione dei dirigenti dell’art. 1, comma 1 si compone delle seguenti
voci:
a)
stipendio tabellare;
b)
retribuzione individuale di
anzianità, maturato economico annuo, assegni ad personam, ove acquisiti e
spettanti in relazione a previgenti contratti collettivi nazionali;
c)
retribuzione di posizione parte
fissa;
d)
retribuzione di posizione parte
variabile;
e)
retribuzione di risultato.
2. Il trattamento economico di
cui al comma precedente remunera tutte le funzioni, i compiti e gli
incarichi attribuiti ai dirigenti.
CAPO II
CONSIGLIERI E DIRIGENTI DI
I FASCIA
Art. 49
Trattamento economico fisso
per i consiglieri e dirigenti di I fascia
1. Il trattamento economico
fisso dei consiglieri e dirigenti di I fascia si compone delle seguenti voci
retributive: stipendio tabellare, retribuzione di posizione - parte fissa,
retribuzione individuale di anzianità.
2. Lo stipendio tabellare dei
consiglieri e dirigenti di I fascia definito, ai sensi del CCNL dell’Area I
del 5 aprile 2001, nella misura annua lorda di € 46.259,04, comprensiva del
rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalla date
sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13
mensilità:
-
dal
01/01/2002 di € 102,00
-
dal 01/01/2003 di € 108,00
3. A seguito dell’applicazione
del comma 2 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei
consiglieri e dirigenti di I fascia dal 1/1/2003 è rideterminato in €
48.989,04 per 13 mensilità.
4. Ai fini dell’applicazione dell’art. 47,
comma 3, (Disposizioni generali) la retribuzione di posizione di parte fissa
definita ai sensi dell’art. 38, comma 3, lett. c) del CCNL dell’Area I del 5
aprile 2001 (quadriennio 1998-01) nella misura annua lorda di € 23.652,69,
che comprende ed assorbe gli incrementi previsti dall’art. 5, comma 3 del
CCNL dell’Area I del 5 aprile 2001 (biennio economico 2000-2001) è
rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di tredicesima
mensilità, ed alle scadenze di seguito indicate:
-
dal
01/01/2002 in € 26.278,69
-
dal 01/01/2003 in € 30.022,69
5. Resta confermata la
retribuzione individuale di anzianità nella misura in godimento di ciascun
dirigente.
6. Il trattamento economico di
cui al presente articolo contiene ed assorbe le misure dell’indennità
integrativa speciale negli importi in godimento dai dirigenti in servizio
nonché l’indennità di cui alla legge n. 334/1997.
Art. 50
Effetti
dei nuovi trattamenti economici
1. Le
retribuzioni risultanti dall’applicazione dell’articolo 49
(Trattamento economico fisso dei consiglieri e dirigenti di I fascia) hanno
effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e
privilegiato, sull’indennità di buonuscita o di fine servizio,
sull’indennità alimentare, sull’equo indennizzo, sulle ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di
riscatto.
2. Gli
effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella
componente fissa e variabile in godimento.
3. I
benefici economici risultanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 hanno
effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei
consiglieri e dirigenti di I fascia comunque cessati dal servizio, con
diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale
di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni
richiamante nel presente articolo. Agli effetti dell’indennità di
buonuscita, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista
dall’articolo 2122 del cod. civ. si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di
posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei
contributi non versati a totale carico degli interessati.
4.
All’atto del conferimento dell’incarico di consigliere o di livello
dirigenziale generale è conservata la retribuzione individuale di anzianità
in godimento.
Art. 51
Fondo
per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di
risultato dei consiglieri e dirigenti di I fascia
1. E’
confermato il fondo per la retribuzione di posizione (fissa e variabile) e
di risultato, già istituito dai previgenti contratti collettivi, destinato
alla corresponsione di tali voci per i consiglieri e dirigenti di I fascia.
2. Il
finanziamento del fondo di cui al comma 1 continua ad essere assicurato
mediante l’utilizzo delle risorse storiche come determinate al 31 dicembre
2001 ai sensi delle norme dei precedenti contratti collettivi dell’Area I di
seguito riportate e con le modalità ivi previste:
a)
art. 41, comma 2, lett. a) e c) del CCNL del 5 aprile 2001;
b)
art. 5 del CCNL per il biennio economico 2000-2001 del 5 aprile 2001.
3. Per ciascun esercizio finanziario annuale
il fondo continua ad essere alimentato come segue:
a)
i compensi derivanti da
incarichi aggiuntivi previsti di cui all’art. 24 comma 3 del d.lgs. n. 165
del 2001 e disciplinati dall’art. 60 (Incarichi aggiuntivi);
b)
l’importo della retribuzione
individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio;
c)
eventuali risorse aggiuntive
derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge n. 449 del 1997;
d)
eventuali disponibilità
economiche previste da specifiche disposizioni di legge o regolamenti;
4.
In relazione al comma 3, lett. b), l’intero importo delle retribuzioni
individuali di anzianità
dei consiglieri e dirigenti di I fascia
cessati dal servizio, confluisce, in via permanente, nel fondo a decorrere
dall’esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Per l’anno
in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascuno
dei predetti dirigenti
cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento,
computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le
frazioni di mese superiori a 15 giorni. L’importo accantonato confluisce nel
fondo con decorrenza dall’anno successivo.
5. Il
fondo del comma 1 è ulteriormente incrementato dei seguenti importi
percentuali, calcolati sul monte salari anno 2001 dei relativi dirigenti:
-
1,63 % a
decorrere dal 01/01/2002 ;
-
ulteriore 2,33 % a decorrere dal
01/01/2003.
6. Le
risorse di cui al comma 5 concorrono interamente al finanziamento degli
incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa di cui all’art. 49,
comma 4 (Trattamento economico fisso dei consiglieri e dirigenti di I
fascia).
7. Il
fondo è inoltre alimentato dalle risorse derivanti dall’applicazione
dell’art. 9, comma 5 del dlgs. 303 del 1999, per i dirigenti di prestito di
cui all’art. 9 bis comma 3 del medesimo decreto rientranti nella disciplina
del presente Capo II, al fine di consentire agli stessi l’erogazione della
retribuzione di posizione e di risultato. Per ogni ulteriore unità
successivamente chiamata in prestito, il fondo verrà alimentato in modo
analogo.
