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Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale
dirigente dell’ area VI
per il quadriennio normativo
2002-2005
e biennio economico 2002-2003
In
data 18 aprile 2006
alle ore 20.00 ha avuto luogo l’incontro per la definizione del CCNL in
oggetto tra:
L’ARAN:
e le
seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
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Organizzazioni Sindacali |
Confederazioni Sindacali |
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Epne CGIL FP…………………………. |
CGIL
……………………………… |
| Agenzie
Fiscali CGIL FP…………………………. |
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Epne CISL FPS………………………… |
CISL……………………………… |
| Agenzie
Fiscali CISL FPS……………………….. |
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| Epne
UIL PA……………………………. |
UIL………………………………… |
| Agenzie
Fiscali UIL PA……………………………. |
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| Epne
DIRSTAT…………………………. |
CONFEDIR………………………… |
| Agenzie
Fiscali DIRSTAT…………………………. |
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Epne CIDA FENDEP…………………… |
CIDA……………………………… |
| Agenzie
Fiscali CIDA/UNADIS MINISTERI……. |
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| Agenzie
Fiscali CONFSAL-UNSA………………… |
CONFSAL…………………………. |
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Epne RDB PI…………………………... |
RDB
CUB…………………………… |
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Epne ANMI INAIL……………………… |
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Al
termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegata Ipotesi di
CCNL per il personale dirigente dell’Area VI per il quadriennio normativo
2002-2005 e biennio economico 2002-2003
INDICE
TITOLO I Disposizioni generali
Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Durata e decorrenza del presente contratto
parte i disposizioni PER I DIRIGENTI dell’area
TITOLO II SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
CAPO I RELAZIONI
SINDACALI
Art. 3 Obiettivi e strumenti
Art. 4 Contrattazione collettiva integrativa a livello di ente o
agenzia.
Art. 5 Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti collettivi
integrativi
Art. 6 Informazione
Art. 7 Concertazione
Art. 8 Consultazione
Art. 9 Altre forme di partecipazione
Art. 10 Comitato per le pari opportunità
Art. 11 Comitato paritetico per il mobbing
CAPO II soggetti SINDACALI e titolarita’ delle prerogative sindacali
Art. 12 Soggetti sindacali nelle strutture amministrative di riferimento.
Art. 13 Composizione delle delegazioni
Art. 14 Contributi sindacali
CAPO III RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art. 15 Interpretazione autentica dei contratti
Art. 16 Clausole di raffreddamento
TITOLO IIi rapporto di lavoro
CAPO I COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 17 Contratto individuale di lavoro.
Art. 18 Periodo di prova.
CAPO II struttura DEL RAPPORTO
Art. 19 Impegno di lavoro.
Art. 20 Conferimento incarichi dirigenziali
Art. 21 Verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti
CAPO III interruzioni e sospensioni della prestazione lavorativa
Art. 22 Ferie e festività.
Art. 23 Assenze per malattia.
Art. 24 Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio.
Art. 25 Assenze retribuite.
Art. 26 Congedi dei genitori
Art. 27 Aspettativa per motivi personali o di famiglia.
Art. 28 Altre aspettative disciplinate da specifiche disposizioni di
legge.
Art. 29 Congedi per motivi di famiglia.
Art. 30 Congedi per la formazione.
Art. 31 Attività didattica di dirigenti presso università ed istituti di
alta formazione.
CAPO IV FORMAZIONE
Art. 32 Formazione dei dirigenti
CAPO V MOBILITA’
Art. 33 Incarichi presso altre amministrazioni
Art. 34 Mobilità.
Art. 35 Accordi di mobilità.
Art. 36 Passaggio diretto ad altre amministrazioni dei dirigenti in
eccedenza.
CAPO VI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 37 Termini di preavviso.
Art. 38 Cause di cessazione del rapporto di lavoro
Art. 39 Cessazione del rapporto di lavoro e obblighi delle parti
Art. 40 Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
Art. 41 Recesso dell’ente o agenzia
Art. 42 Tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 43 Procedure di arbitrato in caso di recesso
Art. 44 Nullità del licenziamento
Art. 45 Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
Art. 46 Ricostituzione del rapporto di lavoro
CAPO VII Codici di condotta
Art. 47 Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di
lavoro
TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
Art. 48 Disposizioni generali
Art. 49 Struttura della retribuzione
CAPO II TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA
Art. 50 Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia.
Art. 51 Effetti dei nuovi trattamenti economici
Art. 52 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e
della retribuzione di risultato dei dirigenti di prima fascia.
CAPO III trattamento economico dei DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
Art. 53 Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia.
Art. 54 Effetti dei nuovi trattamenti economici
Art. 55 Graduazione delle posizioni dirigenziali
Art. 56 Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia
preposti ad uffici dirigenziali non generali
Art. 57 Retribuzione dei dirigenti di seconda fascia incaricati di
funzioni dirigenziali generali
Art. 58 Retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia.
Art. 59 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e
della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia.
CAPO IV clausole speciali di parte economica
Art. 60 Clausole speciali
CAPO V PARTICOLARI ISTITUTI ECONOMICI
Art. 61 Incarichi aggiuntivi
Art. 62 Sostituzione del dirigente.
Art. 63 Clausola di salvaguardia.
Art. 64 Tredicesima mensilità.
Art. 65 Trattamento di trasferta.
Art. 66 Trattamento di trasferimento.
Art. 67 Responsabilità civile e patrocinio legale.
Art. 68... Indennità di bilinguismo.
Art. 69 Diritti derivanti da invenzione industriale.
Art. 70 Modalità di applicazione di particolari istituti economici
Art. 71 Personale in particolari posizioni di stato.
TITOLO V DISPOSIZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE
Art. 72 Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare.
TITOLO VI DIPOSIZIONI finali della parte prima
Capo I Disposizioni speciali per i dirigenti degli enti pubblici non
economici
Art. 73 Disposizioni speciali per i dirigenti degli enti pubblici non
economici
Art. 74 Incentivi alla mobilità territoriale dei dirigenti
Art. 75 Conferma discipline precedenti
Capo iI Disposizioni speciali per i dirigenti delle agenzie fiscali
Art. 76 Disposizioni speciali per i dirigenti delle agenzie fiscali
Art. 77 Conferma discipline precedenti
parte iI separata sezione per i professionisti degli enti pubblici non
economici
TITOLO VII introduzione alla sezione
Art. 78 Nota introduttiva alla Sezione.
TITOLO VIII RELAZIONI SINDACALI
Art. 79 Obiettivi e strumenti
Art. 80 Contrattazione collettiva integrativa a livello di ente.
Art. 81 Informazione.
Art. 82 Concertazione.
TITOLO IX rapporto di lavoro
CAPO I area dei professionisti
Art. 83 Premessa al presente capo.
Art. 84 Impegno di lavoro e obblighi relativi
Art. 85 Livelli differenziati di professionalità.
Art. 86 Integrazioni alla disciplina su responsabilità civile e
patrocinio legale.
Art. 87 Obiettivi e strumenti della formazione e dell’aggiornamento
professionale.
CAPO II area medica
Art. 88 Premessa al presente capo.
Art. 89 Orario di lavoro.
Art. 90 Collocazione funzionale.
Art. 91 Integrazioni alla disciplina su responsabilità civile e
patrocinio legale.
CAPO Iii NORME DISCIPLINARI
Art. 92 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
Art. 93 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale.
Art. 94 Norma di rinvio.
Art. 95 Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di
lavoro.
TITOLO x trattamento economico
CAPO I trattamento economico per l’area dei professionisti
Art. 96 Premessa al presente capo.
Art. 97 Struttura della retribuzione dell’area dei professionisti
Art. 98 Incrementi dello stipendio tabellare dell’area dei professionisti
Art. 99 Effetti dei nuovi stipendi
Art. 100 Tredicesima mensilità.
Art. 101 Integrazioni alla disciplina sul Fondo dell’area dei
professionisti
CAPO II trattamento economico per l’area medica
Art. 102 Premessa al presente capo.
Art. 103 Struttura della retribuzione dei medici
Art. 104 Incrementi dello stipendio tabellare dei medici
Art. 105. Effetti dei nuovi stipendi
Art. 106 Tredicesima mensilità.
Art. 107 Integrazioni alla disciplina sul Fondo dell’area medica.
TITOLO XI disposizioni finali della parte seconda
Art. 108 Conferma di discipline precedenti
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N .13.
Dichiarazione
congiunta n. 14.
1. Il
presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale
dirigente di prima e di seconda fascia, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato, appartenente all'Area VI della
dirigenza di cui all'art. 2, sesto alinea, del contratto collettivo
nazionale quadro del 23 settembre 2004 per la definizione delle autonome
aree di contrattazione della dirigenza, dipendente dagli enti e dalle
agenzie dei comparti agenzie fiscali ed enti pubblici non economici.
L’ambito contrattuale comprende anche, secondo quanto stabilito dall’art. 3,
comma 1 del predetto CCNQ, i professionisti degli enti pubblici non
economici, i quali sono collocati, nel rispetto della distinzione di ruolo e
funzioni, in apposita separata Sezione del presente CCNL.
2. Nel
testo del presente contratto i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, sono riportati come
D. Lgs. n. 165 del 2001.
3.
Nella provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL può essere integrato ai
sensi del D.P.R. n. 752 del 1976, e successive modificazioni ed
integrazioni.
4. Il
presente contratto si articola in due parti: la parte prima contiene le
disposizioni applicabili ai dirigenti dell’Area VI; la parte seconda -
identificata come “sezione separata” ai sensi dell’art. 3, comma 1 del CCNQ
23 settembre 2004 - contiene le disposizioni applicabili ai soli
professionisti degli enti pubblici non economici. Nella parte prima sono
dettate, ove specificamente indicato, disposizioni speciali per i dirigenti
degli enti pubblici non economici ovvero per i dirigenti delle agenzie
fiscali. Nella parte seconda, sono dettate, ove specificamente indicato,
disposizioni speciali per il personale dell’area dei professionisti ovvero
per il personale dell’area medica.
1. Il
presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005,
per la parte normativa, e 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2003, per la parte
economica.
2. Gli
effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione,
salvo diverse decorrenze previste dal presente contratto. La stipulazione si
intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei
soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli
artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001.
3. Gli
istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed
automatico sono applicati dagli enti destinatari entro trenta giorni dalla
data di stipulazione del contratto di cui al comma 2.
4. Il
presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno
qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera
raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di
disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non
siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per
evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate con
anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza del contratto.
Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto,
le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né danno luogo ad
azioni conflittuali.
6.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di
scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di
presentazione delle piattaforme, se successiva, al personale cui si applica
il presente CCNL è corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze
previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per
l'erogazione di detta indennità, le parti stipulano apposito accordo ai
sensi degli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001.
7. In
sede di rinnovo biennale per la determinazione della parte economica,
ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla
comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva, intervenuta
nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'Accordo del 23 luglio
del 1993 di cui al comma precedente.
1. Il
sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e
responsabilità degli enti o agenzie e delle organizzazioni sindacali, è
definito in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’interesse ad
incrementare l’efficienza, l’efficacia, la tempestività e l’economicità dei
servizi erogati alla collettività con l’interesse a valorizzare la
centralità della funzione dirigenziale nella gestione dei processi di
innovazione in atto e nel governo degli enti e agenzie, favorendo il
miglioramento delle condizioni di lavoro e la crescita professionale dei
dirigenti.
2. La
condivisione dell’obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di
relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo attribuito a ciascun
dirigente in base alle leggi e ai contratti collettivi, nonché della
peculiarità delle funzioni dirigenziali, improntato alla correttezza dei
comportamenti delle parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti oltre
che in grado di favorire la piena collaborazione della dirigenza al
perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti
collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.
3. Il sistema di relazioni
sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione
collettiva a livello nazionale;
b) contrattazione
collettiva integrativa, che si svolge a livello di ente o agenzia, sulle
materie e con le modalità indicate dal presente contratto;
c) concertazione,
consultazione ed informazione, nonché altri istituti di partecipazione;
d) interpretazione
autentica dei contratti collettivi.
1. La
contrattazione integrativa si svolge a livello nazionale in ciascuno degli
enti o agenzie dell’Area, nel rispetto dei tempi previsti, sulle seguenti
materie:
A) individuazione delle
posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo
sciopero, ai sensi della legge 146 del 1990 e successive modifiche ed
integrazioni, secondo quanto previsto dalle norme di garanzia dei servizi
pubblici essenziali del CCNL;
B) criteri generali per:
a) la verifica della
sussistenza delle condizioni per l’acquisizione delle risorse finanziarie da
destinare all’ulteriore potenziamento dei fondi;
b) l’attuazione della
disciplina concernente la retribuzione direttamente collegata ai risultati,
al raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché alla realizzazione di
specifici progetti;
c) le modalità di
determinazione della retribuzione direttamente collegata ai risultati e al
raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla realizzazione di specifici
progetti;
C) attuazione delle pari
opportunità, con le procedure indicate dall’art. 10 anche per le finalità
della legge 10 aprile 1991, n. 125;
D) implicazioni derivanti
dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi
di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei
servizi sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei
dirigenti;
E) linee generali per la
realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento.
2.
Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento
indicati dall’art. 3, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, le
parti riassumono, nelle materie indicate nelle lettere C), D), E) del comma
1, le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione. Il termine
sopraindicato può essere prorogato di ulteriori trenta giorni.
3. I contratti collettivi
integrativi non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dai
contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti negli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale, dei bilanci dei singoli
enti o agenzie. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere
applicate.
1. I
contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono
a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in
un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal
presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi
o verifiche periodiche. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse ai sensi
dell’art. 4 sono determinate in sede di contrattazione integrativa con
cadenza annuale.
2.
L'ente o agenzia provvede a costituire la delegazione di parte pubblica
abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello
successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare
la delegazione sindacale di cui all' art. 13, comma 2, per l'avvio del
negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, ai sensi
dell’art. 48 del d. lgs. n. 165 del 2001, secondo quanto previsto dall’art.
2 del d. lgs. n. 286 del 1999, è effettuato dal collegio dei revisori dei
conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo
interno. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita
dalla delegazione trattante è inviata al predetto organismo competente per
il controllo entro cinque giorni dalla sottoscrizione, corredata
dall’apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Il predetto
organismo si pronuncia entro quindici giorni. Trascorsi 15 giorni senza
rilievi, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata
positivamente, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo viene
sottoscritta. Per la parte pubblica la sottoscrizione è demandata al
Presidente della delegazione trattante. In caso di rilievi da parte
dell’organismo competente per il controllo, la trattativa deve essere
ripresa entro cinque giorni.
4.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 39, comma 3/ter della legge 27
dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
5. I
contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa
tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi
conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente o
agenzia, dei successivi contratti collettivi integrativi.
6. Gli
enti o agenzie sono tenuti a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla
sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle
modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti
annuali e pluriennali di bilancio.
1.
L’ente o agenzia - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il
confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali - informa
periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all’art. 13,
comma 2 sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere
finanziario, concernenti il rapporto di lavoro dei dirigenti, sia di prima
che di seconda fascia, l’organizzazione degli uffici, la gestione
complessiva delle risorse umane e la costituzione dei fondi previsti dal
presente contratto.
2. Nelle materie per le
quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la
concertazione o la consultazione, l’informazione è preventiva. Il contratto
integrativo individua le altre materie in cui l’informazione è preventiva o
successiva.
3. Ai fini di una più
compiuta informazione, le parti, su richiesta, si incontrano comunque con
cadenza almeno annuale e, in ogni caso, in presenza di iniziative
concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per
l’innovazione tecnologica nonché per eventuali processi di dismissione,
esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
4.
L’informazione preventiva è data, in particolare, sui criteri generali
inerenti le seguenti materie:
a) materie per le quali il
presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la
concertazione o la consultazione;
b) gestione delle
iniziative socio-assistenziali a favore dei dirigenti;
c) conferimento, mutamento
e revoca degli incarichi dirigenziali, nonché le relative procedure;
d) implicazioni derivanti
dai processi di riorganizzazione e ristrutturazione interni all’ente o
agenzia.
1. La
concertazione avviene sui criteri generali relativi alle seguenti materie:
a) graduazione delle
posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse
responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti;
b) sistemi di valutazione
dell’attività dei dirigenti;
c) tutela in materia di
igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
d) condizioni, requisiti e
limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.
2. La concertazione può
essere attivata da ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'art. 13, comma
2, mediante richiesta scritta, entro cinque giorni dal ricevimento
dell’informazione di cui all’art. 6, comma 2; essa si svolge in appositi
incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla richiesta. Durante la
concertazione, le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di
responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza.
3. La
concertazione si conclude nel termine massimo di quindici giorni dalla data
di inizio della stessa. Dell'esito della concertazione è redatto specifico
verbale dal quale risultino le posizioni delle parti e gli eventuali impegni
assunti. Decorso infruttuosamente tale termine, le parti riassumono le
rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
1. La consultazione dei
soggetti sindacali di cui all’art. 13, comma 2, prima dell’adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è
facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente:
a) sull’organizzazione e
disciplina di strutture ed uffici, ivi compresa quella dipartimentale e
distrettuale, nonché sulla consistenza e la variazione delle dotazioni
organiche;
b) nei casi di cui all’art.
19 del d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
1.
Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle
attività dell’ente o agenzia, è prevista la possibilità di costituire a
richiesta, in relazione alle dimensioni degli stessi enti o agenzie e senza
oneri aggiuntivi, commissioni bilaterali ovvero osservatori per
l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti
l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione
degli stessi enti o agenzie nonché concernenti l'ambiente, l'igiene e
sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi, ivi
compreso il comitato per le pari opportunità e quello per il mobbing per
quanto di loro competenza, hanno il compito di raccogliere dati relativi
alle predette materie - che l’ente o agenzia è tenuto a fornire - e di
formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati
organismi, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve
comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
2.
Presso ciascun ente o agenzia possono altresì essere costituiti appositi
comitati paritetici, ai quali è affidato il compito di acquisire elementi
informativi al fine di formulare proposte in materia di formazione e di
aggiornamento professionale per la realizzazione delle finalità di cui
all’art. 32.
1. Al fine di consentire
una reale parità uomini-donne, è istituito, presso ciascun ente o agenzia,
il comitato per le pari opportunità con il compito di proporre misure adatte
a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi
definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento
all'art. 1 della predetta legge. Il comitato è costituito da un componente
designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente
CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell’ente o agenzia. Il
presidente del comitato è designato dall’ente o agenzia ed il
vicepresidente, dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente
effettivo, è previsto un componente supplente.
2. Il
comitato svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati
relativi alle materie di propria competenza, che l’ente o agenzia è tenuta a
fornire;
b) formulazione di proposte
in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
c) promozione di iniziative
volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro
della pari dignità delle persone nonché a realizzare azioni positive, ai
sensi della legge n. 125 del 1991;
d) analisi dei percorsi di
carriera nella dirigenza di prima e di seconda fascia negli enti o agenzie.
3. Nell'ambito dei vari
livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie
sottoindicate, sentite le proposte formulate dal comitato pari opportunità,
sono individuate misure idonee a favorire effettive pari opportunità nelle
condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici:
- percorsi di formazione
mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo
ed alle politiche di riforma con particolare riguardo allo sviluppo della
cultura di genere nella pubblica amministrazione;
- azioni positive, con
particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e
aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate;
- iniziative volte a
prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in
generale;
- processi di mobilità.
4. L’ente o agenzia
assicura l'operatività del comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei
e le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione dell'art. 57,
comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001. In particolare, valorizza e pubblicizza con
ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo
stesso. Il comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle
condizioni delle dirigenti, a cui deve essere data la massima pubblicità.
5. Il
comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un
quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del
comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
6. Negli enti o agenzie ove
non sia istituito, il comitato di cui al presente articolo è costituito
entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto.
