|
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Ipotesi di contratto collettivo integrativo di Ente 2004
In data 22 marzo 2004, la delegazione di Ente e quella di parte sindacale sottoscrivono l'allegata ipotesi di contratto collettivo integrativo di Ente relativa al sistema incentivante per l'anno 2004.
Per l'Amministrazione Per le Organizzazioni Sindacali Ing. M. Staderini f.to CGIL - FP f.to Linguella Dott. L. Marchione f.to CISL - FPS f.to Giuliattini, Nicastro Dott. T. De Blasio f.to UIL - PA f.to Crisalli Dott. F. Collari …………………………… CSA di CISAL FIALP f.to Re Dott. E. Patiti f.to RdB f.to Briguori (con nota a verbale) Dott. C. Quaratino ………………………… Dott. G. Fadda. F.to
ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ENTE ANNO 2004
Indice
Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenza Art. 2 Costituzione e ammontare del Fondo ex art. 31 e 44 del C.C.N.L.1998/2001 Art. 3 Utilizzazione e ripartizione dell’importo Art. 4 Sistema premiante la produttività collettiva a Obiettivi prioritari della Direzione Generale b Obiettivi delle Direzioni Compartimentali c Obiettivi delle Sedi periferiche Art. 5 Riaccertamento degli obiettivi Art. 6 Progetti locali Art. 7 Sottoscrizione degli accordi integrativo/decentrati Art. 8 Pagamento del compenso incentivante, verifiche contrattuali e monitoraggio Art. 9 Criteri per l’attribuzione dei compensi incentivanti la produttività Art. 10 Bonus Art. 11 Destinazione degli importi non attribuiti Art. 12 Straordinario, banca delle ore, turni, reperibilità, particolari compensi per prestazioni lavorative disagiate, trattamento di mobilità Art. 13 Personale destinatario dell'art. 15 L. 88/89 Art. 14 Budget alle Direzioni Compartimentali e alla Direzione Generale Art. 15 CCIE - parte giuridica Art. 16 Compenso ex art. 23 CCIE 2002 Art. 17 Norma transitoria
Dichiarazione congiunta n. 1
LE PARTI VISTO il CCNL sottoscritto il 9/10/2003 relativo al quadriennio normativo 2002/2005 ed al biennio economico 2002/2003; VISTI l'art. 4 del CCNL 16/2/1999 e gli artt. 4 e 5 del CCNL 9/10/2003 che disciplinano l'oggetto ed i contenuti della contrattazione collettiva integrativa nazionale e locale di Ente; VISTO l’art. 32 del CCNL 16/2/1999, che stabilisce che il Fondo per i trattamenti accessori di cui all'art. 31 è prioritariamente finalizzato "a promuovere reali e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza/efficacia dell’amministrazione e di qualità dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione di piani produttivi annuali e pluriennali e di progetti strumentali e di risultato"; VISTO il Protocollo per le Relazioni Sindacali stipulato in data 26 ottobre 1999; VISTO il Nuovo Ordinamento dei Servizi approvato con delibera n. 1328 del 15 novembre 2000, così come successivamente integrato e modificato; TENUTO CONTO, altresì, delle linee di indirizzo e degli obiettivi strategici fissati dal CIV per il triennio 2003/2005 con delibera del Comitato di Indirizzo e Vigilanza n. 211 del 15 aprile 2003; VISTO il contratto collettivo integrativo di ente relativo all'anno 2003;
CONSIDERATO: che la qualità dei servizi erogati e le relazioni con i lavoratori iscritti e le Pubbliche Amministrazioni datoriali rappresentano, per le parti contraenti, gli obiettivi prioritari dell’Istituto; che il CCIE rappresenta lo strumento che consente il conseguimento dei su citati obiettivi; che la maggiore richiesta dovrà essere frutto di azioni organizzative rivolte al conseguimento dell’efficienza e dell’efficacia mediante un'ottimale utilizzazione del personale - la cui assegnazione nei settori produttivi dovrà essere incrementata compatibilmente con le più generali esigenze gestionali delle sedi - e non ad una sollecitazione ai singoli in un contesto non bene organizzato; che la contrattazione locale, per gli aspetti concernenti l’organizzazione del lavoro, è l’ulteriore strumento attraverso il quale vengono garantiti il coinvolgimento e la piena e convinta adesione di tutto il personale.
Art. 1 (Campo di applicazione, durata e decorrenza) 1. Il presente accordo si applica a tutto il personale di ruolo, al personale a tempo determinato e a quello con contratto di formazione e lavoro, in servizio nell'Istituto inserito in una delle aree professionali A, B e C, nonché al personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all'art. 15 della legge 88/89. 2. L'accordo concerne il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2004 e conserva la propria efficacia fino alla stipulazione dell'accordo integrativo di ente relativo all'anno 2005. 3. Gli effetti economici e giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa previsione contenuta in specifiche norme dell'accordo medesimo. 4. Al personale docente del Liceo della Comunicazione, in presenza delle condizioni di cui all'art. 4, comma 3, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente CCIE.