8. In
caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione
finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei
servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze
con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della
dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazione organiche,
la Presidenza, nell’ambito della sua autonomia ed in base alla
programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 39, comma
1, della legge n. 449 del 1997, valuta anche l’entità delle risorse
necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e
nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle
nuove attività, adeguandone le disponibilità del fondo per la retribuzione
di posizione e di risultato. La presente clausola si applica anche al comma
7.
9.
Nell’ambito della definizione degli obiettivi ed ai fini del comma 8 si
dovranno tenere in considerazione anche le attività connesse a situazioni di
emergenza o di straordinaria necessità ovvero riferibili a particolari
condizioni di lavoro, anche per l’attribuzione della retribuzione di
risultato.
CAPO III
REFERENDARI E DIRIGENTI DI
II FASCIA
Art. 52
Trattamento economico fisso
per i referendari e dirigenti di II fascia
1. Il trattamento economico
fisso dei referendari e dirigenti di II fascia si compone delle seguenti
voci retributive: stipendio tabellare, retribuzione di posizione - parte
fissa, retribuzione individuale di anzianità.
2. Lo stipendio tabellare,
definito ai sensi del CCNL dell’Area I del 5 aprile 2001 nella misura annua
lorda di € 36.151,98, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è
incrementato, con decorrenza dalla date sottoindicate, dei seguenti importi
mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:
-
dal
01/01/2002 di € 86,00
-
dal 01/01/2003 di € 79,00
3. A seguito dell’applicazione
del comma 2 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti
di seconda fascia dal 1/1/2003 è rideterminato in € 38.296,98 per 13
mensilità.
4. Per i referendari e
dirigenti di II fascia
la retribuzione di
posizione - parte fissa, definita ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c)
del CCNL dell’Area I del 5 aprile 2001 (biennio economico 2000-2001) in euro
8.779,77, è rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di
tredicesima mensilità, ed alle scadenze di seguito indicate:
-
dal
01/01/2002 in € 9.143,77
-
dal 01/01/2003 in € 10.339,77
5. Restano confermati la
retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni ad personam,
ove acquisiti e spettanti in relazione a previgenti contratti collettivi
nazionali, nella misura in godimento.
6. Il trattamento economico
indicato al presente articolo contiene ed assorbe le misure dell’indennità
integrativa speciale nell’importo in godimento dai referendari e dirigenti
di II fascia in servizio all’entrata in vigore del CCNL dell’Area I al 5
aprile 2001.
7. In
relazione all’art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai vincitori dei
concorsi per esami per l’accesso alla qualifica di referendari e dirigenti
di II fascia spetta, sino al conferimento del primo incarico, la
retribuzione di cui ai commi 3 e 5.
Art. 53
Effetti
dei nuovi trattamenti economici
1. Le
retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’art. 52 (Trattamento
economico fisso dei referendari e dirigenti di II fascia) hanno effetto sul
trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato,
sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare,
sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e
relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli
effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella
componente fissa e variabile in godimento.
3. I
benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno
effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei
referendari e dirigenti di II fascia comunque cessati dal servizio, con
diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale
di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni
richiamante nel presente articolo. Agli effetti dell’indennità di
buonuscita, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista
dall’articolo 2122 del cod. civ. si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di
posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi
non versati a totale carico degli interessati.
4.
All’atto dell’attribuzione della qualifica di referendari e dirigenti di II
fascia è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.
Art. 54
Retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni
1.
Nell’ambito del “Fondo per la retribuzione di posizione e della retribuzione
di risultato”, finanziato con le modalità di cui all’art. 58, comma 2
(Fondo per il finanziamento retribuzione di posizione e della retribuzione
di risultato dei referendari e dirigenti di II fascia), la retribuzione di
posizione è definita al fine di assegnare ai referendari e dirigenti di II
fascia un trattamento economico correlato alle funzioni attribuite e alle
connesse responsabilità.
2.
L’amministrazione determina la graduazione delle funzioni dei dirigenti del
comma 1, cui è correlato il trattamento economico di posizione, ai sensi
dell’art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001. Le funzioni sono graduate tenendo
conto dei criteri generali di cui al successivo comma 4, connessi alle
dimensioni della struttura, alla collocazione della posizione
nell’organizzazione dell’amministrazione, alla complessità organizzativa,
alle responsabilità derivanti dalla posizione, ai requisiti applicati alle
diverse tipologie di uffici secondo le indicazioni del comma 5.
3. In
base alle risultanze della graduazione l’amministrazione attribuisce un
valore economico ad ogni posizione dirigenziale prevista nell’assetto
organizzativo delle amministrazione stessa, tenendo comunque conto delle
fasce economiche e dei parametri indicati all’art. 55 (Retribuzione di
posizione dei referendari e dirigenti di II fascia preposti ad uffici
dirigenziali non generali).
4.
I criteri generali di graduazione delle funzioni dirigenziali, da definire a
seguito delle procedure di cui agli artt. 6 e 7 (Informazione -
Concertazione) del presente CCNL, sono così individuati:
I -
Criteri attinenti all’ampiezza della struttura:
a) dimensioni delle risorse
finanziarie e umane assegnate per il funzionamento della struttura;
b) dimensioni dell’area
territoriale di competenza, se individuata, e/o del bacino di utenza in
relazione agli specifici servizi offerti.
II -
Criteri attinenti alla collocazione della posizione nell’ambito
dell’organizzazione dell’amministrazione:
a)
grado di autonomia rispetto
all’organo sovraordinato;
b)
eventuale sovraordinazione ad
altri uffici dirigenziali;
c)
eventuale potestà di intervento
nei confronti di amministrazioni, enti od uffici esterni all’amministrazione
, anche con poteri ispettivi extragerarchici.
III -
Criteri attinenti alle responsabilità derivanti dalla posizione:
a)
rilevanza giuridica, economica,
sociale degli effetti dei provvedimenti adottati o predisposti;
b)
margini di discrezionalità
dell’attività di competenza rispetto a prescrizioni legislative e
regolamentari;
c)
particolare criticità delle
funzioni assegnate per le caratteristiche socio-economiche dell’area di
impatto della competenza.