1. Il
fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in
occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti -
nei confronti di un dirigente è caratterizzato da una serie di atti,
atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo
sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e
vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro, idoneo
a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del dirigente
stesso nell’ambito dell’ufficio di appartenenza o, addirittura, tale da
escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2. In
relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del
Parlamento europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di
avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la
diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di
prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute
fisica e mentale del dirigente interessato e, più in generale, migliorare la
qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
3.
Nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 9 è, pertanto,
istituito presso ciascun ente o agenzia, entro sessanta giorni dall’entrata
in vigore del presente contratto, un comitato paritetico con i seguenti
compiti:
a) raccolta dei dati
relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in
relazione alle materie di propria competenza;
b) individuazione delle
possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica
dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali
che possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza
morale;
c) formulazione di proposte
di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle
situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del
dipendente interessato;
d) formulazione di proposte
per la definizione dei codici di condotta.
4. Le
proposte formulate dal comitato sono presentate all’ente o agenzia per i
conseguenti adempimenti, tra i quali rientrano, in particolare, la
costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell’ambito delle
strutture esistenti, l’istituzione della figura del consigliere/consigliera
di fiducia nonché la definizione dei codici, sentite le organizzazioni
sindacali firmatarie.
5. In
relazione all’attività di prevenzione del fenomeno di cui al comma 3, il
comitato valuta l’opportunità di attuare, nell’ambito dei piani generali per
la formazione, previsti dall’art. 32, idonei interventi formativi e di
aggiornamento dei dirigenti, che possono essere finalizzati, tra l’altro, ai
seguenti obiettivi:
a) affermare una cultura
organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del
fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e
la solidarietà dei dirigenti, attraverso una più specifica conoscenza dei
ruoli e delle dinamiche interpersonali all’interno degli uffici, anche al
fine di incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione
all’ambiente lavorativo.
6. Il comitato è costituito
da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali
firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell’ente
o agenzia. Il presidente del comitato è designato dall’ente o agenzia ed il
vicepresidente, dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente
effettivo, è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la
composizione paritetica del comitato, di essi fa parte anche un
rappresentante del comitato per le pari opportunità, appositamente designato
da quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due
organismi.
7.
L’ente o agenzia favorisce l’operatività del comitato e garantisce tutti gli
strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare valorizza e
pubblicizza con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro
svolto dallo stesso. Il comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale
sull’attività svolta.
8. Il
comitato di cui al presente articolo rimane in carica per la durata di un
quadriennio e, comunque, fino alla costituzione del nuovo. I componenti del
comitato possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato.
1. I soggetti sindacali
nelle strutture amministrative di riferimento sono le rappresentanze
sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente per l’area della
dirigenza, ai sensi dell’art. 42, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, dalle
organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative
per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale, ai sensi
dell’art. 43 dello stesso decreto legislativo.
2. La
disciplina del comma 1 trova applicazione fino alla costituzione delle
specifiche rappresentanze sindacali unitarie dei dirigenti ai sensi
dell’art. 42, comma 9, del D. Lgs. n. 165/2001.
3. Fino alla costituzione
delle rappresentanze di cui al comma 2, il complessivo monte-ore dei
permessi sindacali di ente o agenzia previsto dal relativo CCNQ nel tempo
vigente, compete solo ai seguenti dirigenti sindacali:
- componenti delle RSA,
costituite ai sensi del comma 1;
- componenti delle
organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione
nazionale.
4. Ai
dirigenti sindacali componenti degli organismi statutari delle
confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, non
collocati in distacco o in aspettativa, qualora non coincidenti con alcuno
dei soggetti di cui al comma 3, competono i soli permessi di cui all’art. 11
del CCNQ del 7 agosto 1998.
5. Ai
fini della ripartizione del monte permessi, il grado di rappresentatività,
delle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative, per la
sottoscrizione del presente CCNL, è accertata, in ciascun ente o agenzia,
sulla base del solo dato associativo, espresso dalla percentuale delle
deleghe rilasciate dai dirigenti per il versamento dei contributi sindacali,
rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito dello stesso ente o
agenzia.
6. Per
la titolarità dei diritti sindacali e delle altre prerogative sindacali, si
rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, modificato dai CCNQ del
27 gennaio 1999, del 9 agosto 2000, nonché ulteriori successive
modificazioni. In particolare, si richiama l’art. 10, comma 2, del CCNQ del
7 agosto 1998, relativo alle modalità di accredito dei soggetti sindacali
presso gli enti o agenzie.
1. Ai
fini della contrattazione collettiva integrativa, ciascun ente o agenzia
individua i dirigenti che fanno parte della delegazione trattante di parte
pubblica.
2. Per le organizzazioni
sindacali, fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze di cui
all’art. 12, comma 2, la delegazione, a livello nazionale di ente o agenzia,
è così composta:
- da componenti delle
rappresentanze sindacali aziendali (RSA) di cui all'art. 12, comma 1;
- da rappresentanti di
ciascuna delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente
contratto.
3. Il
dirigente che sia componente delle rappresentanze di cui all'art. 12, non
può essere titolare di relazioni sindacali, quale parte della delegazione di
parte pubblica, in nome dell’ente o agenzia, per l’area della dirigenza.
4. Gli
enti o agenzie possono avvalersi, nella contrattazione collettiva
integrativa, della attività di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
1. I
dirigenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore dell’organizzazione
sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello
stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita
dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è
trasmessa all’ente o agenzia a cura del dirigente o dell’organizzazione
sindacale.
2. La
delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del
rilascio.
3. Il
dirigente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi
del comma 1, inoltrando la relativa comunicazione all’ente o agenzia di
appartenenza e all’organizzazione sindacale interessata. L’effetto della
revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della
stessa.
4. Le
trattenute devono essere operate dai singoli enti o agenzie sulle
retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute e sono versate
mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità
concordate con gli enti o agenzie medesimi.
5. Gli
enti o agenzie sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui
nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle
organizzazioni sindacali.
1. In
attuazione dell'art. 49 del d. lgs. n. 165 del 2001, qualora insorgano
controversie sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale, le
parti che l’hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla
richiesta, per definire consensualmente il significato della clausola
controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del
primo incontro.
2. Al
fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all’altra apposita
richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una
sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si
basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed
applicativi di rilevanza generale.
3.
L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all’art. 47 del
d.lgs. n. 165 del 2001, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio
della vigenza del contratto collettivo nazionale.
4. Per
le controversie riguardanti l’interpretazione dei contratti collettivi
integrativi, le parti che li hanno sottoscritti procedono analogamente,
secondo le modalità ed i tempi previsti dai commi 1 e 2. L’eventuale accordo
stipulato con le procedure previste dal presente CCNL sostituisce la
clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto
integrativo.
1. Il
sistema di relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza,
buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione
dei conflitti. Entro il primo mese del negoziato relativo alla
contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né
procedono ad azioni dirette, compiendo ogni ragionevole sforzo per
raggiungere l’accordo nelle materie demandate.
2.
Analogamente, durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la
consultazione, le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie
oggetto delle stesse.
1. Il
rapporto di lavoro tra il dirigente e l’ente o agenzia si costituisce
mediante contratto individuale, che ne regola il contenuto in conformità
alle disposizioni di legge, alle normative dell’Unione Europea e alle
disposizioni contenute nel presente contratto.
2. Il
contratto di lavoro individuale è stipulato in forma scritta. In esso sono
precisati gli elementi essenziali che caratterizzano il rapporto e il
funzionamento dello stesso e, in particolare:
a) la data di inizio del
rapporto di lavoro;
b) la qualifica e il
trattamento economico fondamentale;
c) la durata del periodo di
prova;
d) la sede di prima
destinazione.
3. Il
contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai
contratti collettivi nel tempo vigenti, anche per quanto concerne le cause
di risoluzione del contratto di lavoro e i relativi termini di preavviso.
Costituisce, in ogni modo, causa di risoluzione del contratto, senza obbligo
di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento che ne
costituisce il presupposto.
4.
L’ente o agenzia, prima di procedere all’assunzione, invita l’interessato a
presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando
di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Tale
termine può essere prorogato fino a sessanta giorni in casi particolari.
Contestualmente l’interessato è tenuto a dichiarare sotto la propria
responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato,
salvo quanto previsto dall’ art. 18, comma 9, e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d. lgs.
n.165 del 2001. In caso contrario, l’interessato dovrà produrre esplicita
dichiarazione di opzione per il rapporto di lavoro esclusivo con il nuovo
ente o agenzia. Scaduto il termine sopra indicato, l’ente o agenzia comunica
all’interessato di non procedere alla stipulazione del contratto.
1.
Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella qualifica di
dirigente, per un periodo di sei mesi dall’assunzione. Possono essere
esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo abbiano già superato nella
medesima qualifica presso altre pubbliche amministrazioni.
2. Ai
fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio
effettivamente prestato.
3. Il
periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri
casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti. In caso
di malattia il dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto di lavoro può
essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da
causa di servizio il dirigente in prova ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo pari a quello previsto dall’art. 23, comma 1.
4. Le
assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono
soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dirigenti non in
prova.
5.
Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal
rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità
sostituiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal
comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell’ente o agenzia deve essere motivato.
6.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato
risolto, il dirigente si intende confermato in servizio con il
riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli
effetti.
7. In
caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di
effettivo servizio; spetta altresì al dirigente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di
servizio.
8. Il
periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
9.
Durante il periodo di prova, il dirigente proveniente dalla stessa o da
altro ente o agenzia dell’Area VI ha diritto alla conservazione del posto
per un periodo massimo di sei mesi e, in caso di recesso o mancato
superamento della prova, rientra, a domanda, nell’ente o agenzia di
appartenenza. Lo stesso diritto viene riconosciuto al dirigente di un ente o
agenzia dell’Area VI assunto, a seguito di pubblico concorso, come dirigente
presso una amministrazione di altre aree dirigenziali per l’effettuazione
del relativo periodo di prova.
1.
Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente o agenzia di appartenenza,
il dirigente organizza la propria presenza in servizio ed il proprio tempo
di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui
è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua
responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
2.
Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione
od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale o comunque
derivante da giorni di festività, al dirigente deve essere comunque
garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, un adeguato recupero
del tempo di riposo fisiologico sacrificato alle necessità del servizio.
1.
Tutti i dirigenti, appartenenti alla dotazione organica dell’ente o agenzia
e a tempo indeterminato, hanno diritto ad un incarico. L’incarico viene
conferito, con provvedimento dell’ente o agenzia, secondo quanto previsto
dall’art. 19 del d. lgs. n. 165 del 2001. Il provvedimento individua
l’oggetto, la durata dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, con
riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dall’organo di
vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi
che intervengano nel corso del rapporto.
2. Il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene, nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 19, comma 1 del d. lgs. n. 165 del 2001, in base ai seguenti criteri generali:
a) natura e caratteristiche
degli obiettivi prefissati;
b) attitudini e capacità
professionale del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei
risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati negli atti di
indirizzo e programmazione degli organi di vertice;
c) rotazione degli
incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed
efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti
funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, al fine di
favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti.
3. Il
conferimento dell’incarico avviene previo confronto con il dirigente in
ordine alla determinazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali,
alla definizione degli obiettivi e dell’oggetto del provvedimento, nonché ai
risultati da conseguire.
4. Al provvedimento di
conferimento dell’incarico accede un contratto individuale con il quale, nel
rispetto dei principi stabiliti dall’art. 24 del d. lgs. 165 del 2001 e di
quanto previsto dal presente CCNL, viene definito il corrispondente
trattamento economico.
5. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e possono
essere rinnovati. La durata degli stessi è correlata agli obiettivi
prefissati e non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni.
Per gli incarichi di cui all’art. 19, comma 6, del citato d. lgs. 165 del
2001 la durata è stabilita dal decreto legislativo medesimo.
6. La
revoca anticipata rispetto alla scadenza può avere luogo solo per motivate
ragioni organizzative e gestionali oppure in seguito all’accertamento dei
risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive
impartite ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. n. 165 del 2001.
7.
L’assegnazione degli incarichi non modifica le modalità di cessazione del
rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tali casi
l’incarico, la cui durata viene correlata al raggiungimento del predetto
limite, cessa automaticamente, anche nelle ipotesi previste dall’art. 16 del
d. lgs. n. 503 del 1992 e successive modificazioni.
8. I
criteri generali relativi all’affidamento, al mutamento ed alla revoca degli
incarichi di direzione di uffici dirigenziali, nonché quelli concernenti le
relative procedure, sono oggetto dell’informazione preventiva di cui
all’art. 6. Nell’affidamento degli incarichi l’ente o agenzia, nel rispetto
del criterio generale di cui al comma 2, lett. b), al fine della migliore
utilizzazione dei dirigenti, tiene anche conto dell’esperienza professionale
complessivamente acquisita o maturata dagli stessi nell’espletamento di
precedenti incarichi conferiti nell’ambito dell’ente o agenzia.
9. Gli
enti o agenzie adottano procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo
degli incarichi dei dirigenti, al fine di assicurare la certezza delle
situazioni giuridiche e garantire la continuità dell’azione amministrativa,
nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e
dell’imparzialità degli stessi enti o agenzie.
10. Ciascun ente o agenzia
deve, altresì, assicurare la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli
incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di
consentire agli interessati l’esercizio del diritto a produrre eventuali
domande per il conferimento di incarichi in relazione alle posizioni
dirigenziali disponibili.
1. La
valutazione dei dirigenti - che è diretta alla verifica del livello di
raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa -
è caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro.
2. Gli
enti o agenzie, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti,
autonomamente assunti in relazione anche a quanto stabilito dall’art. 1 del
d. lgs. n. 286 del 1999, definiscono - privilegiando nella misura massima
possibile l’utilizzazione di dati oggettivi - meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell’attività svolta dai dirigenti, in relazione alle direttive, ai
programmi e agli obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane,
finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.
3. Le prestazioni, l’attività organizzativa dei dirigenti
e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con i
sistemi, le procedure e le garanzie individuate in attuazione del comma 2
sulla base anche dei risultati del controllo di gestione o da quelli
eventualmente previsti dagli ordinamenti degli enti o agenzie per i
dirigenti che rispondano direttamente all’organo di direzione politica.
4. La valutazione avviene
annualmente ed al termine dell’incarico e i risultati finali della stessa
sono riportati nel fascicolo personale dei dirigenti interessati. Gli enti o
agenzie tengono conto degli esiti della valutazione ai fini della conferma
dell’incarico già ricoperto ovvero dell’affidamento di un diverso incarico,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 21 del d. lgs. 165 del 2001.
5. Gli enti o agenzie adottano preventivamente i criteri generali che
informano i sistemi di valutazione della prestazione e delle competenze
organizzative dei dirigenti, nonché dei relativi risultati di gestione. Tali criteri sono oggetto di
informazione preventiva, seguita, a richiesta, da concertazione con i
soggetti di cui all’art. 13, comma 2.
6. La
valutazione del dirigente è improntata ai seguenti principi:
- motivazione della
valutazione, oggettività delle metodologie, trasparenza e pubblicità dei
criteri usati e dei risultati;
- diretta conoscenza
dell'attività del valutato da parte del valutatore;
- partecipazione al
procedimento del valutato, anche attraverso la presentazione, da parte dello
stesso dirigente, di informazioni (nella forma, ad esempio, di relazioni o
rapporti sulla gestione) sull’attività svolta e sulla corrispondenza della
stessa con gli obiettivi assegnati;
- contraddittorio in caso
di valutazione non positiva, da realizzarsi in tempi certi e congrui;
- previsione della prima
e della seconda istanza ai sensi del d. lgs. n. 286 del 1999, così come
recepito nei rispettivi ordinamenti.
7. Nel
valutare l’operato del dirigente, gli enti o agenzie dovranno, comunque,
tener conto in modo esplicito della correlazione tra gli obiettivi da
perseguire, le direttive impartite e le risorse umane, finanziarie e
strumentali effettivamente poste a disposizione dei dirigenti medesimi,
anche mediante verifiche intermedie finalizzate al monitoraggio
dell’attività svolta, in relazione allo stato di avanzamento nella
realizzazione degli obiettivi assegnati e all’eventuale sopravvenuto
mutamento degli obiettivi fissati e delle risorse assegnate.
8.
Qualora, nel corso dell’anno di valutazione, al dirigente sia stato
conferito un diverso incarico, la valutazione dei risultati riguarda
l’attività svolta in ciascun periodo di riferimento.
9. I
criteri di valutazione sono comunicati ai dirigenti prima dell'inizio dei
relativi periodi di riferimento.
10. La
valutazione non può essere svolta dagli organi preposti a servizi ispettivi
o di regolarità contabile o legittimità amministrativa.
11. Le
procedure ed i principi sulla valutazione della dirigenza, dettati dal d.
lgs. n. 286 del 1999, si applicano a tutti i tipi di responsabilità
dirigenziale previsti dal d. lgs. n. 165 del 2001.
12. La
valutazione può essere anticipatamente conclusa, anche ad iniziativa del
dirigente interessato, nel caso di evidente rischio grave di risultato
negativo della gestione che si verifichi prima della scadenza annuale.
1. Il
dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie
retribuito pari a 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate
previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n.
937.
2. I
dirigenti assunti al primo impiego nella pubblica amministrazione, dopo la
stipulazione del presente CCNL ovvero che alla medesima data di stipulazione
non abbiano maturato tre anni di anzianità di servizio hanno diritto a 26
giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma
1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di
ferie previsti nel comma 1.
3.
Qualora, presso l’ente o agenzia ovvero presso la struttura cui il dirigente
è preposto, l'orario settimanale di servizio si articoli su sei giorni per
settimana, le ferie spettanti sono pari a 32 giornate lavorative, ridotte a
30 per i dirigenti di cui al comma 2 assunti al primo impiego; in entrambe
le fattispecie le ferie sono comprensive delle due giornate di cui al comma
1.
4. Al dirigente sono
altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi
della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previste.
5. Le festività nazionali e
la ricorrenza del santo patrono della località in cui il dirigente presta
servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica,
non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione. Analogo effetto
si determina nell’ulteriore caso di coincidenza della ricorrenza del santo
patrono con una festività nazionale.
6.
Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata
delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione
dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a
quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il
dirigente che abbia fruito di assenze retribuite ai sensi dell’ art. 25
conserva il diritto alle ferie.
8. Le
ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al
comma 13, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del
dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle
esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali
della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel
periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e
straordinarie.
9. In
caso di rientro anticipato dalle ferie per impreviste necessità di servizio,
il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio
di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle
ferie, nonché all’indennità di missione per la durata del medesimo viaggio,
applicando quanto previsto dall’art. 66, comma 2; il dirigente ha inoltre
diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non
goduto.
10. Le ferie sono sospese da
malattie che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero
ospedaliero. E' cura del dirigente informare tempestivamente l’ente o
agenzia, producendo la relativa documentazione sanitaria.
11. In
presenza di motivate esigenze personali o di servizio che non abbiano reso
possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno
essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di
esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere
prorogato fino alla fine dell'anno successivo.
12. Il
periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio,
anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal
caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al
comma 11.
13.
Fermo restando il disposto del comma 8, le ferie disponibili all'atto della
cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e non fruite dal
dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del
pagamento sostitutivo.
1. Il
dirigente non in prova assente per malattia o per infortunio non dipendente
da causa di servizio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
di diciotto mesi, durante il quale gli viene corrisposta la retribuzione
prevista al comma 6. Ai fini del computo dei suindicati diciotto mesi, si
sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi nei tre anni precedenti
l’episodio morboso in corso.
2.
