Roma 24/11/2003

 

 

 Agenzia delle Entrate – Accordo sul FUA 2002 

  

Nella serata di venerdì 21, presso la Direzione Generale dell’Agenzia delle Entrate,abbiamo sottoscritto l’accordo per l' individuazione e la ripartizione, delle risorse relative al Fondo Unico di Amministrazione dell’anno 2002.

Grazie alla ferma presa di posizione della nostra e di alcune altre OO.SS.,siamo riusciti ad ottenere un consistente aumento della quota destinata a remunerare “ l’indennità di professionalità”, respingendo la richiesta dell’Amministrazione di reintrodurre,a posteriori, ed in assenza di adeguate metodologie di valutazione, forme premiali di carattere individuale .

L’attuale importo dell’indennità in questione sale pertanto a 105.648.101,77 euro, pari a 3030,00 euro medi procapite in luogo dei circa 2400,00 erogati per l’anno 2001, riducendo contestualmente la percentuale delle risorse destinata, nell’ambito del budget di sede, al pagamento delle indennità di funzione e di processo, nella misura del 5%, e la quota per la produttività degli uffici, nella misura del 3%.

L’Agenzia che come ricorderete, ha già pagato su questa voce un primo acconto, sulla base di accordi precedenti, provvederà immediatamente ad erogare il saldo.

Vengono confermati i criteri per la remunerazione del premio di produttività relativi all’anno 2001 con due modifiche, resesi necessarie a fronte dello spostamento di risorse a favore dell’indennità di professionalità e che riguardano; il diverso rapporto tra indice delle riscossioni (67%) e indice di efficienza ed efficacia (33%); ed il possibile aumento, fino ad un massimo del 35%, della quota destinata con contrattazione locale, ad apprezzare il diverso contenuto professionale delle attività connesse all’accertamento.

Inoltre, a differenza dell’anno precedente,la quota del premio di produttività destinata a tutto il personale ,sarà erogata immediatamente,senza attendere la conclusione delle contrattazioni di posto di lavoro.

Vengono confermati gli accordi relativi, alla predisposizione della modulistica per le dichiarazioni 2002 ed al compenso incentivante per le verifiche a soggetti di grandi dimensioni, mentre ,per ciò che concerne le indennità di funzione e di processo, si è convenuto di rivalutare le indennità spettanti ai direttori e ai capi area degli uffici non dirigenziali  e l’indennità per lavori disagiati, ampliando l’attribuzione di quest’ultima, a quelle attività che la contrattazione  individuerà come particolarmente gravose nello specifico contesto locale. 

In conclusione riteniamo l’intesa migliorativa rispetto al 2001, soprattutto per l’incremento ottenuto sulla “indennità di professionalità” che è destinata a costituire l’indispensabile provvista di risorse per avviare, con il primo CCNL delle Agenzie Fiscali, l’ipotesi perequativa prevista nella piattaforma contrattuale.

p.la FP CGIL Comparto Agenzie Fiscali
Carlo Cielo-Giovanni Serio  

 


 AGENZIA DELLE ENTRATE

Criteri per la ripartizione dei Fondi per l’incentivazione del personale non dirigenziale dell’anno 2002

  

I rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e delle Organizzazioni sindacali, 

VISTO il CCNL - comparto Ministeri - sottoscritto in data 16 febbraio 1999; 

VISTO il Contratto integrativo di amministrazione per il quadriennio 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, siglato il 16.2.2000 e definitivamente sottoscritto il 26.6.2000; 

VISTO il Contratto integrativo relativo al biennio economico 2000-2001, sottoscritto il 13.11.2000;        

 VISTA la Convenzione per l'anno 2002 tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate; 

VISTO il Regolamento dell'Agenzia delle Entrate; 

VISTO l’accordo sottoscritto il 13 gennaio 2003, con il quale si stabilisce di corrispondere a tutto il personale dell’Agenzia delle Entrate una anticipazione del fondo incentivante per l’anno 2002, pari al complessivo importo di euro 73.577.032,00 lordi da erogare secondo i criteri previsti per l’indennità di amministrazione; 

