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Roma
24/11/2003 Agenzia
delle Entrate – Accordo sul FUA 2002 Nella serata di venerdì 21, presso la Direzione Generale dell’Agenzia delle Entrate,abbiamo sottoscritto l’accordo per l' individuazione e la ripartizione, delle risorse relative al Fondo Unico di Amministrazione dell’anno 2002. Grazie alla ferma presa di posizione della nostra e di alcune altre OO.SS.,siamo riusciti ad ottenere un consistente aumento della quota destinata a remunerare “ l’indennità di professionalità”, respingendo la richiesta dell’Amministrazione di reintrodurre,a posteriori, ed in assenza di adeguate metodologie di valutazione, forme premiali di carattere individuale . L’attuale importo dell’indennità in questione sale pertanto a 105.648.101,77 euro, pari a 3030,00 euro medi procapite in luogo dei circa 2400,00 erogati per l’anno 2001, riducendo contestualmente la percentuale delle risorse destinata, nell’ambito del budget di sede, al pagamento delle indennità di funzione e di processo, nella misura del 5%, e la quota per la produttività degli uffici, nella misura del 3%. L’Agenzia che come ricorderete, ha già pagato su questa voce un primo acconto, sulla base di accordi precedenti, provvederà immediatamente ad erogare il saldo. Vengono confermati i criteri per la remunerazione del premio di produttività relativi all’anno 2001 con due modifiche, resesi necessarie a fronte dello spostamento di risorse a favore dell’indennità di professionalità e che riguardano; il diverso rapporto tra indice delle riscossioni (67%) e indice di efficienza ed efficacia (33%); ed il possibile aumento, fino ad un massimo del 35%, della quota destinata con contrattazione locale, ad apprezzare il diverso contenuto professionale delle attività connesse all’accertamento. Inoltre, a differenza dell’anno precedente,la quota del premio di produttività destinata a tutto il personale ,sarà erogata immediatamente,senza attendere la conclusione delle contrattazioni di posto di lavoro. Vengono
confermati gli accordi relativi, alla predisposizione della modulistica
per le dichiarazioni 2002 ed al compenso incentivante per le verifiche a
soggetti di grandi dimensioni, mentre ,per ciò che concerne le indennità
di funzione e di processo, si è convenuto di rivalutare le indennità
spettanti ai direttori e ai capi area degli uffici non dirigenziali
e l’indennità per lavori disagiati, ampliando l’attribuzione
di quest’ultima, a quelle attività che la contrattazione
individuerà come particolarmente gravose nello specifico contesto
locale. In conclusione riteniamo l’intesa migliorativa rispetto al 2001, soprattutto per l’incremento ottenuto sulla “indennità di professionalità” che è destinata a costituire l’indispensabile provvista di risorse per avviare, con il primo CCNL delle Agenzie Fiscali, l’ipotesi perequativa prevista nella piattaforma contrattuale. p.la
FP CGIL Comparto
Agenzie Fiscali
AGENZIA
DELLE ENTRATE Criteri
per la ripartizione dei Fondi per l’incentivazione del personale non
dirigenziale dell’anno 2002 I
rappresentanti dell'Agenzia delle
Entrate e delle Organizzazioni sindacali, VISTO
il CCNL - comparto Ministeri - sottoscritto in data 16 febbraio 1999; VISTO
il Contratto integrativo di amministrazione per il quadriennio 1998-2001
ed al biennio economico 1998-1999, siglato il 16.2.2000 e definitivamente
sottoscritto il 26.6.2000; VISTO
il Contratto integrativo relativo al biennio economico 2000-2001,
sottoscritto il 13.11.2000; VISTA
la Convenzione per l'anno 2002 tra il Ministero dell’Economia e delle
Finanze e l'Agenzia delle Entrate; VISTO
il Regolamento dell'Agenzia delle Entrate; VISTO
l’accordo sottoscritto il 13 gennaio 2003, con il quale si stabilisce di
corrispondere a tutto il personale dell’Agenzia delle Entrate una
anticipazione del fondo incentivante per l’anno 2002, pari al
complessivo importo di euro 73.577.032,00 lordi da erogare secondo i