Superato il periodo di diciotto mesi di cui al comma 1, al dirigente che ne
abbia fatto richiesta prima della scadenza dello stesso, può essere
concesso, in casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore
periodo di diciotto mesi, durante il quale non è dovuta retribuzione. In
tale ipotesi, qualora il dirigente lo abbia richiesto, l’ente o agenzia ha
facoltà di procedere, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti,
all'accertamento delle sue condizioni di salute al fine di stabilire la
sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a
svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
3.
Alla scadenza dei periodi di conservazione del posto di cui ai commi 1 e 2,
e nel caso in cui il dirigente, a seguito dell'accertamento di cui al comma
2, sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo
lavoro, l'ente o agenzia può procedere alla risoluzione del rapporto
corrispondendo al dirigente stesso l'indennità sostitutiva del preavviso.
4. I
periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2, non
interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
5.
Restano ferme le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati di Tbc.
6. Il trattamento economico
spettante al dirigente nel periodo di conservazione del posto di cui al
comma 1 è il seguente:
a) retribuzione intera, per
i primi 9 mesi di assenza;
b) 90% della retribuzione
di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione
di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi.
7. La
retribuzione di risultato compete nella misura in cui l’attività svolta
risulti comunque valutabile a tal fine.
8. Il
dirigente si attiene, in occasione delle proprie assenze per malattia, alle
norme di comportamento che regolano la materia, in particolare provvedendo
alla tempestiva comunicazione alla struttura di riferimento dello stato di
infermità e del luogo di dimora e alla produzione della certificazione
eventualmente necessaria.
9. Nel
caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia
ascrivibile a responsabilità di terzi, il dirigente è tenuto a dare
comunicazione di tale circostanza all’ente o agenzia, ai fini della rivalsa
da parte di questi ultimi verso il terzo responsabile, per la parte
corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo di assenza, ai
sensi del comma 6 e agli oneri riflessi relativi.
10. In
caso di gravi patologie che richiedano terapie salvavita ed altre ad essa
assimilabili secondo le indicazioni dell’ufficio medico legale dell’azienda
sanitaria competente per territorio, come ad esempio l’emodialisi, la
chemioterapia, il trattamento per infezione da HIV/AIDS nelle fasi a basso
indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnossky) sono
esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e
2 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di
day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie. Per i giorni
anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione, prevista dal comma 6,
lett. a). La certificazione, relativa sia alla gravità della patologia che
al carattere invalidante della necessaria terapia, è rilasciata dalla
competente struttura sanitaria pubblica.
1. In
caso di assenza per invalidità temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro,
il dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione
clinica. Per l'intero periodo al dirigente spetta l'intera retribuzione
comprensiva della retribuzione di posizione fissa e variabile. La
retribuzione di risultato compete nella misura in cui l’attività svolta
risulti comunque valutabile a tal fine.
2.
Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia
riconosciuta dipendente da causa di servizio, al dirigente spetta l'intera
retribuzione comprensiva della retribuzione di posizione fissa e variabile,
fino alla guarigione clinica. La retribuzione di risultato compete nella
misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine.
3.
Decorso il periodo massimo di conservazione del posto di cui all’art. 23,
commi 1 e 2, trova applicazione quanto previsto dallo stesso art. 23, comma
3. Nel caso in cui l'ente o agenzia decida di non procedere alla risoluzione
del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore
periodo di assenza al dirigente non spetta alcuna retribuzione.
4. Il
procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
delle infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la
risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente rimane
regolato dalle seguenti disposizioni vigenti e loro successive
modificazioni, che vengono automaticamente recepite nella disciplina
pattizia: DPR 3 maggio 1957, n. 686; legge 27 luglio 1962, n. 1116 e
successivo DPCM del 5 luglio 1965; DPR 20 aprile 1994, n. 349; DPR 834 del
1981 (tabelle); art. 22, commi da 27 a 31 della legge 23 dicembre 1994, n.
724; art. 1, commi da 119 a 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; DPR
29 ottobre 2001, n. 461, nonché la legge n. 266 del 2005 con le decorrenze
ivi previste.
1. Il
dirigente ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:
- partecipazione a
concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove,
ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento
professionale facoltativi connessi con la propria attività lavorativa entro
il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno;
- lutti per decesso del
coniuge o di un parente entro il secondo grado o di affini di primo grado, o
del convivente purché la stabile convivenza con il lavoratore o la
lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, in ragione di giorni tre
consecutivi per evento;
- particolari motivi
personali o familiari, entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun
anno.
2. Il
dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in
occasione del matrimonio.
3. Le
assenze di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi nell'anno solare, non
riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio.
4.
Durante i predetti periodi di assenza, al dirigente spetta l'intera
retribuzione.
5. Le
assenze previste dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, come
modificato ed integrato dall’art. 19 della legge n. 53 del 2000, non sono
computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi
e non riducono le ferie.
6. Il
dirigente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altre
assenze retribuite previste da specifiche disposizioni di legge. Tra queste
ultime, assumono maggior rilievo l’art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584
come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e l’art. 5,
comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52, che prevedono rispettivamente
permessi per donatori di sangue e per i donatori di midollo osseo.
1. Ai
dirigenti si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della
maternità e della paternità contenute nel d. lgs. n. 151 del 2001, e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nel
periodo di astensione obbligatoria per congedo di maternità o paternità, ai
sensi degli artt. 16 e 17, commi 1 e 2 del d. lgs. n. 151 del 2001, alla
lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 del
citato decreto legislativo (congedo di paternità), spetta l’intera
retribuzione fissa mensile, inclusa la retribuzione di posizione, nonchè
quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque
valutabile a tal fine.
3. In
caso di parto prematuro, al lavoratore o alla lavoratrice spettano comunque
i mesi di astensione obbligatoria per congedo di maternità o paternità non
goduti prima della data presunta del parto.
4.
Nell’ambito del periodo di congedo parentale di cui all’art. 32, comma 1,
del d. lgs. n. 151 del 2001 (congedo parentale), per le lavoratrici madri o,
in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza,
fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai
fini dell’anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l’intera
retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione di posizione, nonché
quella di risultato, nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque
valutabile a tal fine.
5.
Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e fino al
compimento del terzo anno di vita, nei casi previsti dall’art. 47 del d.
lgs. n. 151 del 2001 (congedo per la malattia del figlio), alle lavoratrici
madri ed, in alternativa, ai lavoratori padri sono riconosciuti, per ciascun
anno di età del bambino, trenta giorni di assenza retribuita secondo le
modalità indicate nel comma 4.
6. I
periodi di assenza di cui ai commi 4 e 5, nel caso di fruizione
continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano
all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche
nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano
intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
7. Ai
fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal
lavoro, di cui all’art. 32, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 151 del 2001, la
lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa
comunicazione, con l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza
di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di
astensione. La comunicazione può essere inviata anche a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il
rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova
applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di
astensione.
8. In
presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano
impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 7, la comunicazione
può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del
periodo di astensione dal lavoro.
9.
Ferma restando l’applicazione dell’art. 7 del d. lgs. n. 151 del 2001,
qualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il
parto, si accerti che l’espletamento dell’attività lavorativa comporta una
situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della
lavoratrice madre, l’ente o agenzia provvede, con il consenso
dell’interessata, al temporaneo conferimento, nell’ambito di quelle
disponibili, di funzioni dirigenziali che comportino minor aggravio
psicofisico.
10. Al
dirigente rientrato in servizio a seguito della fruizione dei congedi
parentali, si applica quanto previsto dall’art. 56 del D. Lgs. n. 151/2001.
1. Al
dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono essere
concessi, a domanda, compatibilmente con le esigenze organizzative o di
servizio, periodi di aspettativa per motivi personali o di famiglia, senza
retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva
di dodici mesi in un triennio.
2. Al
fine del calcolo del triennio di cui al comma 1 si applicano le medesime
regole previste per le assenze per malattia di cui all’art. 23, comma 1.
3.
L’aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente, non si
cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 23 e 24.
4.
Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per
l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali
periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianità,
sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento
pensionistico, ai sensi dell’art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 8
agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti
ivi previsti.
5. Il
dirigente non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa,
anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno
quattro mesi di servizio attivo.
6.
L’ente o agenzia, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i
motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dirigente a
riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il dirigente, per le
stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.
7. Il
rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva
di preavviso, nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato
impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del
periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6.
1. Le
aspettative per cariche pubbliche elettive e per la cooperazione con i paesi
in via di sviluppo restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge
e loro successive modificazioni ed integrazioni. Le aspettative e i
distacchi per motivi sindacali sono regolate dai contratti collettivi quadro
sottoscritti in data 7 agosto 1998, 9 agosto 2000 e 18 dicembre 2002. Rimane
confermato quanto previsto dall’art. 19, comma 6 e dall’art. 23 bis del
d.lgs. n. 165 del 2001.
2. I
dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ammessi ai corsi di
dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che
usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n.
398 sono collocati, a domanda, fatta salva l’applicazione dell’art. 52,
comma 57, della legge n. 448 del 2001, in aspettativa per motivi di studio
senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
3. Il
dirigente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge presti servizio
all’estero, può chiedere una aspettativa, senza assegni, qualora
l’amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella
stessa località in cui si trova il coniuge o il convivente stabile, o
qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località
in questione anche in amministrazione di altra Area.
4.
L’aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere una durata
corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha
originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili
ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno quindici giorni,
o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dirigente in
aspettativa.
5. Il
dirigente non può usufruire continuativamente di periodi di aspettativa per
motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo
e quelle previste dai commi 2 e 3, se tra essi non intercorra un periodo di
servizio attivo di almeno sei mesi. La disposizione non si applica alle
altre aspettative previste dal presente articolo nonché alle assenze di cui
al d. lgs. n. 151 del 2001.
1. Il
dirigente può chiedere, per documentati e gravi motivi familiari, un periodo
di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, in
conformità a quanto disposto dall’art. 4, commi 2 e 4, della legge n. 53 del
2000.
2. I
periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le assenze per
malattia previste dagli artt. 23 e 24.
1. Ai
dirigenti sono concessi i congedi per la formazione disciplinati dall'art. 5
della legge n. 53 del 2000, salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai
dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con anzianità di
servizio di almeno cinque anni presso lo stesse ente o agenzia, possono
essere concessi, a richiesta, i congedi senza assegni di cui al comma 1
nella misura percentuale massima del 10% del personale con qualifica
dirigenziale in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al
31 dicembre di ciascun anno.
3. Per
la concessione dei congedi di cui al comma 1, i dirigenti interessati ed in
possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’ente o agenzia di
appartenenza una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività
formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata
prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta
giorni prima dell'inizio delle attività formative.
4. Le
domande vengono accolte secondo l'ordine progressivo di presentazione, nei
limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
5.
L'ente o agenzia può non accogliere la richiesta di congedo formativo di cui
al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) il periodo previsto di
assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente
possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
6. Al fine di contemperare
le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del
dirigente, l’ente o agenzia può differire la fruizione del congedo fino ad
un massimo di sei mesi qualora la concessione dello stesso possa determinare
un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante
la fase di preavviso di cui al comma 3.
7. Al
dirigente, durante il periodo di congedo, si applica l'art. 5, comma 3,
della legge n. 53 del 2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso art.
5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento
economico, alle modalità di comunicazione all'amministrazione ed ai
controlli, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 23.
1. Per
favorire la circolazione di esperienze tra studi accademici ed attività
lavorative avanzate, nell’ambito di specifici corsi di università ed
istituti di alta formazione mirati all’insegnamento di materie connesse con
le problematiche dell’ente o agenzia e della contrattazione, ai dirigenti
possono essere conferiti incarichi di didattica integrativa o di
insegnamento.
2.
Nelle ipotesi dei cui al comma 1 i dirigenti interessati, a seconda
dell’impegno richiesto, potranno essere collocati in aspettativa non
retribuita o svolgere queste attività in aggiunta agli obblighi ordinari di
servizio, previa autorizzazione del Ministro o dell’organo sovraordinato per
il dirigente preposto ad ufficio dirigenziale generale e di quest’ultimo per
gli altri dirigenti.
1.
Nell'ambito dei processi di riforma della pubblica amministrazione rivolti
verso obiettivi di modernizzazione e di miglioramento
dell’efficienza/efficacia al servizio dei cittadini, la formazione
costituisce un fattore decisivo di successo e una leva strategica
fondamentale per il settore pubblico. Con riferimento alla risorsa
dirigenziale tale carattere diviene più pregnante per la criticità del ruolo
della dirigenza nella realizzazione degli obiettivi predetti.
2. In relazione alle
premesse enunciate al comma 1, la formazione e l'aggiornamento professionale
del dirigente sono assunti dagli enti ed agenzie come metodo permanente teso
ad assicurare il costante adeguamento delle competenze manageriali allo
sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento
e a favorire il consolidamento di una cultura di gestione orientata al
risultato, all'innovazione ed al servizio ai cittadini. Le iniziative di
formazione sono destinate a tutti i dirigenti, compresi quelli in distacco
sindacale. Tali iniziative sono svolte con continuità prevedendo adeguati
investimenti finanziari e garantendo, in ogni caso, la misura minima, pari
all’1% del corrispondente monte-salari della dirigenza, in coerenza con le
direttive generali previste dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. Gli
interventi formativi, secondo le specifiche finalità, hanno sia contenuti di
formazione al ruolo, per sostenere processi evolutivi, di consolidamento, di
mobilità o di ordinaria rotazione, sia contenuti di formazione orientata
allo sviluppo, per sostenere l’inserimento in funzioni di maggiore criticità
emergenti nei processi di cambiamento.
4.
L’aggiornamento e la formazione continua costituiscono l’elemento
caratterizzante l’identità professionale del dirigente, da consolidare in
una prospettiva aperta anche alla dimensione ed alle esperienze europee ed
internazionali. Entro tale quadro di riferimento culturale e professionale,
gli interventi formativi hanno, in particolare, l'obiettivo di curare e
sviluppare il patrimonio cognitivo necessario a ciascun dirigente, in
relazione alle responsabilità attribuitegli ed ai processi interni di
sviluppo organizzativo, per l'ottimale utilizzo dei sistemi di gestione
delle risorse umane, finanziarie, tecniche e di controllo, finalizzato
all'accrescimento dell'efficienza/efficacia della struttura e al
miglioramento della qualità dei servizi resi.
5. Le
attività di formazione di cui al presente articolo possono concludersi con
l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della professionalità del singolo
dirigente, documentato attraverso l’attribuzione di un apposito attestato
rilasciato dai soggetti che l’hanno attuata.
6.
Ciascun ente o agenzia, nell’ambito della propria autonomia di bilancio e
delle specifiche sfere di autonomia e di flessibilità organizzativa ed
operativa, definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ai
programmi di aggiornamento e di formazione dei dirigenti, tenendo conto dei
propri obiettivi di sviluppo organizzativo, dell’analisi dei fabbisogni
formativi e delle direttive governative in materia di formazione, con
particolare riferimento alla direttiva n. 14 del 1995, nonché delle
eventuali risorse aggiuntive dedicate alla formazione stessa in attuazione
del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22/12/1998.
7. Le
politiche formative della dirigenza sono definite da ciascun ente o agenzia
in conformità alle proprie linee strategiche e di sviluppo. Le iniziative
formative sono realizzate, singolarmente o d’intesa con altre
amministrazioni, anche in collaborazione con università, soggetti pubblici
(quali la scuola superiore della pubblica amministrazione, la scuola
superiore dell’economia e finanze ecc.) o società private specializzate nel
settore. Le attività formative devono tendere, in particolare, a rafforzare
la sensibilità innovativa dei dirigenti e la loro attitudine a gestire
iniziative di miglioramento volte a caratterizzare le strutture pubbliche in
termini di dinamismo e competitività. Nella formazione al ruolo e nella
formazione orientata allo sviluppo, gli enti o agenzie favoriscono
l’utilizzo delle più avanzate metodologie di formazione e tecniche
didattiche. A tal fine, sono privilegiati, oltre ai più tradizionali metodi
espositivi, metodologie orientate al coinvolgimento ed alla partecipazione
attiva dei dirigenti.
8. La
partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi
formativi, anche individuali, viene concordata dall’ente o agenzia con i
dirigenti interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti.
9. Il
dirigente può, inoltre, partecipare, senza oneri per l'ente o agenzia, a
corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano, comunque, in
linea con le finalità indicate nei commi che precedono. A tal fine al
dirigente può essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per
motivi di studio della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.
10.
Qualora l’ente o agenzia riconosca l'effettiva connessione delle iniziative
di formazione e aggiornamento svolte dal dirigente ai sensi del comma 9 con
l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, può concorrere con un
proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
1. Al
dirigente può essere conferito un incarico presso altre pubbliche
amministrazioni, previo collocamento in comando, fuori ruolo o altro analogo
provvedimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
2. Il
dirigente può essere collocato in comando presso altra amministrazione che
ne abbia fatto richiesta per esigenze di servizio o quando sia necessaria
una particolare competenza. Il comando è disposto con il consenso
dell’interessato e con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti ed
ha durata pari all’incarico.
3. Il
posto del dirigente comandato, presso l’ente o agenzia di appartenenza, non
può essere coperto per concorso o qualsiasi altra forma di mobilità. Le
posizioni dirigenziali vacanti, presso gli enti o agenzie di destinazione,
temporaneamente ricoperte dal dirigente comandato, sono considerate
disponibili sia ai fini concorsuali che dei trasferimenti per mobilità.
4. Al
termine dell’incarico, il dirigente può chiedere, in relazione alla
disponibilità di posti in organico, il passaggio diretto all’amministrazione
di destinazione, secondo le procedure di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 165
del 2001. In caso contrario, qualora l’incarico non venga rinnovato, il
dirigente rientra all’ente o agenzia di appartenenza.
5. Il
trattamento economico è a carico dell’amministrazione di destinazione salvo
diversa disposizione prevista da specifiche norme di legge.
6. Il
comando non pregiudica la posizione del dirigente agli effetti della
maturazione dell’anzianità di servizio, del trattamento di fine rapporto o
fine servizio e di pensione.
7. Le
disposizioni dei presenti commi si applicano anche agli analoghi
provvedimenti, comunque denominati, che assolvano alle medesime finalità di
cui al comma 1.
8.
Resta confermata, in quanto applicabile agli enti o agenzie destinatarie del
presente CCNL, la disciplina legislativa del collocamento in fuori ruolo
disposto in relazione a particolari esigenze dell’amministrazione di
appartenenza per lo svolgimento di compiti che non rientrano nelle attività
istituzionali della stessa.
9.
Ferma restando l’applicazione dell’art. 23/bis del d. lgs. n. 165 del 2001
ove, con il consenso del dirigente interessato, ne sia disposta
l’assegnazione temporanea per lo svolgimento di un incarico presso organismi
pubblici operanti in sede internazionale, al dirigente stesso, nella
definizione del trattamento economico spettante, può essere assicurato oltre
al trattamento economico fondamentale, comprensivo della retribuzione di
posizione parte fissa, anche una quota della retribuzione di posizione di
parte variabile nella misura definita sulla base dei criteri stabiliti in
contrattazione integrativa in relazione alla disponibilità del fondo.
10. Per
i dirigenti di prima fascia, analoga clausola può essere disposta nel
contratto individuale, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla
contrattazione integrativa di cui al comma 9.
1. Per
il personale dirigente resta confermata l’applicazione delle procedure di
mobilità previste dagli artt. 30 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001.
2. Laddove il dirigente
abbia chiesto l’attribuzione di un diverso incarico disponibile nell’ambito
del proprio ente o agenzia e quest’ultimo l’abbia negato, decorsi due anni
dal conferimento dell’incarico ricoperto, il dirigente stesso ha la facoltà
di transitare, con le procedure di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 165 del
2001, ad altra pubblica amministrazione. Il consenso dell’ente o agenzia di
appartenenza è sostituito dal preavviso di quattro mesi.