PREMESSO che l’ importo totale dei fondi incentivanti destinati al personale per l’anno 2002, quantificato in euro lordi 252.877.957,97, è così costituito: 

·        la quota incentivante, pari ad euro lordi 103.575.450,00;

·        la quota della parte fissa del Fondo unico di amministrazione per l’anno 2002, pari ad euro lordi 54.029.138,50;

·        la quota della parte variabile dello stesso Fondo unico, pari ad euro lordi 17.369.846,47;

·        la quota fissa dell’89% del 2% delle entrate per accertamento tributario, di cui all’art. 12 del DL n. 79/97, convertito dalla legge  140/97, pari ad euro lordi 19.547.893,63;

·        la quota variabile dell’89% del 2% delle entrate per accertamento tributario, di cui all’art. 12 del DL n.79/97, convertito dalla legge 140/97, pari ad euro lordi 32.234.353,32;

·        la quota del fondo, di cui all’art.3, comma 193, della legge 549/1995, come modificato dall’art.3, comma 131, della legge n.662/1996, pari ad euro lordi  26.121.276,05;   

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, punto C3, della Convenzione 2002, occorre stabilire, sulla base degli accordi con le Organizzazioni sindacali, la misura dell’importo della quota incentivante da destinare al miglioramento e potenziamento dell’Agenzia e quella da destinare alla corresponsione di compensi incentivanti al personale; 

CONSIDERATO che dall’importo totale dei fondi per l’incentivazione del personale deve essere accantonato l’importo di euro lordi 7.746.853,49, per il finanziamento nell’anno 2002 del personale collocato nelle aree super;

CONVENGONO 

 1) che la quota incentivante relativa all’anno 2002, pari ad euro lordi 103.575.450,00, sia ripartita in una quota pari alla percentuale del 10%, corrispondente ad euro 10.357.545,00, da destinare a misure di miglioramento e di potenziamento delle condizioni di funzionamento dell'Agenzia stessa e in una quota pari alla percentuale del 90%, corrispondente ad euro 93.217.905,00, da destinare alla corresponsione di compensi incentivanti al personale. La suddetta quota del 10% viene accantonata dall’importo totale dei fondi incentivanti per l’anno 2002 citato in premessa, pari ad euro lordi 252.877.957,97, determinando una riduzione di tale importo ad euro lordi 242.520.412,97;

2)   che dal suddetto importo totale dei fondi, pari ad euro lordi 242.520.412,97, sia accantonato l’importo di euro lordi 7.746.853,49, corrispondente alla spesa da sostenere nel 2002 per il finanziamento del personale collocato nelle aree super. Tale ulteriore accantonamento determina una riduzione dell’importo totale dei fondi ad euro 234.773.559,48;

3)      che l’importo totale dei fondi per l’incentivazione del personale dell’anno 2002, pari ad euro lordi 234.773.559,48, così come rideterminato a seguito delle riduzioni di cui ai punti 1 e 2, sia ripartito nelle seguenti misure percentuali e per le seguenti finalità: 

A) una quota del 45%, pari ad euro lordi 105.648.101,77, per la corresponsione di un compenso a tutto il personale dell’Agenzia delle Entrate a titolo di indennità professionale. Della presente quota una parte, pari a euro lordi 73.577.032,00, è già stata utilizzata per corrispondere un acconto allo stesso titolo a seguito dell’accordo del 13 gennaio 2003, citato nelle premesse; 

B)     una quota del 21%, pari ad euro lordi 49.302.447,49, per le finalità di cui all’art.32 del CCNL del 16 febbraio 1999.

La predetta quota viene così suddivisa:

a)euro lordi 1.968.109,34 già utilizzati per il finanziamento dell’indennità di funzione spettanti al personale dei Centri di assistenza telefonica, prevista dall’allegato A, punto 1, e determinati sulla base del fabbisogno di spesa dichiarato dalle Direzioni regionali;

b)      euro lordi 364.360,66 già utilizzati per il finanziamento dell’indennità di funzione di centralinista non vedente, prevista dall’allegato A, punto 2, e determinati sulla base del fabbisogno di spesa dichiarato dalle Direzioni regionali;

