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ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AREA DELLA DIRIGENZA Accordo Integrativo anno 2005
A seguito del parere favorevole espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze con nota DFP/39254 del 7 novembre 2005, il giorno 24 novembre 2005 la delegazione di Ente e quella di parte sindacale sottoscrivono l'allegato Accordo Integrativo di Ente per l'anno 2005 relativo al personale appartenente all'Area della dirigenza. AMMINISTRAZIONE OO.SS.
ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO DIRIGENTI 2005 Indice
Art. 1 Campo di applicazione Art. 2 Costituzione e ammontare del Fondo Art. 3 Utilizzazione e ripartizione del Fondo Art. 4 Retribuzione di risultato Art. 5 Dirigenti scolastici Art. 6 Incarichi dirigenziali plurimi Art. 7 Pubblicità degli incarichi Art. 8 Mobilità Art. 9 Rotazione degli incarichi Art. 10 Somme non attribuite Art. 11 Formazione e aggiornamento Art. 12 Norma di rinvio Art. 13 Norma transitoria
Art. 14 Norma finale LE PARTI
VISTO l'art. 24 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il CCNL 5 aprile 2001 ed in particolare gli articoli 4 e 5 concernenti l'individuazione delle materie oggetto della contrattazione collettiva integrativa e le procedure per la stipula e il rinnovo dei contratti medesimi; VISTO l'art. 38, comma 1, del CCNL 11 ottobre 1996 che stabilisce che “la retribuzione di posizione è finalizzata ad attribuire a ciascun dirigente un trattamento economico correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità e la retribuzione di risultato è diretta ad apprezzare l'impegno realizzativo e la qualità della prestazione di ciascun dirigente” nell’ambito delle disponibilità degli specifici fondi determinati dagli articoli 39 e 40 dello stesso CCNL; VISTI gli articoli 4 e 6, del CCNL 10 luglio 1997 del personale dell’area dirigenziale - II biennio economico 1996/1997- che rideterminano quantitativamente i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato di cui agli articoli 39 e 40 citati; VISTO in particolare l’art. 42, del CCNL 5 aprile 2001, per il quadriennio 1998/2001 ed il biennio economico 1998/1999, relativo al personale dell’area I della dirigenza che individua le voci che integrano “i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia, costituiti e disciplinati dai previgenti CCNL”; TENUTO CONTO di quanto stabilito per la retribuzione di risultato nell'articolo 44 del biennio 1998/1999. VISTO il CCNL 1 marzo 2002 relativo al personale dell'area V della dirigenza (Comparto Scuola). VISTI gli articoli 3 del CCNL 5 aprile 2001 relativo al personale dell'area I della dirigenza - II biennio economico e 15 del CCNL 18 novembre 2004 - che individuano ulteriori voci di finanziamento del fondo per la retribuzione accessoria dei dirigenti; VISTO l’accordo sottoscritto il 18 novembre 2004 relativo alla sequenza contrattuale di cui agli articoli 36 e 46 del CCNL 5 aprile 2001 - I biennio e all'art. 3 del CCNL 5 aprile 2001 - II biennio del personale dell’area I della dirigenza. VISTO il l’Ordinamento dei Servizi, approvato con delibera Commissariale n. 251 del 7 maggio 2004. TENUTO CONTO, altresì, delle Linee di indirizzo e degli obiettivi strategici fissati dal CIV per il triennio 2003/2005 individuati con delibera del Comitato di Indirizzo e Vigilanza n. 236 del 15 giugno 2004; PRESO ATTO della pianificazione triennale approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 80 del 9 dicembre 2004; VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 56 del 20 aprile 2005 con la quale sono stati assegnati gli obiettivi operativi alle strutture dirigenziali di prima fascia per l’anno 2005 e le relative risorse; CONVENGONO Art. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente Accordo Integrativo si applica al personale dirigente di seconda fascia dell’Istituto, anche con contratto a tempo determinato. Art.2 (Costituzione e ammontare del Fondo) 1. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia, è definito utilizzando le risorse economiche indicate nell’art. 42 del CCNL 5 aprile 2001, biennio economico 1998/1999, nell’art. 3 del CCNL 5 aprile 2001, biennio economico 2000/2001 e nell’art. 15 del CCNL 18 novembre 2004 (cd. code contrattuali dirigenti) ed è costituito da € 11.222.261,32. 2. In particolare, nella somma sopra indicata è compreso: - l’importo di € 2.334.667,53, stanziato, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del CCNL 2000/2001, per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004, in connessione con le esigenze derivanti dalla nuova struttura organizzativa. Di tale importo, € 610.972,49 saranno utilizzabili soltanto a seguito dell’effettiva immissione in servizio dell’eventuale più elevato numero di dirigenti, definito in sede di determinazione dei nuovi fabbisogni. In caso contrario, la somma indicata andrà in economia. - l’importo di € 210.735,08 stanziato in applicazione dell’art. 15 del CCNL 18/11/2004 che, in attuazione del disposto della norma medesima, verrà utilizzato con le seguenti modalità: · € 45.448,21 per incrementare la retribuzione di risultato dei dirigenti nell’anno in corso; · € 165.286,87 per incrementare la retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia negli anni 2001, 2002, 2003 e 2004.
Art. 3 (Utilizzazione e ripartizione del fondo) 1. Il fondo, costituito ai sensi dell'art. 2, è utilizzato per il finanziamento della retribuzione di posizione e di quella di risultato, tenendo conto dei valori e delle condizioni imposte dagli articoli 44 e 4 rispettivamente del I e del II biennio del CCNL 5 aprile 2001, secondo la ripartizione di cui all'allegato 2 al presente accordo.
Art. 4 (Retribuzione di risultato) 1. L’ammontare della retribuzione di risultato dei dirigenti è fissato in un importo non superiore al 30% del totale del Fondo per la retribuzione accessoria relativa all’anno di riferimento e viene corrisposto in misura proporzionale alla retribuzione di posizione percepita dai dirigenti. 2. In applicazione dei principi generali affermati dall’art. 44 del CCNL 5 aprile 2001, il 70% dell’importo stabilito per ogni singola fascia è attribuito in relazione al grado di realizzazione degli obiettivi della struttura di appartenenza, valutati secondo i criteri, i tempi e le modalità fissate dall’ipotesi di contratto integrativo di Ente sottoscritta il 10 giugno 2005 relativo alle aree professionali A, B e C, ivi compreso il limite minimo del 70 %. Infatti, qualora l’obiettivo risulti conseguito in misura inferiore rispetto alla richiamata percentuale, al dirigente non verrà erogato alcun compenso. 3. Nelle more della definitiva approvazione di un sistema di valutazione dei dirigenti, a norma dell’art. 5 del d. lgs. 286/1999 e sulla base dei criteri indicati nel nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità adottato dall’Istituto con Delibera n. 172 del 18 maggio 2005, il restante 30% della retribuzione di risultato sarà erogato sulla base delle valutazioni fornite dal Dirigente Generale di riferimento in contraddittorio con il dirigente valutato, tenendo in particolare considerazione le capacità di programmazione, organizzazione e controllo dimostrate nel corso dell’anno dal dirigente nonché le modalità di gestione del personale e l’attenzione allo sviluppo delle relative capacità professionali. In caso di contestazioni, il giudizio di seconda istanza sarà emesso dal Direttore Generale con proprio provvedimento. Per l’Ufficio Stampa, l’Ufficio incarichi e funzioni speciali e l’Ufficio del Presidente, la valutazione di prima istanza è di competenza della Direzione Centrale del Personale. 4. Sulla quota di retribuzione di risultato di cui al comma 2 del presente articolo sono versati, nei mesi di luglio e novembre, due acconti per un importo pari , complessivamente, al 50% del totale. Il saldo verrà erogato nel mese di marzo. Peraltro, ove a fine anno l’obiettivo non sia stato raggiunto nella misura minima fissata al precedente comma 2, l’importo erogato verrà recuperato sulle competenza mensili.