1. In relazione a quanto
previsto dall’art. 33 del d. lgs. n. 165 del 2001, tra gli enti o agenzie e
le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, possono essere
stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei dirigenti, al fine di:
- prevenire la
dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria;
- dopo detta
dichiarazione di eccedenza, per evitare i trasferimenti di ufficio o la
dichiarazione di messa in disponibilità.
2. Al
fine di avviare la stipulazione degli accordi di cui al comma 1, la parte
interessata invia alle altre richiesta scritta con lettera raccomandata; il
primo incontro avviene entro 30 giorni dalla richiesta. A decorrere dalla
data della richiesta, i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in
disponibilità, eventualmente avviati dagli enti o agenzie nei confronti di
propri dirigenti, sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli
accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino
all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa
in disponibilità da parte dell'ente o agenzia.
4. Ai
fini della stipulazione degli accordi di mobilità di cui al comma 1, la
delegazione di parte pubblica è composta dai dirigenti individuati da
ciascun ente o agenzia. La delegazione di parte sindacale di ciascun ente o
agenzia è composta dalle organizzazioni sindacali individuate dall'art. 13,
comma 2, secondo alinea.
5. Gli
accordi di mobilità, stipulati ai sensi dei commi precedenti, ed il
conseguente bando devono contenere le seguenti indicazioni minime:
a) gli enti o agenzie
cedenti ed il numero dei dirigenti eventualmente interessati alla mobilità
in previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarato in esubero;
b) le amministrazioni
riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime;
c) i requisiti, ivi
comprese le abilitazioni necessarie per legge e le eventuali tipologie di
laurea, richiesti al dirigente per l'assegnazione dei posti nelle
amministrazioni riceventi;
d) il termine di scadenza
del bando di mobilità;
e) le forme di pubblicità
da dare all'accordo ed al bando, tra le quali deve essere prevista la
pubblicazione nel sito Internet delle amministrazioni interessate.
6. In
ogni caso copia dell'accordo di mobilità e del bando deve essere affissa
negli enti o agenzie cedenti e nelle amministrazioni riceventi, in luogo
accessibile a tutti.
7. Gli
accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di
rappresentanza di ciascun ente o agenzia interessata e dalle organizzazioni
sindacali di cui al comma 4 e sono sottoposti al controllo preventivo dei
competenti organi ai sensi dell'art. 47, comma 3, del d. lgs. n. 165 del
2001.
8. I
dirigenti interessati alla mobilità manifestano la propria adesione,
mediante comunicazione scritta all’ente o agenzia di appartenenza ed
all’amministrazione di destinazione, entro quindici giorni dalla
pubblicizzazione di cui al precedente comma 5, lett. e), unitamente al
proprio curriculum professionale e di servizio.
9.
Qualora concorrano più domande, l'amministrazione di destinazione opera le
proprie scelte motivate sulla base di una valutazione positiva e comparata
del curriculum professionale e di servizio presentato da ciascun candidato,
in relazione al posto da ricoprire, tenendo, altresì, conto dei criteri
previsti dall’art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001. Il dirigente,
purché in possesso dei requisiti richiesti, è trasferito entro il
quindicesimo giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione di
adesione.
10. Il
rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con l’amministrazione di
destinazione e al dirigente sono garantite la continuità della posizione
pensionistica e previdenziale nonché la posizione retributiva maturata in
base alle vigenti disposizioni nell’ente o agenzia di appartenenza, se più
favorevole.
11. Gli
enti o agenzie che intendono stipulare accordi di mobilità possono avvalersi
dell'attività di assistenza dell'A.Ra.N., ai sensi dell'art. 46, comma 2 del
d. lgs. n. 165 del 2001.
1.
Fermi restando gli accordi di mobilità di cui all’art. 35 e in relazione a
quanto previsto dall’art. 33 del d. lgs. n. 165 del 2001, conclusa la
procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso art. 33, allo scopo di
facilitare il passaggio diretto dei dirigenti dichiarati in eccedenza ad
altri enti ed agenzie dell’Area VI e di evitare il collocamento in
disponibilità dei dirigenti che non sia possibile impiegare diversamente nel
proprio ambito, l’ente o agenzia interessato comunica a tutte gli enti e
agenzie dell’Area VI, compresi quelli che hanno articolazioni territoriali,
l’elenco dei dirigenti in eccedenza, richiedendo la loro disponibilità al
passaggio diretto, in tutto o in parte, di tali dirigenti.
2.
Analoga richiesta viene rivolta anche agli altri enti o amministrazioni di
cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs 165/2001 presenti sempre a livello
provinciale, regionale e nazionale, al fine di accertare ulteriori
disponibilità di posti per i passaggi diretti.
3. Gli
enti o agenzie dell’area VI comunicano, entro il termine di 30 giorni dalla
richiesta di cui al comma 1, l’entità dei posti vacanti nella dotazione
organica, per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni,
sussiste l’assenso al passaggio diretto dei dirigenti in eccedenza. Gli enti
e le amministrazioni di altre aree dirigenziali, qualora interessati,
seguono le medesime procedure.
4. I
posti disponibili sono comunicati ai dirigenti in eccedenza che possono
indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni; con
la specificazione di eventuali priorità; l’amministrazione dispone i
trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta.
5.
Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso
posto, l’ente o agenzia di provenienza forma una graduatoria sulla base dei
seguenti criteri:
- dirigenti portatori di
handicap;
- situazione di famiglia,
privilegiando il maggior numero di familiari a carico e/o se il dirigente
sia unico titolare di reddito;
- maggiore anzianità
lavorativa presso la pubblica amministrazione;
- particolari condizioni
di salute del dirigente, dei familiari e del convivente stabile, qualora la
stabile convivenza sia accertata sulla base della certificazione anagrafica
presentata dal dirigente;
- presenza in famiglia di
soggetti portatori di handicap.
La ponderazione dei criteri e
la loro integrazione viene definita in sede di contrattazione integrativa
nazionale di ente o agenzia.
1. Salvo il caso della
risoluzione consensuale, della risoluzione automatica del rapporto di lavoro
prevista all’art. 38, comma 1 e del recesso per giusta causa, nei casi
previsti dal presente contratto per la risoluzione del rapporto con
preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i
relativi termini sono fissati come segue:
a) 8 mesi per dirigenti con
anzianità di servizio fino a 2 anni;
b) ulteriori 15 giorni per
ogni successivo anno di anzianità fino a un massimo di altri 4 mesi di
preavviso; a tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al
semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o
superiore al semestre.
2. In caso di dimissioni
del dirigente i termini di cui al comma 1 sono ridotti ad un quarto.
3. I
termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun
mese.
4. La
parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di
cui al comma 1 è tenuta a corrispondere all’altra parte un'indennità pari
all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato
preavviso, calcolata con le modalità di cui al comma 9. L’ente o agenzia ha
diritto di trattenere, su quanto eventualmente dovuto al dirigente, un
importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da
questi non dato, senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette
al recupero del credito.
5. E'
in facoltà della parte che riceve la comunicazione di recesso risolvere
anticipatamente il rapporto, sia all’inizio che durante il periodo di
preavviso, con il consenso dell'altra parte.
6.
Durante il periodo di preavviso non è consentita la fruizione delle ferie.
Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo
delle stesse.
7. Il
periodo di preavviso è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli
effetti.
8. In
caso di decesso del dirigente, l’ente o agenzia corrisponde agli aventi
diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito
dall'art. 2122 del Codice Civile nonché una somma corrispondente ai giorni
di ferie maturati e non goduti.
9.
L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando tutta la
retribuzione di cui all'art. 49, comma 1, lett. a), b) c) e d).
1. La
cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo
di prova, oltre che nei casi di risoluzione per causa di malattia di cui ai
precedenti artt. 23 e 24, ha luogo:
a) al compimento del limite
massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio
previsti dalle norme di legge applicabili nell'ente o agenzia;
b) per dimissioni del
dirigente;
c) per recesso
dell'amministrazione;
d) per decesso del
dirigente.
e) per risoluzione
consensuale;
f) per perdita della
cittadinanza, nel rispetto della normativa comunitaria in materia.
2. Il
rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva
di preavviso, nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato
impedimento, decorsi quindici giorni, non si presenti in servizio o non
riprenda servizio alla scadenza dei periodo di aspettativa o congedo
previsti dal presente CCNL.
1. La
cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età
avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera
dal primo giorno del mese successivo. La cessazione del rapporto è comunque
comunicata per iscritto dall'ente o agenzia. Nel caso di compimento
dell'anzianità massima di servizio o del limite massimo di età, l'ente o
agenzia risolve il rapporto senza preavviso, salvo domanda dell'interessato
per la permanenza in servizio oltre tale termine, da presentarsi almeno tre
mesi prima.
2. Nel
caso di dimissioni del dirigente, questi deve darne comunicazione scritta
all'ente o agenzia rispettando i termini di preavviso.
1.
L’ente o agenzia ovvero il dirigente possono proporre all’altra parte la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
2. Ai
fini di cui al comma 1, gli enti o agenzie, previa disciplina delle
condizioni, dei requisiti e dei limiti, possono erogare un’indennità
supplementare nell’ambito della effettiva disponibilità dei propri bilanci.
La misura dell’indennità può variare fino ad un massimo di 24 mensilità,
comprensive della quota della retribuzione di posizione in godimento.
3. I criteri generali
relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti in
relazione alle esigenze dell’ente o agenzia per la risoluzione consensuale
del rapporto di lavoro, prima della definitiva adozione, sono oggetto di
concertazione ai sensi dell’art. 7.
4. Per
il periodo di erogazione della predetta indennità non può essere conferito
ad altro dirigente l’incarico per un posto di funzioni equivalenti a quello
del dirigente per cui si è verificata la risoluzione consensuale. Ai fini
del presente comma, si considerano “posti di funzione equivalenti” anche
posti non coincidenti con quello per il quale si è verificata la
risoluzione, purché complessivamente sia assicurato un risparmio pari agli
importi erogati a titolo di indennità.
5. Gli
effetti dell’indennità supplementare di cui al comma 2 ai fini del
trattamento previdenziale ed assistenziale sono regolati dalle disposizioni
di legge in vigore.
1. Nel
caso di recesso dell’ente o agenzia, quest’ultimo deve comunicarlo per
iscritto all'interessato, indicandone contestualmente i motivi e
rispettando, salvo che nel caso del comma 2, i termini di preavviso.
2. Il
recesso per giusta causa è regolato dall’art. 2119 del Codice Civile.
Costituiscono giusta causa di recesso dell’ente o agenzia fatti e
comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale
da essere ostativi alla prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di
lavoro.
3. Nei
casi previsti dai commi 1 e 2, prima di formalizzare il recesso, l’ente o
agenzia contesta per iscritto l’addebito, convocando l’interessato, per una
data non anteriore al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, per
essere sentito a sua difesa. Il dirigente può farsi assistere da un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato
o da un legale di sua fiducia. Ove lo ritenga necessario, l'ente o agenzia,
in concomitanza con la contestazione, può disporre la sospensione dal lavoro
del dirigente, per un periodo non superiore a 30 giorni, con la
corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e la
conservazione dell’anzianità di servizio.
4.
Avverso gli atti applicativi dei precedenti commi 1 e 2, il dirigente può
attivare le procedure disciplinate dall’art. 43, salvo il caso di cui al
comma 5.
5. La
responsabilità particolarmente grave, accertata secondo i sistemi di
valutazione di cui all’art. 21, costituisce giusta causa di recesso.
L’annullamento delle predette procedure di accertamento della responsabilità
fa venir meno il recesso.
6.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 22 del d. lgs. n. 165 del 2001.
7. Non
può costituire causa di recesso l’esigenza organizzativa e gestionale nelle
situazioni di esubero; in tali situazioni si applicano prioritariamente le
vigenti procedure di mobilità, ivi compresa quella di cui all’art. 35.
8. Le
parti convengono di porre in essere una azione congiunta di verifica circa
l’applicazione e gli effetti delle disposizioni contenute nel presente
articolo anche alla luce di eventuali modifiche legislative e
giurisprudenziali che possano intervenire in materia.
1.
Nelle controversie individuali il dirigente attiva il tentativo obbligatorio
di conciliazione di cui all’art. 65 del d.lgs. n. 165 del 2001 ovvero quello
di cui all’art. 4 del CCNQ in materia di conciliazione ed arbitrato del 23
gennaio 2001 e successive proroghe, modifiche o integrazioni.
2. Ove
la conciliazione di cui all’art. 65 del d. lgs. n.165 del 2001 non riesca il
dirigente può adire l’autorità giudiziaria ordinaria ovvero, a prescindere
dalla sede di conciliazione prescelta tra quelle indicate al comma 1,
concordare di deferire la controversia ad un arbitro unico ai sensi del CCNQ
del 23 gennaio 2001 e successive proroghe, modifiche o integrazioni.
1. Avverso gli atti
applicativi di cui all’art. 41, commi 1 e 2, il dirigente, ove non ritenga
giustificata la motivazione fornita dall'ente o agenzia o nel caso in cui
tale motivazione non sia stata indicata contestualmente alla comunicazione
del recesso, può ricorrere alle procedure di conciliazione ed arbitrato
previste dal contratto collettivo nazionale quadro in materia di
conciliazione ed arbitrato sottoscritto il 23/1/2001 e successive proroghe,
modifiche e integrazioni, nel rispetto delle modalità, delle procedure e dei
termini stabiliti negli artt. 3 e 4 del contratto medesimo. L’avvio delle
procedure del presente comma non ha effetti sospensivi sul recesso.
2. Ove
si pervenga alla conciliazione e in tale sede l'ente o agenzia assuma
l’obbligo di riassumere il dirigente, il rapporto prosegue senza soluzione
di continuità.
3.
Qualora l'arbitro, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a
carico dell'ente o agenzia una indennità supplementare determinata, in
relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un
minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo
equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di
ventiquattro mensilità.
4. L'indennità
supplementare di cui al comma 3 è automaticamente aumentata, ove l'età del
dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
- 7 mensilità in
corrispondenza del 51esimo anno compiuto;
- 6 mensilità in
corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto;
- 5 mensilità in
corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto;
- 4 mensilità in
corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto;
- 3 mensilità in
corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto;
- 2 mensilità in
corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto.
5.
Nelle mensilità di cui ai commi 3 e 4 è ricompresa anche la retribuzione di
posizione in godimento del dirigente, con esclusione di quella di risultato.
6. Il
dirigente che accetti l’indennità supplementare non può successivamente
adire l’autorità giudiziaria. In caso di accoglimento del ricorso, l'ente o
agenzia non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto
dal ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilità
riconosciute dall’arbitro ai sensi dei commi 3 e 4.
7. Il
dirigente, il cui licenziamento sia stato ritenuto ingiustificato
dall'arbitro, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione
dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla pronuncia di cui sopra,
può essere trasferito ad altro ente o agenzia dell’area che vi abbia dato
assenso, senza nulla osta dell’ente o agenzia di appartenenza, né obbligo di
preavviso. Qualora si realizzi il trasferimento ad altro ente o agenzia, il
dirigente ha diritto ad un numero di mensilità risarcitorie pari al solo
periodo non lavorato.
1. Il
licenziamento è nullo in tutti i casi in cui tale conseguenza è prevista dal
codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro e, in particolare:
a) se è dovuto a ragioni
politiche, religiose, sindacali, ovvero riguardanti la diversità di sesso,
di razza o di lingua;
b) se è intimato, senza
giusta causa, durante i periodi di sospensione previsti dall'art. 2110 del
Codice Civile e come regolamentati dagli articoli 23, 26 e 29.
2. In tutti i casi di
licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera a) del
comma 1 si applica l'art. 18 della legge n. 300 del 1970.
1. Il
dirigente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è
sospeso obbligatoriamente dal servizio, con privazione della retribuzione,
per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo
della libertà.
2.
L'ente o agenzia, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di
restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di
sospensione del dirigente, fino alla sentenza definitiva alle medesime
condizioni del comma 3, previa puntuale e espressa verifica della
sussistenza di effetti negativi che conseguirebbero dalla riammissione in
servizio nella comparazione tra gli interessi pubblici coinvolti e le
esigenze di tutela della dignità professionale dello stesso dirigente.
3. Il
dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione
anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non
comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a
giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque
per fatti tali da comportare, se accertati, il recesso ai sensi dell’art.
41.
4.
Resta fermo l’obbligo di sospensione per i casi previsti dalla legge n. 55
del 1990 e successive modificazioni e integrazioni, all’art. 15, commi 1
lett. a), lett. b) limitatamente all’art. 316 e 316 bis del codice penale,
lett. c), lett. f), secondo quanto stabilito dal comma 4 septies del
medesimo articolo.
5. Nel
caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all’art. 3, comma 1, della
legge 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente
articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3.
Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva,
ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica
l’art. 4, comma 1, della citata legge 97 del 2001, salvo l’applicabilità
dell’art. 41.
6. La
sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se
non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale
ultimo termine il dirigente è riammesso in servizio, fatta salva la
possibilità per l’ente o agenzia di recedere secondo quanto previsto
dall’art. 41.
7. Al
dirigente sospeso ai sensi del presente articolo è corrisposta un'indennità
pari al 50% della retribuzione tabellare, nonché gli assegni del nucleo
familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
8. Nel
caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciate
con la formula “il fatto non sussiste”, “non costituisce illecito penale” o
“l’imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto nel periodo di
sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto
dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio tenendo conto anche della
retribuzione di posizione fissa e variabile in godimento all’atto della
sospensione.
9. In
caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto
dall’art. 653 c.p.p., ed ove ne ricorrano i presupposti, al dirigente che ne
faccia richiesta si applica anche quanto previsto per le sentenze definitive
di proscioglimento indicate dall’art. 3, comma 57, della legge 350 del 2003
come modificato dal D.L. n. 66 del 2004 convertito con la legge n. 126 del
2004. In caso di premorienza i legittimi eredi hanno diritto a tutti gli
assegni che sarebbero stati attribuiti al dirigente nel periodo di
sospensione o di licenziamento ai sensi del comma 8, esclusi i compensi
legati agli incarichi.
10. In
caso di riammissione in servizio al termine del periodo di sospensione, ai
sensi dei commi 6 e 9, il dirigente ha diritto all’affidamento di un
incarico dirigenziale di valore economico pari a quello in godimento al
momento della sospensione.
11. In
caso di sentenza irrevocabile di condanna si applica l’art. 653 c.p.p.. Il
recesso come conseguenza di tali condanne deve essere attivato nel rispetto
delle procedure di cui dall’art. 41. E’ fatto salvo quanto previsto
dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
1. Il
dirigente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di
dimissioni o per risoluzione per motivi di salute può richiedere, entro 5
anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di
lavoro. L'ente o agenzia si pronuncia motivatamente, entro 60 giorni dalla
richiesta. In caso di accoglimento, il dirigente è ricollocato nel ruolo e
nella fascia cui, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001,
apparteneva all'atto delle dimissioni.
2. La
stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dirigente, senza limiti
temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative
all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione
con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei
paesi dell'Unione Europea.
3. Nei
casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro
avviene nel rispetto delle procedure di cui all'art. 39 della legge 449 del
1997 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle disposizioni di
legge in materia di assunzioni ed è subordinata alla disponibilità del
corrispondente posto nella dotazione organica dell'ente o agenzia ed al
mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte
del richiedente nonché del positivo accertamento dell'idoneità fisica
qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di salute.
4.
Qualora per effetto di dimissioni, il dipendente goda di trattamento
pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo.
1. Gli
enti o agenzie, nel rispetto delle forme di partecipazione di cui al
presente CCNL, adottano con proprio atto, il codice di condotta relativo ai
provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi
di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione del 27
novembre 1991, n. 92/131/CEE. Le parti, allo scopo di fornire linee guida
uniformi in materia, allegano a titolo esemplificativo il codice-tipo.
