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AGENZIA DELLE ENTRATE Individuazione dei criteri per la remunerazione del premio di produttività per l’anno 2001
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RITENUTO che occorre provvedere alla corresponsione del premio di produttività per l’anno 2001 secondo quanto previsto dal punto 2.3 dell’accordo del 7.8.2001; CONVENGONO di
approvare i documenti allegati, che fanno parte integrante del presente
accordo, costituiti dagli allegati A, B e C, con i quali vengono stabiliti
i criteri di corresponsione dell’importo individuato Roma,
Allegato A
Il 37% dell’importo
del Fondo unico di amministrazione e della quota incentivante dell’anno
2001, previsto dall’accordo del 7 agosto 2001, quantificabile in euro
86.866.217,00 (euro 65.460.600,61 al netto dei contributi
Allegato B Criteri di ripartizione del premio di produttività Premessa Il presente accordo individua i criteri per la determinazione della produttività del personale non dirigente degli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Detti criteri, in linea con quanto concordato il 7 agosto 2001, tengono conto degli obiettivi fissati in Convenzione per l’anno 2001 e del loro grado di raggiungimento. Pertanto, la base di commisurazione dei compensi è la produttività, misurata sia attraverso il grado di conseguimento delle riscossioni sia attraverso il grado di efficienza e di efficacia dell’azione svolta, in relazione ai processi produttivi caratterizzanti il Piano delle attività dell’Agenzia previsto in Convenzione. Accanto alle predette componenti, contribuisce a misurare il grado di produttività anche l’attività degli Uffici di compilazione e trasmissione delle dichiarazioni via Internet, in quanto si intende premiare lo sforzo organizzativo compiuto in un’attività che ha richiesto nuove conoscenze in campo informatico e che ha portato ricadute positive sulla gestione delle dichiarazioni. Pertanto, il compenso spettante a ciascun ufficio è determinato sulla base di tre componenti; di seguito vengono individuate le modalità per il calcolo degli indici di misurazione per ciascuna di dette componenti.
1. Modalità per il calcolo degli indici di misurazione delle componenti della produttività Componente 1 - Grado di conseguimento delle riscossioni Il grado di
conseguimento delle riscossioni viene misurato attraverso le risultanze
della procedura "Obiettivi numerici e monetari". Dalla base di commisurazione restano escluse le somme riscosse a mezzo ruolo; coerentemente non si tiene conto delle somme che, iscritte a ruolo, hanno successivamente formato oggetto di sgravio. Nel calcolo dell’indice di produttività relativo alle riscossioni si tiene conto della produttività oraria: le somme riscosse vengono rapportate alle ore consuntivate da ciascun ufficio e confrontate con le somme riscosse per ogni ora consuntivata a livello di Agenzia.
Componente 2 - Grado di efficienza e di efficacia dell’azione svolta Il grado di efficienza e efficacia dell’azione svolta viene misurato attraverso le risultanze del "Sistema di Pianificazione e controllo". La base di commisurazione è rappresentata dal budget di produzione complessivamente assegnato ai processi produttivi collegati alle cosiddette "attività caratterizzanti" presenti nel Piano delle attività dell’Agenzia previsto in Convenzione. In particolare, tale misurazione tiene conto: · del grado di impiego delle risorse umane degli uffici operativi nei processi produttivi: si confrontano le risorse impiegate da ciascun ufficio operativo nei processi produttivi rispetto all’indice medio calcolato con riferimento a tutti gli uffici operativi all’Agenzia; · del grado di conseguimento degli obiettivi di produzione assegnati in relazione alle risorse impiegate: si confronta il rendimento conseguito da ciascun ufficio operativo nel raggiungimento degli obiettivi assegnati con l’indice che esprime il rendimento medio dell’Agenzia. Moltiplicando i due indici si ottiene l’indice complessivo di efficienza e di efficacia dell’azione svolta. Nella tabella 1 vengono indicati i processi produttivi costituenti la base di commisurazione dell’indice di efficienza e di efficacia dell’azione svolta.