IV -
Criteri attinenti ai requisiti richiesti per l’esercizio delle attività di
competenza:
a) livello di impegno e di
disagio richiesto dalla specifica posizione;
b) livello della
specializzazione richiesta, anche in relazione all’iscrizione ad albi
professionali ed esercizio delle relative, specifiche responsabilità;
c) coordinamento di alte
professionalità, anche esterne all’amministrazione, ed anche nell’ambito di
commissioni e organi collegiali.
5.
I criteri di cui al comma 4 sono diversamente combinati in relazione alle
seguenti, diverse tipologie di uffici:
a) uffici di consulenza,
studio e ricerca;
b) uffici ispettivi;
c) uffici operativi centrali;
d) uffici operativi
periferici.
Art. 55
Retribuzione di posizione
dei referendari e dirigenti di II fascia
preposti ad uffici
dirigenziali non generali
1.
L’amministrazione determina – articolandoli di norma in tre fasce - i valori
economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali
previste dall’ordinamento vigente, secondo i criteri di cui all’art. 54
(Retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni).
2.
L’individuazione e la graduazione delle retribuzioni di posizione viene
operata nell’amministrazione sulla base delle risorse disponibili ed
all’interno dei seguenti parametri:
a)
il rapporto tra la retribuzione
di posizione massima e quella minima attribuite non può comunque essere
inferiore ad 1,4 né superiore a 3,5;
b)
la retribuzione della o delle
posizioni intermedie deve essere collocata in modo proporzionato all’interno
delle retribuzioni massima e minima, di cui alla lettera precedente.
3.
L’amministrazione definisce i valori economici delle retribuzioni di
posizione numerando le fasce di cui al comma 1 in ordine decrescente in modo
da attribuire alla prima la misura massima e all’ultima quella minima.
4. In
relazione al particolare assetto organizzativo della Presidenza, il numero
delle fasce potrà essere ridotto a due con le procedure dell’art. 54 e con
eventuali oneri a carico delle risorse del fondo.
5. In
attuazione dei principi indicati nell’art. 1, commi 6 e 7,
l’Amministrazione, con le procedure di cui all’art. 7, comma 1, lettera a),
adotta ogni utile iniziativa diretta a valorizzare, sotto il profilo
economico la peculiarità e la professionalità della dirigenza per la
riduzione della differenziazione esistente tra la retribuzione complessiva
dei consiglieri e dirigenti di I fascia rispetto ai refendari e dirigenti di
II fascia.
6. La
retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale,
nell’ambito dell’85% delle risorse complessive, entro i seguenti valori
annui lordi, a regime, per tredici mensilità: da un minimo di € 10.339,77
che costituisce la parte fissa di cui all’art. 52, comma 4, (Trattamento
economico fisso per i referendari e i dirigenti di seconda fascia) del
presente CCNL, a un massimo complessivo di € 43.909,70.
Art. 56
Retribuzione dei
referendari e dirigenti di II fascia incaricati di
funzioni di consigliere e
di funzioni dirigenziali generali
1.
Ai referendari e dirigenti di II
fascia incaricati rispettivamente di funzioni di consigliere e di funzioni
dirigenziali generali compete, limitatamente alla durata dell’incarico, la
retribuzione stabilita per i consiglieri ai sensi dell’art. 49 (Trattamento
economico fisso dei consiglieri e dirigenti di I fascia), fermo restando
quanto previsto dall’art. 23, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001.
2.
I dirigenti del comma 1, in caso
di mancata conferma dell’incarico sono restituiti al livello di incarico
dirigenziale di provenienza e nei loro confronti, ove ne ricorrano le
condizioni, trova applicazione la clausola di salvaguardia prevista
dall’art. 62, comma 2.
Art. 57
Retribuzione di risultato dei referendari e dirigenti di II fascia
1. Al
fine di sviluppare, all’interno dell’amministrazione, l’orientamento ai
risultati anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione
accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato
per tutti i referendari e dirigenti di II fascia sono destinate parte delle
risorse complessive di cui all’art. 58 (Fondo per il finanziamento della
retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei referendari
e dirigenti di II fascia), comunque in misura non inferiore al 15% del
totale delle disponibilità.
2. Le risorse destinate al
finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente
utilizzate nell’anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali
risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta
retribuzione di risultato nell’anno successivo.
3. L’amministrazione definisce
i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della
retribuzione di risultato ai referendari e dirigenti di II fascia anche
attraverso apposite previsioni nei contratti individuali di ciascun
dirigente. Nella definizione dei criteri, l’amministrazione deve prevedere
che la retribuzione di risultato possa essere erogata solo a seguito di
preventiva, tempestiva determinazione degli obiettivi annuali, nel rispetto
dei principi di cui all’art. 14, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001, e
della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione
conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze dei
sistemi di valutazione, di cui all’art. 21 (Verifica e valutazione
dei risultati dei dirigenti).
4. L’importo annuo individuale
della componente di risultato di cui al presente articolo non può in nessun
caso essere inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di
posizione in atto percepita nei limiti delle risorse disponibili, ivi
comprese quelle derivanti dall’applicazione del principio
dell’onnicomprensività.
Art. 58
Fondo
per il finanziamento della retribuzione di posizione e
della
retribuzione di risultato dei referendari e dirigenti di II fascia
1. E’
confermato il fondo per la retribuzione di posizione (fissa e variabile) e
di risultato, già istituito dai previgenti contratti collettivi, destinato
alla corresponsione di tali voci per i referendari e dirigenti di II fascia.