1. Le
clausole contrattuali che disciplinano il trattamento economico si applicano
ai dirigenti di prima e di seconda fascia, ai sensi degli artt. 19 e 24 del
d.lgs. n. 165 del 2001, nel rispetto del principio dell’art. 24, comma 3 del
medesimo decreto legislativo.
2. In
attuazione dei principi di cui al citato art. 24, commi 2 e 3, per i
dirigenti di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri di base
del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento
economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con
l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività
amministrativa e di gestione, ed i relativi importi”.
3. In
relazione alle risorse finanziarie disponibili per i dirigenti di prima
fascia, l’applicazione del richiamato art. 24, comma 2, è avviata nel
presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al
termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della
retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto
a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei
dirigenti medesimi.
1. La
struttura della retribuzione dei dirigenti di prima e di seconda fascia si
compone delle seguenti voci:
a) stipendio tabellare;
b) retribuzione individuale
di anzianità, maturato economico annuo, assegni ad personam, ove acquisiti e
spettanti in relazione a previgenti contratti collettivi nazionali;
c) retribuzione di
posizione parte fissa;
d) retribuzione di
posizione parte variabile;
e) retribuzione di
risultato.
2. Il trattamento economico
di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi
attribuiti ai dirigenti.
1. Il
trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia si compone delle
seguenti voci retributive: stipendio tabellare, retribuzione di posizione -
parte fissa, retribuzione individuale di anzianità.
2. Lo stipendio tabellare
dei dirigenti di prima fascia, definito ai sensi del CCNL del 5 aprile 2001
nella misura annua lorda di € 46.259,04, comprensiva del rateo di
tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalla date
sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13
mensilità:
- dal 01/01/2002 di €
102,00;
- dal 01/01/2003 di €
108,00.
3. A seguito
dell’applicazione del comma 2 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a
regime dei dirigenti di prima fascia dal 1/1/2003 è rideterminato nella
misura annua lorda di € 48.989,04 per 13 mensilità.
4. Ai
fini dell’applicazione dell’art. 48, comma 3, la retribuzione di posizione
parte fissa definita ai sensi dell’art. 38, comma 3, lett. c) del CCNL del 5
aprile 2001 (quadriennio 1998-2001), nella misura annua lorda di €
23.652,69, che comprende ed assorbe gli incrementi previsti dall’art. 5,
comma 3 del CCNL del 5 aprile 2001 (biennio economico 2000-2001), è
rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di tredicesima
mensilità, ed alle scadenze di seguito indicati:
- dal 01/01/2002 in €
26.278,69;
- dal 01/01/2003 in €
30.022,69.
5.
Resta confermata la retribuzione individuale di anzianità nella misura in
godimento di ciascun dirigente.
6. Il
trattamento economico di cui al presente articolo contiene ed assorbe le
misure dell’indennità integrativa speciale, negli importi in godimento dai
dirigenti in servizio, nonché l’indennità di cui alla legge n. 334/1997.
1. Le
retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’art. 50 hanno effetto sul
trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato,
sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sul trattamento di fine
rapporto, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di
riscatto.
2. Gli
effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella
componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici
risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente
sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque
cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del
presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli
importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli
effetti dell’indennità di buonuscita o di fine servizio, del trattamento di
fine rapporto, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista
dall’art. 2122 del Codice Civile si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di
posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi
non versati a totale carico degli interessati.
4.
All’atto dell’attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento di
incarico di livello dirigenziale generale è conservata la retribuzione
individuale di anzianità in godimento.
1.
Presso ciascun ente o agenzia è confermato il fondo per la retribuzione di
posizione (fissa e variabile) e di risultato dei dirigenti di prima fascia.
2. Il
finanziamento del fondo di cui al comma 1 continua ad essere assicurato
mediante l'utilizzo delle risorse storiche come determinate al 31 dicembre
2001 ai sensi dei precedenti contratti collettivi nazionali, con le modalità
ivi previste.
3. Per ciascun esercizio
finanziario il fondo continua ad essere alimentato come segue:
a) i compensi derivanti da
incarichi aggiuntivi di cui all’art. 24 comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 e
disciplinati dall’art. 61, comma 2;
b) l’importo della
retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio;
c) eventuali risorse
aggiuntive derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge n. 449 del
1997;
d) limitatamente alle
agenzie fiscali, le risorse di cui all’art. 59, comma 4, lettera c), del d.
lgs. 30 luglio 1999, n. 300, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
della gestione;
e) altre eventuali risorse
previste da specifiche disposizioni di legge, quali, ad esempio, quelle di
cui all’art. 18 della legge n. 88/1989 per gli enti cui si applica tale
disciplina.
4. In
relazione al comma 3, lett. b), l’intero importo delle retribuzioni
individuali di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio, confluisce, in
via permanente, nel fondo a decorrere dall’esercizio successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro. Per l’anno in cui avviene la cessazione
dal servizio è accantonato, per ciascun dirigente cessato, un importo pari
alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine,
oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a 15
giorni. L’importo accantonato confluisce nel fondo con decorrenza dall’anno
successivo.
5. Il
fondo è ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali,
calcolati sul monte salari anno 2001 relativo ai dirigenti di prima fascia:
- 1,63% a decorrere dal
01/01/2002;
- ulteriore 2,33% a
decorrere dal 01/01/2003.
6. Le
risorse di cui al comma 5 concorrono interamente al finanziamento degli
incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa di cui all’art. 50,
comma 4.
7. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e
quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento
delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità
gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative
dotazione organiche, le amministrazioni, nell’ambito della programmazione
annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 39, comma 1, della legge
n. 449 del 1997, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per
sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione
delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e
adeguano le disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di
risultato.
1. Il
trattamento economico fisso dei dirigenti di seconda fascia si compone delle
seguenti voci retributive: stipendio tabellare, retribuzione di posizione -
parte fissa, retribuzione individuale di anzianità.
2. Lo
stipendio tabellare, definito ai sensi del CCNL del 5 aprile 2001 nella
misura annua lorda di € 36.151,98, comprensiva del rateo di tredicesima
mensilità, è incrementato, con decorrenza dalla date sottoindicate, dei
seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:
- dal 01/01/2002 di €
86,00;
- dal 01/01/2003 di €
79,00.
3. A
seguito dell’applicazione del comma 2 il nuovo stipendio tabellare annuo
lordo a regime dei dirigenti di seconda fascia dal 1/1/2003 è rideterminato
nella misura annua lorda di € 38.296,98 per 13 mensilità.
4. Per i dirigenti di
seconda fascia la retribuzione di posizione - parte fissa, definita ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. c) del CCNL del 5 aprile 2001 (biennio economico
2000-2001) in euro 8.779,77, è rideterminata negli importi annui lordi,
comprensivi di tredicesima mensilità, ed alle scadenze di seguito indicate:
- dal 01/01/2002 in €
9.143,77;
- dal 01/01/2003 in €
10.339,77.
5.
Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali
assegni ad personam di cui all’art. 49, comma 1, lett. b), ove acquisiti e
spettanti, nella misura in godimento.
6. Il
trattamento economico indicato al presente articolo contiene ed assorbe le
misure dell’indennità integrativa speciale, nell’importo in godimento dai
dirigenti in servizio all’entrata in vigore del CCNL del 5 aprile 2001.
7. In
relazione all’art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai vincitori dei
concorsi per esami per l’accesso alla qualifica di dirigente spetta, sino al
conferimento del primo incarico, la retribuzione di cui ai commi 3 e 5.
1. Le
retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’art. 53 hanno effetto sul
trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato,
sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sul trattamento di fine
rapporto, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di
riscatto.
2. Gli
effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella
componente fissa e variabile in godimento.
3. I
benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno
effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei
dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo
di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle
scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel
presente articolo. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o di fine
servizio, del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva di
preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 del Codice Civile si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal
servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile
provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli
interessati.
4.
All’atto dell’attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento di
incarico di livello dirigenziale generale è conservata la retribuzione
individuale di anzianità in godimento.
1.
Nell’ambito del “Fondo per la retribuzione di posizione e della retribuzione
di risultato”, finanziato con le modalità di cui all’art. 59, la
retribuzione di posizione è definita, presso ogni ente o agenzia, al fine di
assegnare ai dirigenti un trattamento economico correlato alle funzioni
attribuite e alle connesse responsabilità.
2. Gli
enti o agenzie determinano la graduazione delle funzioni dirigenziali, cui è
correlato il trattamento economico di posizione, ai sensi dell’art. 24 del
d.lgs. n. 165 del 2001. Le funzioni sono graduate tenendo conto di criteri
generali connessi alle dimensioni della struttura, alla collocazione ed alla
tipologia della posizione nell’organizzazione dell’ente o agenzia, alla
complessità organizzativa, alle responsabilità derivanti dalla posizione ed
al rischio gestionale assunto.
3. I
criteri generali di cui al comma 2 sono oggetto di concertazione ai sensi
dell’art. 7.
4. In base alle risultanze della graduazione gli enti o agenzie
attribuiscono un valore economico ad ogni posizione dirigenziale prevista
nell’assetto organizzativo degli enti o agenzie medesimi, tenendo comunque
conto di quanto previsto dall’art. 56.
1. Gli
enti o agenzie determinano - articolandoli di norma in tre fasce - i valori
economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali
previste dai rispettivi ordinamenti, secondo i criteri di cui all’art. 55.
2. In ciascun ente o
agenzia l’individuazione e la graduazione delle retribuzioni di posizione
viene operata sulla base delle risorse disponibili ed all’interno dei
seguenti parametri:
a) il rapporto tra la
retribuzione di posizione massima e quella minima attribuite non può
comunque essere inferiore a 1,4 né superiore a 3,5;
b) la retribuzione della o
delle posizioni di fascia intermedia deve essere collocata in modo
proporzionato all’interno delle retribuzioni massima e minima, di cui alla
lettera a).
3. La
retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale,
nell’ambito dell’85% delle risorse complessive, entro i seguenti valori
annui lordi, a regime, per tredici mensilità: da un minimo di € 10.339,77
che costituisce la parte fissa di cui all’art. 53, comma 4 ad un massimo
complessivo di € 43.909,47.
1. Ai dirigenti di seconda
fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali compete, limitatamente
alla durata dell’incarico, la retribuzione stabilita per i dirigenti di
prima fascia ai sensi dell’art. 50, fermo restando quanto previsto dall’art.
23, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001.
1. Al
fine di sviluppare, all’interno degli enti o agenzie, l’orientamento ai
risultati anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione
accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato
per tutti i dirigenti di seconda fascia sono destinate parte delle risorse
complessive di cui all’art. 59, comunque in misura non inferiore al 15% del
totale delle disponibilità.
2. Le risorse destinate al
finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente
utilizzate nell’anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali
risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta
retribuzione di risultato nell’anno successivo.
3. Gli
enti o agenzie definiscono i criteri per la determinazione e per
l’erogazione annuale della retribuzione di risultato ai dirigenti di seconda
fascia. Nella definizione dei criteri, gli enti o agenzie devono prevedere
che la retribuzione di risultato possa essere erogata solo a seguito di
preventiva, tempestiva determinazione degli obiettivi annuali, nel rispetto
dei principi di cui all’art. 14, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001, e
della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione
conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze dei
sistemi di valutazione, di cui all’art. 21.
4.
L’importo annuo individuale della componente di risultato di cui al presente
articolo non può in nessun caso essere inferiore al 20% del valore annuo
della retribuzione di posizione in atto percepita nei limiti delle risorse
disponibili, ivi comprese quelle derivanti dall’applicazione del principio
dell’onnicomprensività.
1.
Presso ciascun ente o agenzia, è confermato il fondo per la retribuzione di
posizione (fissa e variabile) e di risultato dei dirigenti di seconda
fascia.
2. Il
finanziamento del fondo di cui al comma 1 continua ad essere assicurato
mediante l'utilizzo delle risorse storiche come determinate al 31 dicembre
2001 ai sensi dei precedenti contratti collettivi nazionali, con le modalità
ivi previste.
3. Per
ciascun esercizio finanziario il fondo continua, altresì, ad essere
alimentato, sia per gli enti pubblici che per le agenzie fiscali, come
segue:
a) i compensi derivanti da
incarichi aggiuntivi di cui all’art. 24 comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 e
disciplinati dall’art. 61, comma 2;
b) l’importo della
retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio;
c) eventuali risorse
aggiuntive derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge n. 449 del
1997;
d) ulteriori risorse
derivanti da maggiori entrate od economie di gestione, subordinatamente
all’accertamento delle effettive disponibilità;
e) limitatamente agli enti
pubblici non economici, eventuali risorse di cui all’art. 3, comma 2 del
CCNL relativo all’Area I, biennio economico 2000-2001, sottoscritto il
5/4/2001;
f) limitatamente alle
agenzie fiscali, le risorse di cui all’art. 59, comma 4, lettera c), del d.
lgs. 30 luglio 1999, n. 300, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
della gestione;
g) altre eventuali risorse
previste da specifiche disposizioni di legge, quali, ad esempio, quelle di
cui all’art. 18 della legge n. 88/1989 per gli enti cui si applica tale
disciplina.
4. In
relazione al comma 3, lett. b), l’intero importo delle retribuzioni
individuali di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio, confluisce, in
via permanente, nel fondo a decorrere dall’esercizio successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro. Per l’anno in cui avviene la cessazione
dal servizio, è accantonato, per ciascun dirigente cessato, un importo pari
alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine,
oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a 15
giorni. L’importo accantonato confluisce nel fondo con decorrenza dall’anno
successivo.
5. Per
gli enti pubblici non economici, il fondo di cui al presente articolo è
ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul
monte salari anno 2001 relativo ai dirigenti di seconda fascia:
- 1,18% a decorrere dal
01/01/2002;
- ulteriore 2,04% a
decorrere dal 01/01/2003.
6. Le
risorse di cui al comma 5 concorrono al finanziamento degli incrementi della
retribuzione di posizione – parte fissa di cui all’art. 53, comma 4 e, per
la parte residuale, al finanziamento della retribuzione di posizione parte
variabile, secondo i criteri e le modalità di cui agli artt. 55 e 56.
7. Per le agenzie fiscali,
il fondo di cui al presente articolo è ulteriormente incrementato dei
seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2001 relativo
ai dirigenti di seconda fascia:
- 0,55% a decorrere dal
01/01/2002;
- ulteriore 1,82% a
decorrere dal 01/01/2003.
8. Le
risorse di cui al comma 7 concorrono al finanziamento degli incrementi della
retribuzione di posizione-parte fissa di cui all’art. 53, comma 4.
9. In
caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione
finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei
servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze
con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della
dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazione organiche,
gli enti o agenzie, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei
fabbisogni di cui all’art. 39, comma 1, della legge n. 449/97, valutano
anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri
derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni
dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e adeguano le
disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
10. Le
risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono
essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo
risultassero ancora disponibili sono utilizzate per la retribuzione di
posizione e di risultato secondo i criteri stabiliti in sede di
contrattazione integrativa.
CAPO IV
clausole speciali di parte economica
1. In
caso di ritardo dell’ente o agenzia nel rinnovo dell’incarico al dirigente,
fatti salvi i casi previsti dall’art. 21 del d. lgs. 165 del 2001 e
dall’art. 63, viene corrisposto il trattamento economico in godimento in
relazione all’attività svolta.
2. Il
dirigente di prima fascia eletto, ai sensi dell’art. 22 del d. lgs. n. 165
del 2001, collocato quale componente del Comitato dei Garanti in posizione
di fuori ruolo, mantiene per la durata del mandato il trattamento economico
complessivo in godimento.
1. In
relazione all’espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in
ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dagli enti o agenzie presso
cui prestano servizio o su designazione degli stessi, i relativi compensi
dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente agli enti o agenzie e
confluiscono sui fondi di cui agli artt. 52 e 59, per essere destinati al
trattamento economico accessorio, sulla base dell’art. 24, comma 3, del
d.lgs. n. 165 del 2001.
2.
Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che
svolgono detti incarichi aggiuntivi, la retribuzione di risultato che viene
loro corrisposta è incrementata in ragione dell’impegno richiesto. Tale
quota viene definita, in sede di contrattazione integrativa, in una misura
ricompresa tra il 50% e il 66% dell’importo disponibile, una volta detratti
gli oneri a carico dell’ente o agenzia.
3. Gli
enti o agenzie conferiscono gli incarichi di cui al presente articolo nel
rispetto del principio della rotazione al fine di garantire le medesime
opportunità di valorizzazione delle specifiche professionalità, tenendo,
altresì, conto del numero e del valore degli incarichi già assegnati allo
stesso dirigente.
4.
L’attribuzione degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1 deve essere
improntata ai seguenti criteri:
- competenze e capacità
professionali dei singoli dirigenti;
- natura e
caratteristiche dell’incarico con riferimento ai programmi da realizzare;
- correlazione con la
tipologia delle funzioni assegnate mediante l’incarico di cui all’art. 20.
5.
L’ente o agenzia, nell’attribuzione degli incarichi aggiuntivi, verifica che
l’impegno richiesto per l’espletamento degli stessi sia compatibile con lo
svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite con il provvedimento di
incarico di cui all’art. 20, anche al fine di non pregiudicare il
raggiungimento degli obiettivi ivi stabiliti.
6.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno gli enti o agenzia forniscono alle
organizzazioni sindacali, ai sensi dell’art. 6, l’elenco degli incarichi
conferiti nel corso dell’anno precedente.
1.
Nelle ipotesi di vacanza in organico ovvero di sostituzione del dirigente
titolare dell’incarico, assente con diritto alla conservazione del posto, la
reggenza dell’ufficio può essere affidata ad un altro dirigente del medesimo
livello dirigenziale con un incarico ad interim.
2. Il
dirigente, durante il periodo di sostituzione, continua a percepire la
retribuzione di posizione in godimento.
3. Il
trattamento economico complessivo del dirigente, per i periodi di
sostituzione, è integrato, nell’ambito della retribuzione di risultato, di
un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore
economico della retribuzione di posizione prevista per l’incarico del
dirigente sostituito.
4. La
contrattazione integrativa, nel definire le percentuali di cui al comma 3,
tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi: sede degli incarichi
ricoperti, livello di responsabilità attribuito e grado di conseguimento
degli obiettivi.
1.
Gli enti o agenzie che, in mancanza di una espressa valutazione negativa,
alla scadenza dell’incarico non intendano riconfermare lo stesso,
conferiscono al dirigente un altro incarico di pari valore economico.
2. In
relazione al comma 1, ove non siano disponibili posizioni dirigenziali
vacanti di pari fascia ovvero le stesse richiedano il possesso di specifici
titoli di studio e professionali, l’ente o agenzia regola gli effetti
economici correlati all’attribuzione di un eventuale incarico di importo
inferiore sulla base di criteri e termini definiti nella contrattazione
integrativa, secondo le modalità di cui all’art. 4. Tra i criteri, è
prevista l’attribuzione di una retribuzione di posizione il cui valore
economico non sia inferiore del 10% rispetto a quella corrisposta in
relazione al precedente incarico.
3. La medesima disciplina
di cui ai precedenti commi, si applica anche nelle ipotesi di
ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la
soppressione delle competenze affidate all’ufficio o una loro diversa
graduazione.
1.
L’ente o agenzia corrisponde ai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel mese di
dicembre di ogni anno. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività od
un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno
lavorativo.
2.
L’importo della tredicesima mensilità è pari:
a) un tredicesimo dello
stipendio tabellare di cui agli artt. 50 e 53 e della retribuzione di
posizione parte fissa e variabile in godimento, spettanti al dirigente nel
mese di dicembre;
b) al rateo della
retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
c) al rateo del maturato
economico, ove spettante.
3. La tredicesima mensilità
è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo
gennaio dello stesso anno.
4. Nel
caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di
cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in
ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le
frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantesimo, per ogni giorno di
servizio prestato nel mese ed è calcolata con riferimento alle voci
retributive di cui al comma 2 spettanti al dirigente nel mese contiguo a
servizio intero.