Art. 5 (Dirigente scolastico) 1. In relazione al trattamento economico del dirigente scolastico in servizio presso il Liceo della Comunicazione si conferma quanto previsto in merito dall’art. 5 del CCIE 2002 Art. 6 (Incarichi dirigenziali plurimi) 1. Nei casi in cui ad un dirigente vengano formalmente conferiti in via interinale altri incarichi dirigenziali, la retribuzione di risultato spettante sarà maggiorata in misura percentuale per ciascuno degli incarichi assegnati, limitatamente al periodo di durata dell’interinato. In particolare, detta retribuzione sarà maggiorata di una quota pari al 35% nel caso di incarico assunto nella medesima sede di prima assegnazione e di una quota pari al 55% nel caso di incarico da svolgere presso una sede sita in un comune diverso da quello di servizio. 2. Tale maggiorazione viene erogata, prelevando gli importi dall’apposito stanziamento di cui all’allegato 2, con le medesime modalità che si applicano alla retribuzione di risultato. Art. 7 (Pubblicità degli incarichi) In applicazione del principio di trasparenza e pubblicità di cui all’art. 13, comma 7, del CCNL 5 aprile 2001, l’Amministrazione si impegna a pubblicare, nel mese di gennaio e successivamente nel corso dell’anno ogni volta che ne ricorra la necessità, l’elenco dei posti dirigenziali vacanti e di quelli vacanti che intende coprire. La manifestazione di disponibilità dei dirigenti alla copertura di detti posti è valutata dall’Amministrazione nell’ambito della propria discrezionalità, sulla base delle esigenze organizzative, funzionali e operative dell’Istituto e delle caratteristiche professionali dei dirigenti. Art. 8 (Mobilità) 1. In applicazione dell’art. 7 del CCNL 18 novembre 2004, il dirigente, trascorso un anno dall’assegnazione di un determinato incarico ed indipendentemente dalla durata prevista per lo stesso, può chiedere il conferimento di un diverso incarico disponibile nell’ambito della propria amministrazione. 2. In caso di diniego dell’amministrazione il dirigente ha facoltà di rescindere unilateralmente il contratto di lavoro in corso con la propria amministrazione, e di transitare nei ruoli di una diversa amministrazione disponibile al conferimento di un altro incarico. 3. Qualora l’Amministrazione non risponda entro 60 gg. dalla richiesta, quest’ultima s’intende respinta. Art. 9 (Rotazione degli incarichi) 1. Nell’ambito del principio generale di rotazione degli incarichi, l’amministrazione, anche al fine di arricchire le professionalità dei dirigenti in servizio nell’Ente, può disporre, in base a valutazioni che tengono conto delle esigenze organizzative, funzionali e operative dell'Istituto e delle caratteristiche professionali dei dirigenti, dei trasferimenti d’ufficio. L'eventuale disponibilità al trasferimento manifestata dai singoli dirigenti può costituire elemento di valutazione aggiuntivo, ma non titolo di preferenza. 2. Ferma restando la validità degli atti assunti sulla base dei contratti integrativi già stipulati, ai dirigenti trasferiti in un ufficio collocato in un altro comune spetta un compenso aggiuntivo, che va ad incrementare la retribuzione di risultato per un periodo non superiore a 30 mesi dalla presa di servizio nella sede di destinazione. Detto compenso sarà di: € 900,00 mensili, qualora la distanza della sede di destinazione da quella di provenienza sia inferiore o uguale a 100 km e di € 1200,00 mensili qualora la distanza tra le due sedi superi i predetti 100 km. Per la misurazione delle distanze stradali l'Amministrazione farà riferimento al prontuario ACI più aggiornato. 