2. Il
finanziamento del fondo di cui al comma 1 continua ad essere assicurato
mediante l’utilizzo delle risorse storiche come determinate al 31 dicembre
2001 ai sensi delle norme dei precedenti contratti collettivi dell’Area I di
seguito riportate e con le modalità ivi previste:
a)
art. 36, comma 2, lett. a), b),
c), d), del CCNL Ministeri quadriennio 1994/1997 del 9 gennaio 1997;
b)
art. 3 del CCNL Ministeri
biennio 1996/1997 del 9 gennaio 1997;
3. Per ciascun esercizio
finanziario annuale il Fondo continua, altresì, ad essere alimentato, come
segue:
a)
risorse pari all’importo della
retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio,
secondo le modalità previste dal comma 4;
b)
eventuali disponibilità
economiche previste da specifiche disposizioni di legge o regolamenti;
c)
ulteriori risorse derivanti da
maggiori entrate od economie di gestione subordinatamente all’accertamento
delle effettive disponibilità;
d)
risorse derivanti dai compensi
per incarichi aggiuntivi di cui all’art. 60 (Incarichi aggiuntivi);
e)
eventuali risorse aggiuntive
derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge 449/1997;
4. In relazione al comma 3, lett. a),
l’intero importo delle retribuzioni individuali di anzianità dei dirigenti
cessati dal servizio, confluisce, in via permanente, nel Fondo a decorrere
dall’esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Per l’anno
in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun
dirigente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in
godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità,
le frazioni di mese superiori a 15 giorni. L’importo accantonato confluisce
nel Fondo con decorrenza dall’anno successivo.
5. Il fondo del comma 1 è
ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul
monte salari anno 2001 dei relativi dirigenti:
-
0,55 % a
decorrere dal 01/01/2002;
-
ulteriore 1,94 % a decorrere dal
01/01/2003.
6. Le
risorse di cui al comma 5 concorrono al finanziamento degli incrementi della
retribuzione di posizione-parte fissa di cui all’art. 52, comma 4
(Trattamento economico fisso per i referendari e dirigenti di II fascia)
fatta salva la quota relativa allo 0,17% destinata, a decorrere dal 1
gennaio 2003, all’applicazione dell’art. 55, comma 5.
7. Il
fondo è inoltre alimentato dalle risorse derivanti dall’applicazione
dell’art. 9, comma 5 del dlgs. 303 del 1999, per i dirigenti di prestito di
cui all’art. 9 bis comma 3 del medesimo decreto rientranti nella disciplina
del presente Capo III, al fine di consentire agli stessi l’erogazione della
retribuzione di posizione e di risultato. Per ogni ulteriore unità
successivamente chiamata in prestito, il fondo verrà alimentato in modo
analogo.
8. In
caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione
finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei
servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze
con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della
dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazione organiche,
la Presidenza, nell’ambito della sua autonomia ed in base alla
programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 39, comma
1, della legge n. 449 del 1997, valuta anche l’entità delle risorse
necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e
nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle
nuove attività, adeguandone le disponibilità del fondo per la retribuzione
di posizione e di risultato. La presente clausola si applica anche al comma
7.
9.
Nell’ambito della definizione degli obiettivi ed ai fini del comma 8 si
dovranno tenere in considerazione anche le attività connesse a situazioni di
emergenza o di straordinaria necessità ovvero riferibili a particolari
condizioni di lavoro, anche per l’attribuzione della retribuzione di
risultato.
10. Le
risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono
essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo
risultassero ancora disponibili sono utilizzate per la retribuzione di
posizione e risultato secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione
integrativa.
CAPO IV
Art. 59
Clausole speciali di parte
economica
1.
Per gli ex dirigenti superiori resta confermato il maturato economico annuo
in godimento di € 5.053,70 (lire 9.785.322), pensionabile, non riassorbibile
e utile ai fini della 13a mensilità.
2. In
caso di differimento o ritardo dell’amministrazione nel rinnovo
dell’incarico al dirigente, fatti salvi i casi previsti dall’art. 21 del d.
lgs. 165 del 2001 e dall’art. 62 (Clausola di salvaguardia) del presente
CCNL, viene corrisposto il trattamento economico in godimento in relazione
all’attività svolta.
3. Il trattamento economico fondamentale del
dirigente in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 9 bis, comma 3 del d. lgs. 303
del 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è a carico
dell’Amministrazione di appartenenza, se trattasi di Ministeri. Per il
personale dirigenziale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di
cui all’art. 1, comma 2, del d. lgs. 165 del 2001, chiamato a prestare
servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede, di intesa con
l’Amministrazione di appartenenza del dirigente, alla ripartizione dei
relativi oneri, salvo diversa disposizione prevista da specifiche norme di
legge.
4. Gli
incrementi retributivi previsti dal presente contratto trovano applicazione
esclusivamente nei confronti del personale dirigente dell’Area VIII e non
producono effetti diretti o indiretti su altre categorie di personale
comunque economicamente equiparato.
5. Il consigliere o dirigente di prima fascia
eletto, ai sensi dell’art. 22 del d. lgs. n. 165 del 2001, collocato quale
componente del Comitato dei Garanti in posizione di fuori ruolo, mantiene
per la durata del mandato il trattamento economico complessivo in godimento.
CAPO V
PARTICOLARI ISTITUTI ECONOMICI
Art.
60
Incarichi aggiuntivi
1. In
relazione all’espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in
ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall’amministrazione o su
designazione della stessa, i relativi compensi dovuti dai terzi sono
corrisposti direttamente all’amministrazione e confluiscono sui fondi di
cui agli artt. 51 e 58 (Fondo per il finanziamento della retribuzione
di posizione e della retribuzione di risultato dei consiglieri e dei
dirigenti di prima fascia - Fondo per il finanziamento della retribuzione di
posizione e della retribuzione di risultato dei referendari e dei dirigenti
di seconda fascia) per essere destinati al trattamento economico accessorio,
sulla base dell’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001.
2.
Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che
svolgono detti incarichi aggiuntivi, viene loro corrisposta, in aggiunta
alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota ai fini del
trattamento accessorio in ragione dell’impegno richiesto. Tale quota verrà
definita nella contrattazione integrativa in una misura ricompresa tra il
50% e 66% dell’importo disponibile una volta detratti gli oneri a carico
dell’amministrazione.
3.
L’amministrazione conferisce gli incarichi di cui al presente articolo nel
rispetto del principio della rotazione al fine di garantire le medesime
opportunità di valorizzazione delle specifiche professionalità, tenendo,
altresì, conto del numero e del valore degli incarichi già assegnati allo
stesso dirigente.
4.
L’attribuzione degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1 deve essere
improntata ai seguenti criteri:
-
competenze e capacità
professionali dei singoli dirigenti;
-
natura e caratteristiche
dell’incarico con riferimento ai programmi da realizzare
-
correlazione con la tipologia
delle funzioni assegnate mediante l’incarico di cui all’art. 20
(Conferimento incarichi dirigenziali), nei casi previsti.