Art. 2 (Costituzione e ammontare del Fondo ex art. 31 e 44 del C.C.N.L. 1998/2001) 1. Il Fondo per i trattamenti accessori del personale compreso nelle aree A, B e C, è definito utilizzando le risorse economiche, riportate nel prospetto di cui all'allegato 1 al presente contratto, indicate nell'art. 31 del CCNL 16/2/1999, relativo al quadriennio 1998/2001, nell'art. 4 del CCNL relativo al biennio economico 2000/2001, e negli artt. 25 e 26 del CCNL 9/10/2003, relativo al quadriennio 2002/2005, ed è costituito dall'importo complessivo di € 90.208.293,13. 2. In particolare, nella somma sopra indicata è compreso: l'importo di € 2.582.284,50 già stanziato per gli anni 2001, 2002 e 2003 ai sensi dell'art. 4, comma 10, CCNL 2000/2001, per l'adeguamento agli accresciuti servizi erogati (liquidazione delle pensioni ai dipendenti dello Stato, acquisizione delle relative entrate contributive ed espletamento delle attività connesse all'avvio della previdenza complementare) e alla più articolata organizzazione funzionale dell'Istituto definita con il Nuovo Ordinamento dei Servizi. l’importo di € 974.408,35 pari al 50% delle economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (art.1, commi 57 e ss, legge 662/96) che, così come previsto dal comma 59 dell’articolo citato, è finalizzato all’esclusiva incentivazione della mobilità fra Amministrazioni diverse. Ne consegue che in caso di mancata utilizzazione per la finalità sopra indicata, l’importo di cui trattasi andrà in economia. L'importo di € 1.243.790,58 quale quota della somma stimata che sarà corrisposta all'Istituto a titolo di assistenza fiscale per l'anno 2004. 3. Il Fondo per i trattamenti accessori del personale r.e. definito ai sensi dell'art. 44 del CCNL 1998/2001, 4 del CCNL 2000/2001, 25 e 26, del CCNL 2002/2005 è costituito dall’importo complessivo di € 1.550.524,58 (all. 1).
Art. 3 (Utilizzazione e ripartizione dei fondi) 1. L'importo indicato nell'art. 2, commi 1 e 3, è ripartito secondo le previsioni riportate nell’allegato 2. Art. 4 (Sistema premiante la produttività collettiva) 1. Il sistema premiante dell’anno 2004 punta al raggiungimento di un incremento della produzione, con lo scopo di ottimizzare i tempi di erogazione delle prestazioni istituzionali. Esso si articola in: Obiettivi della Direzione Generale, Obiettivi delle Direzioni Compartimentali. Obiettivi delle strutture periferiche (provinciali, territoriali, sociali). Obiettivi della Direzione Generale Gli obiettivi riportati negli allegati 3 e 3A, riguardanti rispettivamente la programmazione base e gli obiettivi prioritari 2004, possono coinvolgere una o più Direzioni Centrali, una o più Consulenze professionali, Uffici autonomi, Direzioni Compartimentali e strutture periferiche. Essi sono individuati in modo tale da consentire la verifica del loro raggiungimento. Nel caso in cui gli obiettivi abbiano carattere interdirezionale, è individuato il titolare del progetto, il quale ha funzioni di coordinamento, ed in tale veste sottoscrive gli accordi con le RSU e le OO.SS. territoriali, pianifica, di concerto con i responsabili delle altre strutture coinvolte, l’azione da svolgere, sollecita gli interventi necessari da parte degli operatori, riferisce al Direttore Generale sull’andamento dei lavori, indicando i motivi che ne possono eventualmente compromettere il pieno conseguimento, certifica il raggiungimento del risultato programmato. Per facilitare l’azione di coordinamento le strutture centrali coinvolte nominano un proprio responsabile con il compito di organizzare le attività che fanno capo alle strutture medesime e di rappresentare queste ultime nei confronti del titolare del progetto. Le Consulenze professionali, gli uffici autonomi e le Strutture di supporto concorrono alla realizzazione degli obiettivi ciascuno per la parte di propria competenza. B. Obiettivi delle Direzioni Compartimentali Gli obiettivi delle Direzioni Compartimentali si distinguono in: Produzione. E’ data dalla sommatoria tra la produzione complessiva prevista dalla programmazione base, (allegato 4) e la produzione incentivata che complessivamente è costituita dalla programmazione 2003 maggiorata del 15% su base nazionale sulle linee 01, 02, 04 e DG. L aprogrammazione incentivata, quindi, è rappresentata da un indice di incremento valido per l'intero territorio nazionale, costituito dalla somma degli aumenti percentuali calcolati sulle linee prioritarie 01, 02, 04, 17 e DG, che viene poi ripartito tra i Compartimenti (allegato 4A). In particolare, per la linea pensioni l'obiettivo finale si intende conseguito con la realizzazione del valore totale della programmazione di base sulle linee 07, 08 e 04, e dell'obiettivo prioritario individuato sulla linea 04. Realizzazione del programma di dismissione del patrimonio immobiliare (all. 4B); Attuazione del nuovo modello di gestione del patrimonio immobiliare (all. 4C); Il grado di raggiungimento degli obiettivi viene verificato: per quelli di cui alla lettera a), sulla base del confronto fra la produzione realizzata e gli obiettivi fissati complessivamente per il Compartimento dall'allegato 4A; per quelli di cui alla lettera b), sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nell'all. 4 B, relativamente a ciascun Compartimento; per quelli di cui alla lettera c), attraverso gli atti organizzativi adottati per l'attuazione delle diverse fasi di realizzazione indicate nell'allegato 4C e la percentuale di aggiornamento delle operazioni connesse alla gestione dei beni immobili locati a privati o a Pubbliche Amministrazioni, quali risultano da apposita certificazione del dirigente dell'ufficio convalidata dal Dirigente Generale del Compartimento.