5. I
ratei della tredicesima mensilità non spettano per i periodi trascorsi in
aspettativa o in altra condizione che comporti la sospensione o la
privazione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline
previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
6. Per
i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico,
il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è
ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico,
fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e
contrattuali vigenti.
1. Il
presente articolo si applica ai dirigenti comandati a prestare la propria
attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più
di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dirigente
venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di
servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località
più vicina a quella della trasferta.
2. Ai dirigenti di cui al
comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:
a) il rimborso delle spese
effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave, ivi compresi
i traghetti, gli aliscafi e le navi veloci, ed altri mezzi di trasporto
extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o
equiparate;
b) il rimborso delle spese
per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani;
c) il rimborso delle spese
autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo nei casi
preventivamente autorizzati ai sensi del comma 3.
3. Il dirigente inviato in
trasferta può essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di
trasporto.
4. Per le trasferte di
durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta il rimborso della spesa
sostenuta per il pernottamento in albergo di categoria quattro stelle,
secondo la disciplina dell’art. 1, comma 68, della L. 662 del 1996, e della
spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di € 30,55 per il primo
pasto e di complessivi € 61,10 per i due pasti. Per le trasferte fino a
dodici ore e comunque non inferiori alle otto ore, compete solo il rimborso
per il primo pasto. Nei casi di trasferta continuativa nella medesima
località, di durata non inferiore a trenta giorni, è consentito il rimborso
della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di
categoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo, sempreché risulti
economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria
consentita nella medesima località.
5. Il dirigente inviato in
trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non
inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per
la trasferta.
6. Gli
enti o agenzie stabiliscono, con gli atti previsti dai rispetti ordinamenti
ed in funzione delle proprie esigenze organizzative e previa informazione
preventiva ai soggetti sindacali di cui all’art. 13, comma 2, la disciplina
della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente
articolo, individuando, in particolare, il sistema di calcolo delle
distanze, la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità
procedurali, con particolare riferimento all’uso dei taxi e degli altri
mezzi di trasporto, i criteri e le condizioni per il richiamo in sede in
presenza di particolari esigenze di servizio, i limiti e le modalità
attuative della disciplina dell’art. 66. Le trasferte all'estero restano
disciplinate dalle vigenti disposizioni.
7.
Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte
nei limiti delle risorse previste nei bilanci dei singoli enti o agenzie per
tale specifica finalità, ad invarianza di spesa complessiva.
1. Al dirigente trasferito
ad altra sede dello stesse ente o agenzia, per motivi organizzativi o di
servizio, quando il trasferimento comporti un cambio della sua residenza,
deve essere corrisposto il seguente trattamento economico:
a) indennità di trasferta
per sé ed i familiari;
b) rimborso spese di
viaggio per sé ed i familiari nonché di trasporto di mobili e masserizie;
c) rimborso forfetario di
spese di imballaggio, presa e resa a domicilio ecc.;
d) indennità chilometrica
nel caso di trasferimento con autovettura di proprietà per sé ed i
familiari;
e) indennità di prima
sistemazione.
2.
Limitatamente all’applicazione del presente articolo, per l’importo
dell’indennità di trasferta di cui al comma 1, lett. a) si continua a fare
riferimento all’art. 4, comma 2 del CCNL del 18 novembre 2004.
3. Il
dirigente che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresì, titolo
al rimborso delle eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto
di locazione della propria abitazione, regolarmente registrato.
4.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, si fa fronte nei limiti delle
risorse previste nei bilanci dei singoli enti o agenzie per tale specifica
finalità.
1. E’
attivata per tutti i dirigenti un’assicurazione contro i rischi
professionali e le responsabilità civili, senza diritto di rivalsa verso il
dirigente, che copra anche le spese legali dei processi in cui il dirigente
è coinvolto per causa di servizio, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.
2. A
tal fine è destinata la somma di € 258,23 annui per dirigente in servizio
non coperto da polizza.
3. Ciascun ente o agenzia
sceglie la società di assicurazione entro quattro mesi dalla sottoscrizione
del presente CCNL e - salvo quanto eventualmente previsto dagli ordinamenti
degli enti o agenzie - con apposita gara, che prevede comunque la
possibilità per il dirigente di aumentare massimali e “area” di rischi
coperta con versamento di una quota individuale.
4. In attesa
dell’attuazione di quanto previsto al comma 3, l’ente o agenzia provvede al
rimborso delle eventuali spese legali affrontate dai dirigenti, eccetto le
ipotesi di dolo e colpa grave.
5. Nel
caso in cui gli enti o agenzie non abbiano sottoscritto la polizza
assicurativa di cui al presente articolo, i relativi importi sono destinati,
per il solo anno di competenza, alle risorse utilizzate per la retribuzione
di risultato.
6. Ai
fini della stipula dell’assicurazione di cui al presente articolo, gli enti
o agenzie possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una
convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente.
7.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 18 del D.L. 67 del 1997 convertito
dalla legge n. 135 del 1997.
1. Ai
sensi dell’art. 70, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, ai dirigenti degli
uffici della provincia autonoma di Bolzano e degli uffici della provincia di
Trento aventi competenza regionale, continua ad essere erogata l’indennità
di bilinguismo secondo i criteri e le modalità vigenti.
2. In
relazione a quanto previsto dal comma 1, per tali dirigenti nella struttura
della retribuzione di cui all’art. 49, è confermata la voce retributiva
“indennità di bilinguismo”.
3. A
decorrere dall’1/1/2003, la misura economica dell’indennità di bilinguismo
di cui al comma 1 è rideterminata in € 209,23 mensili per dodici mensilità.
4. Per i dirigenti degli
uffici della Regione Valle d’Aosta l’indennità di bilinguismo è fissata
nella misura prevista per il personale di cui al comma 1.
1.
Qualora il dirigente, nello svolgimento del rapporto di lavoro, effettui una
invenzione industriale, si applicano le disposizioni dell'art. 2590 Codice
Civile e quelle speciali che regolano i diritti di invenzione.
2. In
relazione all'importanza dell'invenzione rispetto all'attività istituzionale
dell’ente o agenzia, la contrattazione integrativa può individuare i criteri
ai fini della definizione di speciali compensi nell'ambito delle risorse
destinate alla retribuzione di risultato.
1. Al
dirigente riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per
causa di servizio continua ad essere riconosciuto un incremento percentuale,
nella misura rispettivamente del 2,50% e dell’1,25% del trattamento
tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, a seconda
che l’invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione
ovvero alle ultime due. Il predetto incremento non riassorbibile, viene
corrisposto, per una sola volta nella misura massima, a titolo di
retribuzione individuale di anzianità.
2. La
disciplina del comma 1 trova applicazione anche nei confronti dei dirigenti
che abbiano conseguito il riconoscimento della invalidità con provvedimento
formale successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso la
domanda può essere presentata dall’interessato, o eventualmente dagli eredi,
entro i successivi sessanta giorni e il trattamento tabellare da prendere a
riferimento come base di calcolo corrisponde a quello dell’ultimo mese di
servizio.
3.
Resta fermo quanto previsto dalla legge 336 del 1970 e successive
modificazioni ed integrazioni. Nei confronti dei mutilati ed invalidi per
servizio e dei loro congiunti continua ad applicarsi la normativa
contrattuale e non contrattuale sin qui applicata dagli enti o agenzie
spettante ai mutilati e agli invalidi di guerra e ai congiunti dei caduti di
guerra. Tali benefici non si cumulano con quelli previsti dai commi
precedenti.
4. I
gettoni di presenza non sono ricompresi nel regime di onnicomprensività del
trattamento economico previsto per i dirigenti di cui al presente CCNL.
1. Ai
dirigenti sindacali si applica l’art. 18, comma 4 del CCNQ 7.8.1998 relativo
alle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle
altre prerogative sindacali.
2. Ai
dirigenti che fruiscono dei distacchi sindacali di cui al citato CCNQ
7.8.1998 compete la retribuzione tabellare e la retribuzione di posizione
corrispondente all’incarico attribuito al momento del distacco od altra di
pari valenza, in caso di individuazione o rideterminazione delle posizioni
dirigenziali successivamente al distacco.
3. A
detto personale compete anche la retribuzione di risultato, nella misura
media prevista dal singolo ente o agenzia.
1. In
tema di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare, si
applica quanto previsto dal CCNQ del 29/7/1999 e successive modifiche ed
integrazioni.
2. I
dirigenti accedono ai fondi pensione secondo quanto previsto dal protocollo
di esplicitazione in tema di costituzione dei fondi pensione complementari
firmato l’8/5/2001.
3. Il
Fondo pensione viene finalizzato ai sensi dell’art. 11 del CCNQ 29/7/1999 e
si costituisce secondo le procedure previste dall’art. 13 dello stesso CCNQ.
Le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del
datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella
misura dell’1% dell’ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la
determinazione del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro (T.F.R.).
1. Le
disposizioni del presente capo si applicano ai soli dirigenti degli enti
pubblici non economici.
1. La
contrattazione integrativa degli enti con articolazioni organizzative sul
territorio può prevedere la corresponsione di speciali incentivi alla
mobilità territoriale, fermi restando i trattamenti di trasferimento
previsti dal presente CCNL, alle condizioni previste dai successivi commi 2
e 3.
2. Per
la finalità di cui al comma 1, la contrattazione integrativa può costituire
uno speciale fondo per la mobilità territoriale, utilizzando risorse certe e
stabili dei fondi di cui agli artt. 52 e 59, in misura non superiore al 5%
delle risorse destinate alla retribuzione di risultato; la stessa
contrattazione stabilisce, inoltre, i criteri generali di corresponsione
degli incentivi da erogare.
3. Gli incentivi di cui al
presente articolo sono corrisposti nei limiti del fondo per la mobilità
territoriale di cui al comma 2. Eventuali risorse del predetto fondo non
utilizzate al termine di ciascun anno, tornano nella disponibilità della
contrattazione integrativa.
4. Il presente articolo
sostituisce l’art. 9 del CCNL dell’Area I sottoscritto il 18/11/2004, che
viene, pertanto, disapplicato.
1. Ai
dirigenti in posizione di comando o di fuori ruolo presso organismi esterni
all'ente di appartenenza continua ad applicarsi la speciale disciplina di
cui all’art. 48, comma 2 del CCNL 11/10/1996 che viene, pertanto, recepita
nel presente CCNL.
2. In
continuità con quanto previsto dall’art. 31, comma 9 del CCNL 11/10/1996,
nei confronti del dirigente che, sulla base delle vigenti normative, abbia
chiesto il trasferimento ad altro ente del comparto enti pubblici non
economici che abbia dato il proprio assenso, il nulla-osta dell’ente di
appartenenza è sostituito dal preavviso di 4 mesi comunicato a quest’ultimo.
3. Nei
confronti dei dirigenti trasferiti d’ufficio in altra città, resta ferma la
disciplina di cui all’art. 14, comma 2 della legge n. 88/1989, che viene
pertanto recepita nel presente CCNL.
4. In materia di
retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di enti associati o
federati, anche con riferimento ai rapporti tra i predetti enti e quelli
associanti o federanti, continua a trovare applicazione la speciale
disposizione di cui all’art. 46, comma 2 del CCNL 11/10/1996, che viene,
pertanto, recepita nel presente CCNL.
5.
Continua a trovare applicazione il rinvio previsto dall’art. 48, comma 1 del
CCNL sottoscritto l’11/10/1996, con particolare riferimento alla mensa,
all’attribuzione di buoni pasto sostitutivi ed ai benefici assistenziali e
sociali. Sono fatte salve le materie di cui al citato art. 48 disciplinate
nel presente CCNL.
1. Le
disposizioni del presente capo si applicano ai soli dirigenti delle agenzie
fiscali.
1. Per
la corresponsione dei buoni pasto, continua a trovare applicazione la
disciplina prevista dall’accordo per l’attribuzione di buoni pasto al
personale con qualifica di dirigente dipendente dalle amministrazioni del
comparto ministeri, sottoscritto l’8/4/1997, la quale viene, pertanto,
recepita nel presente CCNL.
1. La
presente sezione del contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai
professionisti degli enti pubblici non economici con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato o a tempo determinato di cui all’art. 3, comma 1 del
CCNQ 23 settembre 2004. In coerenza con i precedenti CCNL, i professionisti
destinatari della presente Sezione includono il personale dell’area dei
professionisti ed il personale dell’area medica, secondo le indicazioni di
cui all’art. 51 del CCNL sottoscritto il 11/10/1996.
2.
L’espressione “professionista/i”, salvo diversa previsione, designa d’ora in
avanti ed agli effetti della presente Sezione del contratto, il personale
dipendente di cui al comma 1. Le espressioni “personale dell’area dei
professionisti” e “personale dell’area medica”, salvo diversa previsione,
designano invece le più specifiche tipologie professionali destinatarie
della presente Sezione.
3. I professionisti
destinatari del presente CCNL costituiscono, al pari della dirigenza, una
risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi degli enti.
Correlativamente, anche in ragione del duplice profilo di "professionisti" e
di "dipendenti" investiti di particolari responsabilità, essi rappresentano
un'area di funzioni di peculiare interesse sotto il profilo contrattuale.
4. Di
qui l'inclusione dei professionisti in un'area di contrattazione comune con
la dirigenza, ferma restando la fondamentale distinzione di ruoli e di
funzioni e la conseguente necessità di una distinta disciplina contrattuale.
5. La particolare natura,
lo spessore delle responsabilità e il grado di autonomia che caratterizzano
lo svolgimento di dette funzioni sottolineano l'importanza e la delicatezza
del ruolo che i professionisti esplicano attraverso la prestazione degli
apporti specialistici secondo la rispettiva professione da essi garantita
all'ente a garanzia della correttezza del quotidiano operare e, per l'area
legale, attraverso l'attività di patrocinio, rappresentanza e assistenza.
6.
L'attività dei professionisti all'interno degli enti, sotto questo primo e
fondamentale profilo, si svolge in conformità alle normative ed alle regole
deontologiche che disciplinano l'esercizio delle rispettive professioni. I
professionisti ne rispondono a norma di legge secondo i singoli ordinamenti
professionali con l'assunzione delle conseguenti responsabilità.
7. Il
rigoroso rispetto delle norme deontologiche che promanano dai rispettivi
Ordini professionali costituisce un vincolo primario per ciascun
professionista.
8. Ciò
posto, le parti rilevano che l'apporto dei professionisti, fermi restando
gli ambiti di autonomia accennati, si inscrive in un contesto unitario che
deve tendere al miglioramento dei livelli di efficienza, efficacia e qualità
dei servizi istituzionali.
9.
Tale aspetto postula, secondo la concorde valutazione delle parti, la
necessità che l'attività del professionista, nel rigoroso rispetto degli
ambiti di autonomia sul piano tecnico-professionale, si armonizzi con le
logiche che governano l'attività dell'ente e con le dinamiche organizzative
che le sottendono.
10.
Sotto questo profilo i professionisti si raccordano ai diversi livelli della
struttura organizzativa per l'individuazione di obiettivi e priorità, in
modo da garantire quella piena sintonia che è indispensabile per la
realizzazione degli obiettivi dell'ente e per la migliore tutela
dell'interesse pubblico cui l'attività istituzionale è finalizzata.
1. La peculiare posizione
dei professionisti nell'ambito degli enti di appartenenza, evidenziata nella
premessa alla presente Sezione, sottolinea l'esigenza, nell’ambito del
sistema delle relazioni tra gli enti e le organizzazioni sindacali, di
favorire, nel rispetto delle prerogative professionali, il concorso
responsabile e consapevole dei professionisti alla realizzazione degli
obiettivi degli enti per il miglioramento dell'attività istituzionale, sotto
i profili del potenziamento dell'efficienza operativa e dell'accrescimento
dei livelli di efficacia e di qualità. In tale ottica, si ribadisce
l’esigenza di assicurare un ampio coinvolgimento della categoria anche nelle
scelte di fondo e nelle decisioni che, comunque, incidono
sull'identificazione degli obiettivi da perseguire.
2. Il
sistema di relazioni sindacali intende valorizzare, anche nella chiarezza
delle procedure, i momenti di confronto non negoziali, espressione dei
diritti di informazione, di consultazione, di concertazione e di
partecipazione riconosciuti alle organizzazioni sindacali. Il sistema delle
relazioni sindacali, ferma restando la sua unicità per tutto il personale
destinatario del presente CCNL, mira ad assicurare l'integrazione della
risorsa professionale nel contesto unitario dell'ente, nella consapevolezza
della peculiare rilevanza e criticità della risorsa stessa ai fini
dell'efficacia complessiva dell'azione amministrativa. A tal fine, il
sistema garantisce ai soggetti sindacali legittimati, ai sensi dell’art. 13,
comma 2, un'adeguata presenza nei momenti più significativi della vita
istituzionale.
3. In
coerenza con le linee indicate nei commi 1 e 2, la contrattazione collettiva
integrativa di cui all’art. 4, fermi restando i tempi e le procedure di cui
all’art. 5, disciplina in apposita separata Sezione le materie riguardanti i
professionisti previste nella presente Sezione del CCNL.
4. In
coerenza con i commi precedenti, il comitato pari opportunità di cui
all’art. 10, il comitato per il mobbing di cui all’art. 11 nonché gli altri
organismi istituiti nell’ambito delle altre forme di partecipazione di cui
all’art. 9 sono unici per tutti i destinatari del presente CCNL. Nell’ambito
degli stessi, sono affrontate le problematiche concernenti i dirigenti ed i
professionisti.
5. Per
quanto concerne gli obblighi di contrattazione integrativa, informazione e
concertazione, si applicano rispettivamente gli artt. 80, 81 e 82.
6. Per tutto quanto non
previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni del titolo II.
1. Con
riferimento ai professionisti destinatari della presente Sezione, la
contrattazione integrativa di cui all’art. 4 si svolge sui criteri generali
per:
a) la ripartizione del
fondo dell’area dei professionisti di cui all’art. 101 fra le varie finalità
di utilizzo;
b) la ripartizione del
fondo dell’area medica di cui all’art. 107 fra le varie finalità di
utilizzo;
c) l’attribuzione dei
compensi di cui all’art. 90, comma 1, lett. b), punti b1, b2 e b3 del CCNL
11/10/1996, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 101, comma 3;
d) l’attuazione della
disciplina concernente la retribuzione di risultato del personale dell’area
dei professionisti, ai sensi dell’art. 91, commi 1 e 2 del CCNL 11/10/1996 e
dell’art. 19, comma 11 del CCNL 10/7/1997;
e) l’attuazione della
disciplina concernente la retribuzione di risultato del personale dell’area
medica, ai sensi dell’art. 21, comma 2 del CCNL 14/4/1997;
f) la definizione delle
forme e modalità per l’esercizio dell’attività libero-professionale del
personale dell’area medica prevista dall’art. 8 del CCNL del 14/4/1997
relativo all’accordo attuativo dell’art. 94 del CCNL dell’11/10/1996, nonché
per la definizione delle ulteriori iniziative e degli interventi, correlati
ad incentivazioni economiche, per valorizzare le prestazioni professionali
dello stesso personale;
g) la destinazione delle
risorse derivanti dalle iniziative di cui all’art. 1 commi 4 e 5 del CCNL
dell’8/1/2003, ivi comprese quelle derivanti dall’attuazione dell’art. 43
della legge n. 449/1997, all’incentivazione delle prestazioni del personale
dell’area dei professionisti incaricati dello svolgimento delle specifiche
attività, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;
h) la destinazione delle
risorse derivanti dalle iniziative di cui all’art. 2 commi 4 e 5 del CCNL
dell’8/1/2003, ivi comprese quelle derivanti dall’attuazione dell’art. 43
della legge n. 449/1997, all’incentivazione delle prestazioni del personale
dell’area medica incaricato dello svolgimento delle specifiche attività, ai
sensi del comma 6 del medesimo articolo;
i) la rivalutazione degli
importi dell’indennità di specificità medica e della componente fissa della
retribuzione di posizione dei medici ai sensi dell’art. 3, comma 2 del CCNL
dell’8/1/2003;
j) la rivalutazione degli
importi massimi della retribuzione di posizione del personale dell’area
medica ai sensi dell’art. 3, comma 4 del CCNL dell’8/1/2003;
k) la razionalizzazione
dell’utilizzo delle risorse dei fondi dell’area dei professionisti e
dell’area medica dell’Ente Croce Rossa Italiana, ai sensi dell’art. 5 del
CCNL dell’8/1/2003;
l) la destinazione al
finanziamento del fondo dell’area dei professionisti di cui all’art. 101
degli introiti e dei risparmi di cui all’art. 6, comma 2 del CCNL
dell’8/1/2003;
m) l’assunzione degli oneri
connessi alla copertura assicurativa della responsabilità civile del
personale dell’area dei professionisti e dell’area medica esposto ai
relativi rischi, ai sensi dell’art. 86 e dell’art. 91;
n) gli indirizzi generali
relativi all’attività di formazione e aggiornamento professionale dei
professionisti destinatari della presente Sezione, in linea con i processi
di innovazione;
o) le implicazioni
derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei
processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e
riconversione dei servizi sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e
mobilità dei professionisti destinatari della presente Sezione;
p) la disciplina della
concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale ai professionisti
destinatari della presente Sezione, ai sensi dell’art. 27 del CCNL
14/2/2001;
q) la disciplina per la
organizzazione dei turni, ai sensi dell’art. 16 del CCNL 14/2/2001.