5.
L’amministrazione, nell’attribuzione degli incarichi aggiuntivi, verifica
che l’impegno richiesto per l’espletamento degli stessi sia compatibile con
lo svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite con il provvedimento
di incarico di cui all’art. 20 (Conferimento incarichi dirigenziali), anche
al fine di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi ivi stabiliti.
6.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno l’amministrazione provvederà a fornire
alle OO.SS., ai sensi dell’art. 6 (Informazione), l’elenco degli incarichi
conferiti nel corso dell’anno precedente.
Art. 61
Sostituzione del dirigente
1.
Nelle ipotesi di vacanza in organico ovvero di sostituzione del dirigente
titolare dell’incarico assente con diritto alla conservazione del posto, la
reggenza dell’ufficio può essere affidata ad un altro dirigente del medesimo
livello dirigenziale con un incarico ad interim.
2. Il
dirigente, durante il periodo di sostituzione, continua a percepire
la retribuzione di posizione in godimento.
3. Il
trattamento economico complessivo del dirigente, per i periodi di
sostituzione, è integrato, nell’ambito della retribuzione di risultato, di
un ulteriore importo la cui misura potrà variare dal 15% al 25% del valore
economico della retribuzione di posizione prevista per l’incarico del
dirigente sostituito.
4. Nel
caso previsto dall’art. 40, comma 4 (risoluzione consensuale) la
percentuale di cui al comma 3 potrà variare dal 15% al 20% , salvo diversa
disposizione della contrattazione integrativa che, nella definizione della
retribuzione di risultato di tutti i dirigenti, consenta di pervenire al
25%.
5. I
commi 3 e 4 costituiscono principi per la definizione della retribuzione di
risultato dei consiglieri e dirigenti di I fascia.
6. La
contrattazione integrativa, nel definire le percentuali di cui al comma 3,
terrà conto, in particolare, dei seguenti elementi: sede degli incarichi
ricoperti, livello di responsabilità attribuito e grado di conseguimento
degli obiettivi.
Art. 62
Clausola di salvaguardia
1. L’amministrazione, in caso
di mancata conferma del dirigente nell’incarico, in assenza di una
valutazione negativa, conferisce al dirigente un altro incarico di pari
valore economico, nell’ambito del ruolo di appartenenza.
2. In relazione al comma 1,
ove non siano disponibili posizioni dirigenziali vacanti di pari fascia
nell’ambito del ruolo di appartenenza, ovvero le stesse richiedano il
possesso di specifici titoli di studio e professionali, l’amministrazione
regola gli effetti economici correlati all’attribuzione di un eventuale
incarico di importo inferiore sulla base di criteri e termini definiti nella
contrattazione integrativa secondo le modalità di cui all’art. 4. Tra i
criteri sarà prevista l’attribuzione di una retribuzione di posizione il cui
valore economico non sia inferiore del 10% rispetto a quella corrisposta in
relazione al precedente incarico.
3. La medesima disciplina di
cui ai precedenti commi, si applica anche nelle ipotesi di ristrutturazione
e riorganizzazione che comportino la revoca anticipata dall’incarico o la
modifica o la soppressione delle competenze affidate all’ufficio o una loro
diversa graduazione.
Art. 63
Tredicesima mensilità
1.
L’amministrazione corrisponde ai dirigenti con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità
nel mese di dicembre di ogni anno. Qualora nel giorno stabilito ricorra una
festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il
precedente giorno lavorativo.
2.
L’importo della tredicesima mensilità è pari:
a) un tredicesimo dello
stipendio tabellare di cui agli artt. 49 e 52 (Trattamento economico fisso
per i consiglieri e dirigenti di I fascia– Trattamento economico fisso per i
referendari e dirigenti di II fascia) e della retribuzione di posizione
parte fissa e variabile in godimento, spettanti al dirigente nel mese di
dicembre;
b)un rateo della retribuzione
individuale di anzianità, ove acquisita;
c)un rateo del maturato
economico, ove spettante.
3.
La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio
continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.
4. Nel
caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di
cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in
ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le
frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantesimo, per ogni giorno di
servizio prestato nel mese ed è calcolata con riferimento alle voci
retributive di cui al comma 2 spettanti al dirigente nel mese contiguo a
servizio intero.
5.
I ratei della tredicesima mensilità non spettano per i
periodi trascorsi in aspettativa o in altra condizione che comporti la
sospensione o la privazione del trattamento economico, fatte salve le
specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali
vigenti.
6. Per i
periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il
rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto
nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte
salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e
contrattuali vigenti.
7. Per quanto non previsto dal presente
articolo la tredicesima mensilità rimane disciplinata dal d.lgs. C.P.S. n.
263 del 1946 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalle norme
regolamentari e dalle circolari vigenti.
Art. 64
Trattamento di trasferta
1. Il
presente articolo si applica ai dirigenti comandati a prestare la propria
attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più
di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dirigente
venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di
servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località
più vicina a quella della trasferta.
2. Ai
dirigenti di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:
a)
il rimborso delle spese
effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave, ivi compresi
i traghetti, gli aliscafi e le navi veloci, ed altri mezzi di trasporto
extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o
equiparate;
b)
il rimborso delle spese per i
taxi e per i mezzi di trasporto urbani;
c)
il rimborso delle spese
autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo nei casi
preventivamente autorizzati ai sensi del comma 3.
3. Il
dirigente inviato in trasferta può essere autorizzato ad utilizzare il
proprio mezzo di trasporto secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui
al comma 6.
4. Per le
trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta il rimborso
della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo di categoria quattro
stelle, secondo la disciplina dell’art. 1, comma 68, della L. 662 del 1996,
e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di € 30,55 per il
primo pasto e di complessivi € 61,10 per i due pasti. Per le trasferte fino
a dodici ore e comunque non inferiori alle otto ore, compete solo il
rimborso per il primo pasto. Nei casi di trasferta continuativa nella
medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il
rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera
di categoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo, sempreché
risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della
categoria consentita nella medesima località.