criteri previsti per l’indennità di amministrazione; PREMESSO che l’ importo
totale dei fondi incentivanti destinati al personale per l’anno 2002,
quantificato in euro lordi 252.877.957,97, è così costituito: ·
la quota
incentivante, pari ad euro lordi 103.575.450,00; ·
la quota della parte
fissa del Fondo unico di amministrazione per l’anno 2002, pari ad euro
lordi 54.029.138,50; ·
la quota della parte
variabile dello stesso Fondo unico, pari ad euro lordi 17.369.846,47; ·
la quota fissa
dell’89% del 2% delle entrate per accertamento tributario, di cui
all’art. 12 del DL n. 79/97, convertito dalla legge 140/97, pari
ad euro lordi 19.547.893,63; ·
la quota variabile
dell’89% del 2% delle entrate per accertamento tributario, di cui
all’art. 12 del DL n.79/97, convertito dalla legge 140/97, pari ad euro
lordi 32.234.353,32; ·
la quota del fondo,
di cui all’art.3, comma 193, della legge 549/1995, come modificato
dall’art.3, comma 131, della legge n.662/1996, pari ad euro lordi
26.121.276,05; CONSIDERATO
che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, punto C3, della Convenzione 2002,
occorre stabilire, sulla base degli accordi con le Organizzazioni
sindacali, la misura dell’importo della quota incentivante da destinare
al miglioramento e potenziamento dell’Agenzia e quella da destinare alla
corresponsione di compensi incentivanti al personale; CONSIDERATO
che dall’importo totale dei fondi per l’incentivazione del personale
deve essere accantonato l’importo di euro lordi 7.746.853,49, per il
finanziamento nell’anno 2002 del personale collocato nelle aree super; CONVENGONO
1) che la quota incentivante relativa all’anno 2002, pari ad euro lordi 103.575.450,00, sia ripartita in una quota pari alla percentuale del 10%, corrispondente ad euro 10.357.545,00, da destinare a misure di miglioramento e di potenziamento delle condizioni di funzionamento dell'Agenzia stessa e in una quota pari alla percentuale del 90%, corrispondente ad euro 93.217.905,00, da destinare alla corresponsione di compensi incentivanti al personale. La suddetta quota del 10% viene accantonata dall’importo totale dei fondi incentivanti per l’anno 2002 citato in premessa, pari ad euro lordi 252.877.957,97, determinando una riduzione di tale importo ad euro lordi 242.520.412,97; 2)
che dal suddetto importo
totale dei fondi, pari ad euro lordi 242.520.412,97, sia accantonato
l’importo di euro lordi 7.746.853,49, corrispondente alla spesa da
sostenere nel 2002 per il finanziamento del personale collocato nelle aree
super. Tale ulteriore accantonamento determina una riduzione
dell’importo totale dei fondi ad euro 234.773.559,48; 3)
che l’importo totale dei fondi per l’incentivazione del
personale dell’anno 2002, pari ad euro lordi 234.773.559,48, così come
rideterminato a seguito delle riduzioni di cui ai punti 1 e 2, sia
ripartito nelle seguenti misure percentuali e per le seguenti finalità: A)
una quota del 45%, pari ad euro lordi 105.648.101,77, per la
corresponsione di un compenso a tutto il personale dell’Agenzia delle
Entrate a titolo di indennità professionale. Della presente quota una
parte, pari a euro lordi 73.577.032,00, è già stata utilizzata per
corrispondere un acconto allo stesso titolo a seguito dell’accordo del
13 gennaio 2003, citato nelle premesse; B)
una quota del 21%, pari ad euro lordi 49.302.447,49, per le finalità
di cui all’art.32 del CCNL del 16 febbraio 1999. La
predetta quota viene così suddivisa: a)euro lordi 1.968.109,34 già utilizzati per il finanziamento dell’indennità
di funzione spettanti al personale dei Centri di assistenza telefonica,
prevista dall’allegato A, punto 1, e determinati sulla base del
fabbisogno di spesa dichiarato dalle Direzioni regionali; b)
euro lordi 364.360,66 già utilizzati per il finanziamento
dell’indennità di funzione di centralinista non vedente, prevista
dall’allegato A, punto 2, e determinati sulla base del fabbisogno di
spesa dichiarato dalle Direzioni regionali; c) euro lordi 222.203,71 per il