2.
Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento
indicati dall’art. 3, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, le
parti riassumono, nelle materie non implicanti direttamente l’erogazione di
trattamenti economici, le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e
decisione. Il termine sopraindicato può essere prorogato di ulteriori trenta
giorni.
3. I contratti collettivi
integrativi non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dai
contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti negli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale, dei bilanci dei singoli
enti. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
1.
L’ente - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le
parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali - informa periodicamente e
tempestivamente i soggetti sindacali di cui all’art. 13, comma 2 sugli atti
organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario,
concernenti il rapporto di lavoro dei professionisti, l’organizzazione degli
uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione dei
fondi previsti dal presente contratto.
2.
Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione
collettiva integrativa o la concertazione o la consultazione, l’informazione
è preventiva. Il contratto integrativo individua le altre materie in cui
l’informazione è preventiva o successiva.
3. Ai
fini di una più compiuta informazione, le parti, su richiesta, si incontrano
comunque con cadenza almeno annuale e, in ogni caso, in presenza di
iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi
ovvero per l’innovazione tecnologica nonché per eventuali processi di
dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
4. L’informazione
preventiva è data, in particolare, sui criteri generali inerenti le seguenti
materie:
a) materie per le quali il
presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la
concertazione o la consultazione;
b) durata degli incarichi
di coordinamento dell’art. 72 del CCNL 11/10/1996;
c) definizione delle aree
di applicazione per la partecipazione dei medici previdenziali e degli altri
medici e veterinari all'attività didattica di docenza, ai sensi dell’art. 4,
comma 7 del CCNL 14/4/1997;
d) individuazione dei
servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una
turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore, ai sensi
dell’art. 89, comma 3;
e) piano triennale dei
fabbisogni di personale e relativi aggiornamenti annuali, con riferimento al
personale dell’area medica ed al personale dell’area dei professionisti.
1. Con
riferimento ai professionisti destinatari della presente Sezione, la
concertazione di cui all’art. 7 si svolge sui criteri generali per:
a) le selezioni per
l’accesso ai livelli differenziati di professionalità del personale
dell’area dei professionisti, ai sensi dell’art. 85;
b) l’affidamento e la
revoca degli incarichi di coordinamento al personale dell’area dei
professionisti, ai sensi dell’art. 72 del CCNL 11/10/1996;
c) i sistemi di valutazione
del personale dell’area dei professionisti, ai sensi dell’art. 36 del CCNL
16/2/1999;
d) l’affidamento e la
revoca degli incarichi al personale dell’area medica, ai sensi dell’art. 5,
comma 2 del CCNL 14/4/1997;
e) i sistemi di valutazione
del personale dell’area medica, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del CCNL
14/4/1997;
f) la graduazione delle
funzioni del personale dell’area medica, di cui all’art. 17, comma 2 del
CCNL 14/4/1997.
2. La concertazione può
essere attivata da ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'art. 13, comma
2, mediante richiesta scritta, entro cinque giorni dal ricevimento
dell’informazione di cui all’art. 81, comma 2; essa si svolge in appositi
incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla richiesta. Durante la
concertazione, le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di
responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza.
3. La
concertazione si conclude nel termine massimo di quindici giorni dalla data
di inizio della stessa. Dell'esito della concertazione è redatto specifico
verbale dal quale risultino le posizioni delle parti e gli eventuali impegni
assunti. Decorso infruttuosamente tale termine, le parti riassumono le
rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
4. Sono disapplicate le
disposizioni dei precedenti CCNL che prevedono l’esame o l’incontro a
seguito di informazione, quali, ad esempio, l’art. 55 del CCNL 11/10/1996.
1. Le
disposizioni del presente capo si applicano al personale ricompreso
nell’area dei professionisti.
2. In
coerenza con i principi enunciati all’art. 78, il personale di cui al
presente capo, nel concreto svolgersi dell'attività, si attiene altresì agli
indirizzi del competente coordinatore della specifica branca professionale
al fine di assicurare l'uniformità di indirizzo dell'attività professionale
in relazione alle linee programmatiche e gestionali dell'ente medesimo.
3. In
un contesto generale di relazioni organizzative ispirate ai principi del
coordinamento e della integrazione funzionale, nella definizione degli
indirizzi di cui al comma 2 sono garantiti adeguati momenti di
partecipazione, che coinvolgano i professionisti destinatari degli stessi.
1.
Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’ente, i professionisti
assicurano la propria presenza in servizio e la propria disponibilità per il
regolare svolgimento delle attività, organizzando i propri impegni di
lavoro, anche esterni, in correlazione con le esigenze della struttura e con
le responsabilità connesse all’incarico professionale, nel rispetto degli
indirizzi organizzativi generali e in armonia con le istanze di
coordinamento, ai vari livelli, di ciascuna area professionale. Gli enti
pongono in essere misure atte ad assicurare la continuità dell’attività di
consulenza e la presenza nella struttura operativa compatibilmente con il
calendario degli impegni esterni e specifiche modalità che tengano conto
delle peculiari esigenze dell’area legale.
1. E’ confermata, per il
personale dell’area professionisti, con le modifiche ed integrazioni di cui
al presente articolo, la struttura dei livelli differenziati di
professionalità, con accesso dall’esterno al livello base e successivo
sviluppo nel primo e nel secondo livello.
2. Il
livello base si caratterizza quale periodo di acquisizione di specifiche
competenze professionali e di esperienza nei concreti contesti operativi,
propedeutico al successivo sviluppo professionale.
3. Per
lo sviluppo al primo ed al secondo livello, sono stabiliti i seguenti
requisiti:
a) il compimento dei
periodi minimi di effettivo servizio, stabiliti in 2 anni nel livello
iniziale per l’accesso al primo differenziato e in 6 anni nel primo
differenziato per l’accesso al secondo differenziato;
b) l’assenza di valutazioni
negative.
4. Le procedure ed i
criteri di selezione, nonché eventuali ulteriori requisiti ai sensi del
comma 3, sono stabiliti dagli enti, previa concertazione ai sensi dell’art.
82.
5. Nella definizione dei
criteri di cui al comma 4 per il passaggio dal livello base al primo livello
differenziato, si tiene conto, fermi restando i requisiti di cui al comma 3:
a) dell’esperienza
acquisita nel livello base;
b) degli esiti della
valutazione dell’attività svolta dal professionista ai sensi
dell’art. 36 del CCNL 16/2/1999;
c) di altri eventuali
elementi rilevanti nella specifica branca professionale di appartenenza.
6. Nella definizione dei
criteri di cui al comma 4, per il passaggio dal primo al secondo livello, si
tiene conto, fermi restando i requisiti di cui al comma 3:
a) dell’ esperienza
acquisita nel primo livello;
b) del conseguimento di
titoli professionali attinenti alla specifica branca professionale di
appartenenza;
c) degli esiti della
valutazione dell’attività svolta dal professionista ai sensi dell’art. 36
del CCNL 16/2/1999, con riferimento ad un periodo pluriennale;
d) di altri eventuali
elementi rilevanti nella specifica branca professionale di appartenenza.
7. Il presente articolo
sostituisce l’art. 87 del CCNL 11/10/1996, che viene pertanto disapplicato.
1. Il
presente articolo integra l’art. 37 del CCNL 16/2/1999.
2. Ai fini della stipula
della copertura assicurativa di cui all’art. 37 del CCNL 16/2/1999, gli enti
possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione già
esistente, nel rispetto della normativa vigente.
3. Nella scelta della
società di assicurazione gli enti si attengono ai medesimi criteri di cui
all’art. 67, anche attraverso l’indizione di una gara unica su tutte le
coperture assicurative disciplinate dai CCNL, prevedendo in ogni caso la
possibilità, per il professionista, di aumentare massimali e “area” di
rischi coperta con versamento di una quota individuale.
4. In attesa
dell’attuazione della copertura assicurativa di cui al presente articolo,
l’ente provvede al rimborso delle eventuali spese legali affrontate dai
professionisti, eccetto le ipotesi di dolo e colpa grave.
1. La
formazione e l’aggiornamento professionale sono assunti dagli enti come
metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle
competenze professionali all’evoluzione delle specifiche discipline e dei
relativi contesti di riferimento, nonché ai mutamenti organizzativi e
tecnologici interni, nell’obiettivo di arricchire il patrimonio cognitivo
necessario a ciascun professionista, in relazione alle responsabilità
attribuitegli, per la più efficace esplicazione dell’apporto professionale
nell’interesse dell’ente.
2. L’ente definisce
annualmente la quota delle risorse da destinare ad iniziative di formazione
ed aggiornamento dei professionisti, anche in relazione alle direttive
impartite in materia dal ministro per la funzione pubblica.
3.
L’ente definisce le politiche di aggiornamento e formazione, relative a
ciascun’area professionale, in conformità alle proprie linee strategiche e
di sviluppo. Le iniziative formative sono realizzate, nel rispetto dei
criteri generali stabiliti ai sensi dell’art. 80, anche in collaborazione
con soggetti pubblici o società specializzate nel settore.
4. La partecipazione alle
iniziative di aggiornamento professionale, inserite in appositi percorsi,
anche individuali, in coerenza con i criteri di cui al comma 3, viene
concordata dall’ente con i professionisti interessati ed è considerata
servizio utile a tutti gli effetti.
5. Il
professionista può partecipare, senza oneri per l’ente, per un periodo
massimo annuale di quindici giorni, a corsi di formazione ed aggiornamento
professionale che siano in linea con le finalità indicate nei commi 1 e 3.
Al professionista può inoltre essere concesso un periodo di aspettativa non
retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell’arco
di un anno.
6.
Qualora riconosca l’effettiva connessione delle iniziative di aggiornamento
professionale svolte dal professionista ai sensi del comma 5 con l’attività
di servizio e l’incarico affidatogli, l’ente può concorrere con un proprio
contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
7. Il
presente articolo sostituisce l’art. 38 del CCNL 16/2/1999, il quale risulta
pertanto disapplicato.
Art. 88
Premessa al presente capo
1. Le
disposizioni del presente capo si applicano al personale ricompreso
nell’area medica.
2. In materia di
aggiornamento professionale, didattica e ricerca del personale destinatario
del presente capo, continua ad applicarsi l’art. 4 del CCNL 14/4/1997, con
la specifica integrazione di cui all’art. 3, comma 5 del CCNL 8/1/2003.
1.
Nell’ambito dell'assetto organizzativo dell'Ente, il personale dell’area
medica assicura la propria presenza in servizio e organizza il proprio tempo
di lavoro e i propri impegni di lavoro anche esterni correlandoli in modo
flessibile alle esigenze della struttura e all'espletamento dell' incarico
affidato, in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare.
2.
L'orario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali, al fine di assicurare
l'efficienza dei servizi e per favorire lo svolgimento delle attività
gestionali correlate all'incarico affidato nonché quelle di aggiornamento,
di didattica e ricerca. L'orario di lavoro dei medici previdenziali a tempo
definito è stabilito in 28 ore e 30 minuti settimanali.
3. Per
i medici della Croce Rossa Italiana, la presenza in particolari servizi
dell'ente e/o del territorio deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e
per tutti i giorni della settimana, mediante una opportuna programmazione ed
una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di
presenza. Con l'articolazione del normale orario di lavoro, la presenza
medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che
avvengano nel medesimo periodo orario. Utilizzando le procedure
dell'informazione preventiva di cui all’art. 81, l'ente individua i servizi
ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per
la copertura dell'intero arco delle 24 ore.
4.
Nello svolgimento dell'orario previsto per i medici previdenziali e per gli
altri medici e veterinari, quattro ore dell'orario settimanale sono
destinate ad attività di aggiornamento nonché didattica e ricerca sulle
materie di competenza istituzionale degli enti, ivi compresa la prevenzione
e sicurezza sul lavoro. Tale riserva di ore non può essere oggetto di
separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza
settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere
cumulata in ragione di anno ovvero utilizzata anche per l'aggiornamento
facoltativo in aggiunta alle assenze retribuite di cui all'art. 19 del CCNL
6/7/1995. Tale riserva, va resa in ogni caso compatibile con le esigenze
funzionali e organizzative dell'ente e non può in alcun caso comportare una
mera riduzione dell'orario di lavoro.
5. Gli
enti, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa ed ordinamentale,
individuano le attività per lo svolgimento delle quali è consentito
eventualmente l’eccezionale ricorso a ore di lavoro straordinario.
6. Il
presente articolo sostituisce l’art. 3 del CCNL 14/4/1997, il quale viene
pertanto disapplicato.
1. Si
conferma la collocazione del personale dell’area medica nelle due fasce
funzionali di cui all’art. 7 del CCNL 14/4/1997:
a) nella prima fascia
funzionale, corrispondente a funzioni professionali di supporto e di
collaborazione, con riconoscimento di precisi ambiti di autonomia e
responsabilità, nella struttura di appartenenza, ovvero di coordinamento e/o
di direzione di strutture di minore complessità, da attuarsi nel rispetto
degli obiettivi e delle priorità stabilite dalla dirigenza responsabile
della tecnostruttura e delle direttive ricevute;
b) nella seconda fascia
funzionale, corrispondente ad incarichi apicali di coordinamento e
organizzazione dell'attività sanitaria e/o di direzione della struttura
complessa ad essa preposta, da attuarsi, nel rispetto degli obiettivi e
delle priorità di cui alla precedente lettera a), anche mediante direttive a
tutto il personale operante nella stessa, necessarie per il corretto
espletamento del servizio; la predetta fascia funzionale è configurabile
unicamente presso gli enti in cui siano presenti in organico almeno quindici
medici.
2. Gli enti, nell'ambito
della rispettiva autonomia organizzativa e ordinamentale, definiscono
procedure e requisiti per l’accesso alle fasce funzionali di cui al comma 3,
ivi comprese le specializzazioni necessarie, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di reclutamento. Nello stesso ambito, i medesimi enti
definiscono, per ciascuna fascia funzionale, le tipologie di incarico da
attribuire ai medici predetti, nonché relativi requisiti e procedure, con
riferimento alle funzioni indicate al comma 1, lettere a) e b), secondo la
propria specifica realtà istituzionale ed organizzativa.
3. Il
presente articolo sostituisce l’art. 7 del CCNL 14/4/1997, il quale viene
pertanto disapplicato.
1. In
relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 6 del CCNL 8/1/2003, ai fini
della stipula della copertura assicurativa di cui all’art. 37 del CCNL
16/2/1999 ivi richiamato, gli enti possono associarsi in convenzione ovvero
aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa
vigente.
2. Nella scelta della
società di assicurazione gli enti si attengono ai medesimi criteri di cui
all’art. 67, anche attraverso l’indizione di una gara unica su tutte le
coperture assicurative disciplinate dai CCNL, prevedendo in ogni caso la
possibilità, per il personale dell’area medica, di aumentare massimali e
“area” di rischi coperta con versamento di una quota individuale.
3. In attesa
dell’attuazione della copertura assicurativa di cui al presente articolo,
l’ente provvede al rimborso delle eventuali spese legali affrontate dal
personale dell’area medica, eccetto le ipotesi di dolo e colpa grave.
1. Nel
caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale
l'ente inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il
procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza
definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo
della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già
avviato.
2. Al
di fuori dei casi previsti nel comma 1, quando l'ente venga a conoscenza
dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente, per i
medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino
alla sentenza definitiva.
3.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001,
in linea generale, il procedimento disciplinare, sospeso ai sensi del
presente articolo, è riattivato entro 180 giorni da quando l'ente ha avuto
notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua
riattivazione.
4. Per
i casi previsti all’art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001, il
procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90
giorni da quando l'ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve
concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
5. L’applicazione della
sanzione prevista dall’art. 28 del CCNL del 6/71995, come conseguenza delle
condanne penali citate nei commi 6, lett. f) e 7, lett. c) e d), non ha
carattere automatico essendo correlata all’esperimento del procedimento
disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97
del 2001.
6. In
caso di assoluzione, si applica quanto previsto dall’art. 653, comma 1,
c.p.p. Ove nel procedimento disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai
fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione,
siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende
per dette infrazioni.
7. In
caso di proscioglimento, si procede analogamente al comma 6.
8. In
caso di sentenza irrevocabile di condanna, trova applicazione l’art. 1 della
legge 97 del 2001.
9. Il
dipendente licenziato ai sensi dell’art. 28, comma 6 lettera f) e comma 7,
lett. c) e d) del CCNL 6/7/1995, e successivamente assolto a seguito di
revisione del processo, ha diritto, dalla data della sentenza di
assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra,
su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con
decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento.
10. Il
dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nell’area, nel
livello o nella fascia in cui è confluita la qualifica posseduta al momento
del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del
personale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i
figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al
dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le
indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione
di lavoro straordinario.
11. L’art. 28, comma 7, lett.
c), punto 1) del CCNL 6/7/1995 è così riformulato: “1) per i delitti già
indicati dall’art. 1, commi 1 e 4-sepies, lett. a), b) limitatamente
all’art. 316 del codice penale, c) ed e) della legge n. 16/1992”. Alla
stessa lett. c), dopo il punto 2), è inoltre aggiunto il seguente punto: “3)
per i delitti indicati dall’art. 3, comma 1 della legge 97/2001”.
1. Il
professionista che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale
è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la
durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della
libertà.
2.
L'ente, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione
della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del
dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del
comma 3.
3. Il
professionista può essere sospeso dal servizio, con privazione della
retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale
che non comporti la restrizione della libertà personale, quando sia stato
rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro
o, comunque, per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione
della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 28, commi 6
e 7 del CCNL 6/7/1995.
4.
Resta fermo l’obbligo di sospensione per i delitti già indicati dall’art. 1,
commi 1 e 4-septies, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice
penale, c) ed e) della legge n. 16 del 1992.
5. Nel
caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge 97 del 2001, in
alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere
applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati,
qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la
sospensione condizionale della pena, si applica l’art. 4 comma 1 della
citata legge 97 del 2001.
6. Nei
casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’art. 92,
in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso,
ai sensi dei commi da 1 a 5, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello
stipendio tabellare del livello o della fascia funzionale di appartenenza,
nonchè gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di
anzianità, ove spettanti.
8. Nel
caso di sentenza definitiva di assoluzione o in caso di proscioglimento, ai
sensi dell’art. 92, commi 6 e 7, quanto corrisposto nel periodo di
sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto
dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i
compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario.