5. Il
dirigente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad
una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo
presumibilmente spettante per la trasferta.
6. Fermo restando quanto stabilito dalla
legge n. 266 del 2005, con le decorrenze ivi indicate, per quanto non
previsto dai precedenti commi, il trattamento di trasferta, ivi compreso
quello relativo alle missioni all’estero, rimane disciplinato dalle leggi n.
836 del 18.12.1973, n. 417 del 26.07.1978 e DPR 513 del 1978 e successive
modificazioni ed integrazioni, dalla legge n. 17 del 17.2.1985, nonché dalle
norme regolamentari vigenti. In particolare per le missioni all’estero,
continua ad essere applicato il R.D. n. 941 del 3.6.1926, la legge n. 176
del 6.3.1958, la legge n. 425 del 28.12.1989 e successive modificazioni ed
integrazioni nonché i relativi regolamenti.
7. Agli
oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte nei
limiti delle risorse previste nel bilancio della Presidenza per tale
specifica finalità, ad invarianza di spesa complessiva.
Art.
65
Trattamento di
trasferimento
1. Al
dirigente trasferito ad altra sede della stessa amministrazione per motivi
organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti un cambio
della sua residenza, deve essere corrisposto il seguente trattamento
economico:
a)
indennità di trasferta per sé ed
i familiari;
b)
rimborso spese di viaggio per sé
ed i familiari nonché di trasporto di mobili e masserizie;
c)
rimborso forfettario di spese di
imballaggio, presa e resa a domicilio etc.;
d)
indennità chilometrica nel caso
di trasferimento con autovettura di proprietà per sé ed i familiari;
e)
indennità di prima sistemazione.
2.
Limitatamente all’applicazione del presente articolo, per l’importo
dell’indennità di trasferta di cui al comma 1, lett. a) si continua a fare
riferimento all’art. 4, comma 2 del CCNL dell’Area I del 18 novembre 2004.
3. Il
dirigente che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresì, titolo
al rimborso delle eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto
di locazione della propria abitazione, regolarmente registrato.
4. Agli
oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse
previste nei bilanci delle singole amministrazioni per tale specifica
finalità.
5. Per
quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle leggi n. 836
del 18 dicembre 1973, n. 417 del 26 luglio 1978 e D.P.R. 513 del 1978 e
successive modificazioni ed integrazioni nonché dalle norme regolamentari
vigenti.
Art. 66
Responsabilità civile e
patrocinio legale
1. E’
attivata per tutti i dirigenti, ove non già operante, un’assicurazione
contro i rischi professionali e le responsabilità civili, senza diritto di
rivalsa verso il dirigente, che copra anche le spese legali dei processi in
cui il dirigente è coinvolto per causa di servizio, salvo le ipotesi di dolo
e colpa grave.
2. A tal
fine è destinata la somma di € 258,23 annui per dirigente in servizio
non coperto da polizza.
3.L’amministrazione sceglie la società di assicurazione, sentite le OO.SS.
firmatarie del presente CCNL – entro quattro mesi dalla sottoscrizione del
presente CCNL e salvo quanto eventualmente previsto dall’ordinamento
dell’Amministrazione - con apposita gara che dovrà prevedere comunque la
possibilità per il dirigente di aumentare massimali e “area” di rischi
coperta con versamento di una quota individuale.
4. In
attesa dell’attuazione di quanto previsto al comma 3, l’Amministrazione
provvede al rimborso delle eventuali spese legali affrontate dai dirigenti,
eccetto le ipotesi di dolo e colpa grave.
5. Nel
caso in cui l’amministrazione non abbia sottoscritto la polizza assicurativa
di cui al presente articolo, i relativi importi sono imputati, per il solo
anno di competenza, sulle risorse destinate alla retribuzione di risultato.
6. Resta
fermo quanto previsto dall’art. 18 del D.L. 67 del 1997 convertito dalla
legge 135 del 1997.
Art. 67
Indennità di bilinguismo
1. Ai
dirigenti della Presidenza eventualmente tuttora operativi presso gli uffici
situati nella provincia autonoma di Bolzano e quelli operanti presso gli
uffici situati della provincia di Trento aventi competenza regionale,
continua ad essere erogata l’indennità di bilinguismo secondo i criteri e le
modalità vigenti.
2. In
relazione a quanto previsto dal comma 1, per tali dirigenti nella struttura
della retribuzione di cui all’art. 48 è confermata la seguente voce
retributiva:
“lett. f)
indennità di bilinguismo”.
3. A
decorrere dall’1 gennaio 2003 la misura economica è rideterminata in € 209,
23 mensili per dodici mensilità.
4. Per i dirigenti del comma 1 eventualmente
operativi presso la Regione Valle d’Aosta l’indennità di bilinguismo è
fissata nella misura prevista per il personale di cui al comma 1.
Art.
68
Diritti
derivanti da invenzione industriale
1. Qualora il dirigente, nello
svolgimento del rapporto di lavoro, effettui una invenzione industriale, si
applicano le disposizioni dell'art. 2590 cod. civ. e quelle speciali che
regolano i diritti di invenzione.
2. In relazione all'importanza
dell'invenzione rispetto all'attività istituzionale dell'amministrazione, la
contrattazione integrativa può individuare i criteri ai fini della
definizione di speciali compensi nell'ambito delle risorse destinate alla
retribuzione di risultato.
Art. 69
Modalità di applicazione di
particolari istituti economici
1.Al dirigente riconosciuto,
con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio
continua ad essere riconosciuto un incremento percentuale, nella misura
rispettivamente del 2.50% e dell’1.25% del trattamento tabellare in
godimento alla data di presentazione della domanda, a seconda che
l’invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione
ovvero alle ultime due. Il predetto incremento non riassorbibile, viene
corrisposto, per una sola volta nella misura massima, a titolo di salario
individuale di anzianità.
2. La disciplina del comma 1
trova applicazione anche nei confronti dei dirigenti che abbiano conseguito
il riconoscimento della invalidità con provvedimento formale successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso la domanda può essere
presentata dall’interessato, o eventualmente dagli eredi, entro i successivi
sessanta giorni e il trattamento tabellare da prendere a riferimento come
base di calcolo corrisponde a quello dell’ultimo mese di servizio.