C. Obiettivi delle Sedi periferiche L'obiettivo delle sedi periferiche - è individuato dai dirigenti generali del compartimento previo confronto con i dirigenti interessati in relazione al personale in servizio presso le singole sedi alla data di sottoscrizione del presente CCIE, con esclusione dei dipendenti addetti all’area rapporti con gli enti per i quali viene definito uno specifico obiettivo (all. 4D). Di tale ripartizione dovrà essere data informativa alle OO.SS. compartimentali e provinciali e alla Direzione Centrale del Personale - Ufficio Relazioni Sindacali . 2. Per le strutture Sociali e il Liceo della Comunicazione viene fissato come obiettivo il regolare svolgimento delle rispettive attività istituzionali, nel cui perseguimento dovrà in particolare essere curato il livello qualitativo della prestazione, attraverso la realizzazione di progetti specifici da concordare in sede locale. 3. Gli insegnanti del Liceo medesimo debbono assicurare, insieme all'insegnamento, il sostegno scolastico alle convittrici, fino a concorrenza delle 36 ore settimanali. Art. 5 (Riaccertamento degli obiettivi) 1. Tenuto conto che a seguito dell'approvazione della nuova pianta organica e della realizzazione delle iniziative concernenti l'acquisizione di adeguate funzioni informatiche nonché della emanando circolare organizzativa concernente le strutture centrali e periferiche dovranno essere adottate in taluni settori nuove soluzioni operative, gli obiettivi indicati nel precedente art. 4 saranno rivisitati in occasione della verifica da effettuare nel mese di giugno, al fine di riaccettarne la coerenza con il contesto operativo e con le decisioni gestionali nel frattempo assunte. In tale circostanza dovranno in particolare essere riesaminati gli obiettivi delle Entrate e della Banca Dati Unificata.
Art. 6 (Progetti locali) 1. Presso la Direzione Generale, le Direzioni Compartimentali, le sedi provinciali e territoriali, le strutture sociali, sono definiti, in sede di contrattazione con i rappresentanti delle RSU e delle OO.SS. territoriali rappresentative, specifici progetti di rilievo locale, misurabili e verificabili, comportanti un impegno di carattere straordinario. 2. Per il finanziamento dei progetti locali, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 5 del CCNL 9/10/2003, viene stanziato l’importo complessivo di € 8.362.000,00 di cui € 6.592.420,00 per la periferia (comprese le sedi compartimentali) e di € 1.769.580,00 per la Direzione Generale, importi ripartiti, secondo gli allegati 5 e 5A, e formulati sulla base dell'organico di fatto delle singole strutture. 3. Ai sensi dell'art. 5 del CCNL 9 ottobre 2003, i progetti di cui al presente articolo saranno finalizzati ad incrementare i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi in risposta alla domanda dell'utenza sul territorio. In particolare l'obiettivo dei predetti progetti, che sarà determinato da parte delle strutture periferiche abilitate alla contrattazione decentrata, dovrà essere individuato in relazione ad esigenze specifiche proprie delle singole dalle Direzioni Centrali, dei Compartimenti, delle sedi periferiche e territoriali e delle Strutture Sociali tenendo conto dell'esigenza primaria di garantire l'attuazione del nuovo assetto operativo di cui all'emananda circolare organizzativa ed un significativo aggiornamento nell'erogazione delle prestazioni istituzionali e dei servizi connessi. 4. I progetti locali della Direzione Generale concernenti le attività produttive saranno coordinati dalle Direzioni Centrali Trattamenti Pensionistici, Prestazioni di fine servizio e Previdenza Complementare ed Entrate, rispettivamente per le materie di propria competenza. 5. Il pagamento del compenso individuale viene erogato secondo modalità da concordare in sede di contrattazione locale sulla base dei progetti da realizzare, dando particolare rilevanza alla disponibilità degli operatori ad assicurare tutti gli apporti necessari al raggiungimento degli obiettivi nell’ambito dell’orario di servizio. 6. L'andamento dei progetti è oggetto di informativa in sede locale ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2, del CCNL 16 febbraio 1999. Il pagamento dei compensi individuali è comunque subordinato alla sottoscrizione, da parte dei responsabili degli uffici e dei soggetti sindacali di cui al predetto articolo dei verbali di verifica che dovranno essere tempestivamente inviati alla Direzione Compartimentale. 7. In caso di trasferimento o di assunzione di personale nel corso dell'anno il budget delle sedi interessate verrà rideterminato, su segnalazione delle strutture interessate, dalla D. C. Personale. Le risorse derivanti da tale operazioni saranno ridistribuite, in sede di verifica finale, sul territorio nazionale, allo stesso titolo. 8. Al personale trasferito nel corso dell’anno da un’unità organizzativa ad un’altra sarà garantito un importo commisurato all’apporto fornito nell’ambito del progetto o dei progetti ai quali ha concretamente partecipato.
