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ACCORDO TRA LE PARTI IN MATERIA DI TRASFERTA ALL’ INTERNO DEL COMUNE SEDE DI LAVORO Facendo seguito a quanto pattuito al punto 6 dell’Allegato finale al CCNL Agenzia del Demanio E.P.E., le parti convengono che per le trasferte nell’ambito del Comune/sede di lavoro, qualora non sia possibile o conveniente l’utilizzo dei mezzi pubblici o di autovettura di servizio, i dipendenti potranno essere autorizzati ad utilizzare l’automezzo personale. Pertanto, a decorrere dal prossimo 1° Febbraio 2005: 1. I dipendenti che, in base alla qualifica e alle mansioni assegnate, frequentemente lavorino fuori sede, all’interno del Comune/sede di lavoro, potranno essere stabilmente autorizzati all’utilizzo dell’autovettura personale con riconoscimento del rimborso chilometrico del carburante, debitamente documentato. L’Agenzia provvederà alla formalizzazione dell’autorizzazione di cui sopra entro il prossimo gennaio 2005. 2. Ai dipendenti che occasionalmente lavorino fuori sede all’interno del Comune/sede di lavoro è riconosciuto il medesimo trattamento di rimborso di cui al punto 1, purché formalmente autorizzati, di volta in volta, dal Responsabile superiore all’utilizzo del mezzo proprio in alternativa all’utilizzo dei mezzi pubblici. Gli importi riconosciuti con il presente accordo saranno soggetti alle imposizione fiscali di cui alla normativa vigente. Roma, 17 Dicembre 2004
- ACCORDO ORARIO DI LAVORO -
In data odierna le parti convengono quanto segue.1. A decorrere dal 1° febbraio 2005, l’orario di lavoro, pari a 36 ore settimanali, distribuite dal lunedì al venerdì secondo l’orario giornaliero di 7 ore e 12 minuti, è articolato come segue: · Entrata ore 08.00 · Pausa pranzo 1 h dalle 13.00 alle 14.00 · Uscita ore 16.12 E’ consentita in entrata un'ora di flessibilità (dalle 08.00 alle 09.00) da recuperare nella medesima giornata, a fine orario di lavoro. In difetto, l’orario mancante, se non coperto da richiesta di permessi o giustificativi di altro titolo autorizzati, sarà considerato come assenza ingiustificata. 2. In via sperimentale, a valere per l’anno 2005, è consentita la possibilità di recupero dell’ eventuale flessibilità in entrata durante l’intervallo, fino ad un massimo di minuti 30 (la pausa pranzo non potrà pertanto essere di durata inferiore a 30 minuti). Gli esiti della sperimentazione formeranno oggetto di una comune valutazione tra le parti per l’eventuale conferma della sperimentazione stessa. 3. Ai fini della rilevazione delle ore di lavoro i dipendenti sono tenuti ad utilizzare il proprio badge negli appositi rilevatori di presenza in ogni situazione di entrata e/o uscita dalla sede, compresa la pausa pranzo. 4. L’Agenzia dichiara la propria disponibilità a valutare, a livello centrale, situazioni individuali particolari richiedenti deroghe al profilo orario sopra esposto. * * * Le parti si incontreranno entro il mese di aprile 2005 per la valutazione e l’approfondimento di eventuali problematiche scaturenti dall’applicazione del presente accordo. Roma, 17 Dicembre 2004
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