finanziamento dell’indennità di funzione per l’attivazione degli
uffici locali, prevista dall’allegato A, punto 2, ripartiti tra le
Direzioni regionali interessate secondo il fabbisogno di spesa dichiarato
dalle Direzioni regionali stesse, come da allegata tabella B; d) euro lordi 488.283,86 per il
finanziamento dell’indennità per aggiornamento professionale presso i
Centri di assistenza telefonica e presso gli uffici locali in occasione
della loro attivazione, prevista dall’allegato A, punto 2, ripartiti tra
le Direzioni regionali interessate sulla base del fabbisogno di spesa
dichiarato dalle Direzioni regionali stesse, come da allegata tabella B; e)
euro lordi 46.259.489,92 per il finanziamento delle indennità di
funzione e di processo, individuate nell’allegato A, escluse quelle di
cui ai precedenti punti a), b), c) e d), per le quali è stato previsto un
separato finanziamento. L’importo in questione viene ripartito tra le
Direzioni regionali sulla base dei carichi di lavoro (85%) e presenze in
servizio (15%), come da allegata tabella C. La ripartizione delle suddette
risorse tra gli uffici dipendenti di ogni ambito regionale verrà definita
in sede di contrattazione locale sulla base di criteri analoghi. Nelle
contrattazioni decentrate di posto di lavoro il budget d’ufficio, che
costituisce autonoma leva gestionale per il miglioramento dei servizi a
livello locale, sarà utilizzato prioritariamente per remunerare le
indennità di processo e di funzione individuate a livello nazionale nelle
modalità e nella misura dell’allegato A. Eventuali
economie derivanti dalla remunerazione dei compensi di cui ai punti c), d)
ed e), saranno utilizzate per erogare compensi diretti ad incentivare la
produttività collettiva per il miglioramento dei servizi. C) una quota del 34%, pari ad euro lordi 79.823.010,22 per remunerare la produttività. L’attribuzione del compenso
all’ufficio per il conseguimento degli obiettivi assegnati è correlata
per il 67% all’indice relativo alle somme riscosse nell’anno a seguito
dell’accertamento e per il 33% all’indice relativo all’efficienza e
all’efficacia dell’azione svolta. L’ammontare complessivo del compenso così assegnato a ciascun ufficio verrà ripartito in quote distinte come di seguito quantificate: a) una quota, comunque non superiore al 35%, sarà pari al rapporto esistente tra le ore complessivamente consuntivate nei processi relativi alle attività di controllo fiscale, di riscossione, di gestione del contenzioso e alle connesse attività di coordinamento e di supporto, e le ore complessivamente consuntivate da ciascun ufficio; Tale
quota verrà corrisposta alle unità di personale che hanno partecipato
alla realizzazione delle attività sopradescritte tenendo conto delle ore
di effettiva applicazione ai
suindicati processi ed apprezzando, in sede di contrattazione locale, il
diverso contenuto professionale dell’attività svolta. b) l’ulteriore quota verrà corrisposta a tutto il personale. La quota destinata a tutto il personale dell’ufficio sarà corrisposta a titolo di anticipo. Per
il resto è confermato quanto previsto per il 2001 nell’accordo per la
corresponsione del premio di produttività e del compenso per gli addetti
alle verifiche di grandi dimensioni. Roma,
21 novembre 2003
Allegato
A
Indennità
di funzione e di processo – anno 2002 1)
Gestione tributi ▪
Indennità di front-office
Il
compenso spetta a coloro che svolgono esclusivamente attività di
sportello a contatto con il pubblico in via continuativa per un periodo di
tempo non inferiore alle 4 ore. L’indennità
compensa il disagio correlato all’attività svolta, che prevede
l’utilizzo delle apparecchiature informatiche e la pressione psicologica
derivante dal colloquio con il contribuente. Non spetta a chi svolge la
funzione con carattere di saltuarietà nell’ambito della stessa giornata
di servizio. L’indennità è corrisposta nel seguente modo: - uffici locali, nella misura giornaliera di euro 9,00; - altri uffici periferici, nella misura giornaliera euro di 6,00. La