3. Le precedenti disposizioni non si applicano nei casi in cui il trasferimento d'ufficio sia disposto per motivi riconducibili alla condotta del dirigente che abbia influito negativamente sul servizio. Art. 10 (Somme non attribuite) 1. Le risorse del fondo destinate al finanziamento della retribuzione di posizione che risultassero eventualmente ancora disponibili a consuntivo, saranno utilizzate, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del CCNL 5 aprile 2001, II biennio economico, per erogare, secondo i criteri fissati nel precedente art. 4, un'ulteriore quota di retribuzione di risultato, che complessivamente non potrà comunque superare il 50% della retribuzione di posizione con la sola eccezione di quanto stabilito per gli incarichi plurimi. Le risorse del fondo destinate al finanziamento della retribuzione di risultato, eventualmente non spese, sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato dell'anno successivo, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del CCNL 5 aprile 2001, I biennio economico. Art. 11 ( Formazione e aggiornamento) 1. Coerentemente con quanto disposto dall’articolo 15 del CCNL 5 aprile 2001, favorendo la partecipazione dei dirigenti a corsi di formazione, l’Amministrazione intende favorire la creazione di competenze trasversali tali da poter realizzare una reale integrazione delle culture aziendali proprie delle diverse componenti lavorative dell’Istituto. 2. In quest’ottica, qualora l'Amministrazione riconosca l'effettiva coerenza tra l’attività di formazione cui il dirigente partecipa e gli obiettivi indicati al comma 1, in applicazione del disposto del comma 9 del richiamato articolo 15, può procedere all'erogazione di un contributo alle spese debitamente documentate sostenute dall'interessato per l'iscrizione al corso. 3. Ai fini dell'erogazione del predetto contributo saranno prese in considerazione soltanto le iniziative formative che siano state realizzate presso Università statali o riconosciuti dallo Stato o presso Pubbliche Amministrazioni e sempre che il corso si sia concluso con il superamento di un apposito esame o con il rilascio di una dichiarazione nella quale venga attestato che il corso medesimo è stato frequentato con esito positivo. 4. In ogni caso, tali contributi potranno essere erogati nei limiti di un importo complessivo non superiore al 30 % delle spese sostenute dall’interessato debitamente documentate. Art. 12 (Norma di rinvio) 1. Per quanto riguarda gli Incarichi aggiuntivi, i Servizi minimi essenziali e le Pari opportunità, in attesa del previsto rinnovo del CCNL per l'area della dirigenza del comparto Enti Pubblici non Economici, si richiamano gli articoli 8, 9 e 10 del Contratto Integrativo dei Dirigenti relativo al 2001. Art. 13 (Norma transitoria) 1. Atteso che l’Amministrazione non ha ancora provveduto all’attivazione dell’assicurazione contro i rischi professionali e le responsabilità civili prevista dall'articolo 31 del CCNL 5 aprile 2001, si è dato applicazione alla disposizione contenuta nell’articolo 15 del CCNL 18 novembre 2004. 2. Ai dirigenti con contratto di lavoro a tempo determinato e al Dirigente dell’Istituto Magistrale e Liceo della Comunicazione San Sepolcro, sono riconosciuti tutti i benefici di cui all’art. 59 del DPR 509/1979, nonché la polizza sanitaria prevista dall’art. 49 del CCNL 1994/997. 3. Per il Dirigente dell’Istituto Magistrale e Liceo della Comunicazione di San Sepolcro trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 48 del CCNL 1998/2001 e nell’art. 5 del CCNL relativo al biennio economico 2000/2001, nonché le altre disposizioni in materia di previdenza complementare previste dalle fonti istitutive della pensione complementare per il Comparto Enti Pubblici non economici. Art. 14 (Norma finale) 1. Le disposizioni contenute nel presente contratto collettivo integrativo, che risultassero incompatibili con quelle dell’emanando contratto collettivo nazionale di lavoro andranno modificate per essere adeguate alla nuova normativa. A tal fine le parti si impegnano a fissare un'apposita sessione negoziale entro 60 gg dalla stipula del nuovo CCNL.
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