Art. 7 (Sottoscrizione degli accordi integrativo/decentrati) 1. Le ipotesi di accordi decentrati dovranno essere stipulate entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente ipotesi di CCIE. Qualora entro detto termine, non si fosse pervenuti ad alcun accordo, i Dirigenti Generali dei Compartimenti, nell'ambito delle loro funzioni di coordinamento, assumeranno tutte le iniziative necessarie per giungere alla sottoscrizione entro i 15 giorni successivi. 2. Gli effetti degli accordi medesimi restano condizionati alla sottoscrizione definitiva del presente Contratto Integrativo di Ente. 3. Gli accordi stipulati a livello decentrato dovranno essere inviati entro 15 giorni dalla data di stipula alla Direzione Compartimentale per una valutazione di congruità. Tale Direzione comunicherà alla Direzione Centrale del Personale, Ufficio II, i dati fondamentali relativi ai contratti stipulati in sede locale, precisando fra l'altro, sede per sede, il numero dei lavoratori che hanno aderito al progetto locale.
Art. 8 (Pagamento del compenso incentivante, verifiche contrattuali e monitoraggio) 1. I compensi incentivanti sono corrisposti, secondo quanto riportato nell'allegato 6, con il pagamento di due acconti pari al 30% del sistema premiante la produttività collettiva (progetto base) da corrispondere nei mesi di luglio e novembre 2004 e del saldo nel mese di marzo 2005 previa verifica da effettuarsi nei mesi di giugno, ottobre e febbraio. 2. Sull'andamento del sistema premiante la produttività collettiva, sia a livello centrale che periferico, sono effettuati monitoraggi centrali bimestrali dalla struttura alla quale sono attribuite le funzioni di pianificazione e controllo di gestione, con la partecipazione di un rappresentante di ciascuna delle OO.SS. maggiormente rappresentative nel comparto, sulla scorta dei report forniti dalle direzioni centrali e compartimentali. I monitoraggi sono finalizzati all'accertamento dell'andamento complessivo della produzione, in relazione anche alle iniziative gestionali assunte dai dirigenti. 3. Su proposta delle Direzioni Centrali o Compartimentali interessate, in occasione delle verifiche previste per giugno e ottobre, potranno essere rideterminati gli obiettivi programmati. 4. In sede di verifica finale sarà, altresì, data informativa alle Organizzazioni Sindacali delle modalità di utilizzazione dello stanziamento previsto per il lavoro straordinario, con particolare riferimento ai motivi di utilizzazione ed al rispetto dei limiti massimi fissati nell'allegato 7 al presente contratto.
Art. 9 (Criteri per l’attribuzione dei compensi incentivanti la produttività) 1. I compensi incentivanti saranno erogati in presenza dei seguenti presupposti: conseguimento, da parte delle strutture (direzioni centrali, direzioni compartimentali uffici, sedi, strutture sociali) di almeno il 92% dell'obiettivo fissato nella programmazione base 2004; effettuzione da parte del singolo dipendente - come per gli anni precedenti - di 1440 ore di lavoro nel corso dell’anno, calcolate nel rispetto delle causali di cui all’allegato 10; 2. I compensi incentivanti la produttività sono erogati in relazione al grado di conseguimento degli obiettivi prioritari quali risultano fissati nell'allegato 4A. In particolare, se l'obiettivo risulta conseguito: in misura inferiore o uguale allo 0.70, non verrà corrisposto alcun compenso; tra lo 0,70 e lo 0,79 il compenso previsto per il progetto base verrà corrisposto all'80%; tra lo 0,80 e lo 0,89 il compenso previsto per il progetto base verrà corrisposto al 90%; tra lo 0,90 e l'1 il compenso previsto per il progetto base verrà corrisposto per intero. 3. A livello individuale, nel rispetto dei limiti fissati nel comma precedente, nei casi di particolare demerito ed in presenza di un apporto insufficiente, il dirigente responsabile, previa specifiche e ripetute contestazioni formali al dipendente, potrà proporre al Dirigente Generale del Compartimento o della Direzione Centrale di appartenenza, una decurtazione dell'incentivo del dipendente medesimo. Gli uffici autonomi dovranno effettuare tale comunicazione alla Direzione Centrale del Personale. La formalità è garantita mediante consegna diretta della nota di contestazione al dipendente, ovvero, in caso di prolungata assenza dello stesso dal servizio, con raccomandata A/R. Art. 10 (Bonus) 1. In favore delle strutture dirigenziali o nelle consulenze professionali che abbiano raggiunto l'obiettivo in misura compresa tra lo 0,90 e 1, salvo che nei loro confronti non sia intervenuta, ai sensi dell'art. 8, una decurtazione del premio incentivante, verrà corrisposto un bonus nelle misure indicate nell'allegato 6.
Art. 11 (Destinazione degli importi non attribuiti) 1.Le somme eventualmente non erogate in applicazione delle norme contenute nel presente accordo integrativo, salvo quanto previsto per lo stanziamento di cui all'art.2, comma 2, terzo alinea, saranno utilizzate in via prioritaria per integrare il finanziamento di istituti contrattuali per i quali risultassero stanziati importi insufficienti, tenuto anche conto di quanto concordato nelle contrattazioni a livello locale. 2. Le somme non attribuite in applicazione del comma 1 saranno utilizzate per il finanziamento ulteriore dei compensi incentivanti la produttività (progetto base), in misura proporzionale a quanto percepito.