presente indennità non è cumulabile con le altre indennità nello stesso
periodo temporale. In caso di diritto a più indennità nello stesso
periodo temporale sarà corrisposta quella più favorevole. -
Indennità per il
personale dei centri di risposta telefonica Al
personale addetto all’assistenza telefonica viene attribuita una
indennità base pari ad euro 9,00 giornalieri. Inoltre allo stesso
personale spetta una indennità aggiuntiva giornaliera per i compiti
svolti, così differenziata: -
euro 6,00, se esclusivamente addetto all’assistenza telefonica; -
euro 8,00, se con funzione anche di team leader. L’indennità
viene corrisposta per il disagio e il particolare impegno lavorativo a cui
sono chiamati gli addetti, in quanto presuppone: la turnazione a copertura
del servizio, il continuo aggiornamento professionale, l’utilizzo
costante delle apparecchiature informatiche e la pressione psicologica
derivante dal colloquio con il contribuente. La
presente indennità non è cumulabile con le altre indennità. 2)
Gestione risorse umane - Indennità di turno Spetta per ogni turno di lavoro effettuato nell’arco delle 24 ore dal personale addetto ai servizi di portineria, di vigilanza sugli impianti, di controllo automatico degli accessi, di assistenza agli impianti di elaborazione dati, di segreteria dei Dirigenti di prima fascia, nonché dal personale di quegli uffici articolati in turni, che articolino il proprio orario di servizio su turni previa contrattazione decentrata con le Organizzazioni sindacali, alle condizioni previste dall’articolo 1 dell’accordo successivo stipulato ai sensi dell’art. 19, comma 5, del C.C.N.L. del Comparto Ministeri (quota giornaliera = 20% della quota dello straordinario moltiplicata per 6 ore). Il compenso per il turno feriale, nonché per il turno festivo, notturno e notturno - festivo compete nella medesima misura stabilita per l’ex Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette. L’indennità di turno, nell’ambito degli uffici in cui sia stata istituita la turnazione del servizio, previa contrattazione decentrata, è cumulabile con le altre indennità. - Indennità per lavori disagiati e gravosi Spetta, nella misura di euro 3,50 giornalieri, al personale addetto alla conduzione di automezzi, ai centri di fotoriproduzione e stampa e ai centralini, nonché a prestazioni di lavoro particolarmente gravose per l’impegno individuale nello specifico contesto locale, purché non remunerate ad altro titolo. La presente indennità non è cumulabile con le altre indennità nello stesso periodo temporale. In caso di diritto a più indennità nello stesso periodo temporale sarà corrisposta quella più favorevole. -
Indennità centralinista non vedente Spetta
nella misura prevista dalla legge 29 marzo 1985, n.113. La presente indennità è cumulabile con le altre indennità nello stesso periodo temporale. -
Indennità per l’attivazione degli uffici locali L’indennità viene corrisposta al personale in posizione di distacco nell’anno 2002 presso gli uffici locali, per un periodo di permanenza nella sede fino ad un massimo di sei mesi, e comunque non oltre il 31/12/2002. In sede di contrattazione decentrata regionale verranno individuate le posizioni per ogni ufficio locale attivato e verrà corrisposto il compenso in oggetto per ogni giornata di funzione nel modo seguente: ·
per una distanza da 10 a
30 Km dal Comune dell’ufficio, sede di organica appartenenza, euro 7,80; · per una distanza da 31 a 60 Km dal Comune dell’ufficio, sede di organica appartenenza, euro 13,00; · per una distanza oltre i 60 Km dal Comune dell’ufficio, sede di organica appartenenza, euro 20,70. Ove ricorrano i presupposti di legge, spetta, inoltre, l’indennità di missione. La
presente indennità non è cumulabile con le altre indennità nello stesso
periodo temporale. In caso di diritto a più indennità nello stesso
periodo temporale sarà corrisposta quella più favorevole.