c)      euro lordi 222.203,71 per il finanziamento dell’indennità di funzione per l’attivazione degli uffici locali, prevista dall’allegato A, punto 2, ripartiti tra le Direzioni regionali interessate secondo il fabbisogno di spesa dichiarato dalle Direzioni regionali stesse, come da allegata tabella B;

d)      euro lordi 488.283,86 per il finanziamento dell’indennità per aggiornamento professionale presso i Centri di assistenza telefonica e presso gli uffici locali in occasione della loro attivazione, prevista dall’allegato A, punto 2, ripartiti tra le Direzioni regionali interessate sulla base del fabbisogno di spesa dichiarato dalle Direzioni regionali stesse, come da allegata tabella B;

e)      euro lordi 46.259.489,92 per il finanziamento delle indennità di funzione e di processo, individuate nell’allegato A, escluse quelle di cui ai precedenti punti a), b), c) e d), per le quali è stato previsto un separato finanziamento. L’importo in questione viene ripartito tra le Direzioni regionali sulla base dei carichi di lavoro (85%) e presenze in servizio (15%), come da allegata tabella C. La ripartizione delle suddette risorse tra gli uffici dipendenti di ogni ambito regionale verrà definita in sede di contrattazione locale sulla base di criteri analoghi.

Nelle contrattazioni decentrate di posto di lavoro il budget d’ufficio, che costituisce autonoma leva gestionale per il miglioramento dei servizi a livello locale, sarà utilizzato prioritariamente per remunerare le indennità di processo e di funzione individuate a livello nazionale nelle modalità e nella misura dell’allegato A.

Eventuali economie derivanti dalla remunerazione dei compensi di cui ai punti c), d) ed e), saranno utilizzate per erogare compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi. 

C)    una quota del 34%, pari ad euro lordi 79.823.010,22 per remunerare la produttività.

L’attribuzione del compenso all’ufficio per il conseguimento degli obiettivi assegnati è correlata per il 67% all’indice relativo alle somme riscosse nell’anno a seguito dell’accertamento e per il 33% all’indice relativo all’efficienza e all’efficacia dell’azione svolta.

            L’ammontare complessivo del compenso così assegnato a ciascun ufficio verrà ripartito in quote distinte come di seguito quantificate:

a)      una quota, comunque non superiore al 35%, sarà pari al rapporto esistente tra le ore complessivamente consuntivate nei processi relativi alle attività di controllo fiscale, di riscossione, di gestione del contenzioso e alle connesse attività di coordinamento e di supporto, e le ore complessivamente consuntivate da ciascun ufficio;

Tale quota verrà corrisposta alle unità di personale che hanno partecipato alla realizzazione delle attività sopradescritte tenendo conto delle ore di effettiva  applicazione ai suindicati processi ed apprezzando, in sede di contrattazione locale, il diverso contenuto professionale dell’attività svolta.

b)     l’ulteriore quota verrà corrisposta a tutto il personale.

La quota destinata a tutto il personale dell’ufficio sarà corrisposta a titolo di anticipo.

Per il resto è confermato quanto previsto per il 2001 nell’accordo per la corresponsione del premio di produttività e del compenso per gli addetti alle verifiche di grandi dimensioni. 

Roma, 21 novembre 2003 

AGENZIA DELLE ENTRATE

 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Firmato

CGIL/FP                     Firmato                       

 

CISL/FPS                   Firmato                       

 

UIL/PA                       Firmato

 

           

UNSA/SALFI             Firmato                       

 

 

FAS/CISAL-FAS       Firmato con nota a verbale

 

RDB/PI                       Non firmato

 

UGL/ANDCD            Firmato con riserva

 Allegato A                                                                            

Indennità di funzione e di processo – anno 2002 

1)    Gestione tributi 

      Indennità di front-office

Il compenso spetta a coloro che svolgono esclusivamente attività di sportello a contatto con il pubblico in via continuativa per un periodo di tempo non inferiore alle 4 ore.

L’indennità compensa il disagio correlato all’attività svolta, che prevede l’utilizzo delle apparecchiature informatiche e la pressione psicologica derivante dal colloquio con il contribuente. Non spetta a chi svolge la funzione con carattere di saltuarietà nell’ambito della stessa giornata di servizio.