3. Resta fermo quanto previsto dalla legge
336 del 1970 e successive modificazioni ed integrazioni . Nei confronti dei
mutilati ed invalidi per servizio e dei loro congiunti continua ad
applicarsi la normativa contrattuale e non contrattuale sin qui applicata
dall’amministrazione nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra e dei
congiunti dei caduti di guerra. Tali benefici non si cumulano con quelli
previsti dai commi precedenti.
4. I gettoni di presenza non sono ricompresi
nel regime di onnicomprensività del trattamento economico previsto per i
dirigenti di cui al presente CCNL.
Art. 70
Personale in particolari posizioni di stato
1. Ai
dirigenti sindacali si applica l’art. 18, comma 4 del CCNQ 7 agosto 1998
relativo alle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi
nonché delle altre prerogative sindacali.
2. Ai
dirigenti che fruiscono dei distacchi sindacali di cui al citato CCNQ
7 agosto 1998 compete la retribuzione tabellare e la retribuzione di
posizione corrispondente all’incarico attribuito al momento del distacco od
altra di pari valenza in caso di individuazione o rideterminazione delle
posizioni dirigenziali successivamente al distacco.
3. A
detto personale compete anche la retribuzione di risultato, nella misura
media prevista dalla Presidenza.
TITOLO
V
NORME
FINALI
Art. 71
Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare
1. In tema di trattamento di fine rapporto e
di previdenza complementare si applica quanto previsto dal relativo CCNQ del
29 luglio 1999.
2. I dirigenti della Presidenza accedono ai
fondi pensione secondo quanto previsto dal protocollo di esplicitazione in
tema di costituzione dei fondi pensione complementari firmato l’8 maggio
2001.
3. Il
Fondo pensione viene finalizzato ai sensi dell’art. 11 del predetto CCNQ e
si costituisce secondo le procedure previste dall’art. 13 dello stesso
accordo. Le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico
del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella
misura dell’1% dell’ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la
determinazione del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro (T.F.R.).
Art. 72
Ricostituzione del rapporto
di lavoro
1. Il
dirigente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di
dimissioni o per risoluzione per motivi di salute può richiedere, entro 5
anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di
lavoro. L'amministrazione si pronuncia motivatamente, entro 60 giorni dalla
richiesta; in caso di accoglimento il dirigente è ricollocato nel ruolo e
nella fascia cui, ai sensi dell’art. 23 del d. lgs. n. 165 del 2001,
apparteneva all'atto delle dimissioni.
2. La
stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dirigente, senza limiti
temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative
all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione
con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei
paesi dell'Unione Europea.
3. Nei
casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro
avviene nel rispetto delle procedure di cui all'art. 39 della legge 449 del
1997 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle disposizioni di
legge in materia di assunzioni ed è subordinata alla disponibilità del
corrispondente posto nella dotazione organica dell'amministrazione ed al
mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte
del richiedente nonché del positivo accertamento dell'idoneità fisica
qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di salute.
4.
Qualora per effetto di dimissioni, il dirigente goda di trattamento
pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo.
Art. 73
Norma
programmatica
1. Le parti concordano
sull’opportunità che la Presidenza verifichi possibili soluzioni tecniche e
forme di copertura finanziaria che possono consentire di pervenire alla
stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal
Servizio Sanitario Nazionale, nonché per la copertura del rischio di
premorienza a favore del personale dipendente. L’Amministrazione valuterà,
in particolare, la possibilità di istituire allo scopo, anche in forma
consorziata con altri enti ed amministrazioni pubbliche, un organismo a
carattere nazionale per la più conveniente gestione del servizio definendo
altresì le modalità per il controllo di detta gestione.
2. Le parti si impegnano ad
incontrarsi entro sei mesi dalla stipulazione del presente contratto per
valutare gli esiti dell’accertamento di cui al comma 1 e per concordare le
iniziative eventualmente necessarie.
Art. 74
Buoni
pasto
1. Per la corresponsione dei buoni pasto
continua ad applicarsi la disciplina contenuta nell’Accordo per
l’attribuzione dei buoni pasto al personale con qualifica dirigenziale
dipendente dalle amministrazioni del comparto dei Ministeri” dell’8 aprile
1997.
Art. 75
Disapplicazioni
a)
Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle
amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale dei
Ministeri relativo al quadriennio normativo 1994-1997 e dal primo biennio
economico 1994-1995, sottoscritto il 9 gennaio 1997 – G.U. 22 gennaio 1997
n. 17;
b)
Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle
amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale dei
Ministeri relativo al secondo biennio economico 1996-1997, sottoscritto il
9 gennaio 1997 – G.U. 22 gennaio 1997 n. 17;
c)
Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro del personale dirigente dell’Area 1 per il quadriennio 1998-2001
ed il biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 5 aprile 2001 – G.U. 28
aprile 2001 n. 98;
d)
Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro del personale dirigente dell’Area 1 per il secondo biennio
economico 2000-2001 sottoscritto i 5 aprile 2001 - G.U. 28 aprile 2001 n.
98;
e)
Accordo per il personale
dell’Area 1 della dirigenza relativo alla sequenza contrattuale di cui agli
artt. 36 e 46 del CCNL del 5 aprile 2001 I biennio e all’art. 3 del CCNL 5
aprile 2001 del II biennio, sottoscritto il 18 novembre 2004.
SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA
DA ADOTTARE
NELLA LOTTA CONTRO LE
MOLESTIE SESSUALI
Art. 1
(Definizione)
1. Per
molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche
verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla
libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare
ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti;
Art. 2
(Principi)
1. Il
codice è ispirato ai seguenti principi:
a) è
inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia
sessuale nella definizione sopra riportata;
b) è
sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con
dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale;
c) è
sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le
eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da
atti o comportamenti molesti;
d) è
istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come
previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o
d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno delle
amministrazioni a sostenere ogni dirigente che si avvalga dell'intervento
della Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di molestie
sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da
seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione.
Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
e) viene
garantito l'impegno dell'Amministrazione a definire preliminarmente,
d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del
presente Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti
culturali e professionali della persona da designare quale
Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere le
Amministrazioni individuano al proprio interno persone idonee a ricoprire
l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;
f) è
assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei
soggetti coinvolti;
g) nei
confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si
applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli
55 e 56 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, nelle quali venga inserita,
precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti, un'apposita
tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta
nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale.