Art. 12 ( Straordinario, turni, reperibilità, particolari compensi per prestazioni lavorative disagiate, nuclei operativi, trattamento di mobilità) 1. Fermo restando gli stanziamenti fissati nell'allegato 2, per il lavoro straordinario, i turni, la reperibilità i compensi per i compensi per nuclei operativi, per prestazioni di lavoro disagiate ed il trattamento di mobilità si rinvia alla disciplina contenuta nel CCIE 2003. 2. In ogni caso, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto integrativo verrà costituita una apposita Commissione Paritetica per la disciplina di tutti gli istituti previsti dal CCNL in tema di articolazione dell'orario di lavoro (turni, banca delle ore, reperibilità, riposi compensativi etc.), convenendo che il ricorso allo straordinario rappresenta una soluzione eccezionale in materia di organizzazione del lavoro. Art. 13 (Personale destinatario dell’art. 15 L. 88/89) 1. In riferimento al trattamento economico del personale appartenente ai ruoli ad esaurimento, fermo restando lo specifico stanziamento riportato nell'allegato 1, si conferma quanto stabilito in merito nell'articolo 14 del CCIE 2003.
Art. 14 (Budget al Compartimento e alla Direzione Generale) 1. per le esigenze connesse al coordinamento delle attività produttive, in favore delle Direzioni Compartimentali è stanziato l'importo di € 550.000,00, ripartito secondo l'allegato 12. 2. Tale budget potrà essere utilizzato o per garantire la presenza di dipendenti particolarmente esperti presso una delle sedi del Compartimento diversa da quella di appartenenza e presso gli uffici delle società immobiliari ai fini dell'espletamento degli adempimenti connessi alla chiusura dei contratti di appalto, ovvero per finanziare il lavoro svolto da una sede in favore di un'altra attraverso la trattazione di un certo numero di pratiche (Pensioni, TFR, Ricongiunzioni, Riscatti etc…) 3. l'importo giornaliero da corrispondere al dipendente inviato presso altra sede è fissato in € 70 e non è cumulabile con prestazioni di lavoro straordinario. Nel corso dell'anno non potrà comunque essere superato il limite massimo individuale di 25 giornate, salvo specifica autorizzazione del Direttore Generale sulla base di motivate esigenze di servizio rappresentate dal Dirigente Generale competente. 4. Nei casi in cui si preferisca ricorrere allo spostamento delle pratiche, al personale utilizzato per la loro trattazione sarà attribuito un compenso pari al 40% di quello previsto al comma precedente. 5. Per esigenze della Direzione Generale nei confronti dei Compartimenti viene stanziato, in favore del Direttore Generale, un budget di € 100.000,00. 6. Per l'apporto fornito nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ispettive viene, altresì, riconosciuto un importo giornaliero pari a € 32,00, per un numero complessivo di giorni non superiore a 40. La spesa complessiva è posta a carico del budget assegnato al Direttore Generale. Art. 15 (CCIE - parte giuridica) 1. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, l'Amministrazione convocherà le Organizzazioni Sindacali rappresentative per esaminare le problematiche connesse agli aspetti giuridici innovativi contenuti nel CCNL 9/10/2003, tra i quali, ad esempio, il ruolo attribuito alla formazione anche ai fini della ricollocazione funzionale del personale inquadrato nell’area A, e di quelle relative al sistema di classificazione del personale, aspetti che dovranno essere oggetto di un CCIE la cui efficacia coprirà l'intero arco di durata del citato Contratto Collettivo. Art. 16 (Compenso ex art. 23 del CCIE 2002) 1. E' confermato il compenso ex art. 23 del CCIE 2002 che viene erogato nelle misure indicate nell'allegato 11 al presente contratto integrativo e con le modalità previste nei commi 4, 5 e 6 dell'art. 23 medesimo. Art. 17 (Norma transitoria) 1. Il trattamento economico accessorio del personale docente (dell'Istituto Magistrale e Liceo della Comunicazione di san Sepolcro) che presta servizio alle dipendenze dell'Ente ed al quale si applica il CCNL per il personale docente della Scuola, non potrà comunque superare quello di un dipendente inserito nell'area professionale C, posizione economica C1, del CCNL del Parastato. 2. L'applicazione del presente contratto integrativo nei confronti del personale di portierato ricollocato e di quello tuttora utilizzato nell'ambito degli immobili ad uso strumentale, in conformità con la dichiarazione congiunta n. 2 al CCNL 9/10/2003, resta subordinata alla conclusione del percorso avviato dal Comitato di Settore del Comparto Parastato per la definizione di criteri uniformi in ordine all'estensione del CCNL di categoria al predetto personale, previo finanziamento del fondo da effettuarsi ai sensi dell'art. 4, comma 10 del CCNL 14 marzo 2001. 3.. Gli effetti derivanti dall'estensione diretta da parte dell'Istituto della gestione del patrimonio immobiliare da dismettere, dalla istituzione della Struttura di progetto, investimenti, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare a reddito e dalla conseguente riorganizzazione della Direzione Centrale del Patrimonio, saranno esaminati entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, per disciplinarne i profili eventualmente connessi alla contrattazione integrativa. Resta inteso che da subito sarà sottoposto alle OO.SS., per i passaggi previsti dal sistema delle relazioni sindacali, il provvedimento attuativo della delibera istitutiva della citata Struttura di progetto. 4. In occasione della verifica prevista per il mese di giugno, tenuto conto del processo di riorganizzazione in corso, le parti esamineranno la possibilità di ricercare ulteriori risorse finanziarie.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Le parti
concordano che entro 15 giorni dalla data di stipula del presente contratto
integrativo saranno convocate la Commissione fabbisogni e la Commissione
criteri per affrontare i problemi di rispettiva competenza relativamente
alle questioni concernenti i passaggi giuridici ed economici e
l'attribuzione delle posizioni organizzative.