L’indennità è corrisposta nel seguente modo:

-   uffici locali, nella misura giornaliera di euro 9,00;

-   altri uffici periferici, nella misura giornaliera euro di 6,00.

La presente indennità non è cumulabile con le altre indennità nello stesso periodo temporale. In caso di diritto a più indennità nello stesso periodo temporale sarà corrisposta quella più favorevole.  

 -    Indennità per il personale dei centri di risposta telefonica

Al personale addetto all’assistenza telefonica viene attribuita una indennità base pari ad euro 9,00 giornalieri. Inoltre allo stesso personale spetta una indennità aggiuntiva giornaliera per i compiti svolti, così differenziata:

-   euro 6,00, se esclusivamente addetto all’assistenza telefonica;

-   euro 8,00, se con funzione anche di team leader.

L’indennità viene corrisposta per il disagio e il particolare impegno lavorativo a cui sono chiamati gli addetti, in quanto presuppone: la turnazione a copertura del servizio, il continuo aggiornamento professionale, l’utilizzo costante delle apparecchiature informatiche e la pressione psicologica derivante dal colloquio con il contribuente.

La presente indennità non è cumulabile con le altre indennità.  

2)    Gestione risorse umane 

 -         Indennità di turno

Spetta per ogni turno di lavoro effettuato nell’arco delle 24 ore dal personale addetto ai servizi di portineria, di vigilanza sugli impianti, di controllo automatico degli accessi, di assistenza agli impianti di elaborazione dati, di segreteria dei Dirigenti di prima fascia, nonché dal personale di quegli uffici articolati in turni, che articolino il proprio orario di servizio su turni previa contrattazione decentrata con le Organizzazioni sindacali, alle condizioni previste dall’articolo 1 dell’accordo successivo stipulato ai sensi dell’art. 19, comma 5, del C.C.N.L. del Comparto Ministeri (quota giornaliera = 20% della quota dello straordinario moltiplicata per 6 ore).

Il compenso per il turno feriale, nonché per il turno festivo, notturno e notturno - festivo compete nella medesima misura stabilita per l’ex Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette.

L’indennità di turno, nell’ambito degli uffici in cui sia stata istituita la turnazione del servizio, previa contrattazione decentrata, è cumulabile con le altre indennità.

 

 -         Indennità per lavori disagiati e gravosi

Spetta, nella misura di euro 3,50 giornalieri, al personale addetto alla conduzione di automezzi, ai centri di fotoriproduzione e stampa e ai centralini, nonché a prestazioni di lavoro particolarmente gravose per l’impegno individuale nello specifico contesto locale, purché non remunerate ad altro titolo.

La presente indennità non è cumulabile con le altre indennità nello stesso periodo temporale. In caso di diritto a più indennità nello stesso periodo temporale sarà corrisposta quella più favorevole.

 

 -         Indennità centralinista non vedente

Spetta nella misura prevista dalla legge 29 marzo 1985, n.113.

La presente indennità è cumulabile con le altre indennità nello stesso periodo temporale.

 -         Indennità per l’attivazione degli uffici locali

L’indennità viene corrisposta al personale in posizione di distacco nell’anno 2002 presso gli uffici locali, per un periodo di permanenza nella sede fino ad un massimo di sei mesi, e comunque non oltre il 31/12/2002. In sede di contrattazione decentrata regionale verranno individuate le posizioni per ogni ufficio locale attivato e verrà corrisposto il compenso in oggetto per ogni giornata di funzione nel modo seguente:

·        per una distanza da 10 a 30 Km dal Comune dell’ufficio, sede di organica appartenenza, euro 7,80;

·        per una distanza da 31 a 60 Km dal Comune dell’ufficio, sede di organica appartenenza, euro 13,00;

·        per una distanza oltre i 60 Km dal Comune dell’ufficio, sede di organica appartenenza, euro 20,70.

Ove ricorrano i presupposti di legge, spetta, inoltre, l’indennità di missione.

 La presente indennità non è cumulabile con le altre indennità nello stesso periodo temporale. In caso di diritto a più indennità nello stesso periodo temporale sarà corrisposta quella più favorevole.