■
Indennità per aggiornamento professionale Spetta
per la remunerazione degli addetti all’aggiornamento professionale del
personale nei Centri di risposta telefonica e degli addetti
all’aggiornamento professionale e all’istruzione del personale in sede
locale in occasione dell’attivazione degli uffici locali. L’indennità
spetta nella misura oraria di euro 36,20. I compensi vengono corrisposti
sulla base delle ore consentivate fino ad un massimo di 20 ore. La presente indennità non è cumulabile con le altre indennità nello stesso periodo temporale. In caso di diritto a più indennità nello stesso periodo temporale sarà corrisposta quella più favorevole. 3)
Direzione e responsabilità L’indennità spetta: ◦
ai Direttori degli uffici non dirigenziali, ai Capi Area degli
uffici locali non dirigenziali di rango provinciale che abbiano un
organico superiore alle 50 unità, nella misura giornaliera di euro 15,50; ◦ ai Capi Area degli uffici locali che abbiano un organico fino alle 50 unità, nella misura giornaliera di euro 12,50; ◦
ai responsabili
della sicurezza, incaricati secondo la normativa vigente, e ai gestori di
rete locale, nella misura giornaliera di euro 3,60; ◦ ai Capi delle Segreterie dei Direttori regionali, ai Capi reparto delle Direzioni regionali ove costituiti, ai Capi reparto degli Uffici II.DD., I.V.A. e Registro, ai Capi Team, ai coordinatori dell’Area Servizi (ove esistenti) e ai Responsabili delle Sezioni Staccate degli uffici locali e delle Sezioni Staccate delle DD. RR., nella misura giornaliera di euro 6,20; ◦
al personale
addetto alla predisposizione di atti di consulenza giuridica: atti
riguardanti l’interpretazione di norme fiscali, nonché relativi alla
soluzione di quesiti e alla formulazione di risposte ad istanze di
interpello presso le strutture centrali e regionali. L’indennità spetta
nella misura giornaliera di euro 5,20. Per le suddette indennità di direzione e di responsabilità l’incarico deve essere stato conferito con provvedimento formale e le indennità per tali tipologie di lavoro, per l’anno 2002, sono corrisposte in luogo del compenso di cui all’art.18 del CCNL. Le
suddette indennità non sono cumulabili tra loro e con le altre indennità
nello stesso periodo temporale. Fa eccezione l’indennità di turno, che
invece è cumulabile con le predette indennità anche nello stesso periodo
temporale. In caso di diritto a due o più indennità nello stesso periodo
temporale sarà corrisposta quella più favorevole. 4)
Attività di istruttoria esterna e contenzioso L’indennità spetta: ◦ al personale addetto alle verifiche fiscali ed agli accessi mirati, eseguiti nell’ambito dell’attività di controllo sostanziale, per ogni giornata di funzione esterna all’ufficio, nella misura di euro 15,50; ◦
al personale che svolge altre attività istruttorie esterne, per ogni giornata di funzione
esterna all’ufficio, nella misura di euro 6,20; ◦ al personale addetto alla rappresentanza dell’Amministrazione, con
formale incarico, presso le Commissioni Tributarie nella misura
giornaliera di euro 13,00 ogni volta che sia esercitata la funzione e al
personale addetto alla rappresentanza
presso la Magistratura Ordinaria e Onoraria, con formale incarico,
limitatamente alle convocazioni per le controversie di lavoro (ivi
compresa la rappresentanza presso le sedi previste per il tentativo
obbligatorio di conciliazione), nella misura giornaliera di euro 26,00
ogni volta che sia esercitata la funzione. Le
suddette indennità non sono cumulabili tra loro e con le altre nello
stesso periodo temporale. In caso di diritto a più indennità nello
stesso periodo temporale sarà corrisposta quella più favorevole. Tutte le quote pro capite per giornata di funzione e per ore di docenza sono al netto dei contributi previdenziali e dell’IRAP a carico del datore di lavoro.