CIRCOLARE
APPLICATIVA N. 24 del 1° Aprile 2004 Oggetto: Contratto collettivo integrativo di Ente 2004.
Premessa In data 22 marzo 2004 è stata sottoscritta l’ipotesi di contratto collettivo integrativo di Ente per l’anno 2004 riguardante la definizione del trattamento accessorio spettante al personale in servizio nell’Istituto - di ruolo, a tempo determinato e con contratto di formazione e lavoro - inserito in una delle aree professionali A, B e C, nonché a quello dei ruoli ad esaurimento. Ai sensi dell’art. 39 della legge 449/97, come successivamente integrato e modificato, la menzionata ipotesi di contratto verrà sottoposta al Collegio dei Sindaci per la prescritta certificazione sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e successivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, che, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dovrà provvedere alla certificazione definitiva. Va premesso che l'ipotesi di accordo in esame è stata stipulata con la convinzione che la contrattazione integrativa rappresenta lo strumento più idoneo per ottenere un complessivo miglioramento della qualità dei servizi erogati all'utenza. L'amministrazione, peraltro, intende raggiungere tale obiettivo - più che attraverso un maggior impegno richiesto ai singoli - per merito di iniziative gestionali adottate a livello centrale e periferico, intese ad ottenere, in un contesto organizzativo unitario, un complessivo aumento dell'efficacia e efficienza dell'azione amministrativa da realizzare sia attraverso la semplificazione e lo snellimento delle procedure, sia attraverso il progressivo spostamento di personale dall'area gestionale alle aree produttive anche attraverso un confronto con le organizzazioni sindacali. In quest'ottica assumono un rilievo determinante l'azione dirigenziale e quella negoziale, la capacità di valutare le condizioni nelle quali le singole strutture si trovano ad operare, di individuare le priorità da affrontare, di pianificare gli eventuali cambiamenti in modo funzionale alle esigenze e di utilizzare adeguatamente il personale, rendendolo protagonista dei processi produttivi. In attesa della firma definitiva del contratto, a seguito del completamento delle procedure di legge sopra richiamate, si ritiene opportuno illustrarne gli aspetti di maggiore rilievo.
Sistema incentivante la produttività collettiva (cd. progetto base) Il sistema incentivante 2004 è basato su una programmazione base di tutte le linee di attività (all. 4) e sull'individuazione di linee produttive prioritarie sulle quali richiedere, compatibilmente con le capacità produttive dei compartimenti e conseguentemente delle sedi , un significativo incremento (all. 4A). Esso è organizzato sulla base di: obiettivi della Direzione Generale distinti in obiettivi di base (all. 3) e obiettivi prioritari (all. 3A): possono coinvolgere una o più Direzioni Centrali, una o più Consulenze professionali, Uffici autonomi, Direzioni Compartimentali e Strutture periferiche e sono individuati in modo tale da consentire la verifica del loro raggiungimento; obiettivi delle Direzioni Compartimentali, a loro volta distinti in obiettivi di: Produzione; Realizzazione del programma di dismissione del patrimonio immobiliare (all. 4B); Attuazione del nuovo modello di gestione diretta del patrimonio immobiliare (all. 4C). In particolare, per l'obiettivo di cui alla lettera a) è stato seguito il seguente percorso: Avendo come riferimento la programmazione 2003, sono state individuate 5 linee produttive considerate prioritarie sulle quali richiedere un determinato incremento. E precisamente: la linea 01 (riscatti pensioni), la linea 02 (ricongiunzioni), la linea 04 (pensioni ex II.PP.), la linea DG (variazioni con provvedimento) e la linea 17 (TFR). Sulle prime 4 linee è stato calcolato un aumento complessivo, da realizzare su base nazionale, pari al 15%. Inoltre, sempre con rispetto alla programmazione base 2003, è stata ricalcolata la produzione relativa alle pratiche di TFR, arrivando in questo modo ad un aumento del 10%. Gli obiettivi incentivati, così individuati, sono stati poi ripartiti, come evidenziato nell'allegato 4A, tra i diversi compartimenti. Va tenuto presente, inoltre, che nella determinazione dei nuovi carichi di lavoro, non sono stati considerati i dipendenti addetti all'Area Entrate per i quali, secondo quanto previsto nell'allegato 4D, è stato fissato un obiettivo specifico. obiettivi delle sedi periferiche Coerentemente con l'indirizzo più volte ribadito dagli organi di vertice di valorizzare il ruolo dei compartimenti attraverso un effettivo decentramento delle funzioni, il CCIE 2004, differentemente da quanto previsto in merito nel 2003, non individua gli obiettivi di sede. Tale compito, infatti, è demandato ai dirigenti generali dei compartimenti, che, previo confronto con i dirigenti delle singole sedi e compatibilmente con la capacità produttiva di ciascuna di esse, dovranno ripartire l'obiettivo compartimentale (all. 4A) tra le strutture di rispettiva competenza. Di tale ripartizione dovranno essere informate le organizzazioni sindacali ai sensi dell'accordo del 4 dicembre 2003, e la Direzione Centrale del Personale - ufficio relazioni Sindacali. Le strutture medesime dovranno poi inserire le quantità assegnate a sistema entro e non oltre il 20 aprile p.v. Obiettivi delle strutture sociali e del Liceo della Comunicazione Analogamente a quanto previsto per il 2003, per le strutture sociali ed il Liceo della Comunicazione l’obiettivo è costituito dal regolare svolgimento delle rispettive attività istituzionali. Inoltre, gli insegnanti del Liceo medesimo dovranno assicurare, oltre all'attività d'insegnamento, il sostegno scolastico alle convittrici fino a concorrenza delle 36 ore settimanali.