                           

      Indennità per aggiornamento professionale

Spetta per la remunerazione degli addetti all’aggiornamento professionale del personale nei Centri di risposta telefonica e degli addetti all’aggiornamento professionale e all’istruzione del personale in sede locale in occasione dell’attivazione degli uffici locali. L’indennità spetta nella misura oraria di euro 36,20. I compensi vengono corrisposti sulla base delle ore consentivate fino ad un massimo di 20 ore.

La presente indennità non è cumulabile con le altre indennità nello stesso periodo temporale. In caso di diritto a più indennità nello stesso periodo temporale sarà corrisposta quella più favorevole.

 

3)    Direzione e responsabilità  

L’indennità spetta:

     ai Direttori degli uffici non dirigenziali, ai Capi Area degli uffici locali non dirigenziali di rango provinciale che abbiano un organico superiore alle 50 unità, nella misura giornaliera di euro 15,50;

      ◦     ai Capi Area degli uffici locali che abbiano un organico fino alle 50 unità, nella misura giornaliera di euro 12,50;

    ai responsabili della sicurezza, incaricati secondo la normativa vigente, e ai gestori di rete locale, nella misura giornaliera di euro 3,60;

      ◦     ai Capi delle Segreterie dei Direttori regionali, ai Capi reparto delle Direzioni regionali ove costituiti, ai Capi reparto degli Uffici II.DD., I.V.A. e Registro, ai Capi Team, ai coordinatori dell’Area Servizi (ove esistenti) e ai Responsabili delle Sezioni Staccate degli uffici locali e delle Sezioni Staccate delle DD. RR., nella misura giornaliera di euro 6,20;

    al personale addetto alla predisposizione di atti di consulenza giuridica: atti riguardanti l’interpretazione di norme fiscali, nonché relativi alla soluzione di quesiti e alla formulazione di risposte ad istanze di interpello presso le strutture centrali e regionali. L’indennità spetta nella misura giornaliera di euro 5,20. 

Per le suddette indennità di direzione e di responsabilità l’incarico deve essere stato conferito con provvedimento formale e le indennità per tali tipologie di lavoro, per l’anno 2002, sono corrisposte in luogo del compenso di cui all’art.18 del CCNL.

Le suddette indennità non sono cumulabili tra loro e con le altre indennità nello stesso periodo temporale. Fa eccezione l’indennità di turno, che invece è cumulabile con le predette indennità anche nello stesso periodo temporale. In caso di diritto a due o più indennità nello stesso periodo temporale sarà corrisposta quella più favorevole.  

4)    Attività di istruttoria esterna e contenzioso 

L’indennità spetta:

  al personale addetto alle verifiche fiscali ed agli accessi mirati, eseguiti nell’ambito dell’attività di controllo sostanziale, per ogni  giornata di  funzione esterna all’ufficio, nella misura di euro 15,50;

◦ al personale che svolge altre attività istruttorie esterne, per ogni  giornata di  funzione esterna all’ufficio, nella misura di euro 6,20;

◦ al personale addetto alla rappresentanza dell’Amministrazione, con formale incarico, presso le Commissioni Tributarie nella misura giornaliera di euro 13,00 ogni volta che sia esercitata la funzione e al personale addetto alla rappresentanza  presso la Magistratura Ordinaria e Onoraria, con formale incarico, limitatamente alle convocazioni per le controversie di lavoro (ivi compresa la rappresentanza presso le sedi previste per il tentativo obbligatorio di conciliazione), nella misura giornaliera di euro 26,00 ogni volta che sia esercitata la funzione. 

Le suddette indennità non sono cumulabili tra loro e con le altre nello stesso periodo temporale. In caso di diritto a più indennità nello stesso periodo temporale sarà corrisposta quella più favorevole.  

Tutte le quote pro capite per giornata di funzione e per ore di docenza sono al netto dei contributi previdenziali e dell’IRAP a carico del datore di lavoro.                                                                                                                       

 

 

 

 

 Allegato B

 

Indennità per l'attivazione degli uffici locali e per l'aggiornamento professionale presso i Centri di assistenza telefonica e presso gli uffici locali.