I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai
sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;
h)
l'amministrazione si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai
propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in
particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo
scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità
della persona.
2. Per i
dirigenti, il predetto comportamento costituisce elemento negativo di
valutazione con le conseguenze previste dai CCNL in vigore.
Art. 3
(Procedure da adottare in
caso di molestie sessuali)
1.
Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo
sessuale sul posto di lavoro la dirigente/il dirigente potrà rivolgersi alla
Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una procedura informale
nel tentativo di dare soluzione al caso.
2.
L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi
ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento
affrontato.
3. La
Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e
specifiche competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è
incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al
dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del
caso.
Art. 4
(Procedura informale
intervento della consigliera/del consigliere)
1. La
Consigliera/il Consigliere, ove la dirigente/il dirigente oggetto di
molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il
superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente
di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto
deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento
del lavoro.
4.
L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la
riservatezza che il caso richiede.
Art. 5
(Denuncia formale)
1. Ove la
dirigente/il dirigente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far
ricorso all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora
dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere
formale denuncia, con l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla
dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà
tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti
disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela
giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
2.
Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la
dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà
essere inoltrata direttamente alla direzione generale.
3. Nel
corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti
coinvolti.
4.Nel
rispetto dei principi che informano la legge 10 aprile 1991 n. 125, qualora
l'Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati
i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita
la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in
volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali
ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino
reciprocamente l'inviolabilità della persona.
5. Sempre
nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125 del 1991 e nel caso
in cui l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga
fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere
di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una
sede che non gli comporti disagio.
6. Nel
rispetto dei principi che informano la legge n. 125 del 1991, qualora
l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non ritenga
fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli
interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa
della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel
frattempo un clima sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi
gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con
l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito ad
entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino
disagio.
Art. 6
(Attività di
sensibilizzazione)
1. Nei
programmi di formazione del personale e dei dirigenti le amministrazioni
dovranno includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito
alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire
qualora la molestia abbia luogo.
2.
L'amministrazione dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi
formativi in materia di tutela della libertà e della dignità della persona
al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come
molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione
delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la
cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie
sessuali sul posto di lavoro.
3. Sarà
cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le Organizzazioni
Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali
anche attraverso assemblee interne.
4. Verrà
inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dirigenti/ai
dirigenti sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.
5. Sarà
cura dell'Amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio al fine di
valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta
contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere,
d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari del
Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità un'apposita
relazione sullo stato di attuazione del presente Codice.
6.
L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per
l'adozione del presente Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del
primo anno per verificare gli esisti ottenuti con l'adozione del Codice di
condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali
integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
1
Le parti, in analogia a quanto dichiarato in
sede di stipulazione del CCNL del 5 aprile 2001, confermano che l’
amministrazione nel conferimento degli incarichi dirigenziali dovrà
attenersi ai criteri generali di cui all’art. 20, commi 2 e 8 del presente
CCNL.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Con
riferimento all’articolo 10 (Comitato per le pari opportunità), le parti
auspicano che venga valutata la possibilità di una operatività congiunta
dei comitati per le pari opportunità istituiti per il personale del
comparto e per la dirigenza.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Con
riferimento all’articolo 25 (Assenze retribuite), comma 1, primo alinea, le
parti precisano che gli otto giorni di assenza dallo stesso previsti
possono essere fruiti anche in caso di partecipazione a congressi, convegni,
seminari in qualità di relatore oppure per attività di formazione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Le parti prendono atto che l’applicazione
dell’art. 34 (mobilità) deve essere coerente con quanto previsto dall’art.
35, comma 5/bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dalla legge 266 del
2005.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
Le parti, con riferimento all’art. 35 si
danno reciproco atto che fra i tentativi da esperire per evitare le
dichiarazioni di eccedenza assumono particolare rilievo, nel rispetto delle
esigenze di tutela dei dirigenti dei ruoli della Presidenza, quelli diretti
a rinvenire prioritariamente incarichi vacanti nelle altre strutture
dell’Amministrazione o a favorire il collocamento fuori ruolo o in comando
presso altre pubbliche amministrazioni o organismi pubblici internazionali
ovvero, infine, a valutare la possibilità del ricorso alla risoluzione
consensuale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
6
In
relazione all’art. 40 (Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) le
parti prendono atto che con le note operative n. 20 del 7 aprile 2003 e n.
11 del 13 ottobre 2004 l’INPDAP ha chiarito che l’indennità supplementare
che può essere erogata in caso di risoluzione consensuale “è utile alla
misura della pensione spettante, ma non aumenta, per i mesi per i quali
viene attribuita, l’anzianità
contributiva posseduta dall’interessato all’atto della risoluzione del
rapporto di lavoro”.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
7
L’Aran e le OO.SS. firmatare del presente
contratto, tenuto conto che la disciplina del recesso di cui all’art. 41
(Recesso dell’amministrazione) richiede ulteriori approfondimenti, prendono
atto della necessità di riesaminare la materia nella prossima tornata
contrattuale (2006-2009) al fine di verificare l’esistenza di nuovi
orientamenti giurisprudenziali eventualmente consolidatisi al riguardo e di
rinvenire una soluzione concordata che sia rispettosa della tutela e delle
garanzie dei dirigenti pubblici, nonché della funzionalità e della
trasparenza dell’azione amministrativa.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
Con
riferimento all’art. 45 (effetti del procedimento penale sul rapporto di
lavoro) le parti dichiarano che ai fini del prolungamento della sospensione,
l’amministrazione deve tenere in particolare conto se sia intervenuta
sentenza di assoluzione prima della pronuncia definitiva.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
In
relazione all’art. 61 (Sostituzione del dirigente) le parti si danno atto
che con la locuzione “livello dirigenziale” si intende riferirsi
all’articolazione dei dirigenti in prima fascia o seconda fascia ai sensi
del comma 1 dell’art. 23 del d.lgs. n.165 del 2001.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.10
Le parti prendono atto dell’opportunità che
siano previste idonee azioni positive al fine di contrastare la diffusione
del fenomeno del mobbing.
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