Ove il giudizio disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi del
medesimo art. 92, comma 6, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto
delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In
tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a
seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa
dal licenziamento, al professionista precedentemente sospeso verrà
conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità
o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere
straordinario nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli
eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia stata
sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa
conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non
superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è
revocata di diritto e il dipendente è riammesso in servizio. Il procedimento
disciplinare rimane comunque sospeso sino all'esito del procedimento penale.
11. La
presente disciplina sostituisce, per i professionisti, quella contenuta
nell’art. 30 del CCNL del 6 luglio 1995, la quale viene, pertanto,
disapplicata.
1. In materia di
conciliazione e arbitrato, si rinvia a quanto previsto dall’art. 6 CCNQ del
23 gennaio 2001 e successive modificazioni, integrazioni o proroghe.
1. Il
codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro
le molestie sessuali nei luoghi di lavoro di cui all’art. 47, viene adottato
anche con riferimento al personale disciplinato nella presente Sezione.
1. Le
disposizioni del presente capo riguardano il trattamento economico del
personale ricompreso nell’area dei professionisti.
1. La retribuzione dei
professionisti disciplinati nel presente capo - tenuto conto del
conglobamento della indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare
di cui al successivo art. 98, comma 3 - si articola nelle seguenti voci:
1) stipendio tabellare;
2) retribuzione individuale
di anzianità, ove acquisita;
3) indennità per incarichi
di coordinamento;
4) retribuzione di
risultato;
5) indennità e altre
competenze, come previsto da specifiche disposizioni;
6) altri emolumenti
accessori previsti dal contratto collettivo nazionale.
2. Il
presente articolo sostituisce l’art. 83 del CCNL dell’11/10/1996, il quale
è, pertanto, disapplicato.
1. Gli
stipendi tabellari dell’area dei professionisti sono incrementati tenendo
conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il
biennio 2002-2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e
programmata del biennio precedente nonché delle ulteriori risorse destinate
al trattamento fisso derivanti dalle modifiche introdotte dall’art. 33,
comma 1 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (Finanziaria 2003), pari
allo 0,5%.
2. Ai
sensi del comma 1, gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 2 comma
2 del CCNL del 14 marzo 2001, sono incrementati degli importi mensili lordi,
per tredici mensilità, indicati nella tabella A, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1
gennaio 2003, l'indennità integrativa speciale (IIS) cessa di essere
corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce
stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti
sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio
all'estero in base alle vigenti disposizioni.
4. Gli
importi annui tabellari risultanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono
rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dall'allegata tabella
B.
1. Le
misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell’art. 98 hanno
effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e
privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sul
trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sull'equo
indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi
contributi e sui contributi di riscatto.
2. I
benefici economici risultanti dall’applicazione dell'art. 98 sono computati
ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e
negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza economica del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di
buonuscita o di fine servizio, del trattamento di fine rapporto, della
indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art.
2122 del Codice Civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data
di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il
conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale,
di cui all’art. 98, non modifica le modalità di determinazione della base di
calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento
all’art. 2, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 (personale con pensione
INPDAP).
4 La
disposizione di cui all’art. 98, comma 3 ha effetti nei confronti dei soli
professionisti destinatari della disciplina dell’indennità di anzianità di
cui all’art. 13 della legge n. 70/1975 e successive modifiche ed
integrazioni. Conseguentemente, con riferimento ai professionisti in
servizio al 1/1/2003 presso ciascun ente, ai quali non si applica la
predetta disciplina, perché in regime di trattamento di fine rapporto, la
relativa quota di onere contrattuale calcolata ai fini di cui al citato
comma 3, pari a € 23,90 pro-capite per tredici mensilità, è destinata, con
decorrenza 1/1/2003, ad incrementare il fondo dell’area dei professionisti
di cui all’art. 101.
1.
L’ente corrisponde al personale dell’area dei professionisti con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità
nel mese di dicembre di ogni anno. Qualora nel giorno stabilito ricorra una
festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il
precedente giorno lavorativo.
2.
L’importo della tredicesima mensilità, fatto salvo quanto previsto nei commi
successivi, è pari alla retribuzione individuale mensile, spettante al
professionista nel mese di dicembre. La predetta retribuzione è costituita
dallo stipendio tabellare corrispondente a ciascun livello di
professionalità, dalla retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e
da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo
comunque denominati.
3. Nel
caso dei passaggi di livello di cui all’art. 85 trova applicazione la
medesima disciplina prevista nel comma 2.
4. La
tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio
continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.
5. Nel
caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di
cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in
ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le
frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantesimo, per ogni giorno di
servizio prestato nel mese; essa è calcolata con riferimento alle voci
retributive di cui al comma 2 spettanti al professionista nel mese contiguo
a servizio intero.
6. I
ratei della tredicesima mensilità non spettano per i periodi trascorsi in
aspettativa o in altra condizione che comporti la sospensione o la
privazione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline
previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
7. Per i periodi temporali
che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della
tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa
proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le
specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali
vigenti.
8. La
disciplina di cui al presente articolo sostituisce quanto previsto in
materia di tredicesima mensilità dall’art. 29, comma 1 del CCNL del
14/2/2001.
1.
Sono confermate, con le integrazioni e modifiche di cui al presente
articolo, le disposizioni previste dall’art. 42 del CCNL del 16 febbraio
1999 - come integrate dall’art. 4 del CCNL del 14 marzo 2001 e dagli artt. 1
e 6, comma 2 del CCNL dell’8 gennaio 2003 - in ordine alle modalità e ai
criteri per la quantificazione e l’utilizzo delle risorse del Fondo
dell’area dei professionisti.
2. Il
Fondo dell’area dei professionisti di cui al comma 1 è incrementato dei
seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2001 relativo
all’area dei professionisti:
- 0,98% a decorrere dal
01/01/2002;
-
ulteriore 1,38% a decorrere dal
01/01/2003.
3. Per
finalità di semplificazione della struttura retributiva, la contrattazione
integrativa di cui all’art. 80 può stabilire criteri e modalità per la
corresponsione ai professionisti - in luogo delle indennità previste
dall’art. 90, comma 1, lett. b), punti b1, b2, b3 del CCNL 11/10/1996 - di
un’unica indennità di funzione professionale, connessa con l’esercizio delle
funzioni di professionista, finalizzata a remunerarne le responsabilità, i
rischi, gli oneri, le esigenze di autoaggiornamento, l’arricchimento
professionale conseguente ai percorsi formativi indetti dagli enti.
4.
L’indennità di funzione professionale di cui al comma 3 viene erogata a
carico del fondo di cui al presente articolo. A seguito della sua
istituzione cessano di essere corrisposte le altre indennità richiamate nel
comma 3.
5. Le
indennità dei professionisti legali di cui all’art. 19, comma 6 del CCNL
10/7/1997, nonché le indennità professionali dei professionisti di area
diversa da quella legale di cui all’art. 19, comma 7 dello stesso CCNL,
corrisposte a carico del fondo di cui al presente articolo, sono
incrementate dei seguenti importi annui lordi:
- € 686,40 a decorrere
dal 01/01/2002;
-
ulteriore importo di € 969,80 a
decorrere dal 01/01/2003.
1. Le
disposizioni del presente capo riguardano il trattamento economico del
personale ricompreso nell’area medica.
1. La retribuzione dei
medici disciplinati nel presente capo - tenuto conto del conglobamento della
indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare di cui al
successivo art. 104, comma 3 - si articola nelle seguenti voci:
1) stipendio tabellare;
2) retribuzione individuale
di anzianità, ove acquisita;
3) indennità di specificità
medica;
4) retribuzione di
posizione;
5) specifico trattamento
economico per i medici di seconda fascia con incarico quinquennale;
6) retribuzione di
risultato;
7) compensi relativi alle
condizioni di lavoro nei casi previsti dal CCNL;
8) altri emolumenti
accessori previsti sulla base del presente CCNL.
3. Il
presente articolo sostituisce l’art. 11 del CCNL del 14/4/1997, il quale è,
pertanto, disapplicato.
1. Gli
stipendi tabellari dei medici sono incrementati tenendo conto
dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio
2002-2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del
biennio precedente nonché delle ulteriori risorse destinate al trattamento
fisso derivanti dalle modifiche introdotte dall’art. 33, comma 1 della legge
n. 289 del 27 dicembre 2002 (Finanziaria 2003), pari allo 0,5%.
2. Ai
sensi del comma 1, gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 2 comma
2 del CCNL del 14 marzo 2001, sono incrementati degli importi mensili lordi,
per tredici mensilità, indicati nella tabella A, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1
gennaio 2003, l'indennità integrativa speciale (IIS) cessa di essere
corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce
stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti
sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio
all'estero in base alle vigenti disposizioni.
4. Gli
importi annui tabellari risultanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono
rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dall'allegata tabella
B.
1. Le
misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell’art. 104 hanno
effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e
privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sul
trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sull'equo
indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi
contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici
risultanti dall’applicazione dell'art. 104 sono computati ai fini
previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli
importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque
cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza
economica del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita
o di fine servizio, del trattamento di fine rapporto, della indennità
sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del
Codice Civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il
conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale,
di cui all’art. 104, non modifica le modalità di determinazione della base
di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento
all’art. 2, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 (personale con pensione
INPDAP).
4 La
disposizione di cui all’art. 104, comma 3 ha effetti nei confronti dei soli
medici destinatari della disciplina dell’indennità di anzianità di cui
all’art. 13 della legge n. 70/1975 e successive modifiche ed integrazioni.
Conseguentemente, con riferimento ai medici in servizio al 1/1/2003 presso
ciascun ente, ai quali non si applica la predetta disciplina, perché in
regime di trattamento di fine rapporto, la relativa quota di onere
contrattuale calcolata ai fini di cui al citato comma 3, pari a € 23,90
pro-capite per tredici mensilità, è destinata, con decorrenza 1/1/2003, ad
incrementare il fondo dell’area medica di cui all’art. 107.
1.
L’ente corrisponde ai medici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o
a tempo determinato una tredicesima mensilità nel mese di dicembre di ogni
anno. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività od un sabato non
lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo.
2.
L’importo della tredicesima mensilità, fatto salvo quanto previsto nei commi
successivi, è pari alla retribuzione individuale mensile, spettante al
medico nel mese di dicembre. La predetta retribuzione è costituita dallo
stipendio tabellare corrispondente a ciascuna fascia funzionale, dalla
retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e da altri eventuali
assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati.
3. La
tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio
continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.
4. Nel
caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di
cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in
ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le
frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantesimo, per ogni giorno di
servizio prestato nel mese; essa è calcolata con riferimento alle voci
retributive di cui al comma 2 spettanti al medico nel mese contiguo a
servizio intero.
5. I
ratei della tredicesima mensilità non spettano per i periodi trascorsi in
aspettativa o in altra condizione che comporti la sospensione o la
privazione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline
previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
6. Per
i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico,
il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è
ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico,
fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e
contrattuali vigenti.
7. La
disciplina di cui al presente articolo sostituisce quanto previsto in
materia di tredicesima mensilità dall’art. 29, comma 1 del CCNL del
14/2/2001.
1.
Sono confermate, con le integrazioni e modifiche di cui al presente
articolo, le disposizioni previste dall’art. 43 del CCNL del 16 febbraio
1999 - come integrate dall’art. 4 del CCNL del 14 marzo 2001 e dagli artt.
2, 3 e 5 del CCNL dell’8 gennaio 2003 - in ordine alle modalità e ai criteri
per la quantificazione e l’utilizzo delle risorse del Fondo dell’area
medica.
2. Il
Fondo dell’area medica di cui al comma 1 è incrementato dei seguenti importi
percentuali, calcolati sul monte salari anno 2001 relativo all’area medica:
- 0,98% a decorrere dal
01/01/2002;
-
ulteriore 1,38% a decorrere dal
01/01/2003.
3. Le
componenti fisse della retribuzione di posizione dei medici – nei valori di
cui all’art. 34, comma 1, lett. a) e b) del CCNL 10/7/1997, tenuto conto di
quanto previsto dall’art. 3, comma 2 del CCNL 8/1/2003 - corrisposte a
carico del fondo di cui al presente articolo, sono incrementate dei seguenti
importi annui lordi per dodici mensilità:
- € 633,60 a decorrere
dal 01/01/2002;
-
ulteriore importo di € 895,20 a
decorrere dal 01/01/2003.
1. Al
professionista riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato
per causa di servizio continua ad essere riconosciuto un incremento
percentuale, nella misura rispettivamente del 2.50% e dell’1.25% del
trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda,
a seconda che l’invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di
menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento non
riassorbibile, viene corrisposto, per una sola volta nella misura massima, a
titolo di retribuzione individuale di anzianità.
2. La
disciplina del comma 1 trova applicazione anche nei confronti dei
professionisti che abbiano conseguito il riconoscimento della invalidità con
provvedimento formale successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In
tal caso la domanda può essere presentata dall’interessato, o eventualmente
dagli eredi, entro i successivi sessanta giorni e il trattamento tabellare
da prendere a riferimento come base di calcolo corrisponde a quello
dell’ultimo mese di servizio.
3.
Resta fermo quanto previsto dalla legge 336 del 1970 e successive
modificazioni ed integrazioni. Nei confronti dei mutilati ed invalidi per
servizio e dei loro congiunti continua ad applicarsi la normativa
contrattuale e non contrattuale sin qui applicata dagli enti spettante ai
mutilati e agli invalidi di guerra e ai congiunti dei caduti di guerra. Tali
benefici non si cumulano con quelli previsti dai commi precedenti.
4. Per
quanto non previsto nel presente CCNL, restano confermate, in quanto
compatibili, le disposizioni dei sottoelencati CCNL nelle parti non
disapplicate: CCNL personale con qualifica dirigenziale e relative
specifiche tipologie professionali quadriennio normativo 1994-1997 e biennio
economico 1994-1995, sottoscritto il 11/10/1996; accordo attuativo dell’art.
94 del CCNL relativo all’area della dirigenza e delle specifiche tipologie
professionali ricomprese nella stessa area di contrattazione, sottoscritto
il 14/04/1997; accordo per l’adeguamento della normativa in materia di
servizi sostitutivi della mensa in relazione al rinvio contenuto nell’art.
48 del ccnl 6/7/1995, sottoscritto il 24/4/1997; CCNL personale con
qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali biennio
economico 1996-1997, sottoscritto il 10/7/1997; CCNL personale non dirigente
quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, sottoscritto
il 16/2/1999; CCNL ad integrazione del CCNL personale non dirigente del
16/2/1999, sottoscritto il 14/2/2001; CCNL personale non dirigente biennio
economico 2000-2001, sottoscritto il 14/3/2001; contratto collettivo
integrativo sottoscritto l’8/1/2003 relativo al personale dell’area dei
professionisti e dell’area medica del comparto degli enti pubblici non
economici in attuazione dell’art. 33 del CCNL stipulato il 16/02/1999.


DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti, in analogia a quanto
dichiarato in sede di stipulazione del CCNL del 5 aprile 2001, confermano
che gli enti o agenzie, nel conferimento degli incarichi dirigenziali,
dovranno attenersi ai criteri generali di cui all'art. 20, commi 2 e 8.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Con riferimento all'art. 10,
le parti auspicano che venga valutata la possibilità di una operatività
congiunta dei comitati per le pari opportunità istituiti per il personale
del comparto e per la dirigenza.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Con riferimento all'art. 25,
comma 1, primo alinea, le parti precisano che gli otto giorni di assenza
dallo stesso previsti possono essere fruiti anche in caso di partecipazione
a congressi, convegni, seminari in qualità di relatore oppure per attività
di formazione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Con riferimento all'art. 35,
le parti si danno reciprocamente atto che, fra i tentativi da esperire per
evitare le dichiarazioni di eccedenza, assumono particolare rilievo, nel
rispetto delle esigenze di tutela dei dirigenti, quelli diretti a rinvenire
prioritariamente incarichi vacanti nelle altre strutture degli enti o
agenzie o a favorire il collocamento fuori ruolo o in comando presso altre
pubbliche amministrazioni o organismi pubblici internazionali ovvero,
infine, a valutare la possibilità del ricorso alla risoluzione consensuale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
Le parti, tenuto conto che la
disciplina del recesso di cui all'art. 41 richiede ulteriori
approfondimenti, prendono atto della necessità di riesaminare la materia
nella prossima tornata contrattuale (2006-2009) al fine di verificare
l'esistenza di nuovi orientamenti giurisprudenziali eventualmente
consolidatisi al riguardo e di rinvenire una soluzione concordata che sia
rispettosa della tutela e delle garanzie dei dirigenti pubblici, nonché
della funzionalità e della trasparenza dell'azione amministrativa.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
In relazione all'art. 62, le
parti si danno atto che, con la locuzione "livello dirigenziale", hanno
inteso riferirsi all'articolazione dei dirigenti in prima fascia o seconda
fascia ai sensi dell'art. 23, comma 1 del d. lgs. n.165/2001.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
Le parti prendono atto
dell'opportunità che siano previste idonee azioni positive al fine di
contrastare la diffusione del fenomeno del mobbing.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
In relazione a quanto previsto
in materia di norme disciplinari dei professionisti dall’art. 40, comma 2
del CCNL 16/2/1999, le parti si danno reciprocamente atto della esigenza di
adeguare ed aggiornare le relative disposizioni, anche al fine di tener
conto delle funzioni dei professionisti e delle specifiche condizioni di
svolgimento della loro attività. In relazione a quanto sopra e tenuto conto
della necessità di effettuare mirati approfondimenti sul tema, concordano
sul rinvio ad apposita sessione negoziale, da avviare entro 90 giorni dalla
sottoscrizione del presente CCNL, della revisione ed aggiornamento della
relativa disciplina, in coerenza con l’esigenza indicata.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
In relazione agli incrementi
sui fondi della dirigenza di cui agli artt. 52 comma 5 e 59, comma 5, le
parti chiariscono che, ai fini del calcolo del monte salari sui cui
applicare le percentuali di incremento indicate, sono considerati anche, in
quanto destinatari del presente contratto, gli incarichi dirigenziali
conferiti a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10
Con riferimento all’art. 45,
comma 2, le parti concordano nel ritenere che, ai fini del prolungamento
della sospensione, l’ente o agenzia debba tenere in particolare conto
l’eventuale intervento di una sentenza di assoluzione prima della pronuncia
definitiva.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11
Le parti concordano nel
ritenere che, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio
comunque denominato, il dirigente transitato nei ruoli di altro ente o
amministrazione a seguito di concorso pubblico, corso-concorso, conferimento
di incarico o per altre cause diverse dalla mobilità, ha diritto a far
valere l’intera anzianità di servizio, previa riunione delle anzianità di
servizio complessivamente riconosciute. Per le finalità anzidette, i
trattamenti di fine servizio eventualmente corrisposti possono essere
riversati dal dirigente all’ente di appartenenza, al lordo e maggiorati
dell’interesse legale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12
Le parti concordano nel
ritenere che gli enti pubblici non economici, nel disciplinare la
corresponsione dei compensi professionali agli avvocati ai sensi dell’art.
6, comma 1 del CCNL 8/1/2003, utilizzino i criteri vigenti per l’Avvocatura
dello Stato.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N .13
Le parti riconfermano
l’obiettivo, da conseguire nel prossimo rinnovo contrattuale relativo al
quadriennio 2006-2009, della ricollocazione dei professionisti su due
livelli retributivi.
Dichiarazione congiunta n. 14
Le parti si danno
reciprocamente atto della esigenza di procedere alla definizione di un testo
unificato delle disposizioni relative ai professionisti, con particolare
riferimento al personale dell’area medica, che consenta una raccolta
sistematica delle disposizioni dei precedenti CCNL ad essi applicabili, con
eventuale ricorso ad un gruppo di esperti.
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