(importi al lordo dei contributi a carico del datore di lavoro)

 

Regione

Aggiornamento professionale

 Attivazione uffici

Abruzzo

15.602,20

-----------

Bolzano

8.372,53

-----------

Campania

13.833,98

4.056,64

Emilia R.

68.261,15

36.310,04

Friuli

4.563,55

-----------

Lazio

4.741,38

-----------

Lombardia

165.000,00

40.000,00

Molise

13.552,35

7.894,03

Puglia

170.186,25

80.161,02

Sardegna

720,56

----------

Sicilia

15.000.00

10.000,00

Toscana

6.000,00

39.000,00

Veneto

2.449,91

4.781,98

TOTALE

488.283,86

222.203,71

 

                                                                                                                       

Allegato C

AGENZIA DELLE ENTRATE

 

UFFICIO  RELAZIONI  SINDACALI

 

 RIPARTIZIONE REGIONALE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE -  Art. 32  CCNL - ANNO 2002

 

Budget  d ' ufficio

 

Importi al lordo dei contributi a carico del datore di lavoro

 

REGIONE

Pers. al 31.12.02

% sul Totale Pers.

Importo per presenti

Carico di lavoro

% sul Tot. Carico lavoro

Importo per carico di lavoro

Totale importo

ABRUZZO

1.240

3,67%

246.800,00

134.890.925

2,94%

1.119.900,00

1.366.700,00

BASILICATA

394

1,17%

78.400,00

47.565.350

1,04%

394.900,00

473.300,00

BOLZANO

207

0,61%

41.100,00

37.097.300

0,81%

308.000,00

349.100,00

CALABRIA

1.084

3,21%

215.700,00

116.893.225

2,55%

970.300,00

1.186.000,00

CAMPANIA

3.286

9,73%

654.000,00

361.974.150

7,89%

3.004.900,00

3.658.900,00

EMILIA ROMAGNA

2.238

6,63%

445.300,00

357.199.250

7,79%

2.965.300,00

3.410.600,00

FRIULI VENEZIA G.

741

2,20%

147.400,00

99.262.825

2,16%

824.100,00

971.500,00

LAZIO

3.360

9,95%

668.700,00

426.802.600

9,31%

3.543.200,00

4.211.900,00

LIGURIA

1.233

3,65%

245.400,00

170.794.500

3,72%

1.417.800,00

1.663.200,00

LOMBARDIA

4.046

11,99%

805.100,00

730.100.575

15,92%

6.060.900,00

6.866.000,00

MARCHE

932

2,76%

185.400,00

125.157.475

2,73%

1.039.100,00

1.224.500,00

MOLISE

320

0,95%

63.700,00

36.913.650

0,81%

306.500,00

370.200,00

PIEMONTE

2.638

7,82%

525.000,00

374.737.825

8,17%

3.111.000,00

3.636.000,00

PUGLIA

2.139

6,34%

425.700,00

248.570.275

5,42%

2.063.600,00

2.489.300,00

SARDEGNA

1.017

3,01%

202.300,00

119.923.450

2,62%

995.500,00

1.197.800,00

SICILIA

3.197

9,47%

636.300,00

348.935.000

7,61%

2.896.800,00

3.533.100,00

TOSCANA

2.232

6,61%

444.200,00

339.477.025

7,40%

2.818.200,00

3.262.400,00

TRENTINO

373

1,11%

74.200,00

59.410.775

1,30%

493.200,00

567.400,00

UMBRIA

588

1,74%

117.100,00

71.807.150

1,57%

596.200,00

713.300,00

VALLE D'AOSTA

121

0,36%

24.000,00

19.375.075

0,42%

160.800,00

184.800,00

VENETO

2.369

7,02%

471.400,00

358.576.625

7,82%

2.976.700,00

3.448.100,00

TOTALE D.R. o D.P.

33.755

100%

6.717.200,00

4.585.465.025

100%

38.066.900,00

44.784.100,00

UFF. CENTRALI

1.112

 

 

 

 

 

1.475.330,00

TOTALE

34.867

 

 

 

 

 

46.259.430,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Importi calcolati sulla base del carico di lavoro e del personale presente negli Uffici periferici (85% e 15%)

 

 

 

 

Nota a verbale Cisal finanze 

Questa O.S. firma l’accordo relativo al Fondo incentivante 2002 al solo fine di non frustrare ulteriormente i colleghi, già fortemente provati sul piano economico, dal notevole ritardo con il quale si sta svolgendo la trattativa nazionale di comparto  per le Agenzie fiscali.