Monitoraggio Un monitoraggio bimestrale delle attività sarà eseguito sia a livello compartimentale che a livello centrale. Esso sarà effettuato rispettivamente dall'ufficio di coordinamento delle attività produttive e dalla struttura addetta alla pianificazione e al controllo di gestione, insieme ad un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, allo scopo di poter avere sempre presente l'andamento complessivo della produzione e la congruità delle soluzioni operative messe in atto. Verifica L'art. 5 del CCIE prevede, poi, esplicitamente che - in relazione all'approvazione della nuova pianta organica, all'acquisizione di adeguate funzioni informatiche e all'adozione di nuove soluzioni operative a seguito dell'emanazione della circolare organizzativa concernente le strutture centrali e periferiche - gli obiettivi sopra indicati siano rivisitati in occasione delle verifiche da effettuarsi nel mese di giugno al fine di riaccertarne la coerenza con il contesto operativo e le decisioni gestionali nel frattempo assunte. Criteri e modalità di erogazione Coerentemente con quanto previsto dall’art.4, comma 4, del CCNL 1998/2001, i compensi incentivanti la produttività collettiva sono ripartiti fra i dipendenti in misura "correlata ai risultati conseguiti nella realizzazione dei piani e dei programmi e sono graduati sulla base della verifica dei risultati raggiunti". Rispetto al 2003, peraltro, l'erogazione dei compensi incentivanti risulta subordinata al verificarsi di due presupposti indispensabili e precisamente: l'effettuazione, come per l'anno passato, di 1440 ore di lavoro da calcolare tenendo presente le causali elencate nell'allegato 10; Al di sotto delle 1440, è prevista un'erogazione proporzionale al numero delle ore effettuate. la realizzazione di almeno il 92% dell'obiettivo fissato nell'allegato 4 come programmazione base. Soddisfatti questi due presupposti primari il compenso incentivante, analogamente a quanto avveniva già nel 2003, viene erogato in misura proporzionale alla realizzazione dell'obiettivo prioritario individuato nell'allegato 4A. In particolare: se detto obiettivo risulta conseguito in misura inferiore allo 0,70% non verrà corrisposto alcun compenso; se è raggiunto nella misura compresa tra lo 0,70 e lo 0,79, il compenso verrà corrisposto all’80%; tra lo 0,80 ed lo 0,89 il compenso è previsto nella misura del 90% ed, infine, tra lo 0,90 ed 1, il compenso sarà corrisposto per intero. Scompare, invece, ogni riferimento alla scheda di valutazione individuale. Nei casi di particolare demerito di un dipendente - demerito che dovrà essere formalmente e ripetutamente contestato eventualmente con raccomandata A/R - il dirigente potrà proporre al Dirigente Generale del Compartimento o della Direzione Centrale di appartenenza la decurtazione dell'incentivo. Con riferimento alla modalità di pagamento, invece, non è stata introdotta alcuna novità: il progetto viene corrisposto in tre soluzioni, due acconti, della misura del 30%, versati nei mesi di luglio e novembre ed il saldo nel mese di marzo 2005. Non verranno più corrisposti gli acconti mensili sul progetto base, che sono sostituiti dall'indennità di ente istituita dall'art. 26 del CCNL 9/10/2001. Sia il pagamento degli acconti che quello del saldo sono condizionati alle verifiche da effettuarsi nei mesi di giugno, ottobre e febbraio. Bonus Ai dipendenti inseriti in strutture dirigenziali o nelle consulenze professionali che abbiano raggiunto gli obiettivi prioritari in misura compresa tra lo 0,90 e l'1 e per i quali non sia intervenuta una decurtazione del premio incentivante, verrà corrisposto un bonus, variabile in base all'area ed alla posizione economica, il cui importo è indicato nell'allegato 6. Resta inteso, peraltro, che il bonus verrà corrisposto solo qualora risultino soddisfatti entrambi i presupposti di cui all'art. 9, comma 1. Progetti locali Analogamente a quanto previsto dai precedenti contratti integrativi, oltre al sistema premiante la produttività collettiva, l’ipotesi di accordo in esame ha previsto per tutte le strutture, sia centrali che periferiche, la definizione di progetti di rilievo locale (art.6), da concordare con le OO.SS. e le R.S.U. Suddette ipotesi di accordo dovranno essere sottoscritte entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. Detti progetti sono finalizzati, coerentemente con lo spirito che permea l'intero contratto, ad incrementare i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi resi all'utenza. In particolare, le strutture locali dovranno tener conto dell'esigenza primaria di garantire l'attuazione dell'assetto operativo previsto nella emananda circolare organizzativa ed un significativo aggiornamento nell'erogazione delle prestazioni istituzionali. E' previsto, inoltre, che anche la Direzione Generale partecipi alle attività produttive attraverso i progetti locali. In quest'ultimo caso detti progetti saranno coordinati dalle Direzioni Centrali Trattamenti Pensionistici, Prestazioni di Fine Servizio ed Entrate. L’andamento dei progetti è sottoposto, periodicamente, a verifica in sede locale, con le organizzazioni sindacali e le RSU ed il pagamento dei relativi compensi è subordinato ad una verifica finale da effettuarsi con i medesimi soggetti. In coerenza con il disposto dell'art. 5, comma 1, del CCNL 9 ottobre 2003, secondo cui: " il contratto collettivo integrativo nazionale assegna una quota non inferiore al 10% delle risorse destinate alla produttività collettiva al finanziamento di specifici piani e progetti da elaborare da parte delle sedi abilitate alla contrattazione decentrata", per i progetti locali è stanziata una quota complessiva superiore al 10% del fondo per la produttività collettiva (cfr. all. 2). Tale importo è poi ripartito tra centro e periferia sulla base dell'organico di fatto delle singole strutture (all. 5 e 5a). E' peraltro previsto che il budget assegnato a ciascuna struttura venga rideterminato in caso di variazioni dell'organico dovute a trasferimento o assunzione di personale. Il personale trasferito nel corso dell'anno, peraltro, può partecipare ai progetti locali concordati sia nella sede di provenienza che in quella di arrivo in modo da garantirgli la possibilità di percepire complessivamente in misura intera il previsto compenso. _____________________
Budget al Compartimento ed alla Direzione Generale Sostituisce l'istituto del sostegno operativo disciplinato dall'art. 16 del CCIE 2003, semplificando sostanzialmente le modalità di fruizione dell'importo stanziato. L'art. 14 del CCIE 2004 prevede, infatti, l'assegnazione di un budget a ciascun Compartimento, da utilizzare, senza necessità di alcuna autorizzazione da parte del Direttore Generale, oltre che per finanziare il lavoro svolto da una sede in favore di un'altra attraverso la trattazione di pratiche relative a linee produttive, anche per garantire la presenza di esperti presso una delle sedi del Compartimento diversa da quella di appartenenza e presso gli uffici delle società immobiliari ai fini dell'espletamento degli adempimento connessi alla chiusura dei contratti di appalto. Altri istituti Per quanto riguarda il lavoro straordinario, i turni, la reperibilità, i compensi per prestazioni lavorative disagiate, i nuclei operativi, il trattamento di mobilità (art. 12), nonchè i compensi per la reggenza al personale destinatario dell’art.15 della L.88/1989 (art. 13) non ci sono variazioni né giuridiche né economiche rispetto ai contenuti del CCIE 2003, salvo, con riferimento allo straordinario, quanto disposto dall'art. 8, comma 4, che prevede che in sede di verifica finale sia data informativa alle OO.SS delle modalità di utilizzazione dello stanziamento previsto, con particolare riferimento ai motivi di utilizzazione ed al rispetto dei limiti fissati nell'allegato 7. E' previsto inoltre che entro 30 giorni dalla sottoscrizione definitiva del Contratto integrativo venga costituita un Commissione Paritetica per l'approfondimento di tutte le problematiche connesse all'articolazione dell'orario di lavoro (turni, banca delle ore…) Infine, è stata confermata - nei limiti fissati nell'allegato 11 - l'erogazione del compenso ex art. 23 del CCIE 2002. CCIE parte giuridica E' previsto, infine che entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo l'Amministrazione convochi le Organizzazioni Sindacali per esaminare tutte le novità di natura giuridica introdotte dal CCNL 2/10/2003 al fine di poter stipulare un contratto integrativo la cui efficacia copra l'intero arco di vigenza del citato CCNL, con particolare riferimento al ruolo attribuito alla formazione anche ai fini della ricollocazione funzionale del personale inquadrato nell'area A, ed al sistema di classificazione del personale. Somme non attribuite La norma stabilisce che le quote del fondo non attribuite in applicazione delle norme contenute nell'accordo integrativo siano utilizzate, salvo diverse e specifiche destinazioni (es. art. 1, comma 59, legge 662/96), in via prioritaria per integrare il finanziamento di istituti contrattuali per i quali risultassero stanziati importi insufficienti. Gli importi eventualmente non spesi in applicazione di detta disposizione saranno utilizzati per il finanziamento ulteriore dei compensi incentivanti la produttività, in misura proporzionale a quanto percepito. Norma transitoria Prevede la possibilità di applicare il contratto integrativo nei confronti del personale di portierato ricollocato e di quello utilizzato nell'ambito degli immobili ad uso strumentale, in conformità con la dichiarazione congiunta n. 2 al CCNL 9/10/2003, stabilendo, in particolare, che detta eventualità resta subordinata alla conclusione del percorso avviato dal Comitato di Settore del Comparto Parastato per la definizione di criteri uniformi in ordine all'estensione del CCNL di categoria al predetto personale, previo finanziamento del fondo da effettuarsi ai sensi dell'art. 4, comma 10 del CCNL 14 marzo 2001. Dispone, inoltre, che gli effetti derivanti dall'assunzione, da parte dell'Istituto, della gestione diretta del patrimonio immobiliare da dismettere, dalla istituzione della Struttura di progetto, investimenti, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare a reddito e dalla conseguente riorganizzazione della Direzione Centrale del Patrimonio, siano esaminati entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, per disciplinarne i profili eventualmente connessi alla contrattazione integrativa e che sia sottoposto alle OO.SS., per i passaggi previsti dal sistema delle relazioni sindacali, il provvedimento attuativo della delibera istitutiva della citata Struttura di progetto. E' previsto, infine, che in occasione della verifica prevista per il mese di giugno, tenuto conto del processo di riorganizzazione in corso, le parti possano esaminare la possibilità di ricercare ulteriori risorse finanziarie. IL
DIRETTORE GENERALE
|