Allegato C
Nota
a verbale Cisal finanze Questa O.S. firma l’accordo relativo al Fondo incentivante 2002 al solo fine di non frustrare ulteriormente i colleghi, già fortemente provati sul piano economico, dal notevole ritardo con il quale si sta svolgendo la trattativa nazionale di comparto per le Agenzie fiscali. Infatti, l’impianto del F.U.A. presentato per quest’anno dall’Amministrazione, che ricalca pedissequamente quello relativo al 2001, non ha dato luogo anche in questo caso ad una equa e ragionata ripartizione delle quote inerenti da un lato alle somme da destinare alle finalità di cui all’art. 32 del CCNL del 16 febbraio 1999 (indennità di funzione e di di processo) e dall’altro a quelle intese a remunerare la produttività. In quest’ultimo caso, la nostra O.S. ha rappresentato, per l’ennesima volta, come tale rilevante percentuale del F.U.A. ( quest’anno è pari al 34% dell’importo complessivo, e per un totale di €. 79.823.010,22), non trovi riscontro, ai fini dell’individuazione in concreto delle attività da considerare per l’attribuzione della quota incentivante sia al personale degli Uffici centrali dell’Agenzia che delle Direzioni regionali, con le corrispondenti attività svolte dai nostri colleghi presso gli Uffici periferici. Il risultato, quanto mai aberrante che deriva da tale distorta situazione, è che soltanto pochissimi colleghi in servizio presso i citati Uffici centrali preposti a svolgere attività relativamente assimilabili a quelle di missione dell’Agenzia ( ved. ad esempio i compensi corrisposti ad alcuni colleghi in servizio presso gli Uffici della Direzione Centrale Accertamento) vengono ad usufruire di sostanziali benefici economici rispetto a tutti gli altri, altrettanto meritevoli, ma che effettuano attività che all’attualità l’Amministrazione non prende neanche in considerazione e che, quindi, non hanno mai visto il becco di un quattrino! Prendiamo comunque atto della volontà dell’Amministrazione che ha destinato per quest’anno una quota del 45% all’indennità professionale (la parte che va a tutti). F.to
(Massimo Monetti) NOTA
FLP FINANZE - ACCORDO
SUL FUA 2002 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 21/11/2003 La FLP
Finanze non condivide la parte di quest’accordo riguardante la
produttività (punto C dell’accordo) poichè, ancora una volta, si è
scelto di basare l’ammontare del compenso sulle somme incassate
piuttosto che sui carichi di lavoro reali. In
tal modo, questa voce del FUA non premia la produttività ma assume un
carattere di casualità che alimenta sperequazioni – non solo
geografiche – del compenso. Manifestiamo
inoltre, forti perplessità sul mantenimento di un sistema indennitario
diventato obsoleto rispetto all’organizzazione attuale del lavoro
nell’Agenzia delle Entrate. Purtuttavia,
la FLP Finanze decide di apporre la propria firma in calce all’accordo
ritenendo positivo l’impianto complessivo per i seguenti motivi: 1)
Aumenta dal 37% al 45% la quota di FUA erogata come indennità di
professionalità, che diventa così pari a circa Euro 3000 medi lordi
pro-capite e che andrà stabilizzata definitivamente in busta paga con il
contratto di 1°livello; 2)
L’anticipo di almeno il 65% di quanto destinato agli uffici come
compenso per la produttività porterà in tempi celeri somme consistenti
nelle tasche dei lavoratori; 3)
La trasformazione della vecchia indennità di disagiata in indennità
per lavori disagiati e gravosi, costituisce il riconoscimento che uno
“zoccolo duro” d’indennità spetta a tutti i lavoratori
dell’Agenzia delle Entrate, in quanto, non vi è lavoro all’interno
dell’Agenzia che non comporti un carico di gravosità meritevole
d’apprezzamento; 4)
è stato chiarito, una volta per tutte, che i compensi per la
trasmissione telematica delle dichiarazioni sono destinati all’ufficio e
non possono essere distribuiti ai singoli operatori; si elimina così
una delle fonti di maggior sperequazione nella distribuzione dei compensi
all’interno degli uffici. Roma,
21 novembre 2003
Vincenzo
Patricelli
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