 Infatti, l’impianto del F.U.A. presentato per quest’anno dall’Amministrazione, che ricalca pedissequamente quello relativo al 2001, non ha dato luogo anche in questo caso ad una equa e ragionata ripartizione delle quote inerenti da un lato alle somme da destinare alle finalità di cui all’art. 32 del CCNL del 16 febbraio 1999  (indennità di funzione e di di processo) e dall’altro a quelle intese a remunerare la produttività. In quest’ultimo caso, la nostra O.S. ha rappresentato, per l’ennesima volta, come tale rilevante percentuale del F.U.A. ( quest’anno è pari al 34% dell’importo complessivo, e per un totale di €. 79.823.010,22), non trovi riscontro, ai fini dell’individuazione in concreto delle attività da considerare per l’attribuzione della quota incentivante sia al personale degli Uffici centrali dell’Agenzia che delle Direzioni regionali, con le corrispondenti attività svolte dai nostri colleghi presso gli Uffici periferici. Il risultato, quanto mai aberrante che deriva da tale distorta situazione, è che soltanto pochissimi colleghi in servizio presso i citati Uffici centrali preposti a svolgere attività relativamente assimilabili a quelle di missione dell’Agenzia ( ved. ad esempio i compensi corrisposti ad alcuni  colleghi in servizio presso gli Uffici della Direzione Centrale Accertamento) vengono ad usufruire di sostanziali benefici economici rispetto a tutti gli altri, altrettanto meritevoli, ma che effettuano attività che all’attualità l’Amministrazione non prende neanche in considerazione e che, quindi,  non hanno mai visto il becco di un quattrino!

Prendiamo comunque atto della volontà dell’Amministrazione che ha destinato per quest’anno una quota del 45% all’indennità  professionale (la parte che va a tutti).

  F.to (Massimo Monetti)

  

NOTA  FLP FINANZE - ACCORDO SUL FUA 2002 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 21/11/2003  

La FLP Finanze non condivide la parte di quest’accordo riguardante la produttività (punto C dell’accordo) poichè, ancora una volta, si è scelto di basare l’ammontare del compenso sulle somme incassate piuttosto che sui carichi di lavoro reali.

In tal modo, questa voce del FUA non premia la produttività ma assume un carattere di casualità che alimenta sperequazioni – non solo geografiche – del compenso.

Manifestiamo inoltre, forti perplessità sul mantenimento di un sistema indennitario diventato obsoleto rispetto all’organizzazione attuale del lavoro nell’Agenzia delle Entrate.

Purtuttavia, la FLP Finanze decide di apporre la propria firma in calce all’accordo ritenendo positivo l’impianto complessivo per i seguenti motivi:

1)     Aumenta dal 37% al 45% la quota di FUA erogata come indennità di professionalità, che diventa così pari a circa Euro 3000 medi lordi pro-capite e che andrà stabilizzata definitivamente in busta paga con il contratto di 1°livello;

2)     L’anticipo di almeno il 65% di quanto destinato agli uffici come compenso per la produttività porterà in tempi celeri somme consistenti nelle tasche dei lavoratori;

3)     La trasformazione della vecchia indennità di disagiata in indennità per lavori disagiati e gravosi, costituisce il riconoscimento che uno “zoccolo duro” d’indennità spetta a tutti i lavoratori dell’Agenzia delle Entrate, in quanto, non vi è lavoro all’interno dell’Agenzia che non comporti un carico di gravosità meritevole d’apprezzamento;

4)     è stato chiarito, una volta per tutte, che i compensi per la trasmissione telematica delle dichiarazioni sono destinati all’ufficio e non possono essere distribuiti ai singoli operatori; si elimina così una delle fonti di maggior sperequazione nella distribuzione dei compensi all’interno degli uffici. 

Roma, 21 novembre 2003 

                                                 Vincenzo Patricelli