Tabella 1 - processi produttivi utilizzati per la misurazione dell’indice di efficienza e di efficacia dell’azione svolta
Componente 3 - Produttività connessa alla compilazione e trasmissione delle dichiarazioni da parte degli uffici via Internet. La produttività connessa alla compilazione e trasmissione delle dichiarazioni via Internet viene misurata sulla base del numero delle dichiarazioni trasmesse da ciascun ufficio. A livello nazionale le dichiarazioni trasmesse risultano pari a 256.775. 2. Destinatari del compenso Ai fini della destinazione del compenso sono considerati Uffici operativi: · gli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate; · gli Uffici distrettuali delle II.DD.; · gli Uffici IVA; · gli Uffici del Registro. Sono considerati Uffici regionali di coordinamento e di supporto: · le Direzioni Regionali ivi comprese le sezioni staccate. Sono considerati Uffici centrali di coordinamento e di supporto: · gli Uffici centrali; · i Centri di servizio; · i Call center.
3. Criteri di destinazione del compenso Il compenso diretto a remunerare la produttività è destinato: · per il 65%, a remunerare la produttività sulla base dell’indice raggiunto da ciascun ufficio nel conseguimento delle riscossioni; · per il 35%, a remunerare la produttività sulla base dell’indice raggiunto da ciascun ufficio relativamente all’efficienza ed all’efficacia dell’azione svolta. Tale suddivisione risponde all’esigenza di assicurare una maggiore valorizzazione dell’apporto fornito dagli uffici attraverso l’attività di riscossione, elemento fondamentale nella determinazione dell’importo della quota incentivante destinata all’Agenzia. Il compenso diretto a remunerare la produttività connessa alla compilazione e trasmissione delle dichiarazioni con procedura Internet, calcolato nella misura di Euro 5,48 per ciascuna dichiarazione, è destinato unicamente agli uffici che hanno svolto la predetta attività.
4. Criteri di assegnazione del compenso agli uffici 4.1. Compenso correlato al grado di conseguimento delle riscossioni Il compenso viene assegnato in ragione delle somme riscosse per ogni ora consuntivata da ciascun ufficio rispetto alle somme riscosse per ogni ora consuntivata dall’Agenzia. Uffici di coordinamento e di supporto regionali Il compenso viene assegnato in ragione delle somme riscosse per ogni ora consuntivata dagli uffici coordinati o supportati rispetto alle somme riscosse per ogni ora consuntivata dall’Agenzia. Uffici di coordinamento e di supporto centrali Il compenso viene assegnato in ragione delle somme riscosse per ogni ora consuntivata dall’Agenzia.
4.2. Compenso correlato al grado di efficienza e di efficacia dell’azione svolta. Uffici operativi Il compenso viene assegnato in ragione dell’indice di efficienza e di efficacia di ciascun ufficio rispetto a quello espresso complessivamente dall’Agenzia. Uffici di coordinamento e di supporto regionali Il compenso viene assegnato in ragione dell’indice di efficienza e di efficacia degli uffici coordinati o supportati rispetto a quello espresso complessivamente dall’Agenzia. Uffici di coordinamento e di supporto centrali Il compenso viene assegnato in ragione dell’indice di efficienza e di efficacia espresso complessivamente dall’Agenzia.
4.3. Compenso correlato all’attività di compilazione e trasmissione delle dichiarazioni tramite Internet. Uffici operativi Il compenso viene assegnato in ragione del numero delle dichiarazioni compilate e trasmesse da ciascun ufficio. Uffici di coordinamento e di supporto Non è previsto alcun compenso.
5. Limiti ed esclusioni Al fine della determinazione del compenso complessivo da assegnare a ciascun ufficio, l’indice correlato al grado di realizzazione degli obiettivi programmati, in relazione alle risorse consuntivate, viene assunto: · fino al 150% del valore del corrispondente indice riferito all’Agenzia, posto pari a 1; · per un valore pari a zero qualora l’indice risultante sia inferiore al 70% del corrispondente indice riferito all’Agenzia. Resta comunque ferma l’assegnazione del compenso correlato al grado di conseguimento delle riscossioni ed alla compilazione e trasmissione delle dichiarazione via internet.
6. Riequilibrio degli indici di riscossione in ambito regionale Al fine di attenuare i fenomeni collegati a sensibili scostamenti tra gli indici di riscossione degli uffici, rispetto all’indice medio della Regione di appartenenza, derivanti anche da fattori socio-economici che caratterizzano gli ambiti territoriali, ferme restando le somme assegnate in ambito regionale con i criteri sopradescritti, la quota del compenso correlato al grado di riscossione viene riconosciuto a ciascun ufficio: · in misura intera, fino ad un valore dell’indice di riscossione pari a 1,5; · in misura pari all’ 50 per cento per la parte del compenso riferibile a valori dell’indice superiori a 1,5; Le somme non riconosciute in applicazione del suindicato criterio sono devolute agli uffici delle Regione per i quali il fondo di produttività su base oraria spettante sia inferiore a quello medio della Regione e che, contestualmente, presentino un indice correlato al grado di realizzazione degli obiettivi di produzione programmati, in relazione alle risorse consuntivate, pari o superiore a 1.
7. Casi particolari Uffici istituiti o soppressi nel 2001 Gli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate attivati nel corso del 2001 sono valutati sulla base dei risultati conseguiti, unitamente agli uffici soppressi ed a quelli IVA che rimangono temporaneamente in vita con ambito di competenza ridotto per l’attivazione dei nuovi uffici.Centri di servizio Tenuto conto che con il 31 dicembre 2000 i Centri di servizio avevano concluso l’attività di controllo formale delle dichiarazioni e che l’attività svolta nel corso del 2001 è scarsamente riferibile ai processi produttivi considerati ai fini della misurazione della produttività, gli indici del grado di conseguimento delle riscossioni e di efficienza e di efficacia dell’azione svolta vengono assunti in misura pari a quelli medi dell’Agenzia (indice 1). Per l’ambito di competenza ultraregionale, i Centri di Servizio vengono convenzionalmente considerati uffici centrali di coordinamento e di supporto. Uffici del registro – giudiziari - di Catania e Foggia Tenuto conto che le riscossioni riferite ai predetti uffici vengono conseguite con modalità prevalentemente diverse da quelle considerate ai fini del presente accordo, l’indice del grado di conseguimento delle riscossioni viene assunto in misura pari a quello medio della Direzione regionale di appartenenza.
8. Criteri di ripartizione del compenso all’interno degli Uffici L’ammontare complessivo del compenso assegnato a ciascun ufficio viene ripartito in quote distinte così quantificate: a) una quota è pari al rapporto esistente tra le ore complessivamente consuntivate nei processi relativi alle attività di controllo fiscale, di riscossione, di gestione del contenzioso e nei processi relativi alle connesse attività di coordinamento e di supporto, e le ore complessivamente consuntivate da ciascun ufficio; i processi lavorativi delle predette attività sono indicati nella tabella seguente;
tale quota non può comunque eccedere il 30% della propria base di commisurazione; l’importo determinato nella misura massima del 30% di quello complessivamente destinato all’ufficio viene corrisposto alle unità di personale, individuate con le modalità definite a seguito di contrattazione locale, che hanno concorso a realizzare le attività inerenti ai suindicati processi, nonché le attività connesse alla compilazione e trasmissione via Internet delle dichiarazioni; le predette modalità di contrattazione apprezzeranno il diverso contenuto professionale che caratterizza le varie attività; b) l’ulteriore quota, non inferiore al 70% dell’importo complessivamente destinato all’ufficio, viene corrisposta a tutto il personale. I criteri per la corresponsione degli importi alle unità di personale, appartenenti agli uffici istituiti o soppressi nel 2001, sono definiti a seguito di contrattazione decentrata a livello regionale; in tale ambito, si terrà comunque conto dell’apporto fornito da ciascuno degli uffici soppressi misurato sulla base dei risultati conseguiti. Le quote spettanti a seguito dell’applicazione dei suindicati criteri sono corrisposte al personale sulla base di una scala economica parametrata alla posizione economica rivestita e sulla base delle ore di lavoro prestate. ALLEGATO C Predisposizione della modulistica relativa alle dichiarazioni da presentare nell’anno 2001. Oggetto: Fondo Unico di amministrazione 2001. Modulistica fiscale. Come è noto, il Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n.332, prevede che le dichiarazioni devono essere redatte, a pena nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale. Lo stesso decreto prevede, inoltre, precise scadenze per la predisposizione del modello di dichiarazione annuale ai fini dell’IVA, dei modelli di dichiarazione ai fini dell’imposta sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (UNICO persone fisiche – UNICO società di persone – UNICO società di capitali – UNICO enti non commerciali – Dichiarazioni IRAP per ogni tipo di modello), per i modelli di dichiarazione dei sostituti di imposta (Mod. 770), nonché per i modelli di dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale (mod.730) e per gli schemi di certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (mod.CUD). In considerazione di tale complessa e delicata attività, sono state istituite le seguenti Commissioni per la determinazione del personale occupato nelle attività suddette: - con provvedimento n. II/1/253158/2000 del 13 dicembre 2000 – Commissione incaricata di predisporre la modulistica concernente le dichiarazioni relative al 2000, UNICO 2001 (tale commissione ha svolto la parte più rilevante dei lavori nel periodo gen-apr 2001); - con provvedimento n. II/1/139007/2001 del 2 agosto 2001 – Commissione incaricata di predisporre la modulistica concernente la certificazione unica dei sostituti d’imposta (CUD), il Mod. 770 e Mod. 730 relativi all’anno d’imposta 2001 (tale commissione ha svolto i propri lavori nel periodo set-dic 2001); - con provvedimento n. II/1/138998/2001 del 2 agosto 2001 – Commissione incaricata di predisporre la modulistica e le relative istruzioni concernenti la dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2001 (tale commissione ha svolto i propri lavori nel periodo set-dic 2001); - con provvedimento n. II/1/182652/2001 del 18 ottobre 2001 – Commissione incaricata di predisporre la modulistica concernente le dichiarazioni relative al 2001, UNICO 2002 (tale commissione ha svolto la parte progettuale e di organizzazione dei lavori nel periodo ott-dic 2001). L’attività di predisposizione della citata modulistica da utilizzare per l’anno 2001, che ha comportato un impegno notevole con specifiche responsabilità ed oneri da parte dei membri delle citate Commissioni, nell’ottica di attuare una maggiore semplificazione e comprensibilità delle istruzioni, pur tenendo conto delle numerose modifiche normative intervenute nel corso dell’anno e delle numerose risoluzioni e circolari emanate nel medesimo periodo, si è tradotta, quale fase finale di lavorazione, nell’emanazione di venti provvedimenti di approvazione, dettagliatamente elencati nell’allegata tabella, unitamente agli estremi di pubblicazione dei provvedimenti medesimi nella G.U.. Il lavoro di predisposizione della modulistica ha richiesto altresì l’effettuazione di numerosi incontri con le Associazioni di categoria gli ordini professionali e le società di software al fine di valutare specifiche richieste di semplificazione e di soddisfare le esigenze di predisposizione di programmi di calcolo e di controllo automatici, anche in considerazione dell’ampliamento della modalità di trasmissione in via telematica prevista per il corrente anno. A tal fine i funzionari e i dirigenti impegnati nelle Commissioni sono stati sottoposti a quotidiane faticose prestazioni di lavoro trattenendosi in servizio oltre il normale orario di lavoro ordinario e straordinario (spesso fino alle ore 22,00) ed anche in giornate non lavorative (sabato e domenica). Per questa prima intensa fase dei lavori realizzatasi presso l’Ufficio modulistica della Direzione Centrale Gestione Tributi, si segnalano il numero delle persone coinvolte, il numero delle ore effettuate al di fuori del normale orario di lavoro di istituto ed il costo totale attribuito al progetto. Si allega al presente documento l’elenco dei partecipanti, con le relative ripartizioni delle ore effettuate e dei compensi richiesti, appartenenti agli uffici dell’Amministrazione centrale e a quella periferica nelle seguenti misure: Posizione economica C3: n. 7 – Amministrazione centrale; n. 1 – DR Toscana; n.1 – DR Lazio; n. 1 – DR Abruzzo. Posizione economica C2 n. 26 – Amministrazione centrale; n. 1 – DR Emilia Romagna; n. 1 – DR Lazio; n.1 – DR Liguria; n. 1 – DR Lombardia ; n.1 – DR Marche; Posizione economica C1 n. 21 – Amministrazione centrale; n. 2 – DR Lombardia. Posizione economica B3 n. 2 – Amministrazione centrale. Posizione economica B2 n. 4 – Amministrazione centrale. Periodi di svolgimento del progetto: gennaio – aprile 2001 e settembre – dicembre 2001 Ore di lavoro effettuate: Commissione Unico 2001 n.1.590;- CUD/730/770 n.1.135; - Commissione IVA n.760; - Commissione UNICO 2002 n.1.200. Totale ore n.4.685. Costo del progetto complessivo: euro lordi 74.215,77 (netti euro 55.927,49), pari a lorde lire 143.701.779 (nette lire 108.290.715). NOTA A VERBALE La CISL FPS Finanze, ha preso atto delle dichiarazioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate rispetto alla necessità di rivedere, in occasione della stipula della convenzione 2003, la riscossione quale parametro per misurare il raggiungimento degli obiettivi. Tale rivisitazione, infatti, a parere del Dr. Ferrara (dichiarazione rilasciata formalmente alle OO.SS. Naz.li nel corso dell’incontro del 6 dicembre u.s.) dovrà prevedere alcuni meccanismi di aggiustamento relativi, ad esempio, all’apprezzamento della realtà socio-economiche ove operano gli uffici nonché alla possibilità di depotenziare, ai fini della erogazione della quota incentivante, eventuali decrementi di riscossione legati ad eventi non connessi alla produttività degli uffici. Per tali motivi, pur non condividendo il meccanismo proposto dall’Amministrazione per la distribuzione del restante 37% del FUA 2001 che è ancora eccessivamente sbilanciato sulla riscossione e pur in presenza, all’attualità, di forti distorsioni che si produrranno anche a livello di regione e singola provincia, la CISL FPS Finanze, nell’auspicio che gli impegni assunti si traducano in modifiche concrete di tale istituto, dichiara di siglare l’intesa con la esclusiva finalità di evitare che una consistente parte del FUA 2001 (168 miliardi circa) venga erogata con un ulteriore e non comprensibile ritardo ai colleghi della Agenzia delle Entrate. Roma, 10 dicembre 2002 CISL FPS FINANZE
NOTA A VERBALE La UIL PA Agenzia delle Entrate sottoscrive la presente intesa in quanto contiene alcuni elementi innovativi rispetto alle pregresse modalità del 2%. Mantiene però tutta la sua contrarietà per i seguenti aspetti di estrema rilevanza : 1) Non è stata condivisa dall’Agenzia la nostra proposta di aumentare l’equità del salario aziendale corrisposto, correlandolo direttamente al rendimento degli Uffici, insistendo invece sulla forte priorità della riscossione, in molti casi slegata dalla reale produttività, che porta a differenze di retribuzione che raggiungono una forbice da 1 a 6, anche all’interno della stessa Regione. Sarebbe stato invece auspicabile giungere ad una intesa che, fermo restando le situazioni diversificate a livello territoriale e le aspettative ormai consolidate, limitasse la forbice retributiva ad un rapporto massimo 1 a 3. 2) Pur accettando l’Agenzia la nostra richiesta di distribuire a tutto il personale il 70% della somma disponibile nell’Ufficio, nell’accordo permangono elementi centralizzati e indefiniti di attribuzione delle somme, che verranno assegnate in modo differenziato tra quelle destinate alle attività cosiddette dirette e le altre da ripartire a tutto il personale. 3) Mancano elementi certi su come verranno distribuite le risorse spettanti agli uffici soppressi nel corso del 2001, con riferimento a criteri che dovranno orientare le contrattazioni regionali, in presenza di Uffici e de i vari livelli di consolidato delle somme e degli obiettivi di produttività per ogni Ufficio remunerato per gruppi. La UIL PA Entrate ritiene in definitiva l’Accordo raggiunto farraginoso nelle modalità, iniquo in alcuni aspetti importanti e privo dei necessari elementi per attivare efficaci livelli di contrattazione a livello regionale e locale. Sottoscrive l’intesa, quindi, solo per senso di responsabilità, per evitare il congelamento di somme destinate al personale e come segnale di disponibilità verso l’attuale Vertice dell’Agenzia, per contribuire a costruire , nell’immediato futuro, un nuovo sistema di remunerazione aziendale coerente ai nuovi processi lavorativi ed all’impegno del personale. Roma, 10 dicembre 2002 Il Segretario Generale UIL PA
AGENZIA DELLE ENTRATE ndividuazione dei criteri per la remunerazione del compenso incentivante specifico per gli addetti alle verifiche di grandi dimensioni presso le Direzioni Regionali per l’anno 2001 I rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e delle Organizzazioni sindacali: VISTO l’accordo del 7.8.2001, con il quale viene definito un quadro organico dei criteri di indirizzo per l’utilizzazione del Fondo unico di amministrazione e della quota incentivante da destinare al personale; VISTO l’accordo di pari data relativo all’individuazione dei criteri per la remunerazione del premio di produttività per l’anno 2001, con il quale è stato accantonato un importo pari ad euro lordi 336.306,41 (euro 253.433,62 al netto dei contributi a carico del datore di lavoro), corrispondenti a lorde lire 651.180.000 (nette lire 490.715.900); CONSIDERATO che l’importo suddetto può essere utilizzato per finanziare il compenso incentivante previsto dal presente accordo in quanto tale compenso è coerente con quanto affermato al punto 2.3 dell’accordo del 7.8.2001; CONVENGONO di approvare il documento allegato, che fa parte integrante del presente accordo, con il quale vengono stabiliti i criteri di corresponsione del compenso incentivante "specifico" per il personale impiegato nell’attività di verifica, nei confronti di soggetti di grandi dimensioni, presso le Direzioni Regionali. Roma,
Compenso incentivante "specifico" per il personale impiegato nell’attività di verifica, nei confronti di soggetti di grandi dimensioni, presso le Direzioni Regionali. Il compenso incentivante è ancorato al raggiungimento di obiettivi quantitativi e qualitativi. Esso consiste in un importo determinato, per ciascuna verifica eseguita, in funzione dei seguenti fattori:
Grado di difficoltà La difficoltà della verifica dipende essenzialmente dalla complessità delle attività gestite dal soggetto controllato. L’unico elemento oggettivo cui parametrare la detta complessità è dato dal volume d’affari o dei ricavi del contribuente verificato e dal numero di annualità oggetto del controllo (come riconosciuto dalle vigenti direttive sulla programmazione delle verifiche che determinano l’assorbimento di risorse in funzione dei detti parametri). Il compenso incentivante è stabilito come segue:
Un ulteriore fattore di difficoltà oggettiva è, inoltre, rappresentato dal tipo di attività svolta dal soggetto controllato o, comunque, da particolari complessità incontrate nel corso del controllo, tali da imporre una preparazione di base ed approfondimenti specifici per poter procedere alla verifica. Si tratta, a livello esemplificativo, di situazioni del seguente genere: - controllo su soggetti che adottano schemi di bilancio differenti da quanto previsto dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile (Banche, Intermediari finanziari, Assicurazioni, Amministrazioni pubbliche, ecc.); - controllo su soggetti sottoposti ad una speciale normativa fiscale (Assicurazioni, Editori, Tour Operator, Soggetti assoggettati all’imposta unica sui concorsi e sulle scommesse, ecc.); - controllo su soggetti che hanno effettuato, nell’esercizio sottoposto a verifica, operazioni straordinarie di ristrutturazione aziendale (Fusioni, Scissioni, ecc.); - controllo dal quale emergono fatti penalmente rilevanti comunicati all’autorità giudiziaria; - controllo su soggetti che hanno dato luogo ad operazioni elusive od infragruppo particolarmente complesse, che hanno originato rilievi ai sensi dell’art. 37-bis del D.P.R. 600/73 oppure generato richieste di interpello o segnalazioni agli organi superiori. Per questi casi si stabilisce che il compenso incentivante unitario va incrementato della percentuale del 30%. Partecipazione al raggiungimento dell’obiettivo di struttura Il grado di partecipazione al raggiungimento dell’obiettivo annuale della struttura di appartenenza dipende, a propria volta, dal numero di verifiche eseguite in corso d’anno da ciascun funzionario. Di esso si tiene conto, quindi, stabilendo che il compenso incentivante unitario va percentualmente incrementato in relazione al detto numero di verifiche eseguite, come risulta dalla seguente tabella:
Efficacia del meccanismo incentivante Adottando i suddetti criteri l’efficacia del compenso incentivante, quale sostanziale stimolo ad una maggiore produttività, può desumersi dai seguenti esempi (riferiti, per semplicità, ad ipotesi di verifiche su una sola annualità).
Esempio A: alta produttività Un funzionario esegue 4 verifiche sui seguenti soggetti: · n. 1 con volume d’affari tra 50 e 100 miliardi; · n. 2 con volume d’affari tra 100 e 300 miliardi; · n. 1 con volume d’affari tra 300 e 500 miliardi (banca).
Il compenso incentivante sarà determinato come segue:
In mancanza della verifica più complessa, invece, il compenso sarebbe pari a:
Esempio B: bassa produttività Un funzionario esegue 2 verifiche sui seguenti soggetti: · n. 1 con volume d’affari tra 50 e 100 miliardi; · n. 1 con volume d’affari tra 100 e 300 miliardi;
Va, da ultimo, tenuto conto del fatto che dall’adozione dei criteri sopra descritti potrebbe derivare l’inconveniente che lo sforzo di raggiungere gli obiettivi numerici potrebbe, in qualche misura, penalizzare la qualità dei controlli esperiti. A questo proposito va, innanzitutto, osservato che una esecuzione superficiale della verifica può esporre i funzionari incaricati a precise e gravi responsabilità. E tale rischio non appare, verosimilmente, compatibile con il limitato vantaggio del compenso incentivante. Onde evitare il menzionato inconveniente, sembra sufficiente precisare che il compenso incentivante unitario è riconosciuto con esclusivo riguardo alle verifiche che abbiano caratteristiche "generali", ove per tali si intendano quelle che: a) siano finalizzate al controllo ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP, dell’IVA e delle altre imposte indirette; b) riguardino una o più annualità complete; c) si traducano, per ciascuna annualità, nel controllo effettivo di almeno la metà delle attività gestorie (si fa, al riguardo, riferimento alle movimentazioni dei conti di contabilità generale, nel senso che i controlli pianificati, ai fini della verifica generale, debbono riguardare almeno la metà delle dette movimentazioni). L’esistenza delle caratteristiche sub a) e b) è già attestata dall’incarico formale ai verificatori, mentre quella sub c) viene rilevata dall’apposito documento di pianificazione del controllo, in fase di predisposizione, la cui redazione sarà prevista dalla specifica metodologia per le verifiche sui soggetti di grandi dimensioni (nelle more della redazione di detto documento si ricorrerà ad una apposita certificazione da parte del dirigente responsabile dell’Ufficio Controlli fiscali).
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