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Agenzia delle Entrate – Agenzia delle Dogane – Dipartimento Politiche Fiscali Accordo per ripartizione e corresponsione Fondo 2% anno 2000. |
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Nella serata
di ieri 7 ottobre, dopo aver acquisito garanzie circa l’immediata
disponibilità della totalità delle risorse in questione, (vedi
dichiarazione allegata) abbiamo sottoscritto, presso la sede Centrale
del Dipartimento Politiche Fiscali, un accordo concernente la ripartizione
ed i criteri di erogazione al personale del Fondo 2% relativo all’anno
2000. |
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE |
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La Delegazione di Parte
Pubblica ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo VISTO l’art.12,
comma 2, del D.L. 28 marzo 1997, n.79, convertito dalla legge 28 maggio
1997 n.140,
CONVENGONO che per l’anno 2000: 1. i criteri di ripartizione ed erogazione del fondo istituito ai sensi dell’art.12, comma 2, del D.L. 28 marzo 1997, n.79, convertito dalla legge 28 maggio 1997 n.140, sono quelli risultanti nei testi allegati; 2. restano salvi gli effetti correlati ad eventuali conguagli derivanti da successive verifiche effettuate a seguito della sopravvenuta conoscenza di dati modificativi dei risultati consuntivati.
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1. Premessa Con l’art.
12 del decreto legge n. 79 del 1997 è stata elevata al due per cento la
misura dei compensi incentivanti già previsti dall’art. 4, comma 2, del
decreto-legge n. 464 del 1994. La predetta modifica ha profondamente innovato sia le modalità di accantonamento delle somme sia i criteri di ripartizione delle stesse. E’ stata
infatti prevista la costituzione di un apposito fondo, presso il Ministero
delle finanze, al quale affluirà il due per cento delle somme riscosse,
in via definitiva, a seguito dell’attività di accertamento tributario;
la disposizione normativa ha inoltre correlato al raggiungimento di
obiettivi di produttività, anche monetari, fissati dal Ministro delle
finanze, la corresponsione, ai dipendenti, delle somme affluite al fondo
stesso. Nel presente documento sono contenuti i criteri per la definizione delle modalità di erogazione del fondo tra gli uffici che hanno conseguito gli obiettivi prefissati. 2. Uffici partecipanti al fondo · Uffici delle Entrate · Uffici delle Imposte Dirette · Uffici dell’Imposta sul valore aggiunto · Uffici del Registro · Centri di Servizio delle Imposte Dirette ed Indirette ivi compreso il personale destinato all’attività di assistenza telefonica ai contribuenti · Direzione Regionali delle Entrate · Sezioni Staccate delle Direzioni Regionali · Commissioni Tributarie · Direzioni Centrali e Servizio Ispettivo Centrale del Dipartimento delle Entrate. Gli Uffici di seguito indicati partecipano al fondo del Dipartimento delle Entrate per la quota parte di personale imputabile al Dipartimento stesso: ·
Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale Al Fondo del Dipartimento delle Entrate partecipa altresì il Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette in considerazione dell’attività di contrasto dell’evasione in materia di IVA Intracomunitaria. 3.
Individuazione e ripartizione del fondo A) Individuazione del fondo Il fondo è costituito per ogni ufficio periferico interessato (Ufficio delle Entrate, delle Imposte Dirette, dell’Imposta sul Valore Aggiunto e del Registro) e per tipologia di imposta (Dirette, IVA, Registro) con il due per cento delle somme riscosse dallo stesso ufficio. Al fondo degli uffici delle entrate e degli uffici delle imposte dirette è aggiunta la quota parte, proporzionalmente imputabile, del due per cento delle somme riscosse per effetto dell’attività di controllo espletata del relativo Centro di Servizio. Se un ufficio non raggiunge l’obiettivo prefissato la quota del due per cento delle somme riscosse dall’ufficio verrà destinata ad economia di bilancio. B) Ripartizione del fondo tra gli Uffici ed ai Dirigenti B.1 Uffici operativi (Ufficio delle Entrate, delle Imposte Dirette, dell’Imposta sul Valore Aggiunto, del Registro e Centri di Servizio Agli uffici operativi viene assegnato il due per cento delle somme riscosse così come sopra determinato, al netto della quota spettante agli uffici di coordinamento e di supporto ed ai Dirigenti. Per gli Uffici Imposte Dirette, o per gli Uffici delle Entrate, nel cui ambito territoriale opera anche il Centro di Servizio, il fondo è ripartito tra i predetti uffici sulla base del rapporto percentuale tra gli organici previsti per gli uffici delle imposte dirette e quelli previsti per i Centri di servizio a livello nazionale B.2 Uffici di coordinamento e di supporto (Direzioni Regionali delle Entrate, Sezioni Staccate, Commissioni Tributarie, Direzioni Centrali e Servizio Ispettivo Centrale del Dipartimento, Segretariato Generale, Direzione Generale degli Affari Generale e del Personale, S.in.Co., Se.C.I.T., Scuola Centrale Tributaria e Uffici di diretta collaborazione con il Ministro, nonché Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette). Agli uffici di coordinamento e di supporto è assegnata una quota parte del fondo degli uffici operativi coordinati che hanno raggiunto gli obiettivi. Al fine di individuare la quota spettante agli uffici di coordinamento e di supporto è calcolata l’incidenza in percentuale tra le piante organiche stabilite per questi uffici e l’organico complessivo del Dipartimento delle Entrate (centrale e periferico) aumentato della quota di personale, ad esso imputabile, degli altri Uffici Centrali. Si precisa al riguardo che, al fine di riconoscere il maggiore impegno degli uffici operativi nella realizzazione degli obiettivi assegnati, gli uffici di coordinamento e di supporto sono considerati al sessantacinque per cento del relativo organico, limitatamente alle Direzioni Regionali ed agli uffici Centrali del Dipartimento delle Entrate, ed al cinquanta per cento del relativo organico per gli altri uffici (Sezioni staccate delle Direzioni Regionali delle Entrate, Commissioni tributarie e gli uffici centrali esterni al Dipartimento delle Entrate); la quota parte residua è attribuita agli uffici operativi. Al Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette è attribuita una specifica quota percentuale, di seguito indicata, che tiene conto dell’attività di contrasto dell’evasione in materia di IVA Intracomunitaria. B.3 Dirigenti Al separato fondo dei Dirigenti è assegnata una quota parte del fondo degli uffici operativi, tenuto conto della incidenza percentuale tra l’organico dei Dirigenti previsto per il Dipartimento delle Entrate e l’organico complessivo del Dipartimento delle Entrate aumentato della quota parte di personale, ad esso imputabile, degli altri uffici centrali. I criteri per l’individuazione dei destinatari della quota assegnata al fondo Dirigenti, sarà oggetto di contrattazione con le OO.SS., tenuto conto dei criteri e delle modalità previste dall’art. 12 del decreto legge n. 79 del 1997. Al fondo dei Dirigenti, limitatamente all’erogazione delle somme previste dall’articolo 12 del decreto legge n. 79 del 1997, non partecipa il personale appartenente alle qualifiche funzionali, ancorché svolga incarichi di reggenza di uffici dirigenziali anche in base a provvedimento formale. Per effetto di quanto sopra precisato e delle considerazioni svolte la ripartizione delle somme tra gli uffici è effettuata sulla base della tabella di seguito riportata:
Pertanto il fondo determinato per singolo ufficio è ripartito tra il personale dipendente in effettivo servizio presso l’ufficio stesso nel corso del 2000. Per gli uffici di coordinamento e di supporto l’ammontare complessivo delle quote ad essi spettanti e relative agli uffici che hanno raggiunto gli obiettivi, è ripartito tra il personale dipendente in effettivo servizio presso gli stessi uffici nel corso del 2000. Per conseguire la finalità premiale prevista dalla norma si concorda di procedere alla individuazione di criteri selettivi nella erogazione dei compensi. Sono di seguito elencati gli elementi che consentono di valutare la partecipazione individuale al raggiungimento dell’obiettivo: detti criteri devono tener conto dell’ammontare delle ore lavorate nel corso dell’anno 2000 compreso lo straordinario. L’ammontare complessivo del fondo, determinato per singolo ufficio, è ripartito sulla base delle seguenti quote percentuali: · 72 per cento a tutto il personale tenendo conto della qualifica funzionale rivestita; · 25 per cento al personale che ha svolto attività di controllo fiscale e di gestione del contenzioso; · 3 per cento destinata al personale che ha esercitato, all’interno dell’ufficio, funzioni di responsabilità sulla base di provvedimento formale. Le medesime modalità di ripartizione saranno applicate negli uffici delle Entrate e in quelli indicati al paragrafo 2 dell’allegato 1, qualora siano raggiunti gli obiettivi secondo i criteri di cui al comma 5 del paragrafo 1 del citato allegato 1. Le predette percentuali saranno ripartite tra il personale spettante utilizzando la scala parametrale di seguito riportata, al fine di tener conto della posizione economica di ciascun dipendente.
La quota parte pari al 72 per cento è corrisposta anche ai soggetti di cui all’art.4, comma 2, del C.C.N.I. del Ministero delle Finanze. Con provvedimento del Direttore Regionale delle Entrate, previa intesa con i soggetti di cui all’art.8, comma 2, del C.C.N.L., la quota del fondo complessivamente spettante alle Direzioni Regionali, alle relative Sezioni Staccate ed alle Commissioni Tributarie, sarà ripartita tra gli uffici stessi tenendo conto sia della distribuzione del personale tra i predetti uffici sia della maggiore partecipazione, anche indiretta, alla complessiva attività di controllo, applicando, in quanto compatibili, i criteri previsti per gli uffici operativi. Con il medesimo provvedimento saranno previste le modalità di partecipazione al fondo del personale degli uffici del Registro ai quali non è stato assegnato l’obiettivo, utilizzando i fondi previsti per gli uffici di coordinamento e di supporto a livello regionale. Al fine di permettere l’erogazione delle somme entro il corrente anno, le trattative dovranno concludersi improrogabilmente entro il 20 ottobre p.v.. Con separato accordo con le OO.SS. la quota del fondo spettante agli uffici centrali del Dipartimento e agli altri uffici centrali sarà ripartita tra gli uffici stessi. Con separata intesa con i soggetti di cui all’art.8, comma 2, del C.C.N.L., le somme imputabili agli uffici centrali del Dipartimento delle Entrate saranno ripartite tra gli uffici stessi, applicando, in quanto compatibili, i criteri del presente accordo. Al fine di permettere l’erogazione delle somme entro il corrente anno, le trattative dovranno concludersi improrogabilmente entro il 20 ottobre p.v.. Il fondo disciplinato dal presente accordo è destinato a tutto il personale, compreso quello con incarichi di reggenza di uffici dirigenziali anche in base a provvedimento formale, escluso quello con qualifica dirigenziale per quali si provvederà con il separato accordo previsto al paragrafo 3, B3. Le parti concordano sui criteri di raggiungimento degli obiettivi riportati nell’allegato n.1 al presente documento, che costituisce parte integrante dello stesso. 4. Ulteriori somme da ripartire: riscossioni a seguito dei controlli eseguiti ai sensi degli art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972 Al "fondo del 2%" affluisce inoltre il due per cento delle riscossioni provenienti dai versamenti effettuati dai contribuenti sulla base delle comunicazioni in ordine all’esito dei controlli eseguiti ai sensi degli art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972. Tali somme verranno assegnate a ciascun ufficio sulla base del rapporto tra il fondo lordo degli stessi ed il fondo lordo nazionale e sommato al fondo lordo stesso. |
Criteri di Raggiungimento